Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2024, proposto da:
TO IN AR e MA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Ticca e Malvina Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES AR, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., emessa dalla Corte d'Appello di CA il 24.5.2021 col n. 311/2021, sul giudizio R.G. n. 609/2017 di opposizione alla stima, non impugnata e passata in giudicato, e notificata in forma esecutiva il 27.10.2023, con la quale la citata Corte d'Appello ha accolto le domande proposte dagli odierni ricorrenti nei confronti dell'ANAS S.p.A., così statuendo: “la Corte d'Appello di CA … a) determina in euro 170.920,50 l'indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti per l'espropriazione dell' area per cui è causa b) determina in euro 42730,14 l'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti; c) dispone che la somma complessiva, detratti gli importi eventualmente già corrisposti e quelli ancora depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per il medesimo titolo, sia depositata dall'ANAS s.p.a. presso detta Cassa, con gli interessi legali sull'indennità d'esproprio dalla data del decreto d'esproprio e sull'indennità di occupazione dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione fino alla data del deposito; d) condanna l'Anas S.p.A. alla rifusione delle spese di lite della parte espropriata che liquida in euro 13.635,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; e) pone definitivamente a carico di ciascuna parte in quote uguali le spese della CTU liquidate come in atti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. TO Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame i signori TO IN AR e MA AR hanno chiesto la condanna di ANAS S.p.A. a dare piena esecuzione all’ordinanza della Corte d’Appello di CA in epigrafe descritta, con particolare riferimento al pagamento alle spese processuali ivi indicate.
All’udienza camerale del 19 febbraio 2025 la difesa delle parti ricorrenti ha dato che, nelle more del giudizio, ANAS S.p.A. ha provveduto al pagamento della somma sopra indicata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese, mentre la difesa di ANAS S.p.A. ha chiesto disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Su tali presupposti di fatto al Collegio non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, condannando ANAS S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti alla luce del principio di soccombenza virtuale e nella misura contenuta di cui in dispositivo, tenuto conto della condotta processuale della parte resistente, la quale ha provveduto al versamento del quantum dovuto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Condanna ANAS S.p.A. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli accessori di legge, in solido tra le due parti ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito AR, Presidente
TO Plaisant, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Plaisant | Tito AR |
IL SEGRETARIO