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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. ssa Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1098 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 21.10.2025 tra
(C.F ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto Parte_1 CodiceFiscale_1 di citazione in appello, dall'Avv. Vincenzo W. Marzo e dall'avv. Donato Taurino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo appellante
e
CF E P.I , in persona del L.R., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alberto Alfieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellata
*******
Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 3580/2020, emessa ex art. 702 bis cpc e pubblicata in data 22.10.2020, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
condannandolo al pagamento della somma di € 3000,00 oltre accessori e spese di lite. Parte_1
1 2. Con atto di citazione notificato il 20.12.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 ordinanza suindicata, notificata in data 3.12.2024 unitamente ad intimazione di pagamento, assumendone la nullità in quanto il ricorso introduttivo del giudizio all'esito del quale era stato emesso il provvedimento di condanna non era mai stato notificato ritualmente al convenuto, essendo stato inviato ad un indirizzo (in Lecce alla via Orsini) diverso dal luogo di residenza del Evidenziava ancora che comunque Pt_1 non vi era prova della rituale notificazione dell'atto introduttivo all'indirizzo di residenza del in Pt_1
San Pietro V.co, che aveva giustificato la declaratoria di contumacia, in quanto nel fascicolo telematico di primo grado non era mai stata inserita la prova della notificazione effettuata ex art. 140 cpc, nella residenza del di tal che la declaratoria di contumacia era stata emessa in maniera errata. Eccepiva Pt_1 infine la incompetenza nel merito del Tribunale di Lecce adito in favore del Tribunale di Brindisi. Concludeva quindi per la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e chiedeva la rimessione ex art. 354 cpc della causa al primo giudice, da individuare nel Tribunale di Brindisi, quale giudice competente in luogo del Tribunale di Lecce adito in primo grado.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello perché tardivo, sia con riferimento al termine lungo di impugnazione, sia con riferimento al termine breve, atteso che: a) il ricorso introduttivo di primo grado era stato ritualmente notificato ex art. 140 cpc presso la residenza di San Pietro V.co sicché il on era da considerare “contumace involontario”, con conseguente Pt_1 decorso del termine luogo di impugnazione della ordinanza con decorrenza dalla sua emissione;
b) l'ordinanza conclusiva era stata, comunque, notificata al il 13.12.2021, e tale data segnava in ogni caso il dies a quo per Pt_1 la decorrenza del termine breve di impugnazione che era ormai decorso, sicché la decisione del tribunale era divenuta definitiva;
il giudicato assorbiva quindi ogni altra ragione di impugnazione nel merito. L'appellata ha pertanto concluso per il rigetto del gravame perché tardivo.
4. Alla udienza di prima comparizione del 17.4.2025 il Cons. Istruttore, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire l'eccezione preliminare di tardività, siccome idonea ad un rapida definizione della lite, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 16.9.2025 e quindi, previa assegnazione dei termini di legge il deposito di note conclusive, rimetteva le parti innanzi al Collegio per la decisone nelle forme dell'art. 281 sexies cpc., per l'udienza collegiale del 21 ottobre 2025.
5. All'esito, alla udienza del 21.10.2025, depositate dalle parti le note in sostituzione della udienza, la Corte decideva depositando sentenza con motivazione contestuale.
*******
6. Rileva il Collegio preliminarmente ed in via assorbente che è fondata l'eccezione di tardività dell'appello, perché proposto oltre i termini di legge. Il gravame è quindi inammissibile.
Ed invero.
L'appellante intende giustificare il ritardo nella impugnazione del provvedimento di condanna con la sua qualità di contumace involontario, perché la sua mancata partecipazione al processo di primo grado discendeva dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo, diretto ad un luogo diverso da quello di residenza, dedotto come motivo di gravame.
Tale assunto è privo di pregio. Nella specie infatti non si verte affatto in una ipotesi di contumacia involontaria, posto che il ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc, per come si apprezza dalla mera visione della copia della cartolina prodotta in atti e dall'originale prodotto dall'attore in primo grado ( seppure in forma cartacea e non telematica), appare immune da tutte le censure sollevate in gravame: l'atto introduttivo invero – in un primo momento effettivamente notificato presso l'indirizzo in Lecce, indicato dal nel contratto - risulta infatti Pt_1 successivamente a lui ritualmente notificato ex art. 140 cpc presso la sua residenza in San Pietro V.co e la notifica suddetta si è perfezionata per compiuta giacenza in data 3.2.2020, non avendo il mai curato il ritiro dell'atto Pt_1 nei termini. Come tale avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza emessa all'esito del giudizio nei termini ordinari, non
2 potendo giovarsi della possibilità dell'impugnazione tardiva, concessa soltanto al cd. < involontario>>, ossia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell'atto introduttivo.
7. Ad ogni buon conto, indipendentemente dalla ritualità o meno della notifica del ricorso introduttivo e della posizione di contumace volontario e/o involontario del la tardività dell'appello comunque discende – con Pt_1 effetto assorbente di ogni altra difesa - dal fatto che il non abbia impugnato tempestivamente l'ordinanza Pt_1 emessa all'esito del giudizio: è in atti la prova della rituale ricezione da parte del presso la sua residenza Pt_1 della notifica della ordinanza conclusiva avvenuta in data 13.12.2021. Va considerato infatti che anche il contumace involontario, a cui sia stata notificata personalmente la sentenza, deve comunque impugnarla nel termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dal momento della notifica stessa, così come avviene per il contumace volontario. Con l'Ordinanza n. 1893 dello 23 gennaio 2019, la Cassazione ha sancito il principio per il quale, nell'ipotesi di notifica della sentenza nei confronti del contumace involontario, opera il termine decadenziale breve. Secondo la pronuncia della Suprema Corte, infatti, nel caso via sia stata la notifica della sentenza, a nulla vale che il contumace sia rimasto involontariamente tale per nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al termine del quale è stata emessa la sentenza, in quanto dal momento della notifica della sentenza, egli ha potuto prendere contestualmente contezza della lite e del suo sviluppo, incombendo su di esso quell'onere di responsabile attivazione che cada su chiunque sia investito di un procedimento giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ. n. 19037 del 12/12/2003).
7.1. Neppure la carenza della notificazione dell'atto introduttivo, infatti, comporta di per sé sola, né la giuridica inesistenza della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia successivamente riparabile con l'impaginazione entro i termini adeguati nei quali dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune difese. Va aggiunto che la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte soccombente contumace, anche se abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva (come nella specie), è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. Ciò che rileva, infatti, è il fatto obiettivo della notifica, che assicura la conoscenza legale della decisione e consente l'esercizio del potere d'impugnazione. Infatti, gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, producono i loro effetti secondo le modalità previste dalla legge, indipendentemente dalla rispondenza tra la manifestazione e l'intenzione dell'agente (da ultimo: Cassazione civile sez. lav., 01/08/2024, n.21649).
7.2. Alla luce di tale principio, dunque, si deduce che, nel caso della contumacia involontaria, la differenza fra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare – con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio – rileva solo ai fini del termine decadenziale lungo, di cui all'art. 327 c.p.c. ed, in particolare, ai diversi fini del capoverso della predetta norma, nel caso, cioè, di mancata notifica della sentenza. La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se avvenuta dopo la scadenza del termine lungo, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, purché sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. Così di recente Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27786.
8. Nella circostanza in esame, quindi, il ha impugnato la ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Pt_1 primo grado ben oltre il termine breve, essendo avvenuta la notifica della stessa il 13.12.2021 ed essendo stato proposto il presente appello soltanto il 20.12.2024, con conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività di detta impugnazione, posto che la valida notifica della ordinanza occorsa il 13.12.2021 ha fatto già decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cpc.
