Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2025, proposto da
LE OT e Andrea Cartella in proprio ex art. 86 del c.p.c., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'esatta ottemperanza
della sentenza di primo grado n. 219/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e della sentenza n. 421/2024 della Corte di Appello di Milano - Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma di euro 500,00 all’anno oltre spese legali distratte a favore del difensore antistatario; al contrario non era riconosciuto il medesimo diritto per l’anno scolastico 2018/2019.
La sentenza di prime cure era appellata dalla ricorrente limitatamente al capo che riteneva estinto il diritto vantato, mentre gli altri capi della sentenza non erano oggetto di alcuna impugnazione.
Con sentenza n. 421/2024 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dichiarava il diritto ad usufruire della carta docente anche per l’anno scolastico 2018/2019 (per un totale quindi di euro 1.500,00 per le tre annualità riconosciute) e condannava il Ministero al pagamento parziale delle spese di lite liquidate in euro 1.950,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, specificando che si trattava delle “spese del doppio grado”, nella misura di euro 1.050,00 per il secondo grado ed euro 900,00 per il primo grado (cfr. il doc. 2 dei ricorrenti, pag. 6).
1.2. La sentenza di appello è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata in data 13.7.2024 (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 14 delle parti ricorrenti).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e le parti creditrici hanno allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 219 del 2024 e della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 421 del 2024, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla Prof.ssa LE OT ed all’Avv. Andrea Cartella le somme complessive risultanti dalle citate sentenze come indicate al punto 1.1;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) fissare la somma di denaro dovuta dal Ministero resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
2.1. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
2.2. Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
2.3. È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
3.1. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nei provvedimenti giudiziali di cui si chiede l’ottemperanza, quali sopra esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290), non sono invece dovute le somme di cui alla pregressa lettera c);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1).
3.2. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Andrea Cartella, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Andrea Cartella dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO