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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa ET TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 429/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BORELLI COSIMA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
29/05/1987, con il patrocinio dell'avv. SCOLARI ANGELICA ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederlo previo accordo con la madre e secondo le esigenze dello stesso nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
3) quanto appena indicato vale anche con riferimento alle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali;
4) la casa coniugale di Carugate (MI), Via Fabio Filzi n. 2 viene assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi contenuti 5) a titolo di contributo al mantenimento del figlio il signor verserà alla Controparte_1 signora , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro Parte_1
300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Monza in data 17 maggio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) l'assegno unico e universale a favore del figlio e/o comunque le provvidenze a favore del figlio (anche in sostituzione degli assegni familiari e delle detrazioni dei figli a carico, secondo la normativa in vigore alla data di presentazione del ricorso) saranno versati alla madre integralmente, mentre per quanto riguarda le detrazioni fiscali verranno effettuate da ogni singolo coniuge in forza di chi ha sostenuto la relativa spesa;
7) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio delle carte di identità e dei passaporti validi per l'espatrio;
8) Nulla sulle spese di lite, compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 (sent. n. 472/25 – pubbl. in data 01.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (16.09.2016) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 23/01/2025, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Carugate (MI) in data 14/02/2015 (atto n. 3, Parte I, del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Carugate (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NA
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa ET TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 429/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BORELLI COSIMA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
29/05/1987, con il patrocinio dell'avv. SCOLARI ANGELICA ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre, con ampia facoltà per il padre di vederlo previo accordo con la madre e secondo le esigenze dello stesso nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
3) quanto appena indicato vale anche con riferimento alle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali;
4) la casa coniugale di Carugate (MI), Via Fabio Filzi n. 2 viene assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi contenuti 5) a titolo di contributo al mantenimento del figlio il signor verserà alla Controparte_1 signora , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro Parte_1
300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Monza in data 17 maggio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) l'assegno unico e universale a favore del figlio e/o comunque le provvidenze a favore del figlio (anche in sostituzione degli assegni familiari e delle detrazioni dei figli a carico, secondo la normativa in vigore alla data di presentazione del ricorso) saranno versati alla madre integralmente, mentre per quanto riguarda le detrazioni fiscali verranno effettuate da ogni singolo coniuge in forza di chi ha sostenuto la relativa spesa;
7) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio delle carte di identità e dei passaporti validi per l'espatrio;
8) Nulla sulle spese di lite, compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 (sent. n. 472/25 – pubbl. in data 01.04.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (16.09.2016) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 23/01/2025, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Carugate (MI) in data 14/02/2015 (atto n. 3, Parte I, del registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Carugate (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NA