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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3682/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3682/2025, promossa con ricorso depositato il 18.09.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] residente in [...]
CF: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Mazzocchin
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alan Breda
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Porto Ceresio (VA) il 10 maggio 2003
(anno 2003 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...], autosufficiente Persona_1
nata il [...], in [...] occupazione. Per_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento della stessa moglie Pt_2 Parte_1
euro 50,00 sul conto Iban che verrà indicato successivamente, tale Parte_1 importo verrà corrisposto fino a quando la signora non avrà reperito un'attività Parte_1
lavorativa e comunque fino al divorzio che i coniugi si impegnano ad effettuare consensualmente entro e non oltre il 31 maggio 2026;
3. il signor entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili fino a quando Persona_3
la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
3) Per espresso accordo tra i coniugi, a seguito della vendita della casa familiare i figli maggiorenni continueranno a vivere con la madre anche nella nuova casa che verrà acquistata, e il signor provvederà a trovarsi altra abitazione dopo la vendita della Pt_2
casa familiare.
4) I sig.ri e esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.05.2003 in Porto Ceresio, atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Porto Ceresio (VA) (anno 2003 atto n. 1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3682/2025, promossa con ricorso depositato il 18.09.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] residente in [...]
CF: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Mazzocchin
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...]
C.F. C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alan Breda
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Porto Ceresio (VA) il 10 maggio 2003
(anno 2003 atto n. 1 parte II serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...], autosufficiente Persona_1
nata il [...], in [...] occupazione. Per_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento della stessa moglie Pt_2 Parte_1
euro 50,00 sul conto Iban che verrà indicato successivamente, tale Parte_1 importo verrà corrisposto fino a quando la signora non avrà reperito un'attività Parte_1
lavorativa e comunque fino al divorzio che i coniugi si impegnano ad effettuare consensualmente entro e non oltre il 31 maggio 2026;
3. il signor entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili fino a quando Persona_3
la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
3) Per espresso accordo tra i coniugi, a seguito della vendita della casa familiare i figli maggiorenni continueranno a vivere con la madre anche nella nuova casa che verrà acquistata, e il signor provvederà a trovarsi altra abitazione dopo la vendita della Pt_2
casa familiare.
4) I sig.ri e esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10.05.2003 in Porto Ceresio, atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Porto Ceresio (VA) (anno 2003 atto n. 1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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