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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4369/2024
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. TORTORICI MARIA
LUISA (CF. ) in virtù di coma da procura alle C.F._2 liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 9
PALERMO
APPELLANTE
E
Controparte_1
(CF.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. (CF. ) P.IVA_1
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva respinto il ricorso ex L. 150/2011 proposto dalla Sig.ra Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L.
[...] 24/11/1981 n. 689, Prot. 50815 del 14 settembre 2021, notificata il
16.12.2021, irrogativa della sanzione patrimoniale di € 32.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 110, comma 9 bis del TULPS, ed €
18,25 per spese di notifica.
Questa Corte rileva che con decreto del 16-10-24 si disponeva la trattazione dell'udienza già fissata al 7-5-25 in forma scritta ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), aggiunto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del predetto d.
l.vo n. 149/2022; in particolare, si prevedeva che i difensori delle parti costituite dovessero depositare telematicamente fino al giorno stesso dell'udienza già fissata note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
che con ordinanza del 7-5-25 la Corte rilevava che, all'esito del detto termine, nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte;
che all'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, l'11-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4369/2024
R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. TORTORICI MARIA
LUISA (CF. ) in virtù di coma da procura alle C.F._2 liti agli atti ed elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 9
PALERMO
APPELLANTE
E
Controparte_1
(CF.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. (CF. ) P.IVA_1
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva respinto il ricorso ex L. 150/2011 proposto dalla Sig.ra Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 L.
[...] 24/11/1981 n. 689, Prot. 50815 del 14 settembre 2021, notificata il
16.12.2021, irrogativa della sanzione patrimoniale di € 32.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 110, comma 9 bis del TULPS, ed €
18,25 per spese di notifica.
Questa Corte rileva che con decreto del 16-10-24 si disponeva la trattazione dell'udienza già fissata al 7-5-25 in forma scritta ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), aggiunto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del predetto d.
l.vo n. 149/2022; in particolare, si prevedeva che i difensori delle parti costituite dovessero depositare telematicamente fino al giorno stesso dell'udienza già fissata note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
che con ordinanza del 7-5-25 la Corte rilevava che, all'esito del detto termine, nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte;
che all'esito del detto nuovo termine, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2706/2024 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, l'11-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo