TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8288 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23436/2023
tra rappr. e dif. dall'avv. Antonio Ambrosino e Parte_1 dall'avv. Gabriele Rinaldi con cui elett. dom. in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44 giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. Controparte_1 dall'avv. Francesco Castiglione e dall'avv. Maria Rosaria Messina, con cui elett. dom. in Napoli, via G. Carducci n. 42, giusta procura in atti convenuta
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) di essere alle dipendenze della convenuta con la qualifica specificata nel ricorso di cui al 4 °livello, del CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers;
b) che, in ragione del rapporto intercorrente con la CP_2 convenuta, aveva maturato e goduto per ciascun anno di attività, dei giorni di ferie;
c) che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui ha goduto delle ferie è stata, però, inferiore al dovuto in quanto l'azienda ha illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta secondo la specifica interpretazione dell'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/03 fornita, in diverse pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea;
d) che, infatti, non sono stati inclusi nella base di calcolo della retribuzione relativa alle giornate di ferie le voci denominate “indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, disciplinate rispettivamente dal CCNL agli artt. H19, H20 ed H21 e percepiti in via fissa e continuativa durante l'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa;
e) che ciò determina non solo un pregiudizio economico di natura diretta ed indiretta sotto il profilo retributivo e previdenziale, ma è anche un disincentivo alla fruizione dei riposi feriali costituzionalmente riconosciuti per evitare di incorrere nella predetta situazione di disagio economico. Tanto premesso, ritenendo di aver diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie di tali indennità, chiedeva a questo Tribunale di: accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità di eventuali contratti integrativi aziendali confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle voci
“indennità giornaliera”, “indennità di turno” ed “indennità di campo”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, con conseguente inclusione nella base di calcolo della retribuzione imponibile (in misura totale); per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. le differenze retributive dirette ed Parte_1 indirette già maturate, nei limiti della prescrizione, e maturande, e, in particolare, l'indennità di ferie inclusiva delle “indennità giornaliera”,
“indennità di turno” ed “indennità di campo”, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;
[…]. Il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto. In particolare esponendo, per quanto maggiormente di interesse, che: le indennità per cui è causa non sono parte essenziale della retribuzione goduta, quanto piuttosto elementi legati esclusivamente alla presenza fisica del lavoratore ed al concreto svolgimento delle mansioni;
che nessun metus può ingenerarsi in
2 capo alla parte ricorrente al punto da scoraggiarlo a fruire delle ferie, atteso che gli elementi dallo stesso richiesti sono di importo particolarmente ridotto;
che non esiste un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria. Eccepiva, infine, la prescrizione di tutti i presunti crediti retributivi maturati dalla parte ricorrente anteriormente alla data del 21.12.2018 stante la notifica del ricorso in data 21.12.2023. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa veniva solo incardinata innanzi al sottoscritto giudicante e chiamata per la prima udienza del 16.05.24 svolta, tuttavia, come anche le successive, innanzi al GOT in supplenza sul ruolo del sottoscritto nel periodo da febbraio 2024 a luglio 2025. All'odierna udienza del 13.11.2024, rientrato questo giudicante in servizio sul proprio ruolo, decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
******* Nel ricorso introduttivo la parte ricorrente asserisce di avere diritto alla inclusione delle indennità in ricorso indicate nella retribuzione dovuta anche nei giorni di ferie. Ad avviso della difesa istante tale diritto deriva dai principi di diritto espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) ed altresì in quelli espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia. Osserva, sul punto, il giudicante come l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”. Rileva, quindi, il giudicante come debba essere anche citata la pronuncia del 15 settembre 2011 della Corte di Giustizia nella causa C155/10 – più altri contro nella cui massima Pt_2 Controparte_3 ufficiale si legge che L'art. 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva 2000/79, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
3 personale di volo nell'aviazione civile, devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. Il dispositivo, invece, della pronuncia in esame testualmente così dispone L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. Ad avviso della parte ricorrente, inoltre, anche la giurisprudenza della S.C. avrebbe sancito il diritto alla onnicomprensività della retribuzione feriale avendo affermato che In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
4 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (Cass., 17 maggio 2019, n. 13425). Con specifico riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30 novembre 2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass., 27 settembre 2024 n. 25840). Tanto premesso, va evidenziato come il CCNL (nella versione vigente ratione temporis) prevede all'art. H20 che “Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di euro 0,26 per ciascuna giornata di presenza” ed all'art. H21 che “Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure: – ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, euro 0,21 giornaliere;
– ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, euro 0,26 giornaliere”. Ebbene, dalle previsioni contrattuali appare trattarsi di indennità intrinsecamente connesse con l'espletamento delle mansioni e le modalità che il lavoratore è tenuto ad osservare in esecuzione del suo contratto di lavoro. Si tratta, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, ma sono intrinsecamente connesse alle ordinarie modalità lavorative del singolo dipendente e che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), non può che concludersi che tali indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere al lavoratore che ne gode
5 ordinariamente, anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Il CCNL di categoria, poi, all'art. H19 prevede che “A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,03 giornaliere. Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo art. H20, (indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,27. A far data dall'1.1.2011 tali importi vengono incrementati di euro 0,35. Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dall'origine determinata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”. La società resistente ha altresì precisato che la norma contrattuale da ultimo citata, nella nuova formulazione di cui al CCNL sottoscritto in data 25.10.2023, prevede espressamente che “… l'indennità … sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie”; ha quindi dedotto (e documentato in corso di causa) di avere dato pronta applicazione alla nuova norma, includendo, a decorrere dal 01.01.2024, quindi a far data da un periodo non oggetto di causa, l'indennità giornaliera nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie.
Rileva, conclusivamente, questo giudicante come la S.C. abbia anche da ultimo espressamente statuito che “nell'interpretazione delle norme collettive …. è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di
6 ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva” (cfr. Cass. sez. lav. 9 marzo 2025 n. 6282).
Rileva, in definitiva questo giudicante come, in applicazione dei riportati principi, vadano disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale e vada dichiarato il diritto della parte ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera”, di “indennità di campo” e di “indennità di turno”, nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso anche nei giorni di ferie con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive maturate nel periodo dalla assunzione sino al dicembre 2023. Il tutto da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Rileva, infine, il giudicante come sia ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C. l'orientamento secondo il quale, in costanza di rapporto di lavoro privato, non decorre la prescrizione delle somme costituenti crediti di lavoro.
Specificamente, la Corte di Cassazione ha affermato che per effetto delle modifiche alla disciplina regolante i licenziamenti (L. 92/12 e d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più essere considerato dotato di un regime di stabilità, in quanto tale non elidente il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sent. 6 settembre 2022, n. 26246; Cass., Sent. 20 ottobre 2022, n. 30957).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura adeguata al non elevato valore della lite ed alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del dott. Marco Ghionni Crivelli
7 Visconti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente all'inserimento delle voci “indennità giornaliera”, “indennità di campo” e
“indennità di turno” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate sino al dicembre 2023, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla scadenza di ogni singolo credito al soddisfo da quantificarsi in separato giudizio;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 650,00 oltre IVA, CPA e spese generali ed oltre rimborso contributo unificato, con attribuzione ai difensori istanti.
Napoli, 13 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
8