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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12293/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 24/02/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DECINA ARMIDA;
E
(FILIPPINE, 15/08/1988), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DECINA ARMIDA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/06/2012 presso la Sezione Consolare dell' in Roma e Controparte_2 registrato presso gli Uffici dell'Ambasciata delle Filippine a Roma, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) pronunci la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 rispetto, fissando la residenza ove lo riterranno opportuno e con obbligo della reciproca comunicazione in caso di variazioni anagrafiche, con l'affido della figlia Persona_1 presso l'abitazione della madre
[...] 2) L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente)
3) la figlia minore è affidata alla Sig.ra Controparte_1
4) in ogni caso la figlia avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre.
5) In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso la figlia e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole.
6) quale contributo perequativo per il mantenimento della figlia il Sig. Parte_1
si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile
[...] Controparte_1 di euro € 250,00 a partire dal mese successivo all'udienza presidenziale ogni 15 del mese e tale assegno sarà assoggettato alla rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre
l'assegno unico se ed in quanto percepito. 4) I coniugi e Controparte_1 [...] , con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere rapporti Parte_1 patrimoniali e/o crediti e/o debiti l'uno nei confronti dell'altro, quindi reciprocamente, affermano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e/o a titolo di credito, l'uno nei confronti dell'altro.
5) Spese e competenze del presente procedimento restano compensate fra le parti
6) In via istruttoria si producono i documenti cifrati in narrativa”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 24/02/1988) e FILIPPINE, 15/08/1988), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 27/06/2012 presso la Sezione Consolare dell' CP_2 della in Roma e registrato presso gli Uffici dell'Ambasciata Controparte_2 delle a Roma, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12293/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 24/02/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DECINA ARMIDA;
E
(FILIPPINE, 15/08/1988), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DECINA ARMIDA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/06/2012 presso la Sezione Consolare dell' in Roma e Controparte_2 registrato presso gli Uffici dell'Ambasciata delle Filippine a Roma, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) pronunci la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 rispetto, fissando la residenza ove lo riterranno opportuno e con obbligo della reciproca comunicazione in caso di variazioni anagrafiche, con l'affido della figlia Persona_1 presso l'abitazione della madre
[...] 2) L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente)
3) la figlia minore è affidata alla Sig.ra Controparte_1
4) in ogni caso la figlia avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre.
5) In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso la figlia e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole.
6) quale contributo perequativo per il mantenimento della figlia il Sig. Parte_1
si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile
[...] Controparte_1 di euro € 250,00 a partire dal mese successivo all'udienza presidenziale ogni 15 del mese e tale assegno sarà assoggettato alla rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre
l'assegno unico se ed in quanto percepito. 4) I coniugi e Controparte_1 [...] , con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere rapporti Parte_1 patrimoniali e/o crediti e/o debiti l'uno nei confronti dell'altro, quindi reciprocamente, affermano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e/o a titolo di credito, l'uno nei confronti dell'altro.
5) Spese e competenze del presente procedimento restano compensate fra le parti
6) In via istruttoria si producono i documenti cifrati in narrativa”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 24/02/1988) e FILIPPINE, 15/08/1988), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 27/06/2012 presso la Sezione Consolare dell' CP_2 della in Roma e registrato presso gli Uffici dell'Ambasciata Controparte_2 delle a Roma, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi