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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 60/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 60/2025, promossa con ricorso depositato il 08/01/2025 da:
1) Parte_1
nata in [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Laura Marzetta;
e
2) Parte_2
nato in [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Emanuele Boscolo;
pagina 1 di 7
(anno 1993 atto n. 18 parte II serie A); separati con sentenza n. 139/2024 in data 08/06/2024
(passata in giudicato in data 08/01/2025); con i seguenti figli: nato in [...]_1
(VA) il 03/09/1993, cittadino italiano, residente in 21020 Taino (VA) –, maggiorenne economicamente indipendente;
, nata ad [...] il [...], cittadina Persona_2
italiana, residente in [...] -, minorenne economicamente non autosufficiente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
conclusioni
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 03 Luglio 1993, in Angera (VA), matrimonio trascritto presso il Comune di Angera, anno 1993, parte II atti di matrimonio, n. 18, serie A, nonché trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Lombardo;
•ordinare al Comune di Angera e di Somma Lombardo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
In accoglimento delle seguenti condizioni
1)La FI resta affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e residenza in 21021 Angera(VA) Via Marinoni, 9.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la FI con sé.
In particolare, ogni decisione afferente alla scelta della scuola che la bambina dovrà frequentare, così come il luogo ove questa avrà la propria collocazione prevalente ed pagina 2 di 7 eventuali spostamenti della stessa presso altro Comune, dovrà essere il frutto di scelte condivise tra le parti, in modo che tenuto in debito conto il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali.
In caso di disaccordo entrambe le parti potranno rivolgersi all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 316 c.c;
2) Il padre avrà diritto a tenere con sé la FI secondo le seguenti modalità: Per_2
dal venerdì alla domenica in siffatto modo:
- quando il padre farà il turno pomeridiano (13.10-20.20) preleverà la FI presso l'abitazione materna dopo cena (intorno alle ore 20.30) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena entro le ore 20:30.
- quando il padre farà il turno 6.00-13.10 preleverà la FI presso l'abitazione materna alle ore 14.30 e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena entro le ore 20:30.
Il SI. si impegna ad andare a prendere la minore presso la casa materna ed ivi Pt_2 ricondurla entro l'orario statuito.
Il SI. si impegna ogniqualvolta avrà la minore con sé a far sì che vengano svolti i Pt_2
compiti scolastici assegnati alla stessa;
2.a) per quanto concerne i tempi di permanenza infrasettimanale, le parti concordano che:
- nella settimana in cui il SInor effettua il turno del mattino, lo stesso potrà vedere e Pt_2
tenere con sé la FI il martedì prendendola a scuola e riportandola presso l'abitazione materna dopo cena entro le ore 20:30.
- qualora la settimana con il turno di mattina non coincida con il Week-end di competenza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé la FI anche il giovedì prelevandola a scuola e riportandola presso l'abitazione materna dopo cena entro le ore 20:30;
3) La permanenza della minore presso uno o l'altro genitore durante le festività e nel corso delle vacanze natalizie e pasquali dovrà avvenire nel rispetto del principio dell'alternanza.
pagina 3 di 7 A titolo esemplificativo, per il periodo natalizio 2024 a partire dal 24/12/2024 al 31/12/2024 la minore starà con il padre e dalle ore 11:00 del 01/01/2025 sino alle ore 20:30 del
06/01/2025 la minore starà con la madre, e così alternandosi per gli anni successivi.
Ciò non toglie che, previo accordo tra le parti, la madre possa vedere la FI anche nel periodo di competenza del padre, seppur per un tempo limitato, onde poterle consegnare personalmente eventuali regali e viceversa;
4) Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con avviso reciproco delle parti da farsi per iscritto anche per il tramite di servizi sms, entro la fine di maggio riguardo il luogo e il periodo di vacanza e compatibilmente con il periodo delle ferie dei ricorrenti;
5) I genitori potranno sempre concordare e prevedere ritmi di visita diversi da quanto sopra stabilito e concordato, purché comunicati reciprocamente con congruo anticipo, utilizzando il recapito telefonico del genitore;
6) Ciascuno dei genitori assicura regolari contatti telefonici dell'altro con la minore, specie nei periodi di permanenza continuativa presso l'uno o l'altro.
In caso di malattia della minore, ciascuno dei genitori si impegna espressamente a comunicarlo all'altro, fornendo informazioni dettagliate con riguardo al motivo del malessere della minore;
7) Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati sugli impegni scolastici della minore e su eventuali richieste di colloquio periodiche e/o specifiche a loro rivolte dagli insegnanti;
8) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro Parte_2 Parte_1
il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della FI, la somma mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2025;
9) Il SI. concorrerà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la Pt_2
FI , così come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, intese per tali: Per_2
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 7 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, effettuate presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico di base /specialista, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatria di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti/ non dilazionabili;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) visite specialistiche private e cure private;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
I ricorrenti, sulle spese mediche non mutuabili non urgenti che si renderanno necessarie per la FI , dovranno di volta in volta concordare la scelta, il costo e le modalità di Per_2
pagamento;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e contributi scolastici richiesti da istituti pubblici ivi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo ( anche universitari ) e materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato ( BES ); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite ed uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano ( Bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) rette di iscrizione, di frequenza, tasse e contributi scolastici richiesti da istituti privati e/o università private;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 7 a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
F) spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione ( corsi di lingue, di musica e strumenti musicali ); b) ulteriori attività sportive e pertinenti attrezzature ( oltre a quella indicata nel punto E) e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese di iscrizione a gare e tornei ); sport elitari tipo golf ed equitazione;
c) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout
); d) baby-sitter; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f)spese di conseguimento della patente ( corsi e lezioni ); g) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio;
h) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla FI.
Riguardo le spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 (dieci) giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 20 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
10) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali verranno fruite al 50% da ciascuna delle parti;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pertanto alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la FI . Per_2
Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 16/01/2025).
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole minorenne non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
, nata in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...], contratto dai coniugi in data Pt_2
03/07/1993 in Angera (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Angera (anno 1993, atto n. 18, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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