TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa con ricorso depositato in data 14.04.2022, da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Padova, Via Parte_1 C.F._1
Trieste n. 28 ter, presso lo Studio dell'avv. Silvia Bettella (pec:
, la quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Mirano (VE) via Giudecca 16, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Maria Bonaccorso (pec:
, il quale lo rappresenta e difende per procura Email_2 allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore dott. Giorgio Gava;
intervenuto ex lege
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza dell'11.07.2024 e, quindi: “pronuncia della separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di presso il padre e di presso la madre;
2) disporsi l'assegnazione della Per_1 Per_2 casa coniugale alla madre, quale genitore convivente con la figlia minore;
3) porsi a carico del padre un Per_2 contributo per il mantenimento di da corrispondere alla madre nella misura di € 300 mensili rivalutabili, Per_2 con rinuncia della SInora alla previsione di un mantenimento in proprio favore avendo la stessa trovato Pt_1 occupazione;
4) prevedersi per il figlio il mantenimento diretto della madre per i periodi in cui il figlio Per_1 permarrà presso di lei. 5) compensazione integrale delle spese di lite”.
Conclusioni del pubblico ministero intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 14.04.2022, la SInora
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, SI. Parte_1 CP_1
sposato con matrimonio civile celebrato in data 12.01.2013, presso il Comune di Padova.
[...]
Dal matrimonio sono nati due figli: il 16.11.2012 e il Persona_3 Persona_4
27.11.2016.
La ricorrente ha rappresentato di avere un'altra figlia, nata da una precedente relazione, Per_5 tredicenne all'epoca del ricorso e convivente con il padre, alla quale, quando ne ha la possibilità, versa un contributo al mantenimento.
A fondamento della domanda di separazione, ha dedotto che la prosecuzione della vita matrimoniale, soprattutto nell'ultimo periodo, si era rivelata impossibile a causa di gravi litigi e di aggressioni verbali e fisiche da parte del marito nei suoi confronti.
L'abitazione coniugale è costituita da un immobile sito a Vigonovo (VE), via Michelangelo n. 1, sul quale grava un mutuo ipotecario con rata mensile di € 348,00.
La ricorrente ha poi precisato di lavorare occasionalmente come domestica a ore e di svolgere da febbraio 2022 attività di pulizia di uffici, percependo uno stipendio medio mensile pari ad € 193,00; il SI. , per contro, presta attività lavorativa di metalmeccanico e percepisce uno stipendio CP_1 mensile di € 1.800,00 circa. Cont I coniugi sono contitolari di un conto corrente presso alimentato dallo stipendio del SI.
, il quale è unico detentore della carta bancomat relativa a detto conto. CP_1
2 Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto, previa adozione dei provvedimenti provvisori, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale.
Ha indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli da parte del padre e ha richiesto porsi a carico del medesimo un contributo al mantenimento in loro favore nella misura di € 500,00 mensili (250,00 euro per figlio), o nella misura di giustizia, oltre alla totalità delle spese straordinarie.
Ha chiesto, infine, porsi a carico di quest'ultimo assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di euro 150,00 mensili, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione Istat.
***
Si è ritualmente costituito in giudizio il SI. contestando di aver tenuto comportamenti CP_1 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed affermando viceversa di essersi sempre preso carico dei bisogni morali e materiali della famiglia.
Il resistente, inoltre, ha negato di percepire uno stipendio di € 1.800,00, precisando che il proprio salario mensile è di circa € 1.300,00 e di essere inoltre gravato dal pagamento dell'intera rata del mutuo acceso sulla casa coniugale.
Oltre a ciò, essendosi trasferito a vivere presso i suoi genitori, contribuisce alle spese versando loro la somma di € 150,00 mensili. Tanto considerato, ha allegato che non potrebbe sostenere un assegno di mantenimento di ammontare superiore a 150,00 euro per figlio.
Ha contestato, inoltre, che la moglie percepisca esclusivamente le somme che ha indicato in ricorso sostenendo che la medesima dispone invece di circa 700,00 euro mensili, poiché percepisce anche ulteriori 500,00 euro mensili derivanti da lavori di collaborazione domestica e come cameriera.
Ha dedotto, pertanto che, stante l'equivalenza fra le parti del reddito netto disponibile e considerata la capacità lavorativa della moglie, quest'ultima non abbia diritto al contributo di mantenimento richiesto.
Il convenuto ha, quindi, aderito alla domanda di separazione nonché alle domande di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla medesima della casa coniugale. Ha indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli e ha chiesto disporsi a proprio carico un contributo al mantenimento degli stessi non superiore a € 150,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto il rigetto della domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie.
*****
All'udienza del 15 novembre 2002, fissata per la comparizione personale dei coniugi avanti al
Presidente Delegato, le parti sono comparse personalmente. La SI.ra , confermato Parte_1
3 di volersi separare, ha riferito l'accadimento di fatti ai quali è conseguito un ordine di allontanamento reso in data 22 agosto 2022 dal Gip di Venezia e in relazione al quale ha chiesto di poter riformulare le proprie conclusioni.
Ha chiesto, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo rinforzato dei minori, con riserva di richiedere l'addebito della separazione al marito, il collocamento dei figli presso di lei, con assegnazione della casa familiare e la sospensione delle visite padre – figli. Il SI. ha, per CP_1 contro, chiesto il ripristino dei rapporti padre – figli, non preclusi dall'ordine di protezione, riportandosi alle richieste di cui alla memoria di costituzione.
Con ordinanza del 2.12.2022 il Presidente Delegato, preso atto dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori, imposto al resistente dal GIP di Venezia, ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con potere di assumere senza consenso del padre anche le decisioni di maggiore rilevanza per residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, collocandoli presso la medesima ed assegnando a quest'ultima la casa familiare.
Con il predetto provvedimento, il Presidente f.f. ha altresì sospeso le visite padre – figli, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Vigonovo ai quali ha conferito incarico di valutare se e con quali modalità potessero riprendere le telefonate. Ha, infine, posto a carico del SI. un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'obbligo di pagare alla moglie a titolo di mantenimento, l'importo di euro 100,00 rivalutabile annualmente su base Istat.
Depositate le memorie integrative, parte convenuta ha formulato domanda di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, sulla quale il giudice istruttore si è pronunciato con ordinanza
1.9.2023 laddove, rilevato che dalla relazione dei Servizi sociali di Vigonovo in data 18.07.2023 era emersa la necessità di ristabilire con sollecitudine gli incontri tra padre e figli presso la casa dei nonni a Padova, anche al fine di garantire un supporto ai minori negli aspetti legati alla salute, all'alimentazione, all'igiene personale e alla scuola, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a week – end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola degli stessi fino alla domenica sera, allorquando li riporterà a casa della madre. Ha, invece, rigettato la domanda a sua volta proposta dalla ricorrente di rideterminazione del contributo al mantenimento dei minori e dell'assegno per il coniuge a carico del SI. . CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'udienza del 29.02.2024, considerata la relazione nel frattempo depositata dai Servizi Sociali di Vigonovo in cui si rappresentava che le parti erano
4 addivenute ad una diversa regolamentazione della collocazione del figlio oltre alla Per_1 riattivazione del doposcuola per , ed atteso il deposito di ulteriore istanza della parte Per_2 resistente per la modifica dei provvedimenti provvisori, il Giudice Delegato ha disposto l'apertura di separato subprocedimento in relazione all'istanza depositata, rinviando la trattazione della causa congiuntamente al subprocedimento.
Concessi alcuni rinvii concordemente richiesti in pendenza di trattative, all'udienza dell'11.07.2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto di precisare le conclusioni in conformità alle intese raggiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero.
*******
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiali dei figli minori.
Quanto al regime di affidamento dei minori, ancora con la relazione del 24.04.2023 i servizi sociali del comune di Vigonovo riferivano che il nucleo familiare è in carico ai servizi sociali dal 17.01.2022
e, quindi, già da epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, a seguito di richiesta della SInora di attivazione di un servizio di aiuto compiti per il minore . Parte_1 Persona_3
Dal 10/02/2023 è inoltre attivo un servizio di educativa domiciliare per entrambi i minori con accesso a domicilio di un'educatrice due volte la settimana il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.30
5 alle ore 18:30. Nella successiva relazione dei servizi del 17.07.2023, è stato rappresentato che l'intervento dell'educatrice è di affiancamento di attività che la madre dovrebbe effettuare autonomamente ma che, dalla valutazione svolta, la SInora non è in grado di svolgere da sola Pt_1
e ciò anche con riferimento alla semplice igiene ambientale della casa al riordino della biancheria fino agli aspetti legati alla salute dei bambini (visite dentistiche, vaccinazioni) e istruzione (acquisto materiale scolastico, ordine dei libri di testo per l'anno scolastico, controllo avvisi della scuola).
A seguito dell'incarico del Tribunale, sono state avviate telefonate tra il padre ed i minori sempre alla presenza degli operatori dei servizi i quali hanno riferito che i colloqui telefonici sono sempre stati adeguati e sono avvenuti con regolarità. E' subito emerso un interesse del padre per la quotidianità dei figli ed è stata rappresentata la necessità di incontri in presenza, soprattutto per
, apparsa molto sofferente per la mancanza di contatto con il padre. Per è stato Per_2 Per_1 attivato il servizio età evolutiva affinché potesse essere supportato nell'affrontare la lontananza dal padre, fonte di sofferenza per il minore.
E, quindi, in tale contesto, come sopra riportato in parte motiva, è stata già disposto in via provvisoria che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola degli stessi fino alla domenica sera.
Purtroppo, anche nell'ultima relazione dei servizi sociali del 26.02.2024, emergono gravi difficoltà da parte della ricorrente sia sotto i profili educativi che di accudimento dei minori, avendo gli operatori in sede di visita domiciliare rinvenuto una situazione igienico – sanitaria molto carente, nonché uno stato di sconforto nella ricorrente, la quale ha dichiarato di dover eseguire numerose visite mediche e di non essere in grado, per questo, di seguire l'aspetto scolastico dei figli. “ Per_1 era a letto alle 17.00 del pomeriggio in quanto, a causa di una scorretta gestione del cellulare al limite della dipendenza, ha invertito il giorno con la notte e purtroppo subisce indirettamente le negligenze della madre CP_3
e l'assenza di una figura genitoriale stabile. La SInora ha dichiarato di non essere in grado di essere autorevole con il figlio, che lo stesso è molto oppositivo e che fa molta difficoltà a rientrare in casa dopo aver trascorso il week- end con il padre perché con lui è sereno e sta bene. Riferisce di essersi confrontata con il SInor e di essere giunti CP_1 alla conclusione che temporaneamente ha la necessità di vivere stabilmente dal padre per riuscire a riprendere Per_1 il ritmo della scuola. Hanno deciso di individuare una scuola a Padova, vicino a casa del SInor e che la CP_1 stessa avrebbe provveduto a richiedere il nulla osta per il trasferimento. Dal 19 febbraio frequenta la scuola Per_1 secondaria di primo grado di Padova e lei sta con il figlio la domenica pomeriggio. E' stato Persona_6 necessario un intervento urgente anche per la figlia ed è quindi individuato il doposcuola a San Pietro di CP_3
Stra dove la minore si reca il mercoledì ed il giovedì fino alle 18.00 dal termine della scuola alle 16.30. Il martedì è stato invece attivato il supporto da una famiglia volontaria del progetto “Reti di famiglie” che la ritira da scuola al martedì alle 16.30 e la riporta a casa dopo cena alle 20.00. Il lunedì la minore al termine della scuola è con la
6 madre perché quel giorno non lavora. Il venerdì invece al termine della scuola viene accompagnata dal padre con il quale trascorre l'intero week-end.
A breve, vista la riorganizzazione della gestione familiare, verrà ripristinato l'intervento dell'educatrice che è di sostegno alla madre per l'igiene ambientale della casa e il riordino della biancheria e gli aspetti legati alla salute dei figli (visite dentistiche, vaccinazioni) e istruzione (acquisto materiale scolastico, controllo avvisi della scuola) in quanto la madre ha dimostrato discontinuità e difficoltà nello svolgimento in autonomia di queste funzioni”.
I servizi segnalano, per contro, che “le visite al padre sono sempre state adeguate ed avvenute con regolarità. I colloqui anche telefonici con il padre denotano inoltre un interesse dello stesso per la quotidianità dei figli ed hanno fatto emergere in maniera ancora più evidente la necessità che viva stabilmente con il padre in quanto non Per_1 riconosce nella madre una figura adulta di riferimento ma aveva assunto il ruolo di partner adulto della madre
(venendo coinvolto dalla stessa in aspetti prettamente legati alla sfera dell'adulto).”.
I servizi concludono, quindi, che “Entrambi i minori si sono quindi riavvicinati positivamente al padre e anche trascorre volentieri il fine settimana dal padre” e che “Per garantire ai minori la bigenitorialità e CP_3 un supporto a questi bambini negli aspetti legati alla salute, all'alimentazione, all'igiene personale e alla scuola si propone il mantenimento delle visite al padre da padre della minore dal venerdì sera alla domenica sera con CP_3 pernotto presso lo stesso in quanto presenti i nonni paterni a supporto e supervisione del padre.”.
Alla luce di tutti questi elementi, può accogliersi la domanda di affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, essendo ormai ampiamente superate le iniziali criticità che avevano determinato l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi alla madre. I servizi, infatti, hanno seguito con costanza e proficuamente il nucleo familiare acclarando che il SInor Parte_2
è pienamente in grado di svolgere le funzioni genitoriali. Pur essendo emerse gravi criticità
[...] in capo alla SInora si auspica poi, che il fattivo intervento dei servizi già essere Parte_1 rappresenti un sostegno in grado di avviare la ricorrente verso un esercizio della responsabilità genitoriale adeguato e consapevole.
Per i motivi sopra richiamati, va disposto il collocamento prevalente di presso il padre e di Per_1
presso la madre, alla quale può essere assegnata a tal fine la casa coniugale. Per_2
Quanto ai tempi di permanenza ed i rapporti di ciascuno dei due minori con il genitore non collocatario si ratifica e conferma in questa sede quanto già attuato in accordo con i servizi sociali come da ultima relazione sopra richiamata.
In considerazione della rilevante disparità economico – reddituale delle parti, appare poi congruo il contributo per il mantenimento di a carico del padre da corrispondere alla madre nella Per_2 misura di € 300 mensili rivalutabili, con rinuncia della SInora alla previsione di un Pt_1 mantenimento in proprio favore avendo la stessa trovato occupazione.
7 Per lo stesso motivo, può prevedersi per il figlio il mantenimento diretto della madre per i Per_1 periodi in cui il figlio permarrà presso di lei.
Infine, stante la complessità della situazione in continua evoluzione (nell'ultima relazione si fa riferimento anche ad un possibile trasferimento della ricorrente in Padova dove già lavora), appare necessario mantenere l'attività di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare già in atto, da parte dei servizi sociali, affinchè proseguano nelle iniziative già intraprese di cui all'ultima relazione in atti, sopra già riportate, con onere di relazione semestrale al Giudice tutelare.
In considerazione del complessivo andamento del procedimento oltre che delle conclusioni conformi dimesse dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- ratifica e fa proprie le condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del
Comune di Vigonovo già disposta con ordinanza 30.11.2022, con onere di relazione al GT ogni sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, sino a diversa determinazione del medesimo GT;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del
Comune di Vigonovo.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 18.09.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa con ricorso depositato in data 14.04.2022, da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Padova, Via Parte_1 C.F._1
Trieste n. 28 ter, presso lo Studio dell'avv. Silvia Bettella (pec:
, la quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Mirano (VE) via Giudecca 16, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Maria Bonaccorso (pec:
, il quale lo rappresenta e difende per procura Email_2 allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore dott. Giorgio Gava;
intervenuto ex lege
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza dell'11.07.2024 e, quindi: “pronuncia della separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di presso il padre e di presso la madre;
2) disporsi l'assegnazione della Per_1 Per_2 casa coniugale alla madre, quale genitore convivente con la figlia minore;
3) porsi a carico del padre un Per_2 contributo per il mantenimento di da corrispondere alla madre nella misura di € 300 mensili rivalutabili, Per_2 con rinuncia della SInora alla previsione di un mantenimento in proprio favore avendo la stessa trovato Pt_1 occupazione;
4) prevedersi per il figlio il mantenimento diretto della madre per i periodi in cui il figlio Per_1 permarrà presso di lei. 5) compensazione integrale delle spese di lite”.
Conclusioni del pubblico ministero intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 14.04.2022, la SInora
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, SI. Parte_1 CP_1
sposato con matrimonio civile celebrato in data 12.01.2013, presso il Comune di Padova.
[...]
Dal matrimonio sono nati due figli: il 16.11.2012 e il Persona_3 Persona_4
27.11.2016.
La ricorrente ha rappresentato di avere un'altra figlia, nata da una precedente relazione, Per_5 tredicenne all'epoca del ricorso e convivente con il padre, alla quale, quando ne ha la possibilità, versa un contributo al mantenimento.
A fondamento della domanda di separazione, ha dedotto che la prosecuzione della vita matrimoniale, soprattutto nell'ultimo periodo, si era rivelata impossibile a causa di gravi litigi e di aggressioni verbali e fisiche da parte del marito nei suoi confronti.
L'abitazione coniugale è costituita da un immobile sito a Vigonovo (VE), via Michelangelo n. 1, sul quale grava un mutuo ipotecario con rata mensile di € 348,00.
La ricorrente ha poi precisato di lavorare occasionalmente come domestica a ore e di svolgere da febbraio 2022 attività di pulizia di uffici, percependo uno stipendio medio mensile pari ad € 193,00; il SI. , per contro, presta attività lavorativa di metalmeccanico e percepisce uno stipendio CP_1 mensile di € 1.800,00 circa. Cont I coniugi sono contitolari di un conto corrente presso alimentato dallo stipendio del SI.
, il quale è unico detentore della carta bancomat relativa a detto conto. CP_1
2 Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto, previa adozione dei provvedimenti provvisori, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale.
Ha indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli da parte del padre e ha richiesto porsi a carico del medesimo un contributo al mantenimento in loro favore nella misura di € 500,00 mensili (250,00 euro per figlio), o nella misura di giustizia, oltre alla totalità delle spese straordinarie.
Ha chiesto, infine, porsi a carico di quest'ultimo assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di euro 150,00 mensili, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione Istat.
***
Si è ritualmente costituito in giudizio il SI. contestando di aver tenuto comportamenti CP_1 contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed affermando viceversa di essersi sempre preso carico dei bisogni morali e materiali della famiglia.
Il resistente, inoltre, ha negato di percepire uno stipendio di € 1.800,00, precisando che il proprio salario mensile è di circa € 1.300,00 e di essere inoltre gravato dal pagamento dell'intera rata del mutuo acceso sulla casa coniugale.
Oltre a ciò, essendosi trasferito a vivere presso i suoi genitori, contribuisce alle spese versando loro la somma di € 150,00 mensili. Tanto considerato, ha allegato che non potrebbe sostenere un assegno di mantenimento di ammontare superiore a 150,00 euro per figlio.
Ha contestato, inoltre, che la moglie percepisca esclusivamente le somme che ha indicato in ricorso sostenendo che la medesima dispone invece di circa 700,00 euro mensili, poiché percepisce anche ulteriori 500,00 euro mensili derivanti da lavori di collaborazione domestica e come cameriera.
Ha dedotto, pertanto che, stante l'equivalenza fra le parti del reddito netto disponibile e considerata la capacità lavorativa della moglie, quest'ultima non abbia diritto al contributo di mantenimento richiesto.
Il convenuto ha, quindi, aderito alla domanda di separazione nonché alle domande di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla medesima della casa coniugale. Ha indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli e ha chiesto disporsi a proprio carico un contributo al mantenimento degli stessi non superiore a € 150,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto il rigetto della domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie.
*****
All'udienza del 15 novembre 2002, fissata per la comparizione personale dei coniugi avanti al
Presidente Delegato, le parti sono comparse personalmente. La SI.ra , confermato Parte_1
3 di volersi separare, ha riferito l'accadimento di fatti ai quali è conseguito un ordine di allontanamento reso in data 22 agosto 2022 dal Gip di Venezia e in relazione al quale ha chiesto di poter riformulare le proprie conclusioni.
Ha chiesto, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo rinforzato dei minori, con riserva di richiedere l'addebito della separazione al marito, il collocamento dei figli presso di lei, con assegnazione della casa familiare e la sospensione delle visite padre – figli. Il SI. ha, per CP_1 contro, chiesto il ripristino dei rapporti padre – figli, non preclusi dall'ordine di protezione, riportandosi alle richieste di cui alla memoria di costituzione.
Con ordinanza del 2.12.2022 il Presidente Delegato, preso atto dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli minori, imposto al resistente dal GIP di Venezia, ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con potere di assumere senza consenso del padre anche le decisioni di maggiore rilevanza per residenza, salute, istruzione ed educazione dei minori, collocandoli presso la medesima ed assegnando a quest'ultima la casa familiare.
Con il predetto provvedimento, il Presidente f.f. ha altresì sospeso le visite padre – figli, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Vigonovo ai quali ha conferito incarico di valutare se e con quali modalità potessero riprendere le telefonate. Ha, infine, posto a carico del SI. un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'obbligo di pagare alla moglie a titolo di mantenimento, l'importo di euro 100,00 rivalutabile annualmente su base Istat.
Depositate le memorie integrative, parte convenuta ha formulato domanda di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, sulla quale il giudice istruttore si è pronunciato con ordinanza
1.9.2023 laddove, rilevato che dalla relazione dei Servizi sociali di Vigonovo in data 18.07.2023 era emersa la necessità di ristabilire con sollecitudine gli incontri tra padre e figli presso la casa dei nonni a Padova, anche al fine di garantire un supporto ai minori negli aspetti legati alla salute, all'alimentazione, all'igiene personale e alla scuola, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli a week – end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola degli stessi fino alla domenica sera, allorquando li riporterà a casa della madre. Ha, invece, rigettato la domanda a sua volta proposta dalla ricorrente di rideterminazione del contributo al mantenimento dei minori e dell'assegno per il coniuge a carico del SI. . CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'udienza del 29.02.2024, considerata la relazione nel frattempo depositata dai Servizi Sociali di Vigonovo in cui si rappresentava che le parti erano
4 addivenute ad una diversa regolamentazione della collocazione del figlio oltre alla Per_1 riattivazione del doposcuola per , ed atteso il deposito di ulteriore istanza della parte Per_2 resistente per la modifica dei provvedimenti provvisori, il Giudice Delegato ha disposto l'apertura di separato subprocedimento in relazione all'istanza depositata, rinviando la trattazione della causa congiuntamente al subprocedimento.
Concessi alcuni rinvii concordemente richiesti in pendenza di trattative, all'udienza dell'11.07.2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo, hanno chiesto di precisare le conclusioni in conformità alle intese raggiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero.
*******
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiali dei figli minori.
Quanto al regime di affidamento dei minori, ancora con la relazione del 24.04.2023 i servizi sociali del comune di Vigonovo riferivano che il nucleo familiare è in carico ai servizi sociali dal 17.01.2022
e, quindi, già da epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, a seguito di richiesta della SInora di attivazione di un servizio di aiuto compiti per il minore . Parte_1 Persona_3
Dal 10/02/2023 è inoltre attivo un servizio di educativa domiciliare per entrambi i minori con accesso a domicilio di un'educatrice due volte la settimana il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.30
5 alle ore 18:30. Nella successiva relazione dei servizi del 17.07.2023, è stato rappresentato che l'intervento dell'educatrice è di affiancamento di attività che la madre dovrebbe effettuare autonomamente ma che, dalla valutazione svolta, la SInora non è in grado di svolgere da sola Pt_1
e ciò anche con riferimento alla semplice igiene ambientale della casa al riordino della biancheria fino agli aspetti legati alla salute dei bambini (visite dentistiche, vaccinazioni) e istruzione (acquisto materiale scolastico, ordine dei libri di testo per l'anno scolastico, controllo avvisi della scuola).
A seguito dell'incarico del Tribunale, sono state avviate telefonate tra il padre ed i minori sempre alla presenza degli operatori dei servizi i quali hanno riferito che i colloqui telefonici sono sempre stati adeguati e sono avvenuti con regolarità. E' subito emerso un interesse del padre per la quotidianità dei figli ed è stata rappresentata la necessità di incontri in presenza, soprattutto per
, apparsa molto sofferente per la mancanza di contatto con il padre. Per è stato Per_2 Per_1 attivato il servizio età evolutiva affinché potesse essere supportato nell'affrontare la lontananza dal padre, fonte di sofferenza per il minore.
E, quindi, in tale contesto, come sopra riportato in parte motiva, è stata già disposto in via provvisoria che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola degli stessi fino alla domenica sera.
Purtroppo, anche nell'ultima relazione dei servizi sociali del 26.02.2024, emergono gravi difficoltà da parte della ricorrente sia sotto i profili educativi che di accudimento dei minori, avendo gli operatori in sede di visita domiciliare rinvenuto una situazione igienico – sanitaria molto carente, nonché uno stato di sconforto nella ricorrente, la quale ha dichiarato di dover eseguire numerose visite mediche e di non essere in grado, per questo, di seguire l'aspetto scolastico dei figli. “ Per_1 era a letto alle 17.00 del pomeriggio in quanto, a causa di una scorretta gestione del cellulare al limite della dipendenza, ha invertito il giorno con la notte e purtroppo subisce indirettamente le negligenze della madre CP_3
e l'assenza di una figura genitoriale stabile. La SInora ha dichiarato di non essere in grado di essere autorevole con il figlio, che lo stesso è molto oppositivo e che fa molta difficoltà a rientrare in casa dopo aver trascorso il week- end con il padre perché con lui è sereno e sta bene. Riferisce di essersi confrontata con il SInor e di essere giunti CP_1 alla conclusione che temporaneamente ha la necessità di vivere stabilmente dal padre per riuscire a riprendere Per_1 il ritmo della scuola. Hanno deciso di individuare una scuola a Padova, vicino a casa del SInor e che la CP_1 stessa avrebbe provveduto a richiedere il nulla osta per il trasferimento. Dal 19 febbraio frequenta la scuola Per_1 secondaria di primo grado di Padova e lei sta con il figlio la domenica pomeriggio. E' stato Persona_6 necessario un intervento urgente anche per la figlia ed è quindi individuato il doposcuola a San Pietro di CP_3
Stra dove la minore si reca il mercoledì ed il giovedì fino alle 18.00 dal termine della scuola alle 16.30. Il martedì è stato invece attivato il supporto da una famiglia volontaria del progetto “Reti di famiglie” che la ritira da scuola al martedì alle 16.30 e la riporta a casa dopo cena alle 20.00. Il lunedì la minore al termine della scuola è con la
6 madre perché quel giorno non lavora. Il venerdì invece al termine della scuola viene accompagnata dal padre con il quale trascorre l'intero week-end.
A breve, vista la riorganizzazione della gestione familiare, verrà ripristinato l'intervento dell'educatrice che è di sostegno alla madre per l'igiene ambientale della casa e il riordino della biancheria e gli aspetti legati alla salute dei figli (visite dentistiche, vaccinazioni) e istruzione (acquisto materiale scolastico, controllo avvisi della scuola) in quanto la madre ha dimostrato discontinuità e difficoltà nello svolgimento in autonomia di queste funzioni”.
I servizi segnalano, per contro, che “le visite al padre sono sempre state adeguate ed avvenute con regolarità. I colloqui anche telefonici con il padre denotano inoltre un interesse dello stesso per la quotidianità dei figli ed hanno fatto emergere in maniera ancora più evidente la necessità che viva stabilmente con il padre in quanto non Per_1 riconosce nella madre una figura adulta di riferimento ma aveva assunto il ruolo di partner adulto della madre
(venendo coinvolto dalla stessa in aspetti prettamente legati alla sfera dell'adulto).”.
I servizi concludono, quindi, che “Entrambi i minori si sono quindi riavvicinati positivamente al padre e anche trascorre volentieri il fine settimana dal padre” e che “Per garantire ai minori la bigenitorialità e CP_3 un supporto a questi bambini negli aspetti legati alla salute, all'alimentazione, all'igiene personale e alla scuola si propone il mantenimento delle visite al padre da padre della minore dal venerdì sera alla domenica sera con CP_3 pernotto presso lo stesso in quanto presenti i nonni paterni a supporto e supervisione del padre.”.
Alla luce di tutti questi elementi, può accogliersi la domanda di affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, essendo ormai ampiamente superate le iniziali criticità che avevano determinato l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi alla madre. I servizi, infatti, hanno seguito con costanza e proficuamente il nucleo familiare acclarando che il SInor Parte_2
è pienamente in grado di svolgere le funzioni genitoriali. Pur essendo emerse gravi criticità
[...] in capo alla SInora si auspica poi, che il fattivo intervento dei servizi già essere Parte_1 rappresenti un sostegno in grado di avviare la ricorrente verso un esercizio della responsabilità genitoriale adeguato e consapevole.
Per i motivi sopra richiamati, va disposto il collocamento prevalente di presso il padre e di Per_1
presso la madre, alla quale può essere assegnata a tal fine la casa coniugale. Per_2
Quanto ai tempi di permanenza ed i rapporti di ciascuno dei due minori con il genitore non collocatario si ratifica e conferma in questa sede quanto già attuato in accordo con i servizi sociali come da ultima relazione sopra richiamata.
In considerazione della rilevante disparità economico – reddituale delle parti, appare poi congruo il contributo per il mantenimento di a carico del padre da corrispondere alla madre nella Per_2 misura di € 300 mensili rivalutabili, con rinuncia della SInora alla previsione di un Pt_1 mantenimento in proprio favore avendo la stessa trovato occupazione.
7 Per lo stesso motivo, può prevedersi per il figlio il mantenimento diretto della madre per i Per_1 periodi in cui il figlio permarrà presso di lei.
Infine, stante la complessità della situazione in continua evoluzione (nell'ultima relazione si fa riferimento anche ad un possibile trasferimento della ricorrente in Padova dove già lavora), appare necessario mantenere l'attività di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare già in atto, da parte dei servizi sociali, affinchè proseguano nelle iniziative già intraprese di cui all'ultima relazione in atti, sopra già riportate, con onere di relazione semestrale al Giudice tutelare.
In considerazione del complessivo andamento del procedimento oltre che delle conclusioni conformi dimesse dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- ratifica e fa proprie le condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del
Comune di Vigonovo già disposta con ordinanza 30.11.2022, con onere di relazione al GT ogni sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, sino a diversa determinazione del medesimo GT;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del
Comune di Vigonovo.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 18.09.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
8