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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IC TI Presidente
Rossella Milone Consigliere
ER OC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2649/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Ferruccio Centonze, come da procura acclusa alla all'atto di citazione in opposizione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, a Monza, Via Gambacorti Passerini n. 6 -
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA rilevato che:
pagina 1 di 2 -il difensore dell'appellante indicata in epigrafe ha depositato, in data 14.11.2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'appellata, che non risulta costituita, in pari data;
- ha chiesto quindi che sia dichiarata l'estinzione del processo;
ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio è regolare, in quanto proviene dal legale rappresentante della parte munito di apposita procura acclusa alla dichiarazione stessa;
-non è necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo.
Milano, 26.11. 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ER OC IC TI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IC TI Presidente
Rossella Milone Consigliere
ER OC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2649/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Ferruccio Centonze, come da procura acclusa alla all'atto di citazione in opposizione del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, a Monza, Via Gambacorti Passerini n. 6 -
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA rilevato che:
pagina 1 di 2 -il difensore dell'appellante indicata in epigrafe ha depositato, in data 14.11.2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata all'appellata, che non risulta costituita, in pari data;
- ha chiesto quindi che sia dichiarata l'estinzione del processo;
ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio è regolare, in quanto proviene dal legale rappresentante della parte munito di apposita procura acclusa alla dichiarazione stessa;
-non è necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione deve essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del processo.
Milano, 26.11. 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ER OC IC TI
pagina 2 di 2