TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3150/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.12.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Deborah VALENT del Foro di Udine, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Popolare Cinese) il 1.8.1993 e residente in [...], scala F, interno 15 – Roma.
- Resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- Intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
1. Disporre l'affido in via esclusiva del minore , nato il Per_1
31.5.2015, alla madre . Parte_1
2. Stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra tanto con riferimento alle decisioni Parte_1 di ordinaria amministrazione quanto a quelle di maggiore rilevanza per la vita del minore, autorizzandola espressamente a compiere in piena autonomia e senza necessità di firma o consenso dell'altro genitore tutti gli atti amministrativi e burocratici nell'interesse del minore, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rilascio e rinnovo di documenti di identità e passaporto, le richieste di certificati anagrafici, le pratiche per l'iscrizione scolastica, le autorizzazioni per viaggi di istruzione, le dichiarazioni ISEE, le richieste di prestazioni sociali agevolate, le pratiche relative a cambi di residenza o domicilio, le autorizzazioni sanitarie, e ogni altra pratica burocratica o amministrativa necessaria, in considerazione del totale disinteresse e dell'assenza del padre nella vita del figlio.
3. Nulla in punto mantenimento.
4. Disporre che l'assegno unico di cui al D. Lgs. N. 230/2021 venga percepito interamente dalla madre, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della predetta normativa.
5. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengano attribuite integralmente (100%) alla madre, quale genitore affidatario esclusivo e unico soggetto che effettivamente provvede al mantenimento del minore.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, la sig.ra Parte_1
-premesso che dalla relazione sentimentale ormai cessata, con il sig. CP_1 era nato in data [...] il figlio minore ha chiesto al
[...] Persona_1
Tribunale in intestazione di stabilire l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, atteso il totale disinteresse, sia materiale che morale, pagina 2 di 5 dimostrato dal padre nei riguardi del proprio figlio.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio ne è comparso personalmente all'udienza del
29.4.2025, in occasione della quale la ricorrente, nel ribadire di non avere contatti con il padre di suo figlio e che quest'ultimo di fatto non ha mai conosciuto il suddetto genitore, ha rappresentato di non necessitare di contributi economici per il mantenimento di dichiarando di essere Per_1 economicamente autosufficiente. Su quest'ultimo punto l'odierna ricorrente precisava, infine, che solo occasionalmente il sig. , per il tramite CP_1 di una zia, le corrisponde del denaro.
Il Giudice relatore, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio.
Su queste basi, va anzitutto, accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore in capo alla sig.ra , stante la totale Parte_1 assenza e disinteresse del padre nella vita del proprio figlio, circostanza confermata dalla dichiarazione, depositata in atti dall'odierna ricorrente
(all. 6) nella quale lo stesso sig. manifesta la propria volontà CP_1 affinché si disponga l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 riconoscendo in tal modo la propria inadeguatezza al ruolo genitoriale e confermando la propria decisione a non voler partecipare alla vita e all'educazione di . Le condizioni sopra indicate giustificano, in Per_1 definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi la stessa continuativamente occupata di . Per_1
In ordine al mantenimento del figlio minore si rileva che parte ricorrente ha dedotto come le proprie entrate economiche, unitamente agli occasionali contributi che il padre le fa pervenire per il tramite della zia, siano state finora sufficienti a garantire il mantenimento di , ragione Per_1 per cui ella non ha avanzato nessuna richiesta sul punto.
Si ritiene, invece, di dover disporre, come richiesto, che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario pagina 3 di 5 esclusivo così come l'attribuzione al 100% delle detrazioni fiscali.
La natura e l'oggetto del procedimento, unitamente alla non opposizione del resistente rimasto contumace, costituiscono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa su indicata, così provvede:
1) DISPONE l'affido in via esclusiva del minore , nato il Per_1
31.5.2015, alla madre , stabilendo che la responsabilità Parte_1 genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra Parte_1 tanto con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione quanto a quelle di maggiore rilevanza per la vita del minore, autorizzandola espressamente a compiere in piena autonomia e senza necessità di firma o consenso dell'altro genitore tutti gli atti amministrativi e burocratici nell'interesse del minore;
2) per assegno di mantenimento al figlio minore;
CP_2 Per_1
3) DISPONE che l'assegno unico di cui al D. Lgs. N. 230/2021 venga percepito interamente dalla madre, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della predetta normativa;
4) DISPONE che le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengano attribuite integralmente (100%) alla madre, quale genitore affidatario esclusivo e unico soggetto che effettivamente provvede al mantenimento del minore;
5) COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 7.7.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3150/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.12.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Deborah VALENT del Foro di Udine, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Popolare Cinese) il 1.8.1993 e residente in [...], scala F, interno 15 – Roma.
- Resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.
- Intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE
1. Disporre l'affido in via esclusiva del minore , nato il Per_1
31.5.2015, alla madre . Parte_1
2. Stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra tanto con riferimento alle decisioni Parte_1 di ordinaria amministrazione quanto a quelle di maggiore rilevanza per la vita del minore, autorizzandola espressamente a compiere in piena autonomia e senza necessità di firma o consenso dell'altro genitore tutti gli atti amministrativi e burocratici nell'interesse del minore, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rilascio e rinnovo di documenti di identità e passaporto, le richieste di certificati anagrafici, le pratiche per l'iscrizione scolastica, le autorizzazioni per viaggi di istruzione, le dichiarazioni ISEE, le richieste di prestazioni sociali agevolate, le pratiche relative a cambi di residenza o domicilio, le autorizzazioni sanitarie, e ogni altra pratica burocratica o amministrativa necessaria, in considerazione del totale disinteresse e dell'assenza del padre nella vita del figlio.
3. Nulla in punto mantenimento.
4. Disporre che l'assegno unico di cui al D. Lgs. N. 230/2021 venga percepito interamente dalla madre, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della predetta normativa.
5. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengano attribuite integralmente (100%) alla madre, quale genitore affidatario esclusivo e unico soggetto che effettivamente provvede al mantenimento del minore.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2024, la sig.ra Parte_1
-premesso che dalla relazione sentimentale ormai cessata, con il sig. CP_1 era nato in data [...] il figlio minore ha chiesto al
[...] Persona_1
Tribunale in intestazione di stabilire l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, atteso il totale disinteresse, sia materiale che morale, pagina 2 di 5 dimostrato dal padre nei riguardi del proprio figlio.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio ne è comparso personalmente all'udienza del
29.4.2025, in occasione della quale la ricorrente, nel ribadire di non avere contatti con il padre di suo figlio e che quest'ultimo di fatto non ha mai conosciuto il suddetto genitore, ha rappresentato di non necessitare di contributi economici per il mantenimento di dichiarando di essere Per_1 economicamente autosufficiente. Su quest'ultimo punto l'odierna ricorrente precisava, infine, che solo occasionalmente il sig. , per il tramite CP_1 di una zia, le corrisponde del denaro.
Il Giudice relatore, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio.
Su queste basi, va anzitutto, accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore in capo alla sig.ra , stante la totale Parte_1 assenza e disinteresse del padre nella vita del proprio figlio, circostanza confermata dalla dichiarazione, depositata in atti dall'odierna ricorrente
(all. 6) nella quale lo stesso sig. manifesta la propria volontà CP_1 affinché si disponga l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_1 riconoscendo in tal modo la propria inadeguatezza al ruolo genitoriale e confermando la propria decisione a non voler partecipare alla vita e all'educazione di . Le condizioni sopra indicate giustificano, in Per_1 definitiva, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi la stessa continuativamente occupata di . Per_1
In ordine al mantenimento del figlio minore si rileva che parte ricorrente ha dedotto come le proprie entrate economiche, unitamente agli occasionali contributi che il padre le fa pervenire per il tramite della zia, siano state finora sufficienti a garantire il mantenimento di , ragione Per_1 per cui ella non ha avanzato nessuna richiesta sul punto.
Si ritiene, invece, di dover disporre, come richiesto, che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario pagina 3 di 5 esclusivo così come l'attribuzione al 100% delle detrazioni fiscali.
La natura e l'oggetto del procedimento, unitamente alla non opposizione del resistente rimasto contumace, costituiscono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa su indicata, così provvede:
1) DISPONE l'affido in via esclusiva del minore , nato il Per_1
31.5.2015, alla madre , stabilendo che la responsabilità Parte_1 genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra Parte_1 tanto con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione quanto a quelle di maggiore rilevanza per la vita del minore, autorizzandola espressamente a compiere in piena autonomia e senza necessità di firma o consenso dell'altro genitore tutti gli atti amministrativi e burocratici nell'interesse del minore;
2) per assegno di mantenimento al figlio minore;
CP_2 Per_1
3) DISPONE che l'assegno unico di cui al D. Lgs. N. 230/2021 venga percepito interamente dalla madre, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della predetta normativa;
4) DISPONE che le detrazioni fiscali per il figlio a carico vengano attribuite integralmente (100%) alla madre, quale genitore affidatario esclusivo e unico soggetto che effettivamente provvede al mantenimento del minore;
5) COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 7.7.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5