TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1677/2025
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARTORI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 01/07/2025 le parti hanno concluso concordemente nei seguenti termini:
“A modifica dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 28.5.10 a decorrere dal mese di Aprile 2025 il
sig. è tenuto a versare alla sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
550 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026, oltre il 50
per cento delle spese straordinarie, spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso sig.ra chiedeva la modifica dell'ordinanza del tribunale di Parte_1
Verona del 28.5.2010 relativamente alla condizioni economiche di contributo al mantenimento del figlio nato a [...] il [...] – Cod. fiscale: Persona_1
. C.F._3
Si costituiva in giudizio parte convenuta sig. dichiarandosi Controparte_1
disponibile ad un aumento dell'assegno di mantenimento ma non nell'importo richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 01/07/2025 sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava la proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 cpc come risultante da Verbale di udienza.
Le parti accettavano la proposta formulata d' Ufficio e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità .
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) A modifica dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 28.5.10 a decorrere dal mese di Aprile
2025 il sig. è tenuto a versare alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 550 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026, oltre il 50 per cento delle spese straordinarie;
2) spese di lite compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 01/07/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1677/2025
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SARTORI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 01/07/2025 le parti hanno concluso concordemente nei seguenti termini:
“A modifica dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 28.5.10 a decorrere dal mese di Aprile 2025 il
sig. è tenuto a versare alla sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1
550 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026, oltre il 50
per cento delle spese straordinarie, spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso sig.ra chiedeva la modifica dell'ordinanza del tribunale di Parte_1
Verona del 28.5.2010 relativamente alla condizioni economiche di contributo al mantenimento del figlio nato a [...] il [...] – Cod. fiscale: Persona_1
. C.F._3
Si costituiva in giudizio parte convenuta sig. dichiarandosi Controparte_1
disponibile ad un aumento dell'assegno di mantenimento ma non nell'importo richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 01/07/2025 sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice formulava la proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 cpc come risultante da Verbale di udienza.
Le parti accettavano la proposta formulata d' Ufficio e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità .
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) A modifica dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 28.5.10 a decorrere dal mese di Aprile
2025 il sig. è tenuto a versare alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 550 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026, oltre il 50 per cento delle spese straordinarie;
2) spese di lite compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 01/07/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3