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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg. 20220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
- Giudice -Dott.ssa Ivana Sassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20220 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2023, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ONOFRIO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Parte_1 e [...]Con ricorso cumulato depositato il 02/10/2023
CP_1 remesso:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 08/10/1998;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (13.08.2000), Per_2 (13.02.2003), Per_3
(01.01.2012), Per_4 (24.10.2016) e Per_5 (04.07.2018);
-che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7536/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno tra di loro separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_3, Per_4 e Per_5, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre;
3) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo necessario coordinamento con la madre, e comunque stabiliscono quale contenuto minimo: il diritto del padre a tenere con sé i minori due volte a settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il padre prenderà i minori a week-end alternati che iniziano dal venerdì sera alle ore 20,00 e li riaccompagnerà la domenica a casa della madre alle ore 20:00; inoltre concordano quanto alle festività: che i minori trascorreranno il giorno di Natale e di
Capodanno con il padre, mentre la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno staranno con la madre, ad anni alterni;
il criterio dell'alternanza sarà applicato anche per le festività pasquali;
infine che per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé
i minori per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o, alternativamente, agosto, da concordarsi preventivamente, il tutto salvo diverso accordo dei genitori volta per volta in base alle esigenze e necessità lavorative e della prole;
4) quanto ai figli maggiorenni Per_2 resterà a vivere presso la madre, mentre Per_1 andrà a vivere con il padre a Campobasso (CB); 5) il padre, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche e reddituali e delle attuali esigenze dei figli nonché della circostanza che deve sostenere economicamente anche il figlio Per_1 che andrà a vivere con il
,a titolo di contributo per il padre, si obbliga a corrispondere alla madre sig.ra Parte_1
mantenimento della prole collocata presso quest'ultima l'importo di € 600,00 (seicento//00) mensili essendo, allo stato il CP_1 in disoccupazione, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive necessarie per i predetti minori, detto assegno sarà rivalutato annualmente in maniera automatica, secondo la variazione, accertata dall'Istat, dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Le parti dichiarano che l'assegno unico per i minori che ammonta a 700,00 euro sarà percepito per intero dalla madre ed il padre rinuncia alla sua metà. 6) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio".
- che, avendo i ricorrenti chiesto cumulativamente la pronuncia di separazione e divorzio, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Acquisito il parere del PM, il
Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno tra di loro separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_3, Per_4 e Per_5, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre;
3) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo necessario coordinamento con la madre, e comunque stabiliscono quale contenuto minimo: il diritto del padre a tenere con sé i minori due volte a settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il padre prenderà i minori a week-end alternati che iniziano dal venerdì sera alle ore 20,00 e li riaccompagnerà la domenica a casa della madre alle ore 20:00; inoltre concordano quanto alle festività: che i minori trascorreranno il giorno di Natale e di Capodanno con il padre, mentre la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno staranno con la madre, ad anni alterni;
il criterio dell'alternanza sarà applicato anche per le festività pasquali;
infine che per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o, alternativamente, agosto, da concordarsi preventivamente, il tutto salvo diverso accordo dei genitori volta per volta in base alle esigenze e necessità lavorative e della prole;
Per 1 andrà a 4) quanto ai figli maggiorenni Per_2 resterà a vivere presso la madre, mentre vivere con il padre a Campobasso (CB);
5) il padre, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche e reddituali e delle attuali esigenze dei figli nonché della circostanza che deve sostenere economicamente anche il figlio Per_1 che andrà a vivere con il padre, si obbliga a corrispondere alla madre sig.ra Parte_1 a titolo
,
di contributo per il mantenimento della prole collocata presso quest'ultima l'importo di € 600,00
(seicento//00) mensili essendo, allo stato il CP_1 in disoccupazione, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive necessarie per i predetti minori, detto assegno sarà rivalutato annualmente in maniera automatica, secondo la variazione, accertata dall'Istat, dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Le parti dichiarano che l'assegno unico per i minori che ammonta a 700,00 euro sarà percepito per intero dalla madre ed il padre rinuncia alla sua metà. 6) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da Parte_1
Controparte_1 a Napoli il 08/10/1998 (atto n. 45, parte I, S. sez. BA, reg. Atti Matrimonio
anno 1998);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
- Giudice -Dott.ssa Ivana Sassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20220 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2023, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ONOFRIO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Parte_1 e [...]Con ricorso cumulato depositato il 02/10/2023
CP_1 remesso:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 08/10/1998;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (13.08.2000), Per_2 (13.02.2003), Per_3
(01.01.2012), Per_4 (24.10.2016) e Per_5 (04.07.2018);
-che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7536/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno tra di loro separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_3, Per_4 e Per_5, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre;
3) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo necessario coordinamento con la madre, e comunque stabiliscono quale contenuto minimo: il diritto del padre a tenere con sé i minori due volte a settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il padre prenderà i minori a week-end alternati che iniziano dal venerdì sera alle ore 20,00 e li riaccompagnerà la domenica a casa della madre alle ore 20:00; inoltre concordano quanto alle festività: che i minori trascorreranno il giorno di Natale e di
Capodanno con il padre, mentre la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno staranno con la madre, ad anni alterni;
il criterio dell'alternanza sarà applicato anche per le festività pasquali;
infine che per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé
i minori per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o, alternativamente, agosto, da concordarsi preventivamente, il tutto salvo diverso accordo dei genitori volta per volta in base alle esigenze e necessità lavorative e della prole;
4) quanto ai figli maggiorenni Per_2 resterà a vivere presso la madre, mentre Per_1 andrà a vivere con il padre a Campobasso (CB); 5) il padre, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche e reddituali e delle attuali esigenze dei figli nonché della circostanza che deve sostenere economicamente anche il figlio Per_1 che andrà a vivere con il
,a titolo di contributo per il padre, si obbliga a corrispondere alla madre sig.ra Parte_1
mantenimento della prole collocata presso quest'ultima l'importo di € 600,00 (seicento//00) mensili essendo, allo stato il CP_1 in disoccupazione, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive necessarie per i predetti minori, detto assegno sarà rivalutato annualmente in maniera automatica, secondo la variazione, accertata dall'Istat, dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Le parti dichiarano che l'assegno unico per i minori che ammonta a 700,00 euro sarà percepito per intero dalla madre ed il padre rinuncia alla sua metà. 6) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio".
- che, avendo i ricorrenti chiesto cumulativamente la pronuncia di separazione e divorzio, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Acquisito il parere del PM, il
Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno tra di loro separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori Per_3, Per_4 e Per_5, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre;
3) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo necessario coordinamento con la madre, e comunque stabiliscono quale contenuto minimo: il diritto del padre a tenere con sé i minori due volte a settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il padre prenderà i minori a week-end alternati che iniziano dal venerdì sera alle ore 20,00 e li riaccompagnerà la domenica a casa della madre alle ore 20:00; inoltre concordano quanto alle festività: che i minori trascorreranno il giorno di Natale e di Capodanno con il padre, mentre la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno staranno con la madre, ad anni alterni;
il criterio dell'alternanza sarà applicato anche per le festività pasquali;
infine che per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o, alternativamente, agosto, da concordarsi preventivamente, il tutto salvo diverso accordo dei genitori volta per volta in base alle esigenze e necessità lavorative e della prole;
Per 1 andrà a 4) quanto ai figli maggiorenni Per_2 resterà a vivere presso la madre, mentre vivere con il padre a Campobasso (CB);
5) il padre, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche e reddituali e delle attuali esigenze dei figli nonché della circostanza che deve sostenere economicamente anche il figlio Per_1 che andrà a vivere con il padre, si obbliga a corrispondere alla madre sig.ra Parte_1 a titolo
,
di contributo per il mantenimento della prole collocata presso quest'ultima l'importo di € 600,00
(seicento//00) mensili essendo, allo stato il CP_1 in disoccupazione, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive necessarie per i predetti minori, detto assegno sarà rivalutato annualmente in maniera automatica, secondo la variazione, accertata dall'Istat, dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Le parti dichiarano che l'assegno unico per i minori che ammonta a 700,00 euro sarà percepito per intero dalla madre ed il padre rinuncia alla sua metà. 6) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da Parte_1
Controparte_1 a Napoli il 08/10/1998 (atto n. 45, parte I, S. sez. BA, reg. Atti Matrimonio
anno 1998);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino