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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4046/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 4046 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promosso da:
, nata in [...] il [...] Parte_1 i del foro di Milano ricorrente contro
Controparte_1 ra distrettuale dello Stato - Brescia convenuto
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato l'11.4.2025 con il quale
[...]
, cittadina egiziana residente in Italia dal 2013, ha proposto Parte_1 eto di espulsione con termine di partenza volontaria di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 24.3.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia con applicazione di misure accessorie fino all'esecuzione dell'espulsione (consegna del passaporto e dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Brescia entro il giorno precedente a quello della partenza); letta la comparsa di costituzione dell'amministrazione, la quale chiede il rigetto del ricorso limitandosi a rinviare al contenuto della relazione allegata dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, nella quale si prospetta la legittimità del provvedimento di espulsione in quanto vincolato e conseguente al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, quest'ultimo in tesi adottato previa considerazione, in conformità con gli artt.
5. comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, della situazione familiare della richiedente e - “del tutto legittimo … tant'è che la ricorrente, invece di impugnare innanzi a Codesta A.G. il predetto Decreto, ha presentato un ricorso ex art. 31 T.U.I. innanzi al Tribunale per i Minorenni, al fine di essere autorizzata alla permanenza sul T.N. in deroga alle altre disposizioni del T.U.I.”; osservato che rilevato che, così come rileva il convenuto, oggetto del ricorso è CP_1 esclusivamente il decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e non il presupposto decreto del Questore di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificato in pari data;
il ricorso è stato presentato in data 11.4.2025, subito dopo avere depositato al Tribunale per i minorenni di Brescia istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 (v. ricorso in copia e PEC di avvenuto deposito allegati quali doc. 17) per assistenza/cura dei figli minori nato a [...] Persona_1
1 l'8.2.2013, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 Persona_1 residenti in [...]; rilevato che sussiste pertanto la competenza per materia di questo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. VI, 13 luglio 2018, n. 18622) ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi – ribaditi dall'amministrazione – del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente richiamare e ribadire quanto esposto nel decreto di sospensione degli effetti del decreto di espulsione, e in particolare che la ricorrente – secondo quanto ella deduce e documenta, e l'amministrazione non contesta - vive in Italia con regolare titolo di soggiorno dal 12.1.2013, in forza di ricongiungimento familiare con il marito Persona_1 titolare dal 1992 di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, e risiede in abitazione condotta in locazione in Comune di Brescia Rua Sovera 55 (doc. 5 e 14) insieme al CP_2 coniuge (al quale è stata diagnosticata nel 2023 patologia oncologica e riconosciuta invalidità civile – v. doc. 9) e a due figli della coppia, i quali sono nati a Brescia nel 2013 e nel 2016 e attualmente iscritti e frequentanti la scuola pubblica (doc. 12); rilevato che nell'adozione del decreto di espulsione l'autorità amministrativa è tenuta a considerare il bilanciamento di interessi previsto dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, e che pertanto nel giudizio di opposizione, ove assumano rilievo i legami familiari, deve procedersi all'accertamento della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di espulsione, “mediante la valutazione in concreto di tutti gli elementi eventualmente forniti a sostegno dell'asserita instaurazione del vincolo familiare e della portata ed effettività degli obblighi dallo stesso derivanti, in relazione alla situazione del ricorrente e del coniuge” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665/2019 cit); rilevato che appaiono assenti nel decreto di espulsione (e nella relazione allegata alla comparsa) la considerazione della lunga e regolare presenza in Italia del nucleo familiare e la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della persona straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario impongano la tutela dell'interesse della stessa alla permanenza in Italia;
ritenuto che
nel caso in esame, tenuto conto della situazione personale e familiare che si è sopra riassunta, l'interesse alla permanenza in Italia a tutela dei legami familiari, culturali e sociali della ricorrente e del suo nucleo familiare sia preminente rispetto alla ragione pubblicistica del diniego (del rinnovo e) dell'allontanamento, che è esclusivamente motivato con riguardo all'assenza dal territorio italiano della donna e dei figli protrattasi oltre 1 anno dal 15.1.2022 al 30.5.2023, e dunque al superamento del limite sancito dall'art. 13, comma 4, d.p.r. 1999 n. 394 che (indipendentemente dalla sussistenza o meno dei gravi e comprovati motivi addotti dalla ricorrente, che è superfluo approfondire) costituisce dato formale e meramente presuntivo di carente legame con il paese di accoglienza, e che oltretutto alla luce della nuova disciplina di durata fino a 3 anni dei rinnovi dei permessi per motivi familiari (l'art. 4 d.l. n. 20/2023) è oggi normativa esteso fino ad ammettere assenza di 1 anno e 6 mesi, superiore a quella contestata alla ricorrente ritenuto in conclusione che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta;
rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente vittoriosa, in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
2 - annulla il provvedimento di espulsione 24.3.2025 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 1 luglio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 4046 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promosso da:
, nata in [...] il [...] Parte_1 i del foro di Milano ricorrente contro
Controparte_1 ra distrettuale dello Stato - Brescia convenuto
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato l'11.4.2025 con il quale
[...]
, cittadina egiziana residente in Italia dal 2013, ha proposto Parte_1 eto di espulsione con termine di partenza volontaria di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 24.3.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia con applicazione di misure accessorie fino all'esecuzione dell'espulsione (consegna del passaporto e dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Brescia entro il giorno precedente a quello della partenza); letta la comparsa di costituzione dell'amministrazione, la quale chiede il rigetto del ricorso limitandosi a rinviare al contenuto della relazione allegata dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, nella quale si prospetta la legittimità del provvedimento di espulsione in quanto vincolato e conseguente al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, quest'ultimo in tesi adottato previa considerazione, in conformità con gli artt.
5. comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, della situazione familiare della richiedente e - “del tutto legittimo … tant'è che la ricorrente, invece di impugnare innanzi a Codesta A.G. il predetto Decreto, ha presentato un ricorso ex art. 31 T.U.I. innanzi al Tribunale per i Minorenni, al fine di essere autorizzata alla permanenza sul T.N. in deroga alle altre disposizioni del T.U.I.”; osservato che rilevato che, così come rileva il convenuto, oggetto del ricorso è CP_1 esclusivamente il decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e non il presupposto decreto del Questore di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificato in pari data;
il ricorso è stato presentato in data 11.4.2025, subito dopo avere depositato al Tribunale per i minorenni di Brescia istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 (v. ricorso in copia e PEC di avvenuto deposito allegati quali doc. 17) per assistenza/cura dei figli minori nato a [...] Persona_1
1 l'8.2.2013, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 Persona_1 residenti in [...]; rilevato che sussiste pertanto la competenza per materia di questo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. VI, 13 luglio 2018, n. 18622) ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi – ribaditi dall'amministrazione – del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente richiamare e ribadire quanto esposto nel decreto di sospensione degli effetti del decreto di espulsione, e in particolare che la ricorrente – secondo quanto ella deduce e documenta, e l'amministrazione non contesta - vive in Italia con regolare titolo di soggiorno dal 12.1.2013, in forza di ricongiungimento familiare con il marito Persona_1 titolare dal 1992 di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, e risiede in abitazione condotta in locazione in Comune di Brescia Rua Sovera 55 (doc. 5 e 14) insieme al CP_2 coniuge (al quale è stata diagnosticata nel 2023 patologia oncologica e riconosciuta invalidità civile – v. doc. 9) e a due figli della coppia, i quali sono nati a Brescia nel 2013 e nel 2016 e attualmente iscritti e frequentanti la scuola pubblica (doc. 12); rilevato che nell'adozione del decreto di espulsione l'autorità amministrativa è tenuta a considerare il bilanciamento di interessi previsto dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, e che pertanto nel giudizio di opposizione, ove assumano rilievo i legami familiari, deve procedersi all'accertamento della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di espulsione, “mediante la valutazione in concreto di tutti gli elementi eventualmente forniti a sostegno dell'asserita instaurazione del vincolo familiare e della portata ed effettività degli obblighi dallo stesso derivanti, in relazione alla situazione del ricorrente e del coniuge” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 sent. 1665/2019 cit); rilevato che appaiono assenti nel decreto di espulsione (e nella relazione allegata alla comparsa) la considerazione della lunga e regolare presenza in Italia del nucleo familiare e la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della persona straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario impongano la tutela dell'interesse della stessa alla permanenza in Italia;
ritenuto che
nel caso in esame, tenuto conto della situazione personale e familiare che si è sopra riassunta, l'interesse alla permanenza in Italia a tutela dei legami familiari, culturali e sociali della ricorrente e del suo nucleo familiare sia preminente rispetto alla ragione pubblicistica del diniego (del rinnovo e) dell'allontanamento, che è esclusivamente motivato con riguardo all'assenza dal territorio italiano della donna e dei figli protrattasi oltre 1 anno dal 15.1.2022 al 30.5.2023, e dunque al superamento del limite sancito dall'art. 13, comma 4, d.p.r. 1999 n. 394 che (indipendentemente dalla sussistenza o meno dei gravi e comprovati motivi addotti dalla ricorrente, che è superfluo approfondire) costituisce dato formale e meramente presuntivo di carente legame con il paese di accoglienza, e che oltretutto alla luce della nuova disciplina di durata fino a 3 anni dei rinnovi dei permessi per motivi familiari (l'art. 4 d.l. n. 20/2023) è oggi normativa esteso fino ad ammettere assenza di 1 anno e 6 mesi, superiore a quella contestata alla ricorrente ritenuto in conclusione che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta;
rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente vittoriosa, in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
2 - annulla il provvedimento di espulsione 24.3.2025 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 1 luglio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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