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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1402/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
già rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Parte_1 Parte_2
Nicolini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Baldelli sito in via Marsala n. 12
APPELLANTE
CONTRO
corrente in Recanati (MC), Via Loreto n. 2, in Controparte_1 persona dei soci e legali rappresentanti e p. iva Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Giampieri ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di lui, sito in Recanati, Via I° Luglio n. 4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2020 pronunciata dal Tribunale di
Macerata il 15/6/2020 in materia di ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2
chiedendo che la convenuta fosse condannata in via principale al pagamento della somma complessiva di € 31.318,71, a titolo di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati nell'ambito di alcuni rapporti intrattenuti con la specificamente Pt_2
individuati (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2790 stipulato in data
22.03.1985, assistito da aperture di credito).
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di ripetizione degli illegittimi addebiti a titolo di capitalizzazione (eliminati sino al 01/07/2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000), di commissione di massimo scoperto come pattuita nel successivo contratto del 30.11.1999, e determinata la somma da restituire al correntista, con condanna della convenuta alla restituzione all'attore della somma di € Pt_2
29.513,54 oltre interessi legali dal 07/10/2016, data della domanda, al saldo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello poi incorporata da Parte_2 [...]
si è costituita in giudizio contrastando Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto il gravame.
All'esito dell'udienza del 1.10.2024 raccolte tramite trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le rispettive precisazioni delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo di appello la appellante contesta l'erroneità della sentenza Pt_2 gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sull'errato assunto del decorso del termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, datata 18.07.2016; deduce che le rimesse ante 7.10.2006 devono considerarsi tutte prescritte.
Il motivo è fondato.
Sull'eccezione di prescrizione si deve evidenziare l'ormai consolidato orientamento, traente fondamento dalla pronuncia delle SS.UU. (cfr. Cass., sent. n. 15895 del 13 giugno 2019), a seguito del quale si è sancito che in tema di prescrizione estintiva l'onere di allegazione gravante sull'istituto pag. 2/9 di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Pertanto “ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo
"dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass., n. n. 18144/2018; Cass., S.U., n.
15895/2019; Cass., n. 7013/2020). Grava, inoltre, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”. (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024,
n.11327 conf.Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030).
Dunque, considerando che la banca ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, va effettuata l'indagine ai fini della verifica della esistenza nel corso del rapporto di conto corrente di rimesse solutorie prescritte e ciò per il periodo oltre il pag. 3/9 decennio rispetto la data di notifica della citazione effettuata dalla snc correntista il 7.10.2016.
L'azione di ripetizione di indebito proposta dalla società correntista è infatti soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto solo nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto mera funzione ripristinatoria della provvista: nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento, dal quale far decorrere (ove ritenuto indebito) il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione;
per contro la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, in caso di rimessa solutoria: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Va aggiunto che la distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti, atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente -che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente- provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
In questa prospettiva, sono irrilevanti le aperture di credito c.d. autoliquidanti (anticipi fatture, sbf, crediti commerciali), in quanto solo il fido di cassa determina un'immediata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la si obbliga ad anticipare Pt_2 condizionatamente alla presentazione di carta commerciale. L'apertura di credito per pag. 4/9 anticipo titoli s.b.f. configura infatti un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto. Non vanno quindi considerate le pattuizioni relative ad aperture di credito sotto forma di anticipazioni, sconto o sbf.
Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto conto corrente con apertura di credito abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
L'indagine contabile è stata quindi rinnovata, chiedendo al C.T.U. di determinare il saldo dare/avere sul c/c ordinario oggetto di giudizio, fermi restando gli accertamenti effettuati in punto di capitalizzazione, cms e valute, accertando le rimesse solutorie prescritte: in particolare si è chiesto al C.T.U. di individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, si è chiesto al CTU di imputare gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più̀̀̀ risalenti fino alla data del singolo pagamento;
si è precisato che il calcolo doveva tenere conto del conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti pag. 5/9 dalla applicazione di poste indebite, sviluppando la doppia ipotesi del conto privo di affidamento sino alla data del 13.09.2006, e del conto affidato per euro 5.165,00 dal marzo 1992 al 13.09.2006, trattandosi di rapporto di rapporto costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154; con ulteriore quesito si è chiesto di tenere conto, ai fini della prescrizione, dell'affidamento secondo quanto emergente dal report Centrale Rischi depositato in atti sotto la voce rischi a revoca, nelle parti relative a Banca delle Marche
Va precisato che nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa;
confluiscono, inoltre, alcuni finanziamenti e i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).
L'esistenza di una apertura di credito può infatti essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi;
in particolare la recente pronuncia della
Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338 sancisce che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
pag. 6/9 L'esito dell'indagine ha permesso di accertare che il corretto saldo del conto corrente, stante la presenza di rimesse solutorie prescritte, alla data del 14/07/2016 risulta pari ad
€. 5.188,27 a credito del correntista.
Afferma la snc appellante l'erroneità dell'operato del CTU, il quale avrebbe considerato prescritto l'intero ammontare degli interessi addebitati dalla anziché il solo Pt_2
ammontare degli interessi extra fido.
Questa Corte ha espressamente indicato al CTU di considerare la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione e di imputare i versamenti solutori agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più̀̀̀ risalenti fino alla data del singolo pagamento il criterio detta allegazione: il CTU, alla osservazione della difesa della snc appellata, ha replicato di avere seguito quanto indicato dal quesito.
Orbene, l'operato del CTU va considerato corretto, in quanto l'ausiliare ha specificato, nella prima stesura della perizia, di avere individuato nel conto corrente pagamenti relativi alla c.d. linea di credito autoliquidante, che non sono da considerare come rimesse solutorie, atteso che nella categoria di censimento rischi a revoca – presa in considerazione ai fini della indagine sulla prescrizione - sono compresi finanziamenti e crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti); per contro, la snc appellata non ha proposto un calcolo alternativo, affidandosi a mere affermazioni di principio.
Col secondo motivo di gravame la banca appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 30.11.1999, per essere stato indicato il solo valore percentuale;
la banca richiama Cass. civ., sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018, che legittimerebbe l'applicazione della condizione economica sulla base della sola previsione dell'aliquota.
pag. 7/9 Il motivo è infondato, atteso che in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Va ricordato che, trattandosi di condizione economica, la CMS deve essere pattuita,
e devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie, nel documento contrattuale del 30.11.1999 mancano sia la periodicità che la base di calcolo, sicchè la statuizione impugnata va ritenuta corretta.
L'appello è in definitiva parzialmente fondato.
Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della statuizione sulle spese di lite del primo grado, regolate secondo la soccombenza ma individuando lo scaglione sulla base del decisum;
quanto al presente grado, il parziale accoglimento del gravame consente di ritenere la soccombenza reciproca, sicchè le spese di lite del grado vanno integralmente compensate;
le spese di consulenza vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, fermo restando l'obbligo del pagamento solidale nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- condanna alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 5.188,27 oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
07/10/2016 sino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in Parte_1
favore di che si liquidano in €. 556,28 per spese ed Controparte_1
€. 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- compensa fra le parti le spese di lite del presente grado, ponendo a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, l'onere del pagamento della CTU come liquidata con separato decreto.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1402/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
già rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Parte_1 Parte_2
Nicolini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Baldelli sito in via Marsala n. 12
APPELLANTE
CONTRO
corrente in Recanati (MC), Via Loreto n. 2, in Controparte_1 persona dei soci e legali rappresentanti e p. iva Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Giampieri ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di lui, sito in Recanati, Via I° Luglio n. 4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 462/2020 pronunciata dal Tribunale di
Macerata il 15/6/2020 in materia di ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2
chiedendo che la convenuta fosse condannata in via principale al pagamento della somma complessiva di € 31.318,71, a titolo di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati nell'ambito di alcuni rapporti intrattenuti con la specificamente Pt_2
individuati (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2790 stipulato in data
22.03.1985, assistito da aperture di credito).
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di ripetizione degli illegittimi addebiti a titolo di capitalizzazione (eliminati sino al 01/07/2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000), di commissione di massimo scoperto come pattuita nel successivo contratto del 30.11.1999, e determinata la somma da restituire al correntista, con condanna della convenuta alla restituzione all'attore della somma di € Pt_2
29.513,54 oltre interessi legali dal 07/10/2016, data della domanda, al saldo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello poi incorporata da Parte_2 [...]
si è costituita in giudizio contrastando Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto il gravame.
All'esito dell'udienza del 1.10.2024 raccolte tramite trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le rispettive precisazioni delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo di appello la appellante contesta l'erroneità della sentenza Pt_2 gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sull'errato assunto del decorso del termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, datata 18.07.2016; deduce che le rimesse ante 7.10.2006 devono considerarsi tutte prescritte.
Il motivo è fondato.
Sull'eccezione di prescrizione si deve evidenziare l'ormai consolidato orientamento, traente fondamento dalla pronuncia delle SS.UU. (cfr. Cass., sent. n. 15895 del 13 giugno 2019), a seguito del quale si è sancito che in tema di prescrizione estintiva l'onere di allegazione gravante sull'istituto pag. 2/9 di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Pertanto “ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo
"dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass., n. n. 18144/2018; Cass., S.U., n.
15895/2019; Cass., n. 7013/2020). Grava, inoltre, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”. (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024,
n.11327 conf.Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030).
Dunque, considerando che la banca ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, va effettuata l'indagine ai fini della verifica della esistenza nel corso del rapporto di conto corrente di rimesse solutorie prescritte e ciò per il periodo oltre il pag. 3/9 decennio rispetto la data di notifica della citazione effettuata dalla snc correntista il 7.10.2016.
L'azione di ripetizione di indebito proposta dalla società correntista è infatti soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto solo nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto mera funzione ripristinatoria della provvista: nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento, dal quale far decorrere (ove ritenuto indebito) il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione;
per contro la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, in caso di rimessa solutoria: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Va aggiunto che la distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti, atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente -che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente- provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
In questa prospettiva, sono irrilevanti le aperture di credito c.d. autoliquidanti (anticipi fatture, sbf, crediti commerciali), in quanto solo il fido di cassa determina un'immediata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la si obbliga ad anticipare Pt_2 condizionatamente alla presentazione di carta commerciale. L'apertura di credito per pag. 4/9 anticipo titoli s.b.f. configura infatti un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto. Non vanno quindi considerate le pattuizioni relative ad aperture di credito sotto forma di anticipazioni, sconto o sbf.
Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto conto corrente con apertura di credito abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
L'indagine contabile è stata quindi rinnovata, chiedendo al C.T.U. di determinare il saldo dare/avere sul c/c ordinario oggetto di giudizio, fermi restando gli accertamenti effettuati in punto di capitalizzazione, cms e valute, accertando le rimesse solutorie prescritte: in particolare si è chiesto al C.T.U. di individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, si è chiesto al CTU di imputare gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più̀̀̀ risalenti fino alla data del singolo pagamento;
si è precisato che il calcolo doveva tenere conto del conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti pag. 5/9 dalla applicazione di poste indebite, sviluppando la doppia ipotesi del conto privo di affidamento sino alla data del 13.09.2006, e del conto affidato per euro 5.165,00 dal marzo 1992 al 13.09.2006, trattandosi di rapporto di rapporto costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154; con ulteriore quesito si è chiesto di tenere conto, ai fini della prescrizione, dell'affidamento secondo quanto emergente dal report Centrale Rischi depositato in atti sotto la voce rischi a revoca, nelle parti relative a Banca delle Marche
Va precisato che nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa;
confluiscono, inoltre, alcuni finanziamenti e i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).
L'esistenza di una apertura di credito può infatti essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi;
in particolare la recente pronuncia della
Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338 sancisce che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
pag. 6/9 L'esito dell'indagine ha permesso di accertare che il corretto saldo del conto corrente, stante la presenza di rimesse solutorie prescritte, alla data del 14/07/2016 risulta pari ad
€. 5.188,27 a credito del correntista.
Afferma la snc appellante l'erroneità dell'operato del CTU, il quale avrebbe considerato prescritto l'intero ammontare degli interessi addebitati dalla anziché il solo Pt_2
ammontare degli interessi extra fido.
Questa Corte ha espressamente indicato al CTU di considerare la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione e di imputare i versamenti solutori agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più̀̀̀ risalenti fino alla data del singolo pagamento il criterio detta allegazione: il CTU, alla osservazione della difesa della snc appellata, ha replicato di avere seguito quanto indicato dal quesito.
Orbene, l'operato del CTU va considerato corretto, in quanto l'ausiliare ha specificato, nella prima stesura della perizia, di avere individuato nel conto corrente pagamenti relativi alla c.d. linea di credito autoliquidante, che non sono da considerare come rimesse solutorie, atteso che nella categoria di censimento rischi a revoca – presa in considerazione ai fini della indagine sulla prescrizione - sono compresi finanziamenti e crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti); per contro, la snc appellata non ha proposto un calcolo alternativo, affidandosi a mere affermazioni di principio.
Col secondo motivo di gravame la banca appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 30.11.1999, per essere stato indicato il solo valore percentuale;
la banca richiama Cass. civ., sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018, che legittimerebbe l'applicazione della condizione economica sulla base della sola previsione dell'aliquota.
pag. 7/9 Il motivo è infondato, atteso che in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Va ricordato che, trattandosi di condizione economica, la CMS deve essere pattuita,
e devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie, nel documento contrattuale del 30.11.1999 mancano sia la periodicità che la base di calcolo, sicchè la statuizione impugnata va ritenuta corretta.
L'appello è in definitiva parzialmente fondato.
Il parziale accoglimento dell'appello comporta la riforma della statuizione sulle spese di lite del primo grado, regolate secondo la soccombenza ma individuando lo scaglione sulla base del decisum;
quanto al presente grado, il parziale accoglimento del gravame consente di ritenere la soccombenza reciproca, sicchè le spese di lite del grado vanno integralmente compensate;
le spese di consulenza vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, fermo restando l'obbligo del pagamento solidale nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(già contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata
- condanna alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 5.188,27 oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
07/10/2016 sino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in Parte_1
favore di che si liquidano in €. 556,28 per spese ed Controparte_1
€. 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- compensa fra le parti le spese di lite del presente grado, ponendo a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, l'onere del pagamento della CTU come liquidata con separato decreto.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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