Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11208 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3650 del 2025, proposto da
NI RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Forestiero e Fabio Sarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ciampino in ordine alla richiesta di accesso agli atti inerente copia della reversale di incasso del versamento effettuato per la TARI dell’anno 2013 inviata al Comune di Ciampino e protocollata con il n. 0004107 del 23/01/2025 e copia dei pagamenti effettuati;
per la condanna
della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni;
nonché per la nomina
sin da ora di un Commissario ad acta , che provveda per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione comunale anche oltre il termine assegnatole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cui è stata notificata una richiesta di pagamento della TARI per l’anno 2013 (€ 1085,89), con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato alla controparte in data 15/3/2025 e depositato in giudizio il successivo 20/3/2025, ha impugnato il silenzio inadempimento asseritamente formatosi sulla propria “Richiesta urgente di copia del pagamento TARI anno 2013”, Prot. n. 0004107 del 23/01/2025 del Comune di Ciampino.
2. La ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti profili di illegittimità.
2.1 Violazione della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2.2 Violazione dell’art. 25 della Legge n. 241/1990.
2.3 Necessità della documentazione richiesta ai fini della difesa tributaria.
3. Il Comune di Ciampino, pure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025, i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato a verbale di voler rinunciare al ricorso contra IU proposto, e la causa è stata introitata per la decisione.
5. Osserva il Collegio che la suddetta dichiarazione resa a verbale dai difensori della parte ricorrente, è, tuttavia, da considerarsi irrituale in quanto non rispetta le condizioni previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. – rappresentate dalla necessità che il difensore che dichiara di rinunciare al ricorso sia munito di apposito mandato speciale, nonché dalla notifica della rinuncia alle controparti e dalla mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio – e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
6. Da tale “rinuncia irrituale” è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che: “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, sent. n.1846 del 2017; Consiglio di Stato sentenze nn. 3426 e 1506 del 2019; ex multis T.A.R. Lecce, sent. n. 23 del 2023; T.A.R. Veneto, sent. n. 1236 del 2021; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014).
7. Il ricorso introduttivo del presente giudizio va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84 comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dai difensori della parte ricorrente in sede di odierna Camera di Consiglio.
8. Tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Ciampino e dell’esito del giudizio contra IU , le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi indicati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO