Decreto cautelare 4 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Decreto cautelare 29 gennaio 2022
Sentenza breve 17 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 29/01/2022, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2022
N. 00066/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2021, proposto da
NU AS, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Montinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello n. 13/A;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione Area Polizia Municipale del Comune di Castrignano del Capo n. 419 del 16 novembre 2021, recante “Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria C1 e profilo professionale Istruttore di Vigilanza, a tempo pieno e indeterminato presso il Comando di Polizia Locale di Castrignano del Capo ed avviso calendario prove di esame”;
della nota prot. n.15927 del 16.11.2021, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, recante comunicazione di non ammissione del ricorrente alla selezione;
dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria, C1 e profilo professionale Istruttore di Vigilanza, presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Castrignano del Capo;
del Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza – Cat. C1 – full time e indeterminato, indetto dal Comune di Castrignano del Capo e pubblicato in G.U. n.13 in data 16.2.2021;
dei verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice;
della (eventuale) graduatoria del concorso sopra indicato;
di ogni altro presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con atto depositato in data 28 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti in epigrafe, chiedendo tutela cautelare anche inaudita altera parte (atteso il fissato espletamento delle prove scritte del concorso per il giorno 7 dicembre 2021);
- con decreto monocratico del 4 dicembre 2021, l’istanza de qua è stata accolta;
- alla camera di consiglio del 16 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare (tenuto conto della sopravvenuta decisione di rinviare le “prove scritte programmate nella giornata del 07 dicembre 2021 … a data da destinarsi”, assunta dalla Commissione di concorso con atto del 6 dicembre 2021, prodotto in giudizio) e, conseguentemente, la Sezione ne ha preso atto con ordinanza n. 34 del 17 gennaio 2022;
- con atto depositato in data 28 gennaio 2022 il ricorrente ha formulato una nuova “istanza cautelare”, essendo venuto a “conoscenza che l’Amministrazione ha riattivato la procedura con fissazione della data di svolgimento delle prove scritte per lunedì 21 febbraio 2002” (leggasi: 2022) “e la prova orale per lunedì 21 marzo 2022”, chiedendo, nel contempo, l’emissione “di decreto cautelare inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. (ed in subordine)” l’abbreviazione “dei termini ex art. 53 c.p.a.”;
Ritenuto che, ciò detto, la situazione pregiudizievole dedotta dal ricorrente possa essere utilmente fronteggiata attraverso la concessione dell’abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53 c.pr.amm. e che, pertanto, sussistano giusti motivi – per il rispetto, tra l’altro, della collegialità ma anche per ragioni di economia processuale – per aderire all’istanza di abbreviazione dei termini di cui sopra, la quale è disposta fino alla metà;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini fino alla metà e, per l’effetto, fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO