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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1072 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. FLORE GIANFRANCO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in VIA DANTE 5, 08020, BUDONI, e Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FALCHI C.F._2
SABRINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in
VIA MAZZINI 6, 07100, SASSARI;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«a) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
b) I due figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
fissazione della residenza privilegiata presso la madre in Benetutti, nella Via Funtanedda n. 36, o altra eventuale residenza che la moglie sceglierà;
c) Il padre potrà vedere liberamente i figli minori, previo accordo con la madre, andando a prenderli presso la dimora materna o all'uscita di scuola/asilo, o in altro luogo dalla stessa indicato (come da piano genitoriale in atti) e riportandoli presso la madre. In assenza di accordi, le parti stabiliscono comunque che il padre potrà vedere i figli minori, e tenerli presso di sé, almeno un pomeriggio alla settimana, in considerazione dei propri impegni lavorativi, dalle ore 17.00 alle ore
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20.00, oltre fine settimana alternati. Le parti stabiliscono, altresì, che i minori trascorreranno con i genitori le principali festività con modalità alternata. Per il periodo estivo il padre prenderà con sé
i minori per due settimane, anche non consecutive, in considerazione dell'età dei minori, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, al fine di permettere ad entrambi di organizzare sia le proprie ferie che gli impegni lavorativi, con congruo anticipo;
d) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di €
250,00 per ognuno, entro il giorno 5 di ogni mese di competenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, e di cui egli dichiara di conoscere estremi e codice IBAN, o altro che verrà comunicato dalla moglie. Ciò oltre rivalutazione annuale come per legge, ed oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori, secondo il protocollo CNF;
e) L'assegno Unico Universale, o un'eventuale differente forma di aiuto alle famiglie con figli che dovesse sostituire detto assegno in base alla normativa nazionale e/o regionale, purché di importi e criteri di attribuzione similari, sarà divisa al 50% tra i genitori, come per legge;
f) I ricorrenti hanno già prestato il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, così come di quelli relativi ai minori, ed al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei minori
g) Nessun mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro, per i motivi già indicati in ricorso;
h) spese compensate».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.12.2024, e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario il 01.09.2012; che dall'unione sono nati due figli: Per_1
il 26.03.2013 e il 23.07.2019; che il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 260/2024 del Per_2
17.05.2024 ha omologato la separazione dei coniugi;
che, tra i coniugi, non vi è volontà di riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione di un'unione materiale e spirituale.
All'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno modificato e integrato le condizioni di divorzio di cui al ricorso, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le condizioni di divorzio siano conformi all'interesse dei figli minori e che non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
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3. Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dalla conseguente sentenza di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
4. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli -considerata l'età degli stessi e il piano genitoriale- si ritiene che le condizioni indicate in epigrafe corrispondano all'interesse dei minori e che la disciplina concordata per il loro mantenimento sia congrua.
5. Le altre condizioni di divorzio indicate in epigrafe non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
6. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Benetutti il 01.09.2012, tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 26.10.1984, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Benetutti, atto n.2, parte II, serie
A– anno 2012, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio come riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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