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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2572 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F.: ), nato a LL SA di Parte_1 C.F._1
MA (TE), il giorno 10 luglio 1965, residente a [...], in
Strada Privata Franchi n. 1, elettivamente domiciliato a Roma, in via C.A.
Racchia, n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Michele Vergari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30 ottobre 2023;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 15 CP_1 C.F._2
gennaio 1963, residente a [...],
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 19 CP_2 C.F._3
giugno 1992, residente a [...], Pt_2
C.F.: ), nato a [...] il giorno 22 luglio
[...] C.F._4
1998, residente a [...] e Parte_3
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 11
[...] C.F._5
agosto 1989, residente a [...], Fraz. LL SA, in Via Privata
Franchi, tutti elettivamente domiciliati a Chieti, in via C. de Lollis n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Pimpini, che li rappresenta e
1 difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta -
OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 30 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
- figlio, unitamente al sig. (deceduto in data 8 aprile 2016), Persona_1
del sig. deceduto il 5 giugno 2000 - ha convenuto in Persona_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la cognata nonché i CP_1 tre nipoti e (figli della Parte_3 CP_2 Parte_2
sig.ra e del defunto fratello , per ivi sentire accogliere CP_1 Per_1
le conclusioni che di seguito integralmente si trascrivono: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, disposto ogni opportuno accertamento anche tecnico e previa ogni necessaria declaratoria, così provvedere:
A. in via preliminare, dichiarare aperta la successione ab intestato del signor
nato a [...] il [...] e deceduto in LL SA Persona_2
di MA (TE) il 05.06.2000;
B. nel merito, previa una corretta ricostruzione di tutti i beni ereditari relitti, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni medesimi mediante la divisione dell'asse ereditario come, in parte, descritto in premessa e secondo quanto sarà definitivamente accertato, anche a seguito dei rendiconti richiesti sui conti correnti indicati e le vendite immobiliari effettuate, formando ed attribuendo le quote di spettanza di ciascun erede, anche secondo un progetto divisionale, ove occorra, predisposto da un consulente tecnico da nominarsi, valutando all'occorrenza anche la nomina di un amministratore che gestisca
l'intero patrimonio relitto;
C. disporre, quantunque fosse necessario, i conguagli necessari per l'equa divisione;
2 D. condannare i signori e CP_1 Parte_3 CP_2
a rimborsare al dott. la quota di un mezzo sugli Parte_2 Parte_1
stessi gravante delle spese necessarie per i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell'ultimo piano della e sostenute negli anni CP_3
200/2006 unicamente dal dott. oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dalla domanda a soddisfo;
E. condannare i signori e CP_1 Parte_3 CP_2
a rimborsare al dott. la quota di un mezzo sugli Parte_2 Parte_1
stessi gravante delle spese di gestione e di amministrazione relativa agli immobili comuni e sostenute negli anni 2016/2019 unicamente dal dott. Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda a soddisfo;
F. ordinare la trascrizione delle sentenza, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità;
G. porre le spese del presente giudizio a carico della massa o, in caso di opposizione, condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione in favore dell'attore e dei compensi del presente giudizio, oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
La sig.ra ed i tre figli i sono tempestivamente CP_1 Pt_1 costituiti in giudizio con comparsa depositata il 30 dicembre 2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1 - In via principale pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione precedentemente esposta, dichiarare inammissibile la domanda per aver l'attore affastellato e creato un cumulo di domanda divisionali, di natura ereditaria avete ad oggetto la divisione dei beni riletti dalla successione di con questioni relative alla comunione ordinaria tra i germani Persona_2 ed e rapporti tra loro insorti del tutto avulsi dalla divisione dei Per_1 Pt_1
beni relitti;
2 - Sempre in via pregiudiziale principale, dichiarare l'improcedibilità della domanda avversa per attivazione di un procedimento di comunione ereditaria assolutamente generico insieme con altro di comunione ordinaria, nonché per assenza di corrispondenza tra la domanda mediatoria e quella successivamente svolta in giudizio;
3- Ancora in via pregiudiziale, dichiarate
l'Improcedibilità della domanda per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria;
4- In via ulteriormente pregiudiziale, disporre, in
3 accoglimento della spiegata precedente istanza, la sospensione del presente giudizio per il periodo massimo previsto ai sensi degli art.li 717 e 1111 cc, per le dedotte ragioni;
5- In via preliminare e cautelare, ferma restando la carenza di domanda e la non accettazione del contraddittorio su aspetti esulanti dal thema decidendum del presente giudizio, dichiarare la prescrizione dei rapporti e delle rivendicazioni, seppur genericamente adombrati (siano di locazione, ovvero relativi a beni non più presenti in comunione, di conto correnti bancari, di rimborsi e quant'altro, già illustrato nella parte in diritto) e, in verità, non seguite da una concreta domanda giudiziale, avanzate in modo assolutamente privo di comprensibilità (v. al riguardo anche l'eccezione di nullità della domanda ex art.
163 nn. 3 e 4 cpc), già totalmente e convenzionalmente definiti tra i sig.ri Per_1
ed essendo ampiamente decorsi i termini per l'estinzione di Parte_1 ipotetici diritti e rivendicazioni siano essi decennali, quinquennali o di diversa periodo di maturazione ex lege.
6- In via strettamente subordinata e di merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste pregiudiziali e preliminari e della richiesta di sospensione e di mancata integrazione della domanda, accertata e dichiarata la comproprietà dei beni immobili e mobili indicati dall'esponente innanzi nel presente atto, procedere alla valutazione e divisione del compendio ereditario residuo, ad oggi appunto ancora in comunione.
Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale procedere con la divisione giudiziale, tenendo conto di quanto evidenziato dai convenuti in sede di costituzione, confermato dalla produzione documentale, nonché di eventuali altri beni accertati nel corso del giudizio, attribuendo la relativa quota nella misura dovuta, pari al 50% per parte, secondo un comodo, effettivo e reale progetto di divisionale, predisposto con
l'ausilio di apposito CTU, di cui si chiede la nomina, previa valutazione dell'assoluta opportunità della sospensione anche ai fini della fruizione del contributo per il sisma e quindi per la ricostruzione. In caso di confermata indivisibilità del bene immobile, nel ribadire la richiesta di sospensione ex art.
717 cc, che nella fattispecie de qua appare assolutamente necessaria, al fine di non recare pregiudizio al patrimonio ereditario, valutare ogni più opportuna determinazione nell'interesse dei comproprietari.
7- Rigettare le richieste istruttorie avverse, siccome ininfluenti, inammissibili e irrilevanti.
8- Vinte le spese di lite, tenendo conto, ai fini della determinazione anche ex art. 96 cpc, della
4 condotta avversa ante giudizio e anche desumibile dalla citazione, di sistematico
e assoluto contrasto e rifiuto di ogni soluzione consensuale.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 20 gennaio 2020, l'allora giudice titolare del procedimento, ritenuta l'insussistenza dei “presupposti perché possa essere disposta la sospensione della divisione, in quanto la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il valore attuale”, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 6 luglio 2020.
Alla predetta udienza, riservatosi sulle istanze istruttorie, il precedente titolare del fascicolo, con provvedimento emesso in data 11 agosto 2020, “considerato che per addivenire alla decisione della causa è necessario disporre c.t.u. volta ad accertare il valore complessivo della massa ereditaria e formare un progetto divisionale secondo le quote di spettanza dei singoli condividenti”, ha disposto C.T.U., all'uopo nominando l'Arch.
, rinviando la causa per l'esame dell'elaborato Persona_3
peritale (che è stato depositato in data 11 aprile 2022) al 23 maggio 2022.
A tale udienza, il precedente giudice istruttore, “considerato che con il deposito della c.t.u. e l'acquisizione delle allegazioni tecniche delle parti la causa
è pronta per essere decisa e, quindi, può essere rinviata per la precisazione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria”, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 marzo 2023, differita dal subentrato giudice istruttore (diverso dallo scrivente magistrato) all'udienza del 5 luglio 2023, in occasione della quale, tuttavia, è stata disposta la convocazione a chiarimenti del nominato AR, a fronte della richiesta congiunta in tal senso avanzata dalle parti, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 6 dicembre 2023, disponendo la convocazione in presenza del C.T.U., arch. . Persona_3
All'udienza del 6 dicembre 2023, quindi, l'AR, appresi i nuovi quesiti ed i chiarimenti richiesti dalle parti, ha chiesto un termine di trenta giorni per poter rispondere per iscritto, concesso dal precedente giudice istruttore, che ha rinviato la causa all'udienza del 27 marzo 2024, udienza che è stata anticipata dallo scrivente magistrato (divenuto medio tempore, e precisamente in data 12 marzo 2024, titolare della causa)
5 all'udienza del 25 marzo 2024, al cui esito, in ragione del mancato deposito dei richiesti chiarimenti, è stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza dell'11 giugno 2024 per l'esame dell'integrazione peritale, che è stata depositata dal C.T.U. il giorno 29 marzo 2024.
Successivamente, alla predetta udienza dell'11 giugno 2024, è stato concesso alla parte convenuta termine per esaminare e prendere posizione in ordine alle numerose richieste avanzate in udienza dalla difesa attorea, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 22 ottobre 2024 per la discussione delle stesse nel contraddittorio orale delle parti e per l'eventuale prosieguo.
Alla predetta udienza, lo scrivente magistrato, “CONSIDERATO che
i convenuti, alla scorsa udienza del giorno 11 giugno 2024 ed anche a quella odierna, hanno reiterato la richiesta di sospensione della domanda di divisione ex art. 717 c.c., già avanzata in sede di comparsa di costituzione e già disattesa alla prima udienza di comparizione delle parti dal precedente titolare del procedimento (cfr. verbale di udienza del 20 gennaio 2020, in cui è stato rilevato che “non sussistono, allo stato, i presupposti perché possa essere disposta la sospensione della divisione, in quanto la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il valore attuale”); RIBADITO anche in questa sede il rigetto dell'istanza in parola per le motivazioni espresse dal precedente titolare del procedimento, anche in considerazione del fatto che
“l'esistenza del pregiudizio (n.d.r.: al patrimonio ereditario, richiesto dall'art.
717 c.c.) va apprezzato in riferimento al momento in cui la divisione dovrebbe avvenire” (cfr. App. Genova 31 dicembre 1951, in Rep. Foro.it, 1952, voce
Divisione, 24) e che “All'atto della divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione” (Risp. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2020 n. 534), oltre che in ragione del principio secondo cui “Il pregiudizio richiesto dall'art. 717 c.c. deve essere notevole e deve consistere in una significativa diminuzione del valore dei beni ereditari o del reddito che da essi è ritraibile, come conseguenza della divisione.” (cfr. Tribunale di Benevento, 22/02/2018, n. 374), diminuzione che non può aprioristicamente
6 dedursi nel caso di specie per i futuri e non ancora realizzati lavori di restauro;
CONSIDERATO che, con l'integrazione peritale depositata in data 29 marzo
2024, il C.T.U. nominato ha già evaso le richieste ripresentate alla scorsa udienza del giorno 11 giugno 2024 da parte attrice circa la (1) riconsiderazione del valore di alla luce delle future opere di ristrutturazione finalizzate alla CP_3
ricostruzione post Sisma 2016, (2) la ricomprensione all'interno delle quote dei condividenti dei beni immobili siti fuori la regione Abruzzo, (3) la stima di preziosi, quadri e zanne d'avorio, e che, pertanto, alcun chiarimento ulteriore deve essere nuovamente richiesto all'AR, che non deve per l'effetto essere riconvocato;
RILEVATO peraltro che il nominato C.T.U. (Arch. Per_3
) ha dichiarato di non essere specializzato nella stima di oggetti di
[...]
valore quali preziosi e/o quadri, mobili di antiquariato, non essendo esperto in opere d'arte e merceologia e/o antiquaria, e di non poter procedere alla richiesta attorea di ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati ai convenuti germani e in quanto non rientra nell'ambito Pt_1 Persona_1
delle sue competenze;
CONSIDERATO che
, sulla base del tenore del libello introduttivo del presente procedimento, il petitum sostanziale oggetto della domanda attorea esperita consiste nello scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di (del quale, infatti, l'attore chiede, in Persona_2
via preliminare, la dichiarazione di apertura della successione ab intestato) e che, pertanto, è esclusivamente l'eredità relitta di a poter, rectius a Persona_2
dover essere presa in considerazione come patrimonio rilevante ai fini della invocata divisione giudiziale, e non patrimoni altri (quali la comunione ordinaria tra l'attore e ed i rapporti tra questi insorti, avulsi Parte_1 Persona_1 dalla divisione dei beni relitti), con conseguente reiezione della richiesta attorea di C.T.U. volta alla ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati all'attore ed a la quale, pertanto, Parte_1 Persona_1
esorbita dal thema decidendum dell'odierno procedimento (evidenziandosi, oltretutto, che non sarebbe in ogni caso suscettibile di accoglimento a monte la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attore nella propria memoria n. 2 ex art.
183, co. VI c.p.c., in quanto, come noto, l'ordine ex art. 210 c.p.c. sottende il requisito della indisponibilità del documento di cui si chiede l'esibizione, nel senso che la richiesta ex art. 210 c.p.c. può essere accolta solo per quei documenti,
7 specificatamente indicati, che la parte istante dimostri non essere acquisibili aliunde, mentre, nel caso di specie, l'attore è cointestatario dei due conti corrente
e, in tale qualità, ne aveva o comunque poteva indubbiamente averne la disponibilità o titolo per accedervi, senza contare inoltre che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs.
n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.” - cfr. ex multis Cass. civ. n. 11554/2017; Cass. civ. n. 24641/2021; Cass. civ. n.
23861/2022, dimostrazione, questa relativa all'avveramento già della prima delle due condizioni enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, che non è stata in alcun modo fornita dall'attore istante); CONSIDERATO che l'asse ereditario - come sopra delimitato - si compone anche di beni mobili, sub specie preziosi, rappresentati da quadri d'autore, gioielli ed altri beni specificamente indicati nell'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta, denominato “Allegato -
Beni mobili appartenenti alla successione detenuti dai miei Persona_2
rappresentati (preziosi)”, beni mobili che i convenuti pacificamente riconoscono essere “attribuibili all'eredità e “ancora in possesso della convenuta Pt_1
(cfr. p. 17 comparsa di costituzione), avendo quest'ultima “già CP_1
effettuato, per il tramite del Suo legale, delle dichiarazioni “confessorie” e fornito
2 elenchi relativi a tutti i beni di provenienza ereditaria da lei custoditi.” (cfr. p.
77 comparsa di costituzione); RITENUTO, pertanto, che la stima relativa ai predetti “preziosi” si riveli necessaria per una completa valutazione della massa ereditaria nel suo complesso relativa alla successione di LETTO Persona_2
l'art. 22 disp. att. c.p.c., il cui II comma espressamente dispone che “Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento
è comunicato al presidente del tribunale”; CONSIDERATO che non è stato rinvenuto un esperto iscritto all'albo dell'intestato Tribunale con riferimento alla
8 materia specialistica che viene in rilievo per l'accertamento tecnico da espletarsi
e che, per l'effetto, occorre procedere alla nomina di un AR iscritto ad albo di altro Tribunale”, ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 717 c.c. reiterata dai convenuti, nonché la richiesta attorea di chiamare nuovamente a chiarimenti il C.T.U., avendo lo stesso già evaso le richieste ri-presentate dall'attore alla precedente udienza dell'11 giugno 2024 e disposto - nuova e diversa - C.T.U. volta a stimare i riferiti beni preziosi e quadri, stima effettuata dall'AR che ha depositato Persona_4
il relativo elaborato peritale in data 26 maggio 2025.
Quindi, all'udienza cartolare del 9 settembre 2025 calendarizzata per l'esame della C.T.U. relativa ai beni mobili, lo scrivente magistrato, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, “preso atto, dunque, della divisone amichevole dei numerosi beni mobili sulla base della relazione peritale depositata in data 26 maggio 2025 dal C.T.U. nominato Cav. che Per_4
entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale di ratificare “con suo provvedimento” (note scritta di parte attrice), avanzando istanza espressa affinché “il Giudice provveda alla divisione e alla conseguente assegnazione dei beni mobili per i quali il predetto perito ha eseguito la valutazione” (note scritte di parte convenuta), con l'effetto per cui l'assegnazione del nutrito compendio di natura mobiliare, comprensivo di oggetti di valore quali preziosi, quadri e mobili di antiquariato, può essere agevolmente disposta sulla base delle quote paritetiche di cui all'analitica relazione peritale depositata dal C.T.U. che le stesse Per_4
parti hanno chiesto al Tribunale di ratificare mediante proprio provvedimento;
preso atto, inoltre, del provvedimento del 26 agosto 2025 (cfr. doc. 3 allegato alle note scritte di parte attrice) con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per la dichiarazione dell'interesse culturale ex
d.lgs. 42/2004 per gli immobili e ES di S. AR di ET CP_3
(facenti parte della massa ereditaria da dividere nell'odierno giudizio), procedimento che ne dovrà sancire, entro centoventi giorni, la definitiva rilevanza con provvedimento della competente CO.RE.PA.CU. e dal cui esito favorevole parte attrice “auspica discenda, tra l'altro, un significativo aumento del contributo già richiesto dai comunisti per la Ricostruzione post Sisma 2016”;
9 rammentato sul punto, come evidenziato plurime volte nel corso dell'odierno giudizio (sin dal 20 gennaio 2020 anche dal precedente istruttore, cfr. relativo verbale d'udienza), che la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il loro valore attuale, risultando per l'effetto non suscettibile di accoglimento l'istanza attorea volta a richiedere, peraltro al proprio tecnico di parte incaricato, di procedere ad una rivalutazione del valore di CP_3
sulla scorta di un – peraltro solo presumibile, recte auspicato – aumento dell'entità del contributo statale per la ricostruzione post Sisma 2016 discendente dalla – parimenti eventuale e non certa – apertura del procedimento amministrativo per riconoscere al predetto immobile interesse culturale e la correlata tutela che ne deriva, risultando pertanto il coefficiente di merito (i.e. concernente lo stato di conservazione) utilizzato dall'AR (già chiamato a chiarimenti una volta) nell'elaborato peritale depositato, correttamente, adeguato rispetto allo stato attuale, e non a quello futuribile;
ritenuta quindi la causa ormai matura per la decisione, ma considerato che parte convenuta ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, così come integrate nei successivi atti, mentre parte attrice ha chiesto, per tale ipotesi, di fissare, anche a breve, apposita udienza cartolare onde consentire la precisazione delle conclusioni”, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 30 settembre 2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, in applicazione del secondo comma dell'art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le questioni giuridiche prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla presente decisione, si reputa opportuno premettere, in maniera compendiata, le posizioni sostenute delle parti.
L'attore a sostegno delle proprie pretese, ha in Parte_1
particolare rappresentato che:
10 − in data 5 giugno 2000, è deceduto, senza lasciare testamento, il padre lasciando a sé superstiti, quali unici eredi legittimi, i Persona_2
suoi due figli, e cioè esso attore ( ed il fratello di Parte_1
quest'ultimo, i quali hanno accettato l'eredità paterna Persona_1
con beneficio di inventario, che è stato redatto dal geom.
[...]
a tal fine incaricato, e completato in data 8 novembre 2001 CP_4
(doc. 3 fascicolo attoreo);
− successivamente, in data 8 aprile 2016, è deceduto anche Persona_1
(fratello di esso attore), lasciando a sé superstiti, quali unici eredi legittimi, la moglie, la sig.ra (quindi cognata dell'attore), CP_1
ed i tre figli, , e (quindi nipoti Parte_3 CP_2 Parte_2
dell'attore), che sono pertanto subentrati, ciascuno nella rispettiva quota di legittima, nella quota di 1/2 sui diritti ereditari spettanti al defunto e relativi al patrimonio relitto del defunto Persona_1
Persona_2
− il patrimonio del defunto padre è costituito da: Persona_2
- numerosi beni immobili (indicati in dettaglio in citazione da p.
