Art. 17. Riduzione di anzianita'
I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi.
La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.
Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non puo' essere attribuito piu' di una volta.
I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi.
La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.
Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non puo' essere attribuito piu' di una volta.