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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, OR
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2185/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio conferma la cessazione della materia del contendere in atti, chiede la compensazione delle spese.
Parte ricorrente insiste nel riconoscimento delle spese.
La Corte, sentiti i fatti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Lecce - ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, relativo a IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2019, per un ammontare complessivo di € 17.475,77. Redditi prodotti in forma associata, derivanti dalla partecipazione -per una quota del 50%- agli utili della Farmacia
"Ricorrente_1 - Società_1 s.n.c.". Il ricorrente ha sottolineato che l'impugnato avviso non tiene conto delle successive dichiarazioni integrative prodotte sia dalla società sia dal ricorrente stesso.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha rappresentato di aver annullato integralmente, in autotutela, l'avviso di accertamento impugnato, a seguito della verifica delle dichiarazioni integrative prodotte dalla società e dal contribuente, da cui emerge un reddito complessivo societario pari ad euro 103.471,00 ed €. 51.736,00 di reddito personale del Dott. Ricorrente_1. Ha pertanto chiesto a questa Corte di dichiarare, ai sensi dell'articolo
46 comma 1 d.lgs. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'eccezione accolta in autotutela è stata sollevata dalla parte esclusivamente in sede di presentazione del ricorso.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, visto il provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento n. TVM011100360/2025, a.i. 2019, disposto dall'Ufficio emittente, convenuto in questo giudizio, in data 17/06/2025, essendo venuto meno il presupposto accertativo, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che l'eccezione accolta in autotutela è stata sollevata dalla parte esclusivamente in sede di presentazione del ricorso, e che il presupposto accertativo è venuto meno in conseguenza della dichiarazione integrativa personale prodotta dal contribuente il 23 dicembre 2024, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n.
546/1992 e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, OR
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100360 2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2185/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio conferma la cessazione della materia del contendere in atti, chiede la compensazione delle spese.
Parte ricorrente insiste nel riconoscimento delle spese.
La Corte, sentiti i fatti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Lecce - ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, relativo a IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2019, per un ammontare complessivo di € 17.475,77. Redditi prodotti in forma associata, derivanti dalla partecipazione -per una quota del 50%- agli utili della Farmacia
"Ricorrente_1 - Società_1 s.n.c.". Il ricorrente ha sottolineato che l'impugnato avviso non tiene conto delle successive dichiarazioni integrative prodotte sia dalla società sia dal ricorrente stesso.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha rappresentato di aver annullato integralmente, in autotutela, l'avviso di accertamento impugnato, a seguito della verifica delle dichiarazioni integrative prodotte dalla società e dal contribuente, da cui emerge un reddito complessivo societario pari ad euro 103.471,00 ed €. 51.736,00 di reddito personale del Dott. Ricorrente_1. Ha pertanto chiesto a questa Corte di dichiarare, ai sensi dell'articolo
46 comma 1 d.lgs. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'eccezione accolta in autotutela è stata sollevata dalla parte esclusivamente in sede di presentazione del ricorso.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto innanzi, visto il provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento n. TVM011100360/2025, a.i. 2019, disposto dall'Ufficio emittente, convenuto in questo giudizio, in data 17/06/2025, essendo venuto meno il presupposto accertativo, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerato che l'eccezione accolta in autotutela è stata sollevata dalla parte esclusivamente in sede di presentazione del ricorso, e che il presupposto accertativo è venuto meno in conseguenza della dichiarazione integrativa personale prodotta dal contribuente il 23 dicembre 2024, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D. Lgs. n.
546/1992 e compensa tra le parti le spese di lite.