Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/06/2023, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 03575/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02968/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Mario Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Questura Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento e la dichiarazione,
previe misure cautelari,
del diritto del ricorrente alla liquidazione della differenza delle somme dovutegli a titolo di ferie maturate e non godute relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 6.917,19, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Benevento, Questura Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ex Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Benevento, espone che: - dal 20 febbraio 2018, veniva posto in aspettativa per infermità in maniera continuativa; - con istanza presentata in data 13 novembre 2018 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e il conseguente equo indennizzo; - la Commissione Medica di verifica - sede di Napoli- accertava che il ricorrente risultava “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio d’istituto nella Polizia di Stato dalla data odierna. È altresì non idoneo al transito nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e di altre Amministrazioni dello Stato, ex art. 75 del D. Lgs. 433/92”; - in data 20 maggio 2019, il Questore comunicava all’UTG di Benevento ed all’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura l’esito della verifica, specificando che “il -OMISSIS- ha fruito di aspettativa per infermità in maniera continuativa dal 20.02.2018 al 14.05.2019, per un totale di gg. 448 e maturerà il 18° mese in data 19.08.2019”; - con istanza del 5 giugno 2019, il ricorrente chiedeva all’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Benevento la liquidazione delle ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; - in data 28 agosto 2019, veniva trasmesso all’Ufficio Amministrativo Contabile documento attestante i periodi di congedo ordinario non goduti dal ricorrente: anno 2016 – n. 18 gg.; anno 2017 – n. 45 gg.; anno 2018 – n. 45 gg.; anno 2019 – n. 23 gg. + n. 2 gg. di riposo; - nelle more, con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 luglio 2019, si disponeva la dispensa del ricorrente dal servizio per inabilità fisica, ex art. 129 del DPR n. 3/1957, a decorrere dal 9 luglio 2019; - a ciò seguiva il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo n. 5 del 26 settembre 2019, con il quale si disponeva che al ricorrente venisse attribuito “il trattamento economico ridotto della metà dal 1° giorno successivo al dodicesimo mese di aspettativa continuativa e fino al giorno precedente alla data di dispensa dal servizio, e precisamente dal 20.02.2019 all’8.07.2019”; - la Questura di Benevento, in data 20 giugno 2020, provvedeva poi alla monetizzazione del congedo ordinario, determinando l’importo da liquidare in favore del ricorrente in complessivi € 3.910,68 lordi, previa compensazione del maggiore importo maturato con le seguenti somme: - €. 656,17, per differenza tra lo stipendio di € 1.901,29, percepito e non spettante dal 9 al 31 luglio 2019, ed i ratei di 13 mensilità di €. 1.245,12 non percepiti; - €. 6.917,19, per stipendio percepito per intero, ma spettante al 50%, per il periodo dal 27.03.2019 all’ 8.07.2019.
Il ricorrente, evidenziando che la percezione degli emolumenti maturati a titolo di ferie non godute costituisce un diritto soggettivo sottoposto ai soli termini di prescrizione, azionabile innanzi a questo Tar ai sensi dell’art. 63, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001, lamenta l’illegittimità della compensazione operata dall’Amministrazione sul presupposto che il ricorrente, negli ultimi sei mesi di servizio, avesse subito la dimidiazione del trattamento stipendiale, con conseguente ripetizione degli emolumenti asseritamente non dovuti, mentre, avendo il ricorrente chiesto, con istanza presentata in data 13 novembre 2018, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e non essendovi stata ancora una pronuncia definitiva su tale istanza, gli si doveva applicare la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, del DPR n. 51/2009.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando la relazione della Questura e relativa documentazione.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento alla dedotta illegittimità della compensazione operata dall’Amministrazione sul presupposto che il ricorrente, negli ultimi sei mesi di servizio, avesse subito la dimidiazione del trattamento stipendiale.
L’art. 16, comma 4, del DPR n. 51/2009, infatti, dispone che “ 4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ”.
Orbene, il ricorrente in data 13 novembre 2018 ha presentato istanza per il riconoscimento di causa di servizio per infermità e su tale istanza non vi è ancora stata la pronuncia definitiva, come riconosciuto dalla stessa amministrazione nel decreto n. 5/2019 e anche nella relazione depositata in giudizio dalla difesa erariale.
Per cui, in applicazione del citato art. 16, comma 4, del DPR n. 51/2009, non poteva essere operata la compensazione tra le somme dovute a titolo di ferie non godute con le somme che l’amministrazione ha ritenuto di dover recuperare sul presupposto che il ricorrente, negli ultimi sei mesi di servizio, dovesse subire la dimidiazione del trattamento stipendiale, fattispecie invece non ancora verificatasi dal momento che, come già sopra evidenziato, il procedimento per il riconoscimento dell’infermità per causa di servizio, avviato con l’istanza del 13 novembre 2018, non si era ancora concluso con un diniego definitivo (cfr. Tar Napoli, sent. n. 3261 del 2016).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 6.917,19 (quantum non oggetto di specifica contestazione da parte dell’amministrazione) indebitamente trattenuta in compensazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata alla corresponsione di tale somma, oltre interessi legali. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 per i crediti comunque connessi al rapporto di lavoro (cfr. in tal senso, Cassazione, sent. n. 13624 del 2020; cfr. anche Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 361 del 2022, Tar Puglia, Lecce, sent. n. 560 del 2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.