TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ANA RE PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Concetta Consoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa da: nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C. La Prof.ssa Parte_1
Codice Fiscale_1F.: elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide, Via Maddalena n. 31/C, presso e lo Studio dell'Avv. Ulisse Signorelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo del Giudizio nella qualità di coerede del padre Persona 1 RICORRENTE
CONTRO
"in persona del Cancelliere Federale pro tempore, rappresentati dall' Controparte 1
Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato per la carica in Roma presso la sede dell'Ambasciata;
RESISTENTE CONTUMACE
), in persona del Ministro pro (cod. fiscale P.IVA 1 Controparte_2 P.IVA 2 ), in persona del Presidente (cod. fiscale tempore, e la Controparte_3 pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n° 149, INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025 depositato telematicamente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 Parte 1 adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "condannare la Controparte_1 di CP 1 in persona del Cancelliere federale pro tempore, al risarcimento in favore della ricorrente e della madre e sorella supra indicate, in qualità di eredi di Persona 1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal deportato per le causali supra evidenziate, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €250.566,36 o inferiore somma, minore o superiore, che il Giudice vorrà liquidare, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi sino all'ammontare massimo di € 260.000. Ai soli fini del contributo unificato il valore della causa è di euro 250,566,36. Con vittoria di spese et onorari del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge". A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha dedotto nella prefata qualità di figlia e coerede del padre Per 1
[...] unitamente alla madre Parte 2 e alla sorella Parte 3 :- che il padre Persona 1 nato il
17.02.1916 a Palazzolo Acreide e quivi deceduto il 10.07.1969 (è stato inviato "volontario” nella campagna di Guerra in Spagna dal 1936 al 1939, successivamente dal 10.12.1940 al 23.09.1941 e dal 18.11.1942 all'8.09.1943 alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania territori greci;
- che, in conseguenza dell'armistizio dell'8 Settembre 1943, come tutti i militari italiani, cessava di essere mobilitato e avrebbe dovuto fare rientro a casa;
- che, sfortunatamente, come altri 600.000 militari italiani, venne catturato dalle autorità militari tedesche e deportato in un campo di detenzione in CP_1 dove rimase dal 12.09.1943 al 12.07.1945,
- che, in quel periodo, fu sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù: privo dello status di prigioniero di guerra (e delle relative garanzie assicurate dalla Convenzione di Ginevra), costretto a usuranti lavori non retribuiti e senza limiti di orari, denutrito, tenuto in condizioni igieniche inaccettabili e percosso senza motivazione alcuna a seconda dei "capricci" degli aguzzini nazisti.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato
Con decreto del 15.09.2023, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c il giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18.01.2024, assegnando termini per la notifica del ricorso e del decreto a controparte, determinando i termini per la costituzione in giudizio Controparte 4 non si è costituita. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024 sono intervenuti in giudizio Controparte 2
[...] (cod. fiscale P.IVA 1 ), in persona del CP 5 pro-tempore e la Controparte_3
[...] i quali eccepivano: In via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito da controparte per violazione dell'art. 25 c.p.c in favore del Tribunale di Catania territorialmente competente in quanto ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
- il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 nel rapporto giuridico controverso erroneamente evocata in giudizio, e la titolarità passiva- inteso in senso sostanziale - del [...]
"con difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 Controparte 2 "erroneamente evocata in giudizio, la decadenza di cui all'art. 43 comma 6, del decreto-legge 30.04.2022 n. 36. e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, hanno variamente contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Senza attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte 1 non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata
1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito atteso che la regola del c.d. "foro erariale" non si applica nei casi di "volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato" come prescritto dall'art. 7 del R. D. 1611/1933, come nella fattispecie in esame. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione passiva del MEF. Invero, ai sensi dell'art. 43 D.L n.36/2002, convertendo con modalità della L. n. 79/2022, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forse del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939e l'8 maggio 1945 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le domande proposte ai sensi dell'art. 43, non potranno essere eseguite che sul Fondo, che sarà il solo a sostenere l'onere economico.
Ciò implica che il solo soggetto avente interesse diretto ed attuale a resistere alle azioni menzionate è proprio il MEF, quale gestore del Fondo, essendo la parte su cui il peso economico andrà a gravare. L'interpretazione in parola trova conforto nel comma 6 dell'art. 43, dedicato alle "azioni di accertamento e liquidazione dei danni" non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, in cui si prevede che "gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato". Occorre evidenziare che la norma non prescrive che gli atti siano notificati "anche" presso l'Avvocatura dello Stato, ma prevede espressamente una sola notifica, da compiersi presso tali uffici. Pertanto, deve individuarsi nel MEF, quale ente gestore del fondo, il soggetto nei cui confronti la domanda deve essere esercitata.
2) Relativamente all'eccezione di decadenza sollevata dagli intervenuti MEF e Controparte 3 ex art. 43 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la stessa deve essere rigettata siccome infondata. Invero il citato art. 43 stabilisce che “le azioni di accertamenti e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta gironi dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Giudice.
Il D.L 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 come modificato dal D.L 29 settembre 2023 n. 132, convertito con modificazioni dalla L.27 novembre 2023 n. 170, ha disposto ( con l'art. 8, comma 11 ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n° 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta con ricorso del 05.07.2023 prima del termine di decadenza del 31.12.2023.
3) Gli intervenuti hanno inoltre eccepito la prescrizione del diritto azionato, in base al disposto di cui all'art. 43, comma 6, D.L. 36/2022, il quale fa salva “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”. In particolare, ritengono applicabile il termine di prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù ex art 600 cod. pen. nel testo vigente ratione temporis - che prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue secondo gli intervenuti che, poiché a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. -testo all'epoca vigente - il reato si estingueva per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno in cui è cessata la condotta illecita, nel caso in esame, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile - era già
-
ampiamente decorso.
Tale assunto non appare condivisibile. Invero, il danno di cui si chiede il risarcimento è la conseguenza di crimini di guerra e contro l'umanità che hanno leso i diritti inviolabili della persona e che non possono ritenersi assorbiti dal reato di riduzione in schiavitù. Tali crimini, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sono imprescrittibili in forza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita nel nostro ordinamento dall'art. 10, comma primo, della Costituzione. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini per cui è causa, nondimeno, il principio secondo il quale alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non può ritenersi esteso alla materia civile. Tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte (sentenza n.
3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra, ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente, ai fini civili (art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa. Nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (cfr., in termini, Corte cost. 07/07/2006, n. 274).
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma 6 d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione (fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni...non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»). Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione "agli ordinari termini di prescrizione", laddove vengano in esame "crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione. Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Venendo al merito risulta documentalmente provato il legame di parentela (filiazione) che lega l'odierna ricorrente al defunto Persona 1 (v.doc. 3 produzione di parte ricorrente). Emerge inoltre dalla documentazione in atti che il Per 1 è stato trattenuto in prigionia dalle Forze armate tedesche dal 12 settembre del 1943 al 12 luglio 1945 (v. doc. 5 foglio matricolare). Dunque, è stato documentalmente provata la deportazione forzosa e l'internamento del Per 1 Ciò detto, risulta storicamente accertato che, all'interno dei campi di concentramento tedeschi, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero in condizioni disumane, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto. Con riguardo, poi, al caso concreto deve ritenersi presuntivamente che anche il Per 1 fu sottoposto a condotte integranti crimini contro l'umanità in base alla circostanza, storicamente accertata, che le condotte realizzate dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato. La giurisprudenza ha riconosciuto, invero, che "in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in CP 1 o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la CP 1 - dovendosi il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia statoper contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati" (Tribunale di Brescia, sentenza n. 2125/2019). Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della CP 1 in continuità con il Terzo Reich.
La ricorrente in qualità di coerede unitamente con la madre e la sorella di Persona 1 ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per le sofferenze subite dal defunto padre, durante la prigionia e per tutte le conseguenze psicologiche patite durante il resto della sua vita a cagione di quanto avvenuto nei due anni all'interno del campo di prigionia. In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo in cui il Per 1 è detenuto presso i campi tedeschi, la ricorrente ha allegato documentazione attestante che il Per 1 è stato detenuto presso “lager Bremen", ed in particolare, il lager ST XB (cioè campo di lavoro) ed il numero del deportato 201194, (cfr. doc. B). Ha inoltre documentato che lo stesso lavorava a Brusbuettel e il trasferimento alla città Recklinghausen in data 9.12.1944 (Sotto i timbri e al di sopra delle firme Per_2 vi è la dicitura 1/Arb. Batt. (I) 17 che indica appunto l'unità di lavoro) e tramite la scheda del Distretto Militare di Siracusa riportante i fatti de quibus che il deportato è passato al lavoro coatto come prigioniero (Doct. C di parte ricorrente). Inoltre, è documentalmente provato dalla fitta corrispondenza epistolare tra il Per 1 e il proprio padre che ha fatto parte del campo di lavoro n. 196, in tedesco Bau- und Arbeitsbataillon 196 (BAB 196) e che dipendeva dallo ST XB (doct
B), come si deduce dalle cartoline prodotte da parte attrice, ed è stato costretto a lavorare nella costruzione del bunker
VALENTIN, bunker per la costruzione di sommergibili. Rileva il decidente come la liquidazione del danno patrimoniale va ancorata a parametri equitativi, stante la difficoltà di acquisire dati oggettivi sulla base dei quali calcolare la retribuzione a cui il soggetto ingiustamente internato avrebbe diritto. Tenuto conto del periodo di prigionia, si stima equo liquidare, per i due anni di lavoro svolti non retribuiti con orari illimitati e senza contribuzione la somma complessiva di €
8.000,00.
Analogamente anche le conseguenze non patrimoniali del danno, non possono che esser liquidate in via equitativa, una volta assolto l'onere probatorio del danno evento. L'ammontare del risarcimento deve essere tuttavia ancorato alle peculiari condizioni di vita degli internati militari italiani - tra i quali è stato dimostrato esservi stato Per 1 durante il periodo di prigionia nei lager tedeschi. Nello specifico, nell'apprezzamento del danno non patrimoniale subito dal cuius deve tenersi in debita considerazione: le condizioni fisiche di deportazione, l'ingiusta privazione della libertà personale, la sostanziale riduzione in schiavitù in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo.
La ricorrente ha quantificato in almeno 250.000,00 euro l'importo del risarcimento, precisando il tetto massimo della domanda in euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione. Un parametro applicabile in via analogica deve esser quello offerto dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione in caso di illegittima custodia cautelare, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 pro die, da devalutarsi alla data più prossima all'illecito, ottenendosi l'importo pro die di euro 4,11; su detto importo vanno poi riconosciuti gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, ottenendo l'importo pro die di euro 473,79, che, moltiplicato per 699 giorni (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato, dal 12/9/1943, compreso al 12/7/1945) conduce ad un importo superiore a quello massimo richiesto con la domanda giudiziale, pari ad euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione alla data odierna.
Deve, infine, essere disattesa l'eccezione relativa all'asserita compensatio lucri cum damni, giacché non è stata fornita alcuna prova circa la percezione da parte del Per 1 di indennizzi deducibili dal danno non patrimoniale oggi accertato e liquidato. In conclusione, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche nei confronti del Controparte 2
[...] e della Controparte_3 che sono intervenuti ad adiuvandum del resistente)
e sono liquidate, con applicazione del d.m. 147/2022 con lo scaglione di valore da euro 52.000,00 a 260.000,00, valori medi ridotti del 50% quanto alle fasi di trattazione (per la mancanza delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. di cui al rito ordinario e per mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.), in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, nonché 786,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Concetta Consoli ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia della Controparte 1
-in accoglimento della domanda proposta da Parte 1
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
e con l'intervento di e DELLA PRESIDENZA DEL Controparte_2 CONSIGLIO DEI MINISTRI, condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a pagare alla ricorrente la somma di euro 260.000,00;
-condanna, altresì, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e Controparte_2
e LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in solido tra loro, a rimborsare a Pt 1
[...] le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
c.p.a e i.v.a se dovute, nonché 786,00 per spese vive Così deciso in Siracusa, 29 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Concetta Consoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa da: nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C. La Prof.ssa Parte_1
Codice Fiscale_1F.: elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide, Via Maddalena n. 31/C, presso e lo Studio dell'Avv. Ulisse Signorelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo del Giudizio nella qualità di coerede del padre Persona 1 RICORRENTE
CONTRO
"in persona del Cancelliere Federale pro tempore, rappresentati dall' Controparte 1
Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato per la carica in Roma presso la sede dell'Ambasciata;
RESISTENTE CONTUMACE
), in persona del Ministro pro (cod. fiscale P.IVA 1 Controparte_2 P.IVA 2 ), in persona del Presidente (cod. fiscale tempore, e la Controparte_3 pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n° 149, INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025 depositato telematicamente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023 Parte 1 adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "condannare la Controparte_1 di CP 1 in persona del Cancelliere federale pro tempore, al risarcimento in favore della ricorrente e della madre e sorella supra indicate, in qualità di eredi di Persona 1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal deportato per le causali supra evidenziate, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €250.566,36 o inferiore somma, minore o superiore, che il Giudice vorrà liquidare, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi sino all'ammontare massimo di € 260.000. Ai soli fini del contributo unificato il valore della causa è di euro 250,566,36. Con vittoria di spese et onorari del presente giudizio, oltre CPA e spese generali come per legge". A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha dedotto nella prefata qualità di figlia e coerede del padre Per 1
[...] unitamente alla madre Parte 2 e alla sorella Parte 3 :- che il padre Persona 1 nato il
17.02.1916 a Palazzolo Acreide e quivi deceduto il 10.07.1969 (è stato inviato "volontario” nella campagna di Guerra in Spagna dal 1936 al 1939, successivamente dal 10.12.1940 al 23.09.1941 e dal 18.11.1942 all'8.09.1943 alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania territori greci;
- che, in conseguenza dell'armistizio dell'8 Settembre 1943, come tutti i militari italiani, cessava di essere mobilitato e avrebbe dovuto fare rientro a casa;
- che, sfortunatamente, come altri 600.000 militari italiani, venne catturato dalle autorità militari tedesche e deportato in un campo di detenzione in CP_1 dove rimase dal 12.09.1943 al 12.07.1945,
- che, in quel periodo, fu sottoposto ad uno stato di sostanziale schiavitù: privo dello status di prigioniero di guerra (e delle relative garanzie assicurate dalla Convenzione di Ginevra), costretto a usuranti lavori non retribuiti e senza limiti di orari, denutrito, tenuto in condizioni igieniche inaccettabili e percosso senza motivazione alcuna a seconda dei "capricci" degli aguzzini nazisti.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato
Con decreto del 15.09.2023, ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c il giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18.01.2024, assegnando termini per la notifica del ricorso e del decreto a controparte, determinando i termini per la costituzione in giudizio Controparte 4 non si è costituita. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024 sono intervenuti in giudizio Controparte 2
[...] (cod. fiscale P.IVA 1 ), in persona del CP 5 pro-tempore e la Controparte_3
[...] i quali eccepivano: In via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito da controparte per violazione dell'art. 25 c.p.c in favore del Tribunale di Catania territorialmente competente in quanto ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
- il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 nel rapporto giuridico controverso erroneamente evocata in giudizio, e la titolarità passiva- inteso in senso sostanziale - del [...]
"con difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 Controparte 2 "erroneamente evocata in giudizio, la decadenza di cui all'art. 43 comma 6, del decreto-legge 30.04.2022 n. 36. e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, hanno variamente contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Senza attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte 1 non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata
1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito atteso che la regola del c.d. "foro erariale" non si applica nei casi di "volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato" come prescritto dall'art. 7 del R. D. 1611/1933, come nella fattispecie in esame. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione passiva del MEF. Invero, ai sensi dell'art. 43 D.L n.36/2002, convertendo con modalità della L. n. 79/2022, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forse del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939e l'8 maggio 1945 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le domande proposte ai sensi dell'art. 43, non potranno essere eseguite che sul Fondo, che sarà il solo a sostenere l'onere economico.
