Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Sezione per i Minorenni
R.G. 4/2025 riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Arturo Picciotto – Presidente rel.
Dott. Sergio Carnimeo Consigliere
Dott.ssa Antonia Sartori Consigliere
Dott. Andrea Zilli Consigliere onorario esperto Dott.ssa Chiara Gagliardi Consigliere onorario esperto
1. Visto il reclamo proposto da in relazione al provvedimento Parte_1 pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Trieste con cui, tra l'altro, è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli;
viste le costituzioni del padre dei minori e della curatrice speciale dei Persona_1 minori;
visto l'intervento del PG che ha chiesto in data 4.2.2025 il rigetto del reclamo;
premesso che:
2. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale per i minorenni di Trieste ha così statuito:
“conferma l'affidamento dei minori nato il [...] e nato il [...] per attività di sostegno e Persona_2 Persona_3 controllo, all'Ente Locale competente rispetto alla residenza dei medesimi (attualmente Monfalcone), che si avvarrà dei
individuati previo contatto con il responsabile dell' per le finalità e con le Parte_2 Parte_3 modalità di cui in motivazione;
conferma il prevalente collocamento dei due minori presso l'abitazione del padre;
conferma l'attivazione del servizio educativo domiciliare presso entrambi i genitori con le finalità di cui in motivazione;
autorizza le visite libere alla madre secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dal Servizio Sociale affidatario con le precisazioni di cui in motivazione;
pronuncia la decadenza della madre, signora dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Pt_1 Parte_1
e;
Persona_2 Persona_3 prescrive ai genitori di rapportarsi con i Servizi Specialistici sopra menzionati e di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno loro fornite;
avvisando i genitori stessi che tali prescrizioni non impongono un obbligo, ma che la mancata adesione e partecipazione ai suddetti interventi di approfondimento e sostegno specialistico verrà valutata per gli effetti pregiudizievoli derivatine alla minore, in termini di non conseguito recupero dell'adeguatezza genitoriale, e potrà giustificare provvedimenti maggiormente incisivi della responsabilità genitoriale;
condanna la signora al pagamento delle spese per la CTU, liquidate con separato provvedimento, e delle Parte_1 spese di lite che lite che si quantificano in euro 4.800,00 oltre Iva, CNPA e spese generali nella misura del 15% per la difesa del signor e in euro 4.800,00 oltre Iva, CNPA e spese generali nella misura del 15% per la difesa Persona_1 e;
tale ultima somma dovrà essere versata in favore dell'erario, stante l'ammissione di entrambi i Per_3 Persona_2 minori al patrocinio a spese dello Stato”.
3. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha proposto reclamo avverso il Parte_1 provvedimento in questione, per i seguenti motivi: a) Assenza di gravi ragioni a sostegno della decadenza e contraddittorietà della motivazione. Nel motivo si lamenta che il Tribunale abbia “attestato che, nonostante la signora sia una Pt_1 madre presente, premurosa e disponibile ai bisogni concreti ed emotivi dei figli, la sua relazione coi figli, è caratterizzata da un forte investimento con aspetti simbiotici e confusivi”: il convincimento che
b) Immotivato mancato riconoscimento delle conclusioni della curatrice speciale e avvocato dei minori.
Nel motivo si lamenta che il tribunale non abbia “soppesato con la dovuta prudenza il disallineamento importante tra le conclusioni apodittiche della ctu e le concrete dinamiche familiari” dal momento che la curatrice aveva concluso per l'affidamento al servizio sociale in tempi paritetici per e il Per_3 collocamento presso la madre di ed il perito di parte nominato dalla curatrice non aveva Per_2 condiviso le conclusioni della c.t.u..
c) Immotivato mancato riconoscimento e valutazione delle conclusioni del padre
Nel motivo, pur dando atto di come ci si muova nell'alveo dei diritti non disponibili, ci si duole del fatto che il collegio non abbia tenuto in nessuna considerazione il fatto che, nel procedimento di prima istanza, il padre non aveva concluso per la decadenza/sospensione, evidentemente in quanto
“consapevole, ben più della c.t.u che togliere la madre ai ragazzini sia progetto del tutto impraticabile”. Si segnala poi che nel giugno 2024, ovvero qualche settimana prima della pronuncia del Tribunale per Minorenni, all'interno della mediazione obbligatoria svolta dalla madre per sciogliere la comunione ordinaria sull'immobile in comproprietà tra i coniugi, i genitori avevano sottoscritto un accordo di ampio respiro che pure si allega, intervenuto dopo il deposito delle note conclusive presso il Tribunale per Minorenni. d) Mancata valutazione delle conseguenze della decisione sull'equilibrio dei figli e quindi sul best interest of the child
Nel motivo si lamenta che il provvedimento, ad oggi celato ai minori, determinerebbe per loro
“una cesura e uno stigma con cui dovrebbero fare i conti tutta la vita”, e si evidenzia la sofferenza dei figli, atteso che “I problemi che presentava con il padre all'esplodere della sua adolescenza, li Per_2 presenta ora che rifiuta persino di recarsi a scuola quando è col papà”. Accadrebbe invero Per_3 che, quando il padre è già al lavoro e il ragazzino si sveglia, la nonna paterna che supplisce il primo non sarebbe in grado di gestire l'oppositività del minore, come invece avrebbe sempre fatto la madre. Lo stesso accadrebbe con le lezioni di musica.
3.1. Ha citato quindi giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenterebbe una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio: tutto ciò non ricorrerebbe nella specie.
3.2. Ha quindi così concluso:
- revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, per le ragioni di cui in narrativa;
-Affidare i minori al servizio sociale per attività di sostegno e controllo;
-Conferma del curatore con poteri sostanziali;
-Disporre il collocamento di presso la madre, diritto di visita paterno libero anche Per_2 perché a brevissimo sarà maggiorenne;
-Collocamento di coi genitori a w.e. alternati dal venerdì al lunedì e poi la settimana Per_3 senza il w.e. dal martedì al giovedì mattina, e quella con il w.e il lunedì e il martedì con pernotto o in altra modalità ritenuta più idonea;
-prosecuzione del percorso con i servizi per attività di sostegno e controllo;
-spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
4. Si è costituita la curatrice speciale di , diventato maggiorenne il 22/02/2025, Persona_2
e del minore , avv. Elisa MORATTI. Persona_3
4.1. Ha segnalato come si imponga una pronuncia di non luogo a provvedere per raggiungimento della maggiore età da parte di . Persona_2
4.2. Ha chiesto l'accoglimento del reclamo promosso da , nel Parte_1 superiore interesse dei ragazzi, in quanto la decisione di primo grado non sarebbe “in alcun modo funzionale”, nonché contrastante gli “innumerevoli interventi attivati e ancora aperti” nell'arco di un
“procedura complessa, accurata e dettagliata” durata cinque anni. Ha lamentato come la c.t.u. sia
“completamente scollegata dalla realtà fattuale”, ed il provvedimento oggetto di impugnazione abbia
“di fatto, sovvertito il normale andamento della situazione per come si era cristallizzato negli anni”. Il consulente avrebbe avuto un unico incontro con e molto breve, e ciò non gli avrebbe Per_3 Per_2 consentito un esame obiettivo della situazione familiare utile a giungere a un nuovo pronunciamento nel superiore interesse dei ragazzi, essendosi il consulente limitato a formulare considerazioni slegate dal contesto di vita dei ragazzi, il cui recepimento nel provvedimento avrebbe causato un inasprimento della situazione familiare, con un rafforzamento, nei ragazzi, della visione del padre come il “genitore cattivo” e della madre come il “genitore vittima e debole”. Ha rivendicato come, nonostante sia stato richiesto a più riprese, che i ragazzi abbiano la possibilità di interfacciarsi in modo assistito con entrambi i genitori, ad oggi nulla sia stato fatto in tal senso, sostanzialmente in mancanza di disponibilità da parte del padre. Descritte le traumatiche difficoltà dell'abbandono della casa paterna, per il quale il figlio Per_2 ha dovuto attendere la maggiore età, ha evidenziato le sofferenze del minore relativamente alla Per_3 situazione di scuola, delle gite scolastiche, dello sport, evidenziando come a suo parere il padre non sia disponibile ad accogliere i contenuti le segnalazioni nel preminente interesse di proiettando Per_3 sull'esterno qualsiasi responsabilità e rimanendo focalizzato sulla propria posizione. Ha evidenziato che ha intrapreso, da oltre quattro mesi, un percorso di supporto Per_3 psicologico individuale che gli sta fornendo gli strumenti utili e necessari per affrancarsi maggiormente dalla situazione familiare, specie dopo il trasferimento del fratello.
4.3. Ha quindi così concluso:
“• In via preliminare a) Quanto a , si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia dichiarare il non Persona_2 luogo a provvedere nei confronti del medesimo per l'intervenuto raggiungimento della maggiore età in data 22/02/2025;
• In via principale di merito b) Quanto a accogliere il reclamo promosso dalla sig.ra Persona_3 Parte_1
e, per l'effetto revocare la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale materna,
[...] con ogni provvedimento conseguente;
c) disporre l'affidamento di all'Ente locale per la prosecuzione degli interventi di Persona_3 supporto e sostegno;
d) disporre il collocamento paritario di presso ciascun genitore, con l'incarico al Persona_3
Servizio Sociale ente affidatario di individuare la migliore suddivisione delle tempistiche di Per_3 presso i genitori”.
5. Si è costituito altresì chiedendo: Persona_1
“In via principale:
• Rigettarsi l'appello proposto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste sub RG 165/21 dd. 22.08.2024. In subordine:
• Confermarsi l'affido esclusivo di e al padre, come da sentenza n. Per_2 Persona_3
487/2019 emessa dal Tribunale di Gorizia nell'ambito del procedimento n. 1604/2016 R.G.
• Confermarsi il collocamento di presso il padre, come da provvedimento in essere, Per_3 rimettendosi alla decisione del Tribunale per quanto attiene Per_2
• Limitarsi e ridursi i tempi di permanenza di presso la madre (come da indicazioni Per_3 della Ctu), e subordinarne gli incontri alla presenza di personale adeguatamente formato.
In via ulteriormente Subordinata nel merito:
• Affidarsi e al Servizio Sociale territorialmente competente con Per_2 Persona_3 limitazione della responsabilità genitoriale della sola mamma, con collocamento degli stessi come sopra”. Nella comparsa ha evidenziato l'inadeguatezza della figura materna, come emersa da tutti gli atti processuali dei vari giudizi, dichiarando che, all'opposto, come padre si è sempre interessato ai propri figli, partecipando attivamente alla loro vita, seguendo il loro andamento scolastico, prestando loro cure ed affetto in modo continuativo e costante. Tale inadeguatezza sarebbe emersa sia dalla consulenza tecnica d'ufficio, disposta peraltro
“tardivamente” dal Tribunale per i Minorenni, sia nei processi svoltisi in Messico: la madre non sarebbe in grado di comprendere i bisogni dei figli e manterrebbe un atteggiamento manipolatorio nei confronti degli stessi. Anche i servizi sociali si sarebbero dimostrati inidonei a gestire la vicenda,
“liquidata sbrigativamente come mera conflittualità genitoriale”, non arginando la “sistematica e pervicace opera di convincimento e programmazione della madre, agita in spregio della serenità dei figli”. Ha espresso il proprio convincimento che al fine di “riprendere un rapporto sereno e costruttivo con il padre e libero dall'ingerenza della ingombrante presenza materna, nonché di riacquistare una socialità compatibile con quella dei suoi coetanei” sia “fondamentale per il ragazzo” che lo stesso venga “separato dal fratello maggiore, limitando la frequentazione con la madre, e condizionandola alla presenza di operatore adeguatamente formato”, e che continui con il percorso di supporto psicologico (di comune accordo anche con la mamma, i servizi sociali e l'avvocato curatore) che il minore sta seguendo privatamente, a spese del padre.
6. Udita la discussione, il Collegio si è riservata la decisione, essendosi le parte parti rimesse sulla decisione in merito alla decadenza ed alla nomina del curatore, ed avendo ammesso che al momento vi
è una frequentazione pressochè paritaria da parte del minore con entrambi genitori, ancorchè residente presso il padre.
7. Premesso che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di Persona_2 per l'intervenuto raggiungimento della maggiore età in data 22/02/2025, la complessità della vicenda impone di delineare il quadro normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
7.1. Qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione. In alternativa, ma anche spesso ad integrazione dei provvedimenti di affido, può soccorrere la nomina endoprocedimentale del curatore speciale, con o senza poteri specifici sostanziali, e quella del tutore o del curatore ex art. 473 bis.7 c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Mentre il provvedimento di decadenza è poi tipizzato, in quanto il genitore perde la responsabilità genitoriale ed è sostituito dal nominato tutore, i provvedimenti resi ex art. 333 c.c. sono atipici, riferendosi genericamente la norma alla adozione di “provvedimenti convenienti”. Ciò significa che il giudice può adottare provvedimenti parzialmente ablativi (per sottrazione), provvedimenti ampliativi
(per addizione), ovvero ancora provvedimenti di contenuto misto, quando oltre a sottrarre alcune responsabilità e prerogative ai genitori ed affidarle a terzi, conferisca ai servizi sociali ulteriori compiti di supporto e vigilanza.
7.2. Nel caso in esame, oltre alla pronuncia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (oggi maggiorenne) e , il Persona_2 Persona_3 Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento dei minori “per attività di sostegno e controllo”, all'Ente Locale competente rispetto alla residenza dei medesimi, autorizzandolo ad avvalersi dei individuati previo contatto con il responsabile dell' Parte_2 Parte_3 Ha poi statuito “il prevalente collocamento dei due minori presso l'abitazione del padre” confermando
– stante evidentemente una riscontrata carenza anche in capo del padre – “l'attivazione del servizio educativo domiciliare presso entrambi i genitori con le finalità di cui in motivazione”. Ha quindi autorizzato “le visite libere alla madre secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dal Servizio Sociale affidatario con le precisazioni di cui in motivazione” ed ha prescritto “ai genitori di rapportarsi con i Servizi Specialistici sopra menzionati e di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno loro fornite”, ammonendo gli stessi che “tali prescrizioni non impongono un obbligo, ma che la mancata adesione e partecipazione ai suddetti interventi di approfondimento e sostegno specialistico verrà valutata per gli effetti pregiudizievoli derivatine alla minore, in termini di non conseguito recupero dell'adeguatezza genitoriale1, e potrà giustificare provvedimenti maggiormente incisivi della responsabilità genitoriale”. Si è quindi in presenza di un provvedimento di limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, emesso nella forma più assorbente della decadenza per quanto riguarda la madre, ma comunque diretto anche nei riguardi del padre, del quale vengono sommariamente descritte condotte pregiudizievoli per i figli. Se dunque si è in presenza di un genitore che rimane comunque titolare della responsabilità, appare più corretto non utilizzare il termine “affidamento”, in quanto i compiti del servizio sociale non sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali, ma sono solo integrativi o additivi delle stesse, di modo che è più conveniente qualificare l'attività come “mandato di vigilanza e di supporto” (Cass. sent. n.32290 del 2023), ancorché in un quadro di adozione di provvedimenti convenienti ai sensi dell'art. 333 cod. civ.. 7.3. Questo inquadramento è altresì opportuno per verificare la permanente legittimazione, in esito alla definizione del procedimento, del curatore speciale dei minori, sempre chiarendo che nel frattempo divenuto maggiorenne. Per_2 È invero noto che il ruolo del curatore speciale si esaurisce con il processo in quanto, nella fase successiva, possono operare, ricorrendone i presupposti, il tutore o il curatore del minore (art. 473-bis.7
c.p.c.), che sono chiamati alla cura dei suoi interessi sostanziali fuori dal contesto processuale in caso di acclarata inidoneità dei genitori a prendersi cura dei figli: difetto di idoneità (o, per usare i termini contenuti nel dispositivo del provvedimento impugnato, di “adeguatezza genitoriale”), a cui può conseguire – come nel caso in esame - una limitazione (quanto alla figura paterna) o un'ablazione
(quanto a quella materna) della responsabilità genitoriale.
Si anticipa, infatti, che anche la figura paterna non è esente da criticità, come si può verificare dalla lettura di diversi passaggi2 della decisione in cui, accanto a valutazioni positive, non mancano riferimenti a mancanze che necessitano di supporti esterni.
8. Fatte queste precisazioni, occorre procedere all'esame dei motivi di reclamo.
Si lamenta, in particolare, che il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre malgrado abbia “attestato che … la signora sia una madre Pt_1 presente, premurosa e disponibile ai bisogni concreti ed emotivi dei figli, la sua relazione coi figli, è caratterizzata da un forte investimento con aspetti simbiotici e confusivi”. Il Tribunale non avrebbe
“soppesato con la dovuta prudenza il disallineamento importante tra le conclusioni apodittiche della ctu e le concrete dinamiche familiari” e lo stesso padre non aveva concluso per la decadenza/sospensione, evidentemente in quanto “consapevole, ben più della c.t.u che togliere la madre ai ragazzini sia progetto del tutto impraticabile”. Il provvedimento, infine, determinerebbe per i(l) minor(e)i “una cesura e uno stigma con cui dovrebbero fare i conti tutta la vita”, e non avrebbe quindi perseguito il miglior interesse per la prole.
Ancor più critiche, se possibile, sono le doglianze della curatrice speciale, secondo cui la decisione di primo grado non sarebbe “in alcun modo funzionale” e contrasterebbe con gli
“innumerevoli interventi attivati e ancora aperti” nell'arco di un “procedura complessa, accurata e dettagliata”. In particolare, ci si duole del fatto la c.t.u. sia “completamente scollegata dalla realtà fattuale”, ed il provvedimento oggetto di impugnazione abbia “di fatto, sovvertito il normale andamento della situazione per come si era cristallizzato negli anni”, avendo peraltro il consulente avuto un unico incontro (il 6.2.2024) con e che non gli avrebbe consentito un esame Per_3 Per_2 2 Questi alcuni dei passaggi contenuti nel provvedimento impugnato: evidenziato che il padre, pur con aree di fragilità personali importanti, si è costantemente impegnato nel favorire la relazione dei figli con la madre e reso disponibile con umiltà a rielaborare i vissuti di sofferenza relativi alla vicenda del Messico, soprattutto con il primogenito, salvo poi trovare la sua totale chiusura;
considerato che
il signor ha mostrato una buona capacità di revisione dei fatti, riconoscendo le proprie Per_3 mancanze e limiti, senza alcuna tendenza a minimizzare la propria quota di responsabilità;
… ritenuto pertanto indispensabile confermare l'affidamento dei minori all'Ente Locale per sostegno e controllo, al fine di consentire la presa in carico da parte dei competenti servizi specialistici dei genitori per sostegno ed orientamento nello svolgimento delle relative funzioni genitoriali (previa acquisizione della consapevolezza dei bisogni emotivi ed evolutivi dei figli e delle condotte da attuare per assicurarne il pieno soddisfacimento) e per la correzione delle dinamiche disfunzionali che attualmente caratterizzano le relazioni familiari e della madre per valutazione delle relative condizioni personali e trattamento di eventuali disturbi/problematiche presentate;
… ritenuto indispensabile confermare altresì la presa in carico da parte dei competenti servizi specialistici dei minori per sostegno psicologico, anche in vista della rielaborazione del relativo vissuto personale e familiare e delle figure genitoriali;
… confermata la necessità della prosecuzione di un servizio educativo domiciliare, presso entrambi i genitori, con la finalità di assicurare un monitoraggio della situazione dei minori e l'opportuno sostegno ed indirizzo ai genitori nella relazione con essi cercando favorire la differenziazione dei loro bisogni rispetto a quella dei figli e arginando eventuali dinamiche di svalutazione dell'immagine di ciascun genitore; obiettivo della situazione familiare, utile a giungere a un nuovo pronunciamento nel superiore interesse dei ragazzi. Il consulente si sarebbe quindi limitato a formulare considerazioni slegate dal contesto di vita dei ragazzi, il cui recepimento nel provvedimento avrebbe causato un inasprimento della situazione familiare, con un rafforzamento, nei ragazzi, della visione del padre come il “genitore cattivo” e della madre come il “genitore vittima e debole”.
8.1. Nel provvedimento impugnato si premette che “le risultanze della CTU si pongono pienamente in linea con quanto sinora emerso nel corso dell'istruttoria svolta e offrono una lettura condivisibile della situazione dei minori, fornendo una chiara spiegazione dell'origine delle disfunzionalità presenti nei rapporti intrafamiliari”. Deve qui ricordarsi che i comportamenti volti ad ostacolare l'esercizio della bigenitorialità e ad impedire che i figli minori mantengano anche con l'altro genitore un rapporto stabile e continuativo interferiscono con il diritto-dovere dell'altro genitore di svolgere le sue funzioni di cura educazione e istruzione, ed arrecano pregiudizio agli interessi del minore e integrano violazione dei doveri genitoriali, che il giudice può sanzionare (Cass. n. 37899 del 28/12/2022).
Ciascuno dei genitori deve rispettare il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con l'altro genitore e cooperare perché detto diritto trovi attuazione, salvo che non vi siano gravi ragioni per diradare o sospendere gli incontri tra il minore ed uno dei due genitori. Ove tali gravi ragioni non sussistano, il giudice deve adottare rapidamente misure adeguate a garantire i contatti tra il minore ed entrambi i suoi genitori, e in particolare a garantire l'esercizio del diritto di visita cercando in primo luogo di stimolare la collaborazione tra le parti, anche ricorrendo a mezzi di coercizione indiretta quali le sanzioni, o modificando il regime di affidamento (Cass., sent. 4595 del 2025). Tuttavia deve porsi in massima evidenza che al fine di modificare l'affidamento del minore e diritto di visita o di adottare misure che ne comportino lo spostamento della residenza con la conseguente alterazione delle sue abitudini di vita, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di comportamenti pregiudizievoli per il minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, in quanto la valutazione della idoneità genitoriale non può prescindere in nessun caso dalla osservazione del comportamento.
8.2. Leggendo il provvedimento reclamato si nota che una buona parte degli elementi posti a base della decisione di decadenza sono realmente di carattere fattuale, colti direttamente dal collegio ovvero per il tramite di altre fonti di prova.
Così:
• i riferimenti al fatto che la ritiene quale unico responsabile di tutta la sofferenza dei Pt_1 figli il non riconoscendosi alcun ruolo in tutta la vicenda se non quello di vittima: Per_3 da ciò il collegio ha dedotto che la stessa abbia attuato e continui ad attuare la costruzione di un'immagine negativa del padre tanto da comprometterne l'accesso ai figli (svalutazione paterna), portando entrambi a schierarsi dalla sua parte a sua protezione;
• il fatto che la non ha favorito nei fatti la relazione di e con il padre Pt_1 Per_2 Per_3 né tanto meno si è impegnata nel trovare una comunicazione e un coordinamento efficace con l'ex-marito al fine di creare un clima sufficientemente sereno in cui i figli potessero godere del loro diritto alla bigenitorialità, assumendo per contro comportamenti prevaricanti e rivendicativi;
• il fatto che queste gravi criticità riscontrate in capo alla madre non sono state superate neppure con l'intervento degli operatori. Altri elementi sono invece di natura quasi completamente valutativa.
Così:
• l'affermazione che “nonostante la signora sia una madre presente, premurosa e Pt_1 disponibile ai bisogni concreti ed emotivi dei figli, la sua relazione con i figli – in particolare con il primogenito – è caratterizzata da un forte investimento con Per_2 aspetti simbiotici e confusivi, con totale indifferenziazione tra i bisogni di lei e quelli reali dei suoi figli” è una sintesi di quanto a sua volta valutato dal c.t.u. a pag. 80 ed 81 della sua relazione;
• le affermazioni di “un'evidente autocentratura della signora che porta la stessa a Pt_1 perseguire primariamente i propri bisogni a discapito di quelli dei figli” o di “un pervasivo bisogno della signora di negativizzare tutto ciò che riguarda il suo ex- Pt_1 marito e più in generale tutto ciò che riguarda il ramo italiano dei figli…”;
8.3. Ciò posto, quanto alla non è ammissibile far discendere dalla parte valutativa relativa Pt_1 a diagnosi di presunte patologie o sindromi (“legame pseudo amoroso e simbiotico”, “aspetti simbiotici e confusivi”, “investimento narcisistico materno”) in via diretta conseguenze pregiudizievoli, ma occorre fondare l'eventuale valutazione negativa del consulente su dati di fatto, e porli quindi all'attenzione del giudice per un esame complessivo secondo criteri di analisi deduttiva e fattuale. Vanno quindi rimarcate e valorizzate le sole parti in cui la consulenza e - per rinvio3 - il provvedimento reclamato esaltano dati fattuali: come quando il c.t.u. riporta che “il colloquio con che ha riproposto le medesime istanze della madre, utilizzando gli stessi termini e proponendo Per_2 le stesse analisi di fatto”, iconicamente chiosato con l'espressione “rendendosi ventriloquo della stessa”. Sono peraltro numerosi i passi della relazione dei servizi, o delle osservazioni effettuate nel corso dell'attività educativa dell'Agenzia Sociale , o dei Verbali UVM (Unità di CP_1 Valutazione Multidimensionale), o della Relazione redatta dagli Istituti Scolastici e CP_2
", in cui si evidenziano accadimenti fattuali: così ad esempio dove si riferisce che la CP_3 attua in modo diretto ed escludente la gestione dei minori, esonerando il padre da qualsiasi ruolo, Pt_1
o contrasta le iniziative dei vari interlocutori, o impedisce o mortifica lo svolgimento delle attività di educatori e di altri soggetti, o strumentalizza a propri o vantaggio la loro presenza o assenza. Si può in tal senso fare rinvio (avendone evidenziato solo taluni dei numerosi riferimenti fattuali) alla relazione depositata il 21.2.2025 (solo a titolo di esempio: alle pagine 2 decisione sul centro studi;
pag. 3 sull'aperta svalutazione del ruolo dell'educatore; ibidem quanto all'osservazione dell'incaricato del pubblico servizio “che nel dialogo, minore e madre cercavano sguardi di conferma reciproca” e che la madre coinvolge i figli in ogni questione relativa alla disputa col padre in quanto “ritiene corretto far sapere tutto ai propri figli e di considerarli legittimati a raccontare anche a terzi”). Questi sono dunque fatti e comportamenti in base ai quali si potrebbe eventualmente fondare un giudizio - o pregiudizio - di non idoneità parentale a carico del genitore (Cass. n. 3576 dell'08/02/2024, in motivazione), senza invece valorizzare opinioni non suffragate da riscontri oggettivi.
8.4. Prima di trarre le conseguenze degli elementi così individuati, quanto alla madre, giova anticipare che anche la figura paterna, e più in generale il contesto nel quale attualmente vive il minore non sono privi di negatività. L'ambiente della casa paterna è ben descritto dall'educatrice nella Per_3 sua relazione: la sfiducia del padre verso i servizi si coglie anche negli atti di causa;
vi sono grosse difficoltà a colloquiare con senza le interruzioni o le critiche della nonna o del padre. Per_3
8.5. Nel complesso, quindi, una numerosa serie di esempi e di narrazioni fattuali ha portato a qualificare le dinamiche familiari in senso negativo, atteso che i genitori non si mostrano in grado di comunicare civilmente in favore dei figli, restando costanti le incomprensioni e le omissioni informative, ancorchè le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non siano integralmente condivisibili.
Nella relazione si legge che i minori – e qui emerge il pregiudizio per qualora la Per_3 situazione rimanga immutata – “sono quindi quotidianamente esposti a dinamiche comunicative non trasparenti e di facile distorsione, tanto che tentano triangolazioni per proprio tornaconto”. I Servizi hanno espresso preoccupazione per l'esposizione di e per la posizione mediana Per_3 che attualmente viene a rivestire nel clima conflittuale, proponendo di ristabilire “l'intervento educativo indirizzandolo al minore, con svolgimento presso casa paterna in prevalenza, nel tentativo di sostenere, per quanto possibile, una miglior struttura di relazione fra minore e figura paterna, supportando il primo nella gestione dell'aspetto emotivo in assenza della figura del fratello maggiore,
e il secondo nella ricerca e attuazione di strategie differenti per entrare in contatto con il figlio, senza attendere che questi avanzi delle mosse” e paventando – non si sa peraltro quanto legittimamente - che
“Qualora l'intervento continuasse a portare risultati quasi nulli a causa della rigidità delle posizioni dei diversi componenti familiari, in primis delle figure genitoriali, il Servizio valuterà la chiusura dell'intervento educativo prendendo atto dell'inefficacia dello stesso”. Da parte sua l'educatrice, viste le difficoltà in entrambi gli ambienti domestici, ha diversamente proposto di svolgere, almeno in gran parte, l'intervento educativo a favore di al di fuori del Per_3 domicilio dei genitori.
9. Fatta questa non breve narrazione per illustrare l'approccio alla vicenda e giustificare le decisioni, ritiene la Corte che, lungi dal sanzionare un genitore o premiarne un altro, debbano essere mantenute le relazioni del figlio minore con entrambi i genitori, se del caso limitando talune prerogative e responsabilità genitoriali e riservandole al nominando curatore del minore.
Deve rimanere centrale nel giudizio la ricerca del miglior interesse del minore, fondato sul diritto alla bi-genitorialità, anche a costo di comprimere, ma non necessariamente escludere, la responsabilità genitoriale. È questo il campo di elezione delle misure di cui all'art. 333 cod. civ. che, in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori, consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti” per supplire alle carenze educative avvalendosi dei servizi di supporto per un progetto di cura che venga monitorato, nell'interesse del minore, dal curatore.
9.1. Escludere la madre da ogni responsabilità, senza peraltro regolare le visite e le frequentazioni (“visite libere alla madre secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dal Servizio Sociale affidatario con le precisazioni di cui in motivazione”) è a giudizio della Corte per un verso contraddittorio (vista la libera frequentazione del figlio e visti i tempi di permanenza, che le parti a verbale hanno ammesso essere pressoché paritari), mentre per altro si rivela una misura inconcludente, se non potenzialmente dannosa, in quanto non disinnesca il pericolo di comportamenti pregiudizievoli,
o meglio non se ne fa carico.
La misura della decadenza è senza dubbio eccessiva e non risolutiva, rivelandosi sanzionatoria per il genitore e non tutelante per il minore, e va revocata. è ovviamente molto attaccato alla Per_3 madre, ed il fatto oltre ad essere ovvio è anche indiscusso, così come lo è al fratello ed all'ambiente nel quale è prevalentemente cresciuto e nel quale, malgrado le difficoltà alle quali si è fatto riferimento, è riuscito a sviluppare una forma di “resistenza passiva” alle cooptazioni materne. È del tutto incoerente garantire pari tempi di permanenza (che in concreto sono peraltro attuati) ed al contempo degradare uno dei genitori a mero ospite, senza incisive capacità genitoriali: e se tali tempi devono essere salvaguardati, come esige l'interesse del figlio minore alla bi-genitorialità e come giustifica l'atteggiamento comunque accudente, premuroso e disponibile ai bisogni concreti ed emotivi dei figli, da parte della la scelta di privare la stessa della responsabilità non trova alcuna giustificazione. Pt_1
Piuttosto che privare la madre della responsabilità, occorre fare in modo che le sue espressioni, le scelte alla stessa riservate, le occasioni quotidiane in cui essa viene ad esprimersi, vengano mediate, e in certi casi indirizzate o addirittura obbligate verso il miglior interesse del minore. Invero, alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado e dalla documentazione da ultimo acquisita, appare di tutta evidenza come l'ambiente materno sia protettivo ed accudente, ancorché al tempo stesso pericolosamente idoneo ad innescare anche a danno di quel “processo osmotico” che ha Per_3 allontanato dal padre. In molteplici passi delle relazioni si accenna ad atteggiamenti maturi del Per_2 minore che cerca di non farsi coinvolgere nel patto stretto tra e la madre, magari rifugiandosi Per_2 nei silenzi.
Queste considerazioni, se inducono a mantenere il collocamento presso il padre e non presso la madre, non devono far dimenticare che sussistono talune criticità della cui soluzione dovranno farsi carico il curatore e i servizi, i quali riporteranno nelle loro relazioni indirizzate all'Autorità Giudiziaria competente se verrà a mutare significativamente l'atteggiamento negativo del padre e della nonna paterna nei confronti dei servizi e dei vari soggetti coinvolti attivamente. Occorre inoltre disinnescare occasioni di scontro su scelte primarie in merito all'educazione ed al benessere del minore, ed incentivare una sana comunicazione tra genitori sugli aspetti maggiormente rilevanti della sua quotidianità.
Non si ritiene peraltro di dettare calendari fissi al fine di responsabilizzare i genitori, che già si riconoscono pari spazi di frequentazione, e dandone se del caso incarico al curatore.
9.2. Per poter attuare tutte queste misure, insieme ai servizi sociali ai quali si dà ampio mandato, si ritiene di ricorrere alla figura del curatore del minore di cui all'art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c.. Tale figura non va confusa con quella del curatore speciale del minore ex art. 473-bis.8 c.p.c., e la sua nomina viene fatta con questo provvedimento che, nel disporre la limitazione della responsabilità genitoriale per i due genitori, si definiscono i compiti che vengono affidati, i poteri in ordine a determinati aspetti della responsabilità genitoriale relativamente ai quali i genitori sono deficitari. Questa figura, come è stato efficacemente detto, viene ad inserirsi nella dimensione quotidiana della famiglia ed a sostituirsi in parte a quelle dei genitori con riguardo a quegli specifici compiti di cura e rappresentanza sostanziale del minore che vengono appunto individuati nel provvedimento.
Se la nomina del curatore del minore, nel caso di ablazione delle responsabilità genitoriali, è ritenuta generalmente alternativa rispetto all'affidamento ai servizi sociali, è evidente che può sussistere una compatibilità ed una compenetrazione tra i poteri assegnati al curatore e quelli riservati con il mandato di vigilanza e supporto qui conferito ai servizi sociali per ampliare le risorse destinate al benessere del minore. In questo caso il curatore affianca i genitori, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, anche sostituendosi ad essi in una fase iniziale, nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore insieme ai servizi sociali, esercitando anche una funzione di vigilanza.
9.3. Il curatore può essere nominato nella persona dell'avv. Elisa MORATTI, attuale curatore speciale che viene a cessare l'incarico al momento della presente pronuncia (salva la legittimazione processuale per il caso di impugnazione). Il suo incarico durerà due anni e dovrà relazionale al giudice tutelare, e all'autorità giudiziaria eventualmente adita, ogni sei mesi o anche con frequenza minore qualora ve ne sia la necessità, in coordinazione con i Servizi Sociali e specialistici, in merito alla situazione del minore, al grado ed alla qualità di relazione dei genitori con il minore stesso e con i servizi sociali e specialistici, al recupero dell'adeguatezza genitoriale.
