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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3291 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/07/2023 ed iscritto al n 3291 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall' Avv. Morello Caterina (C.F.:
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via C.F._2
Montesanto 2, VA RI (RC), giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 26 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n.7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), GE M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
GE M. LA ( ), IO C. RN C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente premette di essere titolare di pensione Cat. SO n. n.20064135 e in data 20.10.2021 veniva informata dall' della revoca CP_1 della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 35 c. 10bis D.L. n. 217/228 conv. in L. n. 14/2009, in conseguenza del mancato invio, da parte della stessa, della dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018. Detto inadempimento ha determinato, l'indebita percezione di € 8.511,62 per il periodo dall' 01.01.2018 al 31.12.2019, per il cui recupero sono state effettuate delle trattenute mensili di € 130,94 sulla pensione in godimento, a partire già dal rateo successivo. Che a seguito della comunicazione da parte dell'istituto, in data 10.05.2022 provvedeva ad effettuare tramite patronato, domanda di ricostituzione reddituale, nella quale dichiarava, di non aver percepito alcun reddito, oltre la pensione, per gli anni contestati dal 2018 al 2022. Che in data 13 giugno 2022, l'istituto di previdenza la informava dell'avvenuta riliquidazione, senza rideterminare l'indebito, dichiarando che “ a seguito di ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito fino al luglio 2022, in quanto l'importo non era variato”. Che in data 12.12.2022 veniva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito, rimasto senza riscontro. Conclude:
“ 1. Nel merito accertare e dichiarare che le somme asseritamente indebite trattenute, non possono essere oggetto di pretesa da parte dell perché CP_1 realmente spettanti alla ricorrente;
2. ordinare all' che venga annullata la pretesa azionata per l'importo CP_1 complessivo di euro 8.511,62, con la ripetizione di quanto sin ora trattenuto da parte dell' CP_1
3. per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 ad oggi trattenuto sulla prestazione pensionistica
4. Con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'ente previdenziale che, quanto al fatto costitutivo della pretesa restitutoria, osserva:
2 “«L'indebito pari ad € 8.511,62, periodo di riferimento 01.01.2018 - 31.12.2019, è stato accertato con ricostituzione batch del 06.10.2021 per la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. In attuazione delle disposizioni vigenti, i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti, a pena di revoca della predetta prestazione, ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' . CP_1
Sebbene invitata a trasmettere la comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, con le comunicazioni in allegato, parte ricorrente ha adempiuto a tale obbligo tardivamente, solo in data 10.05.2022. Si evidenzia che l'ultima data utile per la presentazione delle predette dichiarazioni reddituali era stata fissata al 15 settembre 2021. In considerazione di quanto sopra esposto, nonostante la domanda di ricostituzione, l'indebito è fondato e ripetibile in conformità alle disposizioni vigenti». Conclude per il rigetto del ricorso perché improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. La ricorrente deduce “che se è vero è che la sig.ra , certamente Pt_1 in buona fede, non aveva in un primo momento dichiarato di non percepire alcun reddito per i relativi anni contestati, è pur vero che allorquando, in un secondo momento la stessa ha dichiarato a mezzo ricostituzione il suo reddito 0,00, OLTRE ALLA PENSIONE, l non ha considerato la CP_1 domanda di ricostituzione, provvedendo ad eliminare il debito” . Aggiunge come la situazione reddituale della sig.ra , essendo, Pt_1 altresì, unico soggetto presente nel nucleo familiare, non aveva subito alcuna variazione rispetto agli anni precedenti, dunque i dati reddituali della stessa ben conosciuti da erano rimasti inalterati. CP_1
Ribadisce che tali somme non dovevano assolutamente essere trattenute dall' in quanto la sig.ra aveva provveduto a comunicare i CP_1 Pt_1 redditi a mezzo ricostituzione, dove evidenziava che i redditi percepiti dalla stessa per quelle annualità erano costituiti esclusivamente dalla sua pensione, come risulta da certificazione prodotta, e che l'ente previdenziale certamente era a conoscenza e in possesso dei dati reddituali della , Pt_1 informazioni queste presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' . CP_1
Richiama a supporto la Circolare 195/2015 laddove al punto 3.3 titolato CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che : “….nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale
3 rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è CP_1 tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto”. Richiama giurisprudenza di legittimità favorevole alla prospettazione della ricorrente.
§ 3.2. Il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico , per essere ripetibile, deve pertanto derivare CP_1 da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (cfr. , tra le altre, Cass. n.18615/2021). CP_1
E' pacifico che la ricorrente sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018 non ha prodotto alcun reddito diverso dalla pensione erogata dall . CP_1
E' pure pacifico che la comunicazione reddituale è avvenuta tardivamente rispetto al termine assegnato dall' . CP_1
Tuttavia nel caso di specie deve escludersi il dolo del pensionato, avendo tardivamente comunicato redditi che -però - erano già conosciuti all'ente previdenziale in quanto dallo stesso erogati. Merita infatti rilievo l'art. 13, co. 1, L. 412/1991,- invocato dalla ricorrente- norma che consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale della ricorrente non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano CP_1 rimasti inalterati. Escluso, quindi, il dolo del pensionato, l'indebito non è ripetibile e si applica la sanatoria di cui all'art. 52 L.n 88/1989. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto.
4 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito pari ad € 8.511,62, comunicato dall con nota del 18.11.2022 per il periodo CP_1
01.01.2018 al 31.12.2019 sulla pensione Cat. SO n.20064135, e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla ricorrente CP_1 quanto già trattenuto a tale titolo, oltre accessori come per legge dalle singole trattenute al soddisfo;
- condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Morello Caterina dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3291 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/07/2023 ed iscritto al n 3291 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall' Avv. Morello Caterina (C.F.:
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via C.F._2
Montesanto 2, VA RI (RC), giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 26 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n.7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), GE M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
GE M. LA ( ), IO C. RN C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente premette di essere titolare di pensione Cat. SO n. n.20064135 e in data 20.10.2021 veniva informata dall' della revoca CP_1 della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 35 c. 10bis D.L. n. 217/228 conv. in L. n. 14/2009, in conseguenza del mancato invio, da parte della stessa, della dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018. Detto inadempimento ha determinato, l'indebita percezione di € 8.511,62 per il periodo dall' 01.01.2018 al 31.12.2019, per il cui recupero sono state effettuate delle trattenute mensili di € 130,94 sulla pensione in godimento, a partire già dal rateo successivo. Che a seguito della comunicazione da parte dell'istituto, in data 10.05.2022 provvedeva ad effettuare tramite patronato, domanda di ricostituzione reddituale, nella quale dichiarava, di non aver percepito alcun reddito, oltre la pensione, per gli anni contestati dal 2018 al 2022. Che in data 13 giugno 2022, l'istituto di previdenza la informava dell'avvenuta riliquidazione, senza rideterminare l'indebito, dichiarando che “ a seguito di ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito fino al luglio 2022, in quanto l'importo non era variato”. Che in data 12.12.2022 veniva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito, rimasto senza riscontro. Conclude:
“ 1. Nel merito accertare e dichiarare che le somme asseritamente indebite trattenute, non possono essere oggetto di pretesa da parte dell perché CP_1 realmente spettanti alla ricorrente;
2. ordinare all' che venga annullata la pretesa azionata per l'importo CP_1 complessivo di euro 8.511,62, con la ripetizione di quanto sin ora trattenuto da parte dell' CP_1
3. per l'effetto, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 ad oggi trattenuto sulla prestazione pensionistica
4. Con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'ente previdenziale che, quanto al fatto costitutivo della pretesa restitutoria, osserva:
2 “«L'indebito pari ad € 8.511,62, periodo di riferimento 01.01.2018 - 31.12.2019, è stato accertato con ricostituzione batch del 06.10.2021 per la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. In attuazione delle disposizioni vigenti, i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti, a pena di revoca della predetta prestazione, ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' . CP_1
Sebbene invitata a trasmettere la comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, con le comunicazioni in allegato, parte ricorrente ha adempiuto a tale obbligo tardivamente, solo in data 10.05.2022. Si evidenzia che l'ultima data utile per la presentazione delle predette dichiarazioni reddituali era stata fissata al 15 settembre 2021. In considerazione di quanto sopra esposto, nonostante la domanda di ricostituzione, l'indebito è fondato e ripetibile in conformità alle disposizioni vigenti». Conclude per il rigetto del ricorso perché improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. La ricorrente deduce “che se è vero è che la sig.ra , certamente Pt_1 in buona fede, non aveva in un primo momento dichiarato di non percepire alcun reddito per i relativi anni contestati, è pur vero che allorquando, in un secondo momento la stessa ha dichiarato a mezzo ricostituzione il suo reddito 0,00, OLTRE ALLA PENSIONE, l non ha considerato la CP_1 domanda di ricostituzione, provvedendo ad eliminare il debito” . Aggiunge come la situazione reddituale della sig.ra , essendo, Pt_1 altresì, unico soggetto presente nel nucleo familiare, non aveva subito alcuna variazione rispetto agli anni precedenti, dunque i dati reddituali della stessa ben conosciuti da erano rimasti inalterati. CP_1
Ribadisce che tali somme non dovevano assolutamente essere trattenute dall' in quanto la sig.ra aveva provveduto a comunicare i CP_1 Pt_1 redditi a mezzo ricostituzione, dove evidenziava che i redditi percepiti dalla stessa per quelle annualità erano costituiti esclusivamente dalla sua pensione, come risulta da certificazione prodotta, e che l'ente previdenziale certamente era a conoscenza e in possesso dei dati reddituali della , Pt_1 informazioni queste presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' . CP_1
Richiama a supporto la Circolare 195/2015 laddove al punto 3.3 titolato CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che : “….nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale
3 rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è CP_1 tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto”. Richiama giurisprudenza di legittimità favorevole alla prospettazione della ricorrente.
§ 3.2. Il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico.
L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico , per essere ripetibile, deve pertanto derivare CP_1 da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (cfr. , tra le altre, Cass. n.18615/2021). CP_1
E' pacifico che la ricorrente sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018 non ha prodotto alcun reddito diverso dalla pensione erogata dall . CP_1
E' pure pacifico che la comunicazione reddituale è avvenuta tardivamente rispetto al termine assegnato dall' . CP_1
Tuttavia nel caso di specie deve escludersi il dolo del pensionato, avendo tardivamente comunicato redditi che -però - erano già conosciuti all'ente previdenziale in quanto dallo stesso erogati. Merita infatti rilievo l'art. 13, co. 1, L. 412/1991,- invocato dalla ricorrente- norma che consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale della ricorrente non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano CP_1 rimasti inalterati. Escluso, quindi, il dolo del pensionato, l'indebito non è ripetibile e si applica la sanatoria di cui all'art. 52 L.n 88/1989. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente accolto.
4 § 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito pari ad € 8.511,62, comunicato dall con nota del 18.11.2022 per il periodo CP_1
01.01.2018 al 31.12.2019 sulla pensione Cat. SO n.20064135, e condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla ricorrente CP_1 quanto già trattenuto a tale titolo, oltre accessori come per legge dalle singole trattenute al soddisfo;
- condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Morello Caterina dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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