Ciò implica che il solo soggetto avente interesse diretto ed attuale a resistere alle azioni menzionate è proprio il MEF, quale gestore del Fondo, essendo la parte su cui il peso economico andrà a gravare. L'interpretazione in parola trova conforto nel comma 6 dell'art. 43, dedicato alle "azioni di accertamento e liquidazione dei danni" non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, in cui si prevede che "gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato". Occorre evidenziare che la norma non prescrive che gli atti siano notificati "anche" presso l'Avvocatura dello Stato, ma prevede espressamente una sola notifica, da compiersi presso tali uffici. Pertanto, deve individuarsi nel MEF, quale ente gestore del fondo, il soggetto nei cui confronti la domanda deve essere esercitata.
2) Relativamente all'eccezione di decadenza sollevata dagli intervenuti MEF e Controparte 3 ex art. 43 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la stessa deve essere rigettata siccome infondata. Invero il citato art. 43 stabilisce che “le azioni di accertamenti e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta gironi dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Giudice.
Il D.L 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 come modificato dal D.L 29 settembre 2023 n. 132, convertito con modificazioni dalla L.27 novembre 2023 n. 170, ha disposto ( con l'art. 8, comma 11 ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n° 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023"
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta con ricorso del 05.07.2023 prima del termine di decadenza del 31.12.2023.
3) Gli intervenuti hanno inoltre eccepito la prescrizione del diritto azionato, in base al disposto di cui all'art. 43, comma 6, D.L. 36/2022, il quale fa salva “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”. In particolare, ritengono applicabile il termine di prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù ex art 600 cod. pen. nel testo vigente ratione temporis - che prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue secondo gli intervenuti che, poiché a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. -testo all'epoca vigente - il reato si estingueva per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno in cui è cessata la condotta illecita, nel caso in esame, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile - era già
-
ampiamente decorso.
Tale assunto non appare condivisibile. Invero, il danno di cui si chiede il risarcimento è la conseguenza di crimini di guerra e contro l'umanità che hanno leso i diritti inviolabili della persona e che non possono ritenersi assorbiti dal reato di riduzione in schiavitù. Tali crimini, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sono imprescrittibili in forza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita nel nostro ordinamento dall'art. 10, comma primo, della Costituzione. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini per cui è causa, nondimeno, il principio secondo il quale alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non può ritenersi esteso alla materia civile. Tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte (sentenza n.
3642/24) che, pur non trattando direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra, ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi, in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente, ai fini civili (art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa. Nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (cfr., in termini, Corte cost. 07/07/2006, n. 274).
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma 6 d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione (fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni...non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data»). Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si impone una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 43, di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione "agli ordinari termini di prescrizione", laddove vengano in esame "crimini di guerra e contro l'umanità”, non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione. Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Venendo al merito risulta documentalmente provato il legame di parentela (filiazione) che lega l'odierna ricorrente al defunto Persona 1 (v.doc. 3 produzione di parte ricorrente). Emerge inoltre dalla documentazione in atti che il Per 1 è stato trattenuto in prigionia dalle Forze armate tedesche dal 12 settembre del 1943 al 12 luglio 1945 (v. doc. 5 foglio matricolare). Dunque, è stato documentalmente provata la deportazione forzosa e l'internamento del Per 1 Ciò detto, risulta storicamente accertato che, all'interno dei campi di concentramento tedeschi, i soggetti ivi reclusi, miliari o civili, vissero in condizioni disumane, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto. Con riguardo, poi, al caso concreto deve ritenersi presuntivamente che anche il Per 1 fu sottoposto a condotte integranti crimini contro l'umanità in base alla circostanza, storicamente accertata, che le condotte realizzate dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di Stato. La giurisprudenza ha riconosciuto, invero, che "in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in CP 1 o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la CP 1 - dovendosi il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia statoper contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati" (Tribunale di Brescia, sentenza n. 2125/2019). Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della CP 1 in continuità con il Terzo Reich.
La ricorrente in qualità di coerede unitamente con la madre e la sorella di Persona 1 ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per le sofferenze subite dal defunto padre, durante la prigionia e per tutte le conseguenze psicologiche patite durante il resto della sua vita a cagione di quanto avvenuto nei due anni all'interno del campo di prigionia. In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo in cui il Per 1 è detenuto presso i campi tedeschi, la ricorrente ha allegato documentazione attestante che il Per 1 è stato detenuto presso “lager Bremen", ed in particolare, il lager ST XB (cioè campo di lavoro) ed il numero del deportato 201194, (cfr. doc. B). Ha inoltre documentato che lo stesso lavorava a Brusbuettel e il trasferimento alla città Recklinghausen in data 9.12.1944 (Sotto i timbri e al di sopra delle firme Per_2 vi è la dicitura 1/Arb. Batt. (I) 17 che indica appunto l'unità di lavoro) e tramite la scheda del Distretto Militare di Siracusa riportante i fatti de quibus che il deportato è passato al lavoro coatto come prigioniero (Doct. C di parte ricorrente). Inoltre, è documentalmente provato dalla fitta corrispondenza epistolare tra il Per 1 e il proprio padre che ha fatto parte del campo di lavoro n. 196, in tedesco Bau- und Arbeitsbataillon 196 (BAB 196) e che dipendeva dallo ST XB (doct
B), come si deduce dalle cartoline prodotte da parte attrice, ed è stato costretto a lavorare nella costruzione del bunker
VALENTIN, bunker per la costruzione di sommergibili. Rileva il decidente come la liquidazione del danno patrimoniale va ancorata a parametri equitativi, stante la difficoltà di acquisire dati oggettivi sulla base dei quali calcolare la retribuzione a cui il soggetto ingiustamente internato avrebbe diritto. Tenuto conto del periodo di prigionia, si stima equo liquidare, per i due anni di lavoro svolti non retribuiti con orari illimitati e senza contribuzione la somma complessiva di €
8.000,00.
Analogamente anche le conseguenze non patrimoniali del danno, non possono che esser liquidate in via equitativa, una volta assolto l'onere probatorio del danno evento. L'ammontare del risarcimento deve essere tuttavia ancorato alle peculiari condizioni di vita degli internati militari italiani - tra i quali è stato dimostrato esservi stato Per 1 durante il periodo di prigionia nei lager tedeschi. Nello specifico, nell'apprezzamento del danno non patrimoniale subito dal cuius deve tenersi in debita considerazione: le condizioni fisiche di deportazione, l'ingiusta privazione della libertà personale, la sostanziale riduzione in schiavitù in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo.
La ricorrente ha quantificato in almeno 250.000,00 euro l'importo del risarcimento, precisando il tetto massimo della domanda in euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione. Un parametro applicabile in via analogica deve esser quello offerto dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione in caso di illegittima custodia cautelare, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 pro die, da devalutarsi alla data più prossima all'illecito, ottenendosi l'importo pro die di euro 4,11; su detto importo vanno poi riconosciuti gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, ottenendo l'importo pro die di euro 473,79, che, moltiplicato per 699 giorni (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato, dal 12/9/1943, compreso al 12/7/1945) conduce ad un importo superiore a quello massimo richiesto con la domanda giudiziale, pari ad euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione alla data odierna.
Deve, infine, essere disattesa l'eccezione relativa all'asserita compensatio lucri cum damni, giacché non è stata fornita alcuna prova circa la percezione da parte del Per 1 di indennizzi deducibili dal danno non patrimoniale oggi accertato e liquidato. In conclusione, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di euro 260.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche nei confronti del Controparte 2
[...] e della Controparte_3 che sono intervenuti ad adiuvandum del resistente)
e sono liquidate, con applicazione del d.m. 147/2022 con lo scaglione di valore da euro 52.000,00 a 260.000,00, valori medi ridotti del 50% quanto alle fasi di trattazione (per la mancanza delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. di cui al rito ordinario e per mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.), in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, nonché 786,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Concetta Consoli ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia della Controparte 1
-in accoglimento della domanda proposta da Parte 1
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
e con l'intervento di e DELLA PRESIDENZA DEL Controparte_2 CONSIGLIO DEI MINISTRI, condanna la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA a pagare alla ricorrente la somma di euro 260.000,00;
-condanna, altresì, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e Controparte_2
e LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in solido tra loro, a rimborsare a Pt 1
[...] le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
c.p.a e i.v.a se dovute, nonché 786,00 per spese vive Così deciso in Siracusa, 29 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Concetta Consoli