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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. EL NO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 221/2017 R.G.A.C.
TRA
– in persona del Ministro pro tempore –, rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso cui domicilia in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele, n. 58
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, rappresenta e difesa, Controparte_1
giusta procura generale alle liti del 10.07.2015 n. Rep. 26795 – Racc. n. 7713 del Notaio
[...]
di Milano allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, cpc, dall'avv. Per_1 AN DA AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Alfano in
Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 153
– conventa – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 2361/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26 settembre 2016 e notificato il 24 novembre 2016.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26 settembre 2025, da note autorizzate e da pregressi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 reso dal Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in data 26
settembre 2016 nel procedimento monitorio R.G. n. 8544/2016 e notificato in data 24 novembre 2016
presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 29.461,96, quale importo dovuto per una serie di fatture del 2008 e del 2009 emesse dall'Enel S.p.a., che le aveva successivamente cedute alla ricorrente, per consumi relativi al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e asseritamente non pagate.
Deduceva l'opponente l'avvenuto pagamento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Salerno delle fatture azionate dalla ricorrente, ad eccezione del residuo e minore importo di €
2.242,64. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito instando per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2361/2016, con vittoria delle spese di giudizio. Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle difese attoree non avendo i documenti prodotti le caratteristiche essenziali degli ordinativi di pagamento e non rappresentando la prova dell'effettiva corresponsione di dette somme da parte del Tesoriere.
Contestata l'efficacia probatoria della documentazione depositata dall'opponente, instava per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, ovvero,
subordinatamente, per la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma non contestata di
€ 2.241, 64.
Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ. la causa, istruita documentalmente, a seguito di una serie di rinvii, era differita per la discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ. all'udienza del 26 settembre 2025 ed ivi decisa da questo Giudice,
subentrato ai precedenti, mediante lettura del dispositivo in udienza.
L'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento, stante la intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'opposta.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto al dedotto adempimento da parte dell'opponente dei crediti portati dalle fatture depositate in sede monitoria, che il convenuto si è limitato Parte_1
a produrre dei mandati di pagamento.
Ebbene, il mandato di pagamento, essendo un atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria invero non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 2627/1989). In particolare, è stato affermato che “l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perché, come afferma la Corte di Cassazione
(S.U. 2627/1989), il mandato è un ordine impartito al tesoriere dal competente organo della Pubblica
Amministrazione con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è
dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sé adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il locus solutionis” (cfr. Cass., n. 13100/2004). Le Sezioni Unite,
nella citata pronuncia, avevano inoltre già precisato che “il mandato di pagamento è un ordine amministrativo del competente organo diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro ad uno o più creditori dello Stato. Un tale ordine non esaurisce però la sua efficacia all'interno dell'amministrazione, ma la estende anche nei confronti del terzo creditore, al quale deve essere pertanto comunicata la sua emissione, mediante l'avviso di pagamento, così che egli sia in condizioni di provvedere alla riscossione. Sicché, trattandosi di atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, il mandato di pagamento non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio” ( Cass., SS.UU., n. 2627/1989).
Pertanto, considerato che il opponente nel presente giudizio non ha offerto la prova Parte_1
dell'avvenuta comunicazione alla società convenuta, o a quella cedente, dell'emissione dei suddetti mandati di pagamento, alcun valore probatorio estintivo dell'obbligazione potrà dunque essere attribuito ai mandati di pagamento prodotti.
E tuttavia risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, atteso che, nella fattispecie, essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.,
il diritto di credito (concernente fatture degli anni 2008 e 2009) risulta prescritto non essendo stati validamente provati atti interruttivi idonei a impedire il decorso della prescrizione.
Giova premettere che, atteso che l'onere della prova dell'interruzione della prescrizione grava sulla parte che la eccepisce, era onere dell'opposta dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'opponente delle diffide di pagamento che avrebbero interrotto il decorso della prescrizione. Orbene, la documentazione depositata a tal fine non assolve detto onere.
Parte opposta ha infatti depositato ricevute pec trasmesse in data 15 luglio 2015 e 17 aprile 2013
stampate in formato PDF. Orbene, prescindendo dalla genericità del contenuto delle predette pec, inidonee a costituire valida messa in mora in mancanza di analitica indicazione del credito vantato e delle fatture inevase (in relazione alle quali manca, peraltro, la prova della relativa allegazione al messaggio di posta certificata), deve rilevarsi che le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità
informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto interruttivo (cfr. Corte d'Appello Milano con sentenza 7 aprile 2025; Cass. Civ., Sez.
III, n. 16189/2023). Orbene, nella fattispecie, l'opposta si è limitata a produrre semplici file in formato PDF in luogo di quelli in formato “eml” o “msg” che avrebbero consentito di verificare,
mediante l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato ed il suo contenuto.
Stante l'assenza di prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte opponente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 26.001,00
ad € 52.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
EL NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
221/2017 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26 Settembre 2016 e notificato il 24 Novembre 2016;
2) NA – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1
pagamento nei confronti del convenuto – in persona del Ministro pro tempore Parte_1
– delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.659,00 per competenze professionali,
oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 26 Settembre 2025
Il Gop
Avv. EL NO
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. EL NO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 221/2017 R.G.A.C.
TRA
– in persona del Ministro pro tempore –, rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso cui domicilia in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele, n. 58
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, rappresenta e difesa, Controparte_1
giusta procura generale alle liti del 10.07.2015 n. Rep. 26795 – Racc. n. 7713 del Notaio
[...]
di Milano allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, cpc, dall'avv. Per_1 AN DA AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Alfano in
Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 153
– conventa – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 2361/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26 settembre 2016 e notificato il 24 novembre 2016.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26 settembre 2025, da note autorizzate e da pregressi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 reso dal Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in data 26
settembre 2016 nel procedimento monitorio R.G. n. 8544/2016 e notificato in data 24 novembre 2016
presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 29.461,96, quale importo dovuto per una serie di fatture del 2008 e del 2009 emesse dall'Enel S.p.a., che le aveva successivamente cedute alla ricorrente, per consumi relativi al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e asseritamente non pagate.
Deduceva l'opponente l'avvenuto pagamento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Salerno delle fatture azionate dalla ricorrente, ad eccezione del residuo e minore importo di €
2.242,64. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito instando per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2361/2016, con vittoria delle spese di giudizio. Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle difese attoree non avendo i documenti prodotti le caratteristiche essenziali degli ordinativi di pagamento e non rappresentando la prova dell'effettiva corresponsione di dette somme da parte del Tesoriere.
Contestata l'efficacia probatoria della documentazione depositata dall'opponente, instava per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, ovvero,
subordinatamente, per la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma non contestata di
€ 2.241, 64.
Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ. la causa, istruita documentalmente, a seguito di una serie di rinvii, era differita per la discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ. all'udienza del 26 settembre 2025 ed ivi decisa da questo Giudice,
subentrato ai precedenti, mediante lettura del dispositivo in udienza.
L'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento, stante la intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'opposta.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto al dedotto adempimento da parte dell'opponente dei crediti portati dalle fatture depositate in sede monitoria, che il convenuto si è limitato Parte_1
a produrre dei mandati di pagamento.
Ebbene, il mandato di pagamento, essendo un atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria invero non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 2627/1989). In particolare, è stato affermato che “l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perché, come afferma la Corte di Cassazione
(S.U. 2627/1989), il mandato è un ordine impartito al tesoriere dal competente organo della Pubblica
Amministrazione con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è
dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sé adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il locus solutionis” (cfr. Cass., n. 13100/2004). Le Sezioni Unite,
nella citata pronuncia, avevano inoltre già precisato che “il mandato di pagamento è un ordine amministrativo del competente organo diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro ad uno o più creditori dello Stato. Un tale ordine non esaurisce però la sua efficacia all'interno dell'amministrazione, ma la estende anche nei confronti del terzo creditore, al quale deve essere pertanto comunicata la sua emissione, mediante l'avviso di pagamento, così che egli sia in condizioni di provvedere alla riscossione. Sicché, trattandosi di atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, il mandato di pagamento non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio” ( Cass., SS.UU., n. 2627/1989).
Pertanto, considerato che il opponente nel presente giudizio non ha offerto la prova Parte_1
dell'avvenuta comunicazione alla società convenuta, o a quella cedente, dell'emissione dei suddetti mandati di pagamento, alcun valore probatorio estintivo dell'obbligazione potrà dunque essere attribuito ai mandati di pagamento prodotti.
E tuttavia risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, atteso che, nella fattispecie, essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.,
il diritto di credito (concernente fatture degli anni 2008 e 2009) risulta prescritto non essendo stati validamente provati atti interruttivi idonei a impedire il decorso della prescrizione.
Giova premettere che, atteso che l'onere della prova dell'interruzione della prescrizione grava sulla parte che la eccepisce, era onere dell'opposta dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'opponente delle diffide di pagamento che avrebbero interrotto il decorso della prescrizione. Orbene, la documentazione depositata a tal fine non assolve detto onere.
Parte opposta ha infatti depositato ricevute pec trasmesse in data 15 luglio 2015 e 17 aprile 2013
stampate in formato PDF. Orbene, prescindendo dalla genericità del contenuto delle predette pec, inidonee a costituire valida messa in mora in mancanza di analitica indicazione del credito vantato e delle fatture inevase (in relazione alle quali manca, peraltro, la prova della relativa allegazione al messaggio di posta certificata), deve rilevarsi che le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità
informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto interruttivo (cfr. Corte d'Appello Milano con sentenza 7 aprile 2025; Cass. Civ., Sez.
III, n. 16189/2023). Orbene, nella fattispecie, l'opposta si è limitata a produrre semplici file in formato PDF in luogo di quelli in formato “eml” o “msg” che avrebbero consentito di verificare,
mediante l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato ed il suo contenuto.
Stante l'assenza di prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con la condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte opponente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 26.001,00
ad € 52.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
EL NO, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
221/2017 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26 Settembre 2016 e notificato il 24 Novembre 2016;
2) NA – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1
pagamento nei confronti del convenuto – in persona del Ministro pro tempore Parte_1
– delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.659,00 per competenze professionali,
oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 26 Settembre 2025
Il Gop
Avv. EL NO
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.