Articolo 1 della Legge 29 luglio 1975, n. 426
Articolo 2
Versione
14 settembre 1975
Art. 1.
L' articolo 2751 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti. - Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".
Entrata in vigore il 14 settembre 1975