Allo stesso vengono attribuiti in via residuale, previa interlocuzione con i genitori per comporre eventuali contrapposizioni ed indurre negli stessi la ricerca di soluzioni direttamente condivise, e comunque sempre previa acquisizione dei desideri e delle aspettative del minore, dei poteri relativi alla scelta dei percorsi più idonei per il sostegno psicologico, educativo, scolastico, ricreativo di da Per_3 intendersi allo stato come:
• l'individuazione di professionisti o di servizi e personale da coinvolgere nei progetti lato sensu sanitari ed educativi;
• la scelta di percorsi scolastici o ricreativi (gite, laboratori, doposcuola e simili);
• la frequentazione di corsi sportivi o di attività formative;
• la calendarizzazione delle frequentazioni feriali e festive qualora le parti non riescano a programmarle in accordo, nonché di quelle ordinarie qualora ne sussista reale necessità;
• qualora le parti non riescano a raggiungere intese su altre questioni di una certa rilevanza, il curatore potrà chiedere l'integrazione dei propri poteri all'autorità giudiziaria competente, alla quale pure relazionerà. Conferma l'attuale mandato per supporto da parte dei Servizi sociali e specialistici territorialmente competenti a vantaggio dei genitori e del minore, anche per il tramite e con l'interessamento e la supervisione del curatore, nonché il mandato di vigilanza, eventualmente in accordo col curatore nel caso di servizi o scelte che potrebbero creare un dissidio parentale. Manda al curatore di relazionare il giudice tutelare e l'Autorità Giudiziaria eventualmente competente ogni sei mesi, o anche con frequenza minore qualora ve ne sia la necessità, in coordinamento, come al punto superiore, con i Servizi Sociali e specialistici, in merito alla situazione del minore, al grado ed alla qualità di relazione dei genitori con il minore stesso e con i servizi sociali e specialistici, al recupero dell'adeguatezza genitoriale. 10. L'accoglimento del reclamo e la mancata opposizione dei resistenti determina la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio e la suddivisione di quelle di c.t.u. tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il non luogo a provvedere nei confronti di per l'intervenuto Persona_2 raggiungimento della maggiore età in data 22/02/2025;
2. revoca la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla reclamante
Parte_1
3. dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, confermando le visite ed i pernottamenti liberi presso la madre;
4. revoca la nomina del curatore speciale e nomina curatore ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c. l'avv. Elisa MORATTI, per la durata di 2 anni, con attribuzione alla stessa in via residuale, previa interlocuzione con i genitori per comporre eventuali contrapposizioni ed indurre negli stessi la ricerca di soluzioni direttamente condivise, e comunque sempre previa acquisizione dei desideri e delle aspettative del minore, dei poteri relativi alla scelta dei percorsi più idonei per il sostegno psicologico, educativo, scolastico, ricreativo di da intendersi allo stato come: Per_3
• l'individuazione di professionisti o di servizi e personale da coinvolgere nei progetti lato sensu sanitari ed educativi;
• la scelta di percorsi scolastici o ricreativi (gite, laboratori, doposcuola e simili);
• la frequentazione di corsi sportivi o di attività formative;
• la calendarizzazione delle frequentazioni feriali e festive qualora le parti non riescano a programmarle in accordo, nonché di quelle ordinarie qualora ne sussista reale necessità;
• qualora le parti non riescano a raggiungere intese su altre questioni di una certa rilevanza, il curatore potrà chiedere l'integrazione dei propri poteri all'autorità giudiziaria competente alla quale pure relazionerà.
5. Conferma l'attuale mandato per supporto da parte dei Servizi sociali e specialistici territorialmente competenti a vantaggio dei genitori e del minore, anche per il tramite e con l'interessamento e la supervisione del curatore, nonché il mandato di vigilanza eventualmente in accordo col curatore nel caso di servizi o scelte che potrebbero creare un dissidio parentale.
6. Manda al curatore di relazionare il giudice tutelare e l'Autorità Giudiziaria eventualmente competente ogni sei mesi, o anche con frequenza minore qualora ve ne sia la necessità, in coordinamento, come al punto superiore, con i Servizi Sociali e specialistici, in merito alla situazione del minore, al grado ed alla qualità di relazione dei genitori con il minore stesso e con i servizi sociali e specialistici, al recupero dell'adeguatezza genitoriale. Compensa tra le parti le spese di lite delle due fasi e pone a carico di e Parte_1 di le spese di c.t.u. come liquidate. Persona_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Trieste, 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nostra l'enfasi per segnalare la valutazione di non adeguatezza anche della figura paterna. 3 Il riferimento è al passo della decisione, già riportato nel testo e qui enfatizzato, in cui si legge che “le risultanze della CTU si pongono pienamente in linea con quanto sinora emerso nel corso dell'istruttoria svolta e offrono una lettura condivisibile della situazione dei minori, fornendo una chiara spiegazione dell'origine delle disfunzionalità presenti nei rapporti intrafamiliari”.