Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8780 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta e Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento, serbato dal Ministero resistente sull'istanza, presentata dalla ricorrente tramite pec in data 31/07/2024 e reiterata in data 14/08/2024, finalizzata ad ottenere il recupero della domanda di partecipazione alla procedura valutativa per complessivi 1.435 posti per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, bandita con decreto dipartimentale n. -OMISSIS- del 17/07/2024, rimasta nella sezione “ bozza ” visibile dal centro informatico del M.I.M. onde consentire la partecipazione della stessa alla procedura predetta, e trasmessa tramite pec, a sua volta, dall'USR Puglia al Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico in qualità di Direzione Generale competente per la procedura, con comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 22/08/2024;
nonché per la declaratoria
dell'obbligo, di parte resistente, di adottare un provvedimento espresso in ordine alla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 28 luglio 2025 veniva richiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero resistente sull'istanza, presentata dalla ricorrente tramite pec in data 31/07/2024 e reiterata in data 14/08/2024, finalizzata a ottenere il recupero della propria domanda di partecipazione alla procedura valutativa per complessivi 1.435 posti per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, bandita con decreto dipartimentale n. -OMISSIS- del 17/07/2024, rimasta nella sezione “bozza” a cagione di contestuali problemi di salute della medesima, e, pertanto, finalizzata a consentirne la partecipazione alla procedura in argomento.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ 1) Violazione e/o falsa applicazione della l. 241/90; violazione artt. 3, 97,111 e 113 Cost.; eccesso di potere; eccesso di potere, per contraddittorietà manifesta ingiustizia. Illogicità; 2) Violazione e/o falsa applicazione della l. 241/90; violazione artt. 3, 97, 111 e 113 Cost.; eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Illogicità ”.
Con atto depositato in data 23 marzo 2026 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche “ in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica ” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6569/2021).
Ebbene, è innegabile, nel caso di specie, che tale obbligo, in forza dei canoni comportamentali di correttezza e buona amministrazione, incomba sul Ministero resistente, dovendo quest’ultimo fornire espresso riscontro, anche se negativo, all’istanza formulata dalla ricorrente in data 31 luglio 2024 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza all’adempimento dell’obbligo di cui innanzi, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione generale per il personale scolastico con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del rimborso del contributo unificato spettante a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato al cui rimborso il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a provvedere a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
AN BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BA | CA AV |
IL SEGRETARIO