CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2798/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2023 spedito il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30163038115/2018 IRPEF-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 1 in data 25.09.2018, dell' avviso di accertamento n.
TK3016303815 per Irpef, VA ed RA anno 2013 , in relazione a redditi non dichiarati pari ad Euro
132.379,00 , così come indicato nell'atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione oltre che per violazione di legge ed infondatezza, concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 la Corte esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale, confutata tuttavia dalla contribuente , la quale non si è limitata ad eccepire l'infondatezza e la violazione di legge nella fattispecie, ma ha fatto anche riferimento a precedenti sentenze di merito e di legittimita' ad essa favorevoli, allegate in copia in atti, che il collegio ritiene di condividere, ritenendone logico l'iter logico e giuridico alla base.
In particolare l'ufficio con motivazione ha consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta nel merito, ritenendo sussistente un' attivita' di soccorso stradale che presentava anomalie tali da ritenere inattendibile la contabilita', come da p.v. di riferimento .
L'ufficio non ha, tuttavia , correttamente applicato la normativa di cui al cd.divieto di doppia presunzione, non avendo dimostrato i maggiori ricavi accertati nella fattispecie.
In particolare il collegio condivide quanto gia' statuito dalle sentenze 7125/19 e 3048/20 delle CGT di secondo grado, sezioni 7 e 2 che hanno, sui medesimi presupposti di fatto e diritto, ritenuto l'ufficio abbia recepito in maniera acritica i rilievi dei verbalizzanti circa la doppia presunzione, per cui difetta la valenza probatoria circa la documentazione extracontabile (sentenze di secondo grado peraltro confermate dalla
Cassazione ).
In conclusione il ricorso è sostanzialmente fondato , non avendo l'ufficio provveduto a confutare le argomentazioni di parte ricorrente.
Sussistono giustificati motivi, data la complessita' delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
.
La Corte accoglie il ricorso . Spese compensate.
Roma, 30.01.2026 Il Presidente relatore
R.RO
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2023 spedito il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30163038115/2018 IRPEF-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio DP Roma 1 in data 25.09.2018, dell' avviso di accertamento n.
TK3016303815 per Irpef, VA ed RA anno 2013 , in relazione a redditi non dichiarati pari ad Euro
132.379,00 , così come indicato nell'atto in oggetto .
Riferiva, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione oltre che per violazione di legge ed infondatezza, concludendo per l'annullamento dell' accertamento in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 la Corte esaminava gli atti ed emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale, confutata tuttavia dalla contribuente , la quale non si è limitata ad eccepire l'infondatezza e la violazione di legge nella fattispecie, ma ha fatto anche riferimento a precedenti sentenze di merito e di legittimita' ad essa favorevoli, allegate in copia in atti, che il collegio ritiene di condividere, ritenendone logico l'iter logico e giuridico alla base.
In particolare l'ufficio con motivazione ha consentito all'opponente di comprendere le ragioni della richiesta nel merito, ritenendo sussistente un' attivita' di soccorso stradale che presentava anomalie tali da ritenere inattendibile la contabilita', come da p.v. di riferimento .
L'ufficio non ha, tuttavia , correttamente applicato la normativa di cui al cd.divieto di doppia presunzione, non avendo dimostrato i maggiori ricavi accertati nella fattispecie.
In particolare il collegio condivide quanto gia' statuito dalle sentenze 7125/19 e 3048/20 delle CGT di secondo grado, sezioni 7 e 2 che hanno, sui medesimi presupposti di fatto e diritto, ritenuto l'ufficio abbia recepito in maniera acritica i rilievi dei verbalizzanti circa la doppia presunzione, per cui difetta la valenza probatoria circa la documentazione extracontabile (sentenze di secondo grado peraltro confermate dalla
Cassazione ).
In conclusione il ricorso è sostanzialmente fondato , non avendo l'ufficio provveduto a confutare le argomentazioni di parte ricorrente.
Sussistono giustificati motivi, data la complessita' delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
.
La Corte accoglie il ricorso . Spese compensate.
Roma, 30.01.2026 Il Presidente relatore
R.RO