9. L'appello – tanto ove il voglia qualificarsi come contumace volontario, tanto in caso di sua contumacia Pt_1 involontaria- è quindi tardivo e va dichiarato inammissibile.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
3 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri generali, con un aumento del 30 per cento perché gli atti dell'avv. Alfieri - depositati con modalità telematiche - sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, ex art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, stante l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi di detta parte si accede ai singoli documenti ivi via via richiamati offrendo un significativo apporto allo studio del procedimento ( Cass .civile sez. II, 23/12/2022, n.37692)
Deve anche darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.12.2024 nei confronti di avverso la ordinanza del Controparte_1 Tribunale di Lecce n. 3580/2020, emessa ex art. 702 bis cpc, pubblicata in data 22.10.2020 e notificata il 113.12.2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione con in favore dell'avv. Albero Alfieri procuratore della parte vittoriosa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. ssa Katia Pinto - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1098 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 21.10.2025 tra
(C.F ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto Parte_1 CodiceFiscale_1 di citazione in appello, dall'Avv. Vincenzo W. Marzo e dall'avv. Donato Taurino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo appellante
e
CF E P.I , in persona del L.R., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alberto Alfieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellata
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Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 3580/2020, emessa ex art. 702 bis cpc e pubblicata in data 22.10.2020, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
condannandolo al pagamento della somma di € 3000,00 oltre accessori e spese di lite. Parte_1
1 2. Con atto di citazione notificato il 20.12.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 ordinanza suindicata, notificata in data 3.12.2024 unitamente ad intimazione di pagamento, assumendone la nullità in quanto il ricorso introduttivo del giudizio all'esito del quale era stato emesso il provvedimento di condanna non era mai stato notificato ritualmente al convenuto, essendo stato inviato ad un indirizzo (in Lecce alla via Orsini) diverso dal luogo di residenza del Evidenziava ancora che comunque Pt_1 non vi era prova della rituale notificazione dell'atto introduttivo all'indirizzo di residenza del in Pt_1
San Pietro V.co, che aveva giustificato la declaratoria di contumacia, in quanto nel fascicolo telematico di primo grado non era mai stata inserita la prova della notificazione effettuata ex art. 140 cpc, nella residenza del di tal che la declaratoria di contumacia era stata emessa in maniera errata. Eccepiva Pt_1 infine la incompetenza nel merito del Tribunale di Lecce adito in favore del Tribunale di Brindisi. Concludeva quindi per la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e chiedeva la rimessione ex art. 354 cpc della causa al primo giudice, da individuare nel Tribunale di Brindisi, quale giudice competente in luogo del Tribunale di Lecce adito in primo grado.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello perché tardivo, sia con riferimento al termine lungo di impugnazione, sia con riferimento al termine breve, atteso che: a) il ricorso introduttivo di primo grado era stato ritualmente notificato ex art. 140 cpc presso la residenza di San Pietro V.co sicché il on era da considerare “contumace involontario”, con conseguente Pt_1 decorso del termine luogo di impugnazione della ordinanza con decorrenza dalla sua emissione;
b) l'ordinanza conclusiva era stata, comunque, notificata al il 13.12.2021, e tale data segnava in ogni caso il dies a quo per Pt_1 la decorrenza del termine breve di impugnazione che era ormai decorso, sicché la decisione del tribunale era divenuta definitiva;
il giudicato assorbiva quindi ogni altra ragione di impugnazione nel merito. L'appellata ha pertanto concluso per il rigetto del gravame perché tardivo.
4. Alla udienza di prima comparizione del 17.4.2025 il Cons. Istruttore, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire l'eccezione preliminare di tardività, siccome idonea ad un rapida definizione della lite, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 16.9.2025 e quindi, previa assegnazione dei termini di legge il deposito di note conclusive, rimetteva le parti innanzi al Collegio per la decisone nelle forme dell'art. 281 sexies cpc., per l'udienza collegiale del 21 ottobre 2025.
5. All'esito, alla udienza del 21.10.2025, depositate dalle parti le note in sostituzione della udienza, la Corte decideva depositando sentenza con motivazione contestuale.
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6. Rileva il Collegio preliminarmente ed in via assorbente che è fondata l'eccezione di tardività dell'appello, perché proposto oltre i termini di legge. Il gravame è quindi inammissibile.
Ed invero.
L'appellante intende giustificare il ritardo nella impugnazione del provvedimento di condanna con la sua qualità di contumace involontario, perché la sua mancata partecipazione al processo di primo grado discendeva dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo, diretto ad un luogo diverso da quello di residenza, dedotto come motivo di gravame.
Tale assunto è privo di pregio. Nella specie infatti non si verte affatto in una ipotesi di contumacia involontaria, posto che il ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc, per come si apprezza dalla mera visione della copia della cartolina prodotta in atti e dall'originale prodotto dall'attore in primo grado ( seppure in forma cartacea e non telematica), appare immune da tutte le censure sollevate in gravame: l'atto introduttivo invero – in un primo momento effettivamente notificato presso l'indirizzo in Lecce, indicato dal nel contratto - risulta infatti Pt_1 successivamente a lui ritualmente notificato ex art. 140 cpc presso la sua residenza in San Pietro V.co e la notifica suddetta si è perfezionata per compiuta giacenza in data 3.2.2020, non avendo il mai curato il ritiro dell'atto Pt_1 nei termini. Come tale avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza emessa all'esito del giudizio nei termini ordinari, non
2 potendo giovarsi della possibilità dell'impugnazione tardiva, concessa soltanto al cd. < involontario>>, ossia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell'atto introduttivo.
