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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 860/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen N. 3 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
12 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2010 00285371 64 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per revocazione, rilevando che il ruolo oggetto del presente procedimento è stato oggetto di sgravio ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 41/2021.
Il contribuente si costituisce eccependo che lo sgravio non era stato mai comunicato, né tanto meno richiesto nel corso del giudizio e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in revocazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si associava alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione, tempestivamente proposto, è inammissibile.
In punto di fatto è pacifico che nel corso del giudizio di secondo grado era stato prodotto il ruolo dal quale risultava lo sgravio del credito tributario oggetto del processo, come pure è pacifico che l'estinzione del processo non è stata chiesta da alcuna delle parti ed il giudice di prime cure, non avvedendosi di tale produzione, non ha esaminato la questione di ufficio.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la decisione sarebbe viziata da un errore di fatto, perché il giudice avrebbe dovuto avvedersi della produzione e pronunciare di conseguenza.
In realtà l'errore revocatorio non sussiste per la semplice ragione che il tema non è stato minimamente affrontato né dalle parti, né tanto meno dal giudice.
L'errore revocatorio in tanto vi può essere, in quanto vi è un'affermazione errata del giudice (non oggetto di contestazione delle parti), mentre qui l'errore sarebbe stato nell'omesso rilievo di ufficio dell'intervenuta causa di estinzione del processo. Il tenore dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è chiaro nel richiedere la
“supposizione di un fatto” in sentenza, mentre qui non c'è stata alcuna “supposizione”, ma solo un'omissione, peraltro non sanzionata da alcuna disposizione.
La natura non revocatoria del vizio contestato dall'Agenzia delle Entrate risulta anche dal fatto che la causa di estinzione può essere pacificamente fatta valere in Cassazione, non essendo in questione un giudizio di fatto, ma di diritto. Solo il giudice di cassazione o quello di primo grado al quale la causa è stata rimessa per competenza sono, quindi, i giudici chiamati ad effettuare l'eventuale giudizio di soccombenza virtuale unico tema del contendere ancora rilevante.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio in considerazione della novità e particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI PE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 860/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen N. 3 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
12 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2010 00285371 64 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per revocazione, rilevando che il ruolo oggetto del presente procedimento è stato oggetto di sgravio ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 41/2021.
Il contribuente si costituisce eccependo che lo sgravio non era stato mai comunicato, né tanto meno richiesto nel corso del giudizio e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in revocazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si associava alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione, tempestivamente proposto, è inammissibile.
In punto di fatto è pacifico che nel corso del giudizio di secondo grado era stato prodotto il ruolo dal quale risultava lo sgravio del credito tributario oggetto del processo, come pure è pacifico che l'estinzione del processo non è stata chiesta da alcuna delle parti ed il giudice di prime cure, non avvedendosi di tale produzione, non ha esaminato la questione di ufficio.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la decisione sarebbe viziata da un errore di fatto, perché il giudice avrebbe dovuto avvedersi della produzione e pronunciare di conseguenza.
In realtà l'errore revocatorio non sussiste per la semplice ragione che il tema non è stato minimamente affrontato né dalle parti, né tanto meno dal giudice.
L'errore revocatorio in tanto vi può essere, in quanto vi è un'affermazione errata del giudice (non oggetto di contestazione delle parti), mentre qui l'errore sarebbe stato nell'omesso rilievo di ufficio dell'intervenuta causa di estinzione del processo. Il tenore dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è chiaro nel richiedere la
“supposizione di un fatto” in sentenza, mentre qui non c'è stata alcuna “supposizione”, ma solo un'omissione, peraltro non sanzionata da alcuna disposizione.
La natura non revocatoria del vizio contestato dall'Agenzia delle Entrate risulta anche dal fatto che la causa di estinzione può essere pacificamente fatta valere in Cassazione, non essendo in questione un giudizio di fatto, ma di diritto. Solo il giudice di cassazione o quello di primo grado al quale la causa è stata rimessa per competenza sono, quindi, i giudici chiamati ad effettuare l'eventuale giudizio di soccombenza virtuale unico tema del contendere ancora rilevante.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio in considerazione della novità e particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI PE