4 a p. 10), con la precisazione che la maggior parte di essi, soprattutto quelli di maggior valore, sono situati a LL SA di
MA (una frazione del Comune di MA) e sono precisamente: “ , villa d'epoca con grande parco CP_3
avente piccole pertinenze, dichiarata inagibile mediante ordinanza sindacale a seguito del terremoto del 2006, un borgo circostante d'epoca con annesse due case coloniche, un grande granaio/magazzino, un oratorio privato, una casa colonica, una casa di caccia presso il lago di Lesina in Puglia e diversi terreni agricoli situati nella provincia teramana;
- numerosi beni mobili, fra cui alcuni di arredamento dell'abitazione del padre defunto sita a LL SA di
MA, dell'Officina MA, dell'ufficio del fattore, dell'ufficio del ragionieri e dell'ufficio di oltre Persona_2
a diverse armi ed altri beni mobili di valore, fra cui quadri d'autore, argenteria, collezioni di valore di francobolli e monete
11 d'oro, orologi e vari oggetti preziosi in oro, che, dopo la morte del padre, sono stati spostati dal fratello successivamente Per_1
anche lui deceduto) presso l'abitazione, sita a Teramo, della di lui moglie, pur nella consapevolezza di doverli riportare a
[...]
per procedere con le dovute divisioni (precisando che, CP_3
nel gennaio 2019, a seguito di una intrusione da parte di ignoti nella LL, esso attore ha provveduto a presentare presso la stazione dei Carabinieri di MA un esposto alla Procura della Repubblica di Teramo (doc. 5 fascicolo attoreo);
- beni mobili registrati (n. 5 autoveicoli, n. 2 motocicli, n. 7 trattori e rimorchi agricoli, tutti elencati in dettaglio da p. 11 a p. 12 della citazione);
- titoli e assegni, analiticamente descritti e valutati a p. 78 della relazione sopra citata redatta dal geom. (doc. 3 CP_4
fascicolo attoreo);
- crediti che il de cuius vantava nei confronti del
[...]
e della Banca dell'Adriatico, filiale di LL SA di CP_5
MA;
− la citata eredità è altresì gravata da alcuni debiti, analiticamente descritti a p. 79 della relazione del geom. (doc. 3 fascicolo CP_4
attoreo), nei confronti della filiale di Controparte_6
LL SA di MA, della i San Benedetto del Tronto, e CP_7
del sig. ; CP_8
− al fine di estinguere la situazione debitoria descritta, esso attore, insieme al fratello ha sottoscritto con la Per_1 Controparte_6
un mutuo, che, unitamente alla vendita nel 2004 di
[...]
alcune proprietà immobiliari facenti parte dell'asse ereditario relitto, ha ripianato completamente la situazione debitoria presente nell'eredità paterna;
− tuttavia, alla morte del padre, esso attore viveva a Roma ed ivi lavorava presso l'azienda Mediaset da oltre un decennio, riuscendo a tornare in Abruzzo solo occasionalmente e nel frattempo il fratello di professione avvocato, aveva deciso di occuparsi a tempo Per_1
12 pieno dell'azienda agricola di famiglia (azienda agricola Franchi), iniziando a gestire in modo autonomo ed accentrato anche tutto il resto della massa ereditaria comune;
− quindi, dopo la morte del padre, esso attore ha deciso di concedere in affitto la propria quota parte di terreni, vigneti e uliveti al fratello Per_1
affinché questi potesse gestire l'azienda agricola pattuendo Pt_1
anche un canone annuale di circa € 7.700,00, così consentendo al fratello di accedere ad una quota doppia di aiuti comunitari;
− esso attore, pur vivendo a causa degli impegni lavorativi a Roma, ha comunque sempre collaborato per la manutenzione e la cura dei beni comuni ereditati, ed in particolare della LL, del giardino e delle pertinenze immobiliari, accordandosi verbalmente con il fratello affinché il sopra menzionato canone annuale di spettanza di esso attore venisse accreditato nei conti correnti di Teramo, cointestati ai fratelli, invece che sul proprio conto corrente personale aperto presso un istituto di credito romano, al fine di evitare che il fratello Per_1
dovesse sempre anticipare le spese di gestione dei beni in relazione alla relativa quota;
− pertanto, al fine di consentire al NO di svolgere l'attività di Per_1
imprenditore agricolo, esso attore, convinto dal fratello, ha sottoscritto il conto corrente bancario n. 11115, cointestato con quest'ultimo, presso la BCC Banca di Teramo (oggi BCC di Castiglione Messer
Raimondo e Pianella), mettendo a disposizione la propria busta paga e con affidamento di quasi € 120.000,000, conto di cui esso attore non ha mai posseduto libretto di assegni, bancomat e carta di credito e sul quale sono state accreditate somme di appartenenza di entrambi i germani ma dal quale sono stati distratti elevati importi esclusivamente dal fratello anche soltanto per sostenere spese di Per_1
natura personale (e non legate all'attività di imprenditore agricolo), ed attualmente tale conto corrente presenta un esposto di circa €
90.000,00;
− nello stesso periodo, è stato aperto un altro corrente bancario, il n.
0740/3000147, sempre cointestato fra i due fratelli, presso la Banca
13 Popolare dell'Adriatico, Filiale di LL SA di MA (oggi
Intesa San Paolo S.p.A.), nel quale sarebbero dovute confluire tutte le somme appartenenti all'eredità paterna, da utilizzare per le spese di gestione dei beni comuni, e nel suddetto conto infatti sono state addebitate le utenze di luce, acqua e gas relative a tutte le proprietà comuni ed anche rispetto al predetto conto corrente, oggi definitivamente chiuso, di cui esso attore non ha mai posseduto libretto degli assegni, bancomat e carta di credito;
− pertanto, tutti i debiti esistenti nei citati conti correnti sono stati procurati sia dall'attività imprenditoriale del fratello sia da Per_1
spese di natura personale da quest'ultimo sostenute;
− nel corso degli anni sono state accreditate, a seguito di sentenze vittorie contro il , sul citato conto corrente Controparte_5
aperto presso la BCC Banca di Teramo somme considerevoli per €
504.000,00, di appartenenza di e, quindi, di natura Persona_2
ereditaria;
− inoltre, sono state accreditate nei due diversi conti corrente cointestati anche altre somme, di natura e provenienza ereditaria, e precisamente l'importo di € 423.000,00 a seguito di altra causa vittoriosa nei confronti di e favorevole al padre Controparte_6
nonché il notevole corrispettivo di alcune vendite di Persona_2
immobili comuni effettuate in quegli anni;
− al netto di pochissime operazioni effettuate da esso attore nell'arco di oltre dieci anni, i citati conti correnti sono stati gestiti esclusivamente dal fratello Per_1
− in relazione al conto corrente aperto presso la BCC Banca di Teramo, inizialmente sorto a firme disgiunte, è stata disposta, a causa di dissidi fra fratelli, la disposizione del rapporto bancario con firme congiunte e, ciononostante, l'istituto di credito ha consentito al fratello di Per_1
utilizzare liberamente le somme del conto;
− proprio negli anni 2006/2007/2008, a causa dell'impossibilità di controllare l'operato del fratello nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione dei conti corrente cointestati, esso attore ha più volte
14 provato a chiedere al NO di formalizzare le divisioni dei beni ereditari, senza successo;
inoltre, nel 2008, esso attore, sempre per aiutare il fratello, ha acconsentito ad accendere un mutuo presso per € 4000.000,00, appoggiati presso la BCC Banca di Teramo, CP_9
a condizione che venissero fatti i conteggi dei crediti e chiusi i conti correnti cointestati previa regolarizzazione dei conti, cosa che però on avvenne;
− da una sommaria ricostruzione delle operazioni e delle movimentazioni effettuate nel periodo ricompreso dal 2003 al 2016 sui due conti correnti cointestati e estrapolando le operazioni non compatibili con la conduzione dell'attività dell'azienda agricola, è possibile evincere che il fratello bbia posto in essere, tra le altre, Per_1 una serie di operazioni (prelevamenti con bancomat ed in contante) che sono dettagliatamente indicate in citazione alle pagine 19 e 20, operazione, quindi, che sono state poste in essere da oltanto per Per_1
spese di natura personale per la somma complessiva di € 472.740,84;
− è quindi necessaria una esatta rendicontazione dei due conti correnti bancari cointestati al fine di accertare l'esatto compendio ereditario relitto, stante gli ingenti prelievi di denaro effettuati esclusivamente dal fratello per spese di natura personale e non giustificati;
Per_1
− inoltre, esso attore, dopo la morte del NO avvenuta in data 8 aprile nel 2016, si è fatto carico in misura prevalente delle spese per la gestione di alcuni beni immobili oggetto della comunione ereditaria, così rendendosi creditore nei confronti degli altri comproprietari, odierni convenuti: più precisamente, in virtù di accordi verbali con il fratello ha iniziato nel 2003 importanti lavori di consolidamento Per_1
e ristrutturazione dell'ultimo piano di sostenendo un CP_3
esborso di oltre € 120.000,00 , nel corso degli anni dal 2016 al 2019, ha sopportato tutte le spese di utenza (luce, gas, acqua, telefono, consorzio, spese di giardinaggio e pulizia dei terreni) di alcuni degli immobili comune;
− quindi, su tutti gli importi che saranno accertati, esso attore formula domanda di ripetizione nei confronti degli altri comproprietari,
15 odierni convenuti, nella quota di un mezzo, oltre interessi e rivalutazione;
− a seguito dell'evidente e difficile gestione del considerevole patrimonio relitto, la comunione ereditaria non può più continuare e quindi è esso attore, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria
(negativo), intende divenire esclusivo proprietario della propria quota, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare aperta la successione legittima del padre Persona_2
Passando alla comparsa di costituzione e risposta, i convenuti sig.ri
(coniuge di cognata dell'attore) ed i relativi CP_1 Persona_1
tre figli , e (figli di e CP_2 Pt_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
nipoti dell'attore), dopo aver specificato che, a seguito del decesso
[...] del padre l'Avv. ha dovuto, giocoforza, prendere Per_2 Persona_1
in mano l'azienda agricola di famiglia e quindi risiedere stabilmente a
LL SA (tornando a Teramo per i fine settimana) o restare stabilmente in loco nei periodi di massima necessità per i lavori agricoli, decisione che, resa anche necessaria dalla discontinua presenza in Abruzzo dell'odierno attore impegnato a Roma, ha comportato per il compianto Avv. Per_1 anche la cessazione, nei fatti, dell'attività professionale (p. 13 comparsa),
e dopo aver minuziosamente contestato (da p. 14 a p. 65 della comparsa) la ricostruzione avversaria dei fatti, hanno osservato in diritto (da p. 66 della comparsa) che, a discapito delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (in cui ha avanzato, previa dichiarazione Parte_1
dell'apertura della successione di domanda di Persona_2 scioglimento della relativa comunione ereditaria, domanda di condanna di essi convenuti al rimborso delle spese per i lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti sul terzo piano della e delle spese anticipate CP_3
per la gestione e l'amministrazione degli immobili comuni nel periodo
2016-2019), nella narrativa e nella forma delle domande e ancor di più nella richiesta dei mezzi istruttori, è evidente come l'attore abbia inteso ricomprendere, nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche la definizione di altre e diverse comunioni, formatesi successivamente alla data di apertura della successione paterna,
16 contestando come l'attore pretenderebbe di considerare parte - ancor oggi
- dei beni relitti del de cuius e quindi in comunione Persona_2
ereditaria, una sequela di rapporti instaurati successivamente alla data di apertura della successione (5 giugno 2000), mentre, a ben vedere,
l'enumerazione di conti correnti, dei mutui e di quant'altro riferito ad un arco temporale successivo all'apertura della successione non può trovare ingresso nel presente giudizio, dovendosi quindi respingere il petitum di cui alla lettera “b” delle conclusioni nella forma e con le specificazioni e richieste ivi riportate (relative ai rendiconti richiesti sui conti correnti indicati ed alle vendite immobiliari effettuate nel 2004), così come, per le stesse ragioni (i.e. ultroneità temporale rispetto alla data di apertura della successione ed esclusione dalla comunione ereditaria) quello di cui alla lettera “e”, ed anche quello sub lettera “d” (rimborso spese per lavori definiti di “consolidamento e ristrutturazione” dell'ultimo piano di
[...]
anche per difetto di prova oltre che dell'autorizzazione/consenso CP_3
necessario degli altri coeredi.
Quindi i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex comb. disp. artt. 163, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.,
l'improcedibilità delle domande attoree per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria ed infine l'inammissibilità della domanda, in quanto l'attore ha ricompreso, in un solo atto ed in un unico (odierno) procedimento, più causae petendi e anche più petitum differenti (divisione ereditaria e divisioni ordinarie;
rapporti di dare e avere) e lo ha fatto senza il consenso di tutti i condividenti: infatti, le comunioni esistenti fra l'attore ed il proprio Parte_1
NO (oggi i convenuti quali eredi di quest'ultimo) sono ben più di una e le distinte masse possono essere unificate e dunque soggiacere ad un'unica divisione ereditaria (ma) solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti, che nel caso di specie è difettante.
Inoltre, sempre in via preliminare, i convenuti hanno avanzato istanza di sospensione della divisione ereditaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 717 e 1111 ultimo comma c.c., rilevando come CP_3
17 che costituisce il bene di maggior valore, è indivisibile per Pt_1 situazioni di fatto, opportunità economica e diritto: la è stata CP_3
dichiarata inagibile dopo il sisma del 2016 ed abbisogna di importanti lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro, lavori che non sono, attualmente, ancora stimabili e che, con la richiesta di contribuzione ex lege susseguente al redigendo progetto, saranno a carico dello Stato.
Premessi così i fatti controversi, il Tribunale deve ancora una volta, in via preliminare, disattendere l'istanza di sospensione ex art. 717 c.c. reiterata dai convenuti anche in sede di comparsa conclusionale depositata il 30 ottobre 2025 e di memoria di replica depositata il 19 novembre 2025, richiamandosi sul punto le motivazioni abbondantemente contenute nei provvedimenti emessi in corso di causa, in particolare il 20 gennaio 2020 (dal precedente istruttore), il 22 ottobre
2024 e da ultimo il 9 settembre 2025 (dallo scrivente magistrato), e cioè deve ribadirsi, in sintesi, che, poiché la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il loro valore attuale (e non futuro o futuribile), non si ritiene di dover sospendere, come richiesto con l'istanza (avanzata dal lontano 2019) ex art. 717 c.c., il presente procedimento di divisione, ora in attesa che venga definito il procedimento amministrativo - avviato soltanto a fine agosto 2025, quindi dopo ben sei anni dall'introduzione dell'odierna causa - per la dichiarazione dell'interesse culturale ex d.lgs. 42/2004 per gli immobili e ES di S. AR di ET (due beni immobili facenti CP_3
parte del poderoso compendio immobiliare ereditario da dividere nell'odierno giudizio) sul presupposto di un presumibile, recte auspicato aumento dell'entità del contributo statale per la ricostruzione post Sisma
2016 discendente appunto dalla – parimenti eventuale – positiva definizione del procedimento amministrativo per riconoscere al predetto immobile interesse culturale e la correlata tutela che ne deriva, risultando invece il coefficiente di merito (i.e. concernente lo stato di conservazione) impiegato dall'AR (già chiamato a chiarimenti una volta) nell'elaborato peritale depositato, correttamente, adeguato rispetto allo stato attuale, e non a quello eventuale. Si aggiunga inoltre che l'ulteriore
18 ragione addotta per la richiesta sospensione della procedura divisionale, consistente nella presunta collabenza/inagibilità di è invero CP_3
smentita dall'accertamento peritale in atti, come si avrà modo di esaminare funditus nel prosieguo.
Ciò detto, non merita di trovare accoglimento la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione ex comb. disp. artt. 163, nn. 3 e 4
e 164 c.p.c. sollevata dalla difesa di parte convenuta per asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi: una simile pronuncia, infatti, può essere emessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il petitum – inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale “chiovendiano”, come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento – e/o la causa petendi – intesa come fondamento giuridico della domanda – risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, al punto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata e pregiudicare la difesa avversaria;
di contro, la nullità in commento deve essere esclusa allorquando i predetti elementi della domanda, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo, siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o siano comunque desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Nel caso per cui è processo, il tenore ed il contenuto dell'atto di citazione escludono l'integrazione del vizio eccepito dai convenuti, che, del resto, hanno coltivato diffusamente
(mediante una comparsa di ben 87 pagine) le proprie difese, calibrandole in maniera analitica sulle contestazioni avversarie.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria: al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo
19 sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Con riferimento invece all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per aver l'attore ricompreso, in un solo atto, più causae petendi ed anche più petitum differenti (divisione ereditaria e divisioni ordinarie;
rapporti di dare e avere) senza il consenso di tutti i condividenti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve riconoscersi che, nel caso per cui è processo, si è al cospetto di quello che viene definito dagli operatori del diritto il fenomeno della divisione delle c.d. “masse plurime”, essendo necessarie, di regola, tante divisioni quante sono, appunto, le masse plurime, cioè la masse che provengono da titoli di acquisito diversi (secondo l'equazione pluralità di titoli di acquisto = pluralità di comunioni = pluralità di divisioni), con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di masse (che riposano su titoli diversi di acquisto), cui quindi corrispondono altrettante divisioni, è possibile procedere ad una unitaria divisione (ma solo) laddove tutte le parti esprimano esplicitamente il consenso, che si rivela indispensabile, della riunificazione delle masse.
Infatti, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2009, n. 314, che richiama Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1992, n.
5798); o ancora, più di recente, “le masse possono essere unificate solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti” (cfr.
Cass., civ., sez. II, sentenza n. 15494 del 7 giugno 2019); “Nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti” (così Cass. civ., sez. II, sentenza n. 18910 dell'11 settembre 2020), chiarendo oltretutto che l'assenso deve provenire dalla parte sostanziale e non dal difensore, salvo che sia munito di
20 procura speciale (cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza del 28 luglio 2021, n.
21609).
Alteris verbis, nei casi in cui i beni in comunione provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni (o tante pluralità di masse che dir si voglia) quanti sono i titoli di provenienza dei beni e ciascuna massa costituisce un'entità patrimoniale a sé, rispetto alla quale ogni comunista deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse, potendosi procedere, in presenza di masse diverse, in via eccezionale, un'unica divisione ereditaria solo con l'imprescindibile consenso di tutti i condividenti, da manifestarsi con apposito negozio scritto.
Ora, nel caso per cui è processo, le comunioni esistenti fra l'attore ed il proprio NO recte gli odierni Parte_1 Persona_1
convenuti in qualità di eredi (coniuge e figli) di quest'ultimo, sono più
d'una: e cioè la comunione ereditaria nascente dalla data di apertura (il 5 giugno 2000) della successione del padre (del quale, Persona_2
infatti, l'attore ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di apertura della successione ab intestato), la comunione nascente dai rapporti bancari ancora oggi aperti a firma congiunta descritti in apertura, altre comunioni relative a nude proprietà su alcuni immobili siti nella regione Lazio acquisite in tempi e modalità differenti ed a due appezzamenti di terreno catastalmente corrispondenti alle particelle 2189 e 2198 del Foglio 27 del
Comune di MA (ricevute a seguito di una convenzione con il predetto Comune in data successiva al 5 giugno 2000 e precedentemente di proprietà aliena).
Di conseguenza, è solo la comunione ereditaria, derivante dall'apertura della successione ab intestato del defunto padre Per_2
a poter, rectius dover essere presa in considerazione come
[...]
patrimonio rilevante ai fini della invocata divisione giudiziale, unica rispetto alla quale, infatti, emerge dalla comparsa di costituzione il consenso alla divisione, e non patrimoni (e quindi processi divisionali) altri, non essendo intervenuto rispetto a questi il consenso di parte convenuta ed anzi sussistendo un espresso rifiuto (si legge infatti a p. 81
21 della comparsa di costituzione “siccome nel caso in esame tale negozio scritto non vi è, non si può dar corso ad un'unica divisione, non operando l'accettazione tacita.”), da ciò discendendo la reiterata reiezione, anche nella presente sede decisoria, della richiesta attorea di C.T.U. (ribadita con i rispettivi scritti conclusionali) volta alla ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati all'attore ed a Parte_1 [...]
esorbitante dal thema decidendum dell'odierno procedimento, con Per_1 conseguente inammissibilità delle domande rassegnate sub lettera “B”
(limitatamente ai rendiconti richiesti sui conti correnti indicati e le vendite immobiliari effettuate dopo la morte del de cuius, relative a comunioni diverse da quella ereditaria), sub lettera “E” (condanna dei convenuti al rimborso, in misura della quota di un mezzo, delle spese di gestione ed amministrazione relative agli immobili comuni sostenute negli anni 2016-
2019) e sub lettera “D” (condanna dei convenuti al rimborso, in misura della quota di un mezzo, delle spese occorse per lavori di
“consolidamento e ristrutturazione” dell'ultimo piano di CP_3
rispetto alle quali, oltretutto, non è stata prodotta alcuna documentazione utile a suffragio, rivelandosi quindi la domanda anche infondata per difetto di prova).
Tanto premesso, volgendo al merito, occorre precisare, ai fini della delibazione della domanda attorea afferente lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria derivante da successione ab intestato a seguito