7. Ad ogni buon conto, indipendentemente dalla ritualità o meno della notifica del ricorso introduttivo e della posizione di contumace volontario e/o involontario del la tardività dell'appello comunque discende – con Pt_1 effetto assorbente di ogni altra difesa - dal fatto che il non abbia impugnato tempestivamente l'ordinanza Pt_1 emessa all'esito del giudizio: è in atti la prova della rituale ricezione da parte del presso la sua residenza Pt_1 della notifica della ordinanza conclusiva avvenuta in data 13.12.2021. Va considerato infatti che anche il contumace involontario, a cui sia stata notificata personalmente la sentenza, deve comunque impugnarla nel termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dal momento della notifica stessa, così come avviene per il contumace volontario. Con l'Ordinanza n. 1893 dello 23 gennaio 2019, la Cassazione ha sancito il principio per il quale, nell'ipotesi di notifica della sentenza nei confronti del contumace involontario, opera il termine decadenziale breve. Secondo la pronuncia della Suprema Corte, infatti, nel caso via sia stata la notifica della sentenza, a nulla vale che il contumace sia rimasto involontariamente tale per nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al termine del quale è stata emessa la sentenza, in quanto dal momento della notifica della sentenza, egli ha potuto prendere contestualmente contezza della lite e del suo sviluppo, incombendo su di esso quell'onere di responsabile attivazione che cada su chiunque sia investito di un procedimento giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ. n. 19037 del 12/12/2003).
7.1. Neppure la carenza della notificazione dell'atto introduttivo, infatti, comporta di per sé sola, né la giuridica inesistenza della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia successivamente riparabile con l'impaginazione entro i termini adeguati nei quali dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune difese. Va aggiunto che la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte soccombente contumace, anche se abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva (come nella specie), è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. Ciò che rileva, infatti, è il fatto obiettivo della notifica, che assicura la conoscenza legale della decisione e consente l'esercizio del potere d'impugnazione. Infatti, gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, producono i loro effetti secondo le modalità previste dalla legge, indipendentemente dalla rispondenza tra la manifestazione e l'intenzione dell'agente (da ultimo: Cassazione civile sez. lav., 01/08/2024, n.21649).
7.2. Alla luce di tale principio, dunque, si deduce che, nel caso della contumacia involontaria, la differenza fra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare – con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio – rileva solo ai fini del termine decadenziale lungo, di cui all'art. 327 c.p.c. ed, in particolare, ai diversi fini del capoverso della predetta norma, nel caso, cioè, di mancata notifica della sentenza. La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se avvenuta dopo la scadenza del termine lungo, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, purché sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. Così di recente Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27786.
8. Nella circostanza in esame, quindi, il ha impugnato la ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Pt_1 primo grado ben oltre il termine breve, essendo avvenuta la notifica della stessa il 13.12.2021 ed essendo stato proposto il presente appello soltanto il 20.12.2024, con conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività di detta impugnazione, posto che la valida notifica della ordinanza occorsa il 13.12.2021 ha fatto già decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cpc.
9. L'appello – tanto ove il voglia qualificarsi come contumace volontario, tanto in caso di sua contumacia Pt_1 involontaria- è quindi tardivo e va dichiarato inammissibile.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
3 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri generali, con un aumento del 30 per cento perché gli atti dell'avv. Alfieri - depositati con modalità telematiche - sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, ex art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, stante l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi di detta parte si accede ai singoli documenti ivi via via richiamati offrendo un significativo apporto allo studio del procedimento ( Cass .civile sez. II, 23/12/2022, n.37692)
Deve anche darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.12.2024 nei confronti di avverso la ordinanza del Controparte_1 Tribunale di Lecce n. 3580/2020, emessa ex art. 702 bis cpc, pubblicata in data 22.10.2020 e notificata il 113.12.2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione con in favore dell'avv. Albero Alfieri procuratore della parte vittoriosa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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