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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5693 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. TORCHIARO DANIELE Parte 1
VIA SANTA CHIARA 6 CORIGLIANO ROSSANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. BERARDI FRANCESCA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.12.2022, ha convenuto in giudizio CP_1la Parte 2
proponendo opposizione al precetto notificato in data 25.11.2022, con il quale è stato portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 218/2022 del Tribunale di
Castrovillari, per € 5.147,65 oltre interessi legali.
Con la presente opposizione, parte ricorrente ha contestato il credito per cui il
CP 1 ha agito in via esecutiva.
Specificamente, ha dedotto che il decreto ingiuntivo, in cui il credito è cristallizzato, è stato emesso sull'errato presupposto per cui la ditta sarebbe debitrice, nei confronti del resistente, di una busta paga asseritamente dovuta per la mensilità di maggio 2022 in cui in realtà questi non ha lavorato poiché la ditta aveva cessato ogni attività già dall'aprile 2022, nonché in considerazione di un omesso pagamento del TFR del quale contesta l'errato calcolo.
Alla luce di questi motivi, dunque, la ditta ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva e dell'inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio CP 1 contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, parte resistente ha insistito sulla circostanza per cui il decreto ingiuntivo che sancisce il credito portato in esecuzione è stato emesso per ottenere il pagamento di una busta paga dovuta, dal momento che la circostanza per cui il datore di lavoro ha sostanzialmente smesso di lavorare nel periodo di tempo interessato "a causa dei ritardi nei pagamenti e delle mancate forniture" non può ricadere sul lavoratore rientrando essa, piuttosto, nel rischio d'impresa. Inoltre, il CP 1 ha dedotto che il decreto ingiuntivo di cui è causa porta delle somme maturate a titolo di TFR effettivamente dovute, delle quali il ricorrente ha contestato solo l'esatto ammontare e non l'effettiva debenza.
In subordine, perciò, ha chiesto il volersi disporre CTU contabile.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
L'opposizione è inammissibile.
Infatti, le contestazioni mosse dalla ditta opponente non possono essere avanzate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24752 del
07/10/2008, secondo cui: "Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo".
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva
è sancito da un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, dichiarato esecutivo.
Considerato che i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate dalla ditta era quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645
c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note alla ditta prima della formazione del titolo esecutivo.
Infatti, la ditta opponente non allega la sussistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito sorti in data successiva allo spirare del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in cui è cristallizzato il credito di cui è causa,
e alla dichiarazione di esecutorietà dello stesso.
In conclusione, dato il tenore dei motivi posti a fondamento della presente opposizione, considerato che il loro esame è precluso in questa sede, secondo quanto argomentato, la stessa va dichiarata inammissibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, nonché alla sua natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così
provvede:
dichiara inammissibile la proposta opposizione;
condanna la ditta a rimborsare all'Avv. Francesca Berardi, procuratore
-
antistatario, le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
RI ST, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. TORCHIARO DANIELE Parte 1
VIA SANTA CHIARA 6 CORIGLIANO ROSSANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. BERARDI FRANCESCA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.12.2022, ha convenuto in giudizio CP_1la Parte 2
proponendo opposizione al precetto notificato in data 25.11.2022, con il quale è stato portato ad esecuzione il decreto ingiuntivo n. 218/2022 del Tribunale di
Castrovillari, per € 5.147,65 oltre interessi legali.
Con la presente opposizione, parte ricorrente ha contestato il credito per cui il
CP 1 ha agito in via esecutiva.
Specificamente, ha dedotto che il decreto ingiuntivo, in cui il credito è cristallizzato, è stato emesso sull'errato presupposto per cui la ditta sarebbe debitrice, nei confronti del resistente, di una busta paga asseritamente dovuta per la mensilità di maggio 2022 in cui in realtà questi non ha lavorato poiché la ditta aveva cessato ogni attività già dall'aprile 2022, nonché in considerazione di un omesso pagamento del TFR del quale contesta l'errato calcolo.
Alla luce di questi motivi, dunque, la ditta ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva e dell'inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio CP 1 contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, parte resistente ha insistito sulla circostanza per cui il decreto ingiuntivo che sancisce il credito portato in esecuzione è stato emesso per ottenere il pagamento di una busta paga dovuta, dal momento che la circostanza per cui il datore di lavoro ha sostanzialmente smesso di lavorare nel periodo di tempo interessato "a causa dei ritardi nei pagamenti e delle mancate forniture" non può ricadere sul lavoratore rientrando essa, piuttosto, nel rischio d'impresa. Inoltre, il CP 1 ha dedotto che il decreto ingiuntivo di cui è causa porta delle somme maturate a titolo di TFR effettivamente dovute, delle quali il ricorrente ha contestato solo l'esatto ammontare e non l'effettiva debenza.
In subordine, perciò, ha chiesto il volersi disporre CTU contabile.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
L'opposizione è inammissibile.
Infatti, le contestazioni mosse dalla ditta opponente non possono essere avanzate in questa sede.
Si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24752 del
07/10/2008, secondo cui: "Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo".
Nel presente giudizio è pacifico che il credito per cui si procede in via esecutiva
è sancito da un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, dichiarato esecutivo.
Considerato che i principi di diritto sopra enunciati trovano applicazione anche qualora il titolo esecutivo giudiziale rilevante sia un decreto ingiuntivo, nella vicenda di cui è causa, dunque, il giudice naturale delle doglianze avanzate dalla ditta era quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. art. 645
c.p.c., trattandosi di questioni che attengono alla consistenza del credito, già tutte esistenti e note alla ditta prima della formazione del titolo esecutivo.
Infatti, la ditta opponente non allega la sussistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito sorti in data successiva allo spirare del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in cui è cristallizzato il credito di cui è causa,
e alla dichiarazione di esecutorietà dello stesso.
In conclusione, dato il tenore dei motivi posti a fondamento della presente opposizione, considerato che il loro esame è precluso in questa sede, secondo quanto argomentato, la stessa va dichiarata inammissibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, nonché alla sua natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così
provvede:
dichiara inammissibile la proposta opposizione;
condanna la ditta a rimborsare all'Avv. Francesca Berardi, procuratore
-
antistatario, le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
RI ST, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 22/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO