Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 849/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 849/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 4.6.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a Potenza in [...]_1 C.F._1
8.11.1974, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIANA GALLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Bella (PZ) C.F._2
alla via G. Leopardi n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad [...]_1 C.F._3
il 9.5.1973 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. JOSÈ TOSCANO (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Grumento Nova (PZ) alla via Roma
n. 3 presso lo studio del difensore, pec: . ordineavvocatipotenza.it; Emai_2 Email_3
1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 30.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in IG (PZ) il 9.7.2005, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (Potenza, 16.9.2007) e Persona_1 Persona_2
(Potenza, 30.12.2010), minorenni ed economicamente non autosufficienti, e che dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione convenute con decreto n. 3232/2021 del 4.3.2021.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. (il quale nulla ha opposto), le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso, riportandosi alla dichiarazione ivi contenuta di rinuncia alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in IG (PZ) il 9.7.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 14, Parte II, S. A, Anno 2005, alle seguenti condizioni:
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«DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IG
(PZ) il 09.07.2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di IG
Anno 2005 P.II S. A N 14;
ORDINARE al Comune di IG (PZ), per il tramite degli uffici a ciò preposti, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) i figli minori e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali di comune accordo assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alle scelte religiose, alla salute, tenendo sempre conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli e impegnandosi alla conservazione di rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
2) i minori verranno collocati presso la residenza della madre, stabilendo la permanenza dei figli minori presso il padre per due pomeriggi infrasettimanali, nello specifico nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00, nonché -a settimane alterne, con pernottamento- (dalle ore 17.00 del sabato alle 20.00 della domenica); inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore
10.00 alle ore 20.00) e dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo); infine -sempre ad anni alterni- nei mesi di luglio o agosto per 15 giorni consecutivi (da concordare entro il 31.05 di ogni anno).
Salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
3) i coniugi di comune accordo stabiliscono che ciascuno provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito attuale;
in particolare il sig.
contribuirà al mantenimento dei figli minori con la Controparte_1
corresponsione di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento,00), di cui € 250,00
(duecentocinquanta,00) per ciascun figlio, da versare a mezzo bonifico su c.c. intestato alla sig.ra , entro il giorno 01 di ogni mese. Il predetto assegno Parte_1
mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.;
4) i genitori concorreranno nella misura del 50% in relazione a tutte le spese straordinarie necessarie per l'istruzione e l'educazione dei figli secondo le “Linee
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Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
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- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) l'AUU (Assegno Unico Universale), sarà percepito per l'intero dalla sig.ra
, con rinuncia da parte del sig.re alla quota di propria spettanza. Parte_1 CP_1
6) Ciascun coniuge, stante l'attuale situazione reddituale, dichiara di rinunciare, alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile in proprio favore;
7) Entrambe le parti dovranno comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
8) I coniugi manifestano sin d'ora il reciproco consenso affinché, ciascuna delle parti possa richiedere e/o rinnovare i documenti validi per l'espatrio per tutte le destinazioni consentite, secondo la normativa sull'affido condiviso dei minori».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto
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contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale del 23.2.2021 e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 30.4.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio (Potenza, 16.9.2007), attualmente di anni Per_1
17, e della figlia (Potenza, 30.12.2010), sia in riferimento all'aspetto Per_2
relazionale concernente l'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che
-a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
6 R.G. N. 849/2025 V.G.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 849 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG (PZ) il 9.7.2005 da (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Potenza in data 8.11.1974, e (C.F.: Controparte_1
), nato ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti C.F._3
di matrimonio del Comune di IG (PZ) al N. 14, Parte II, S. A, Anno 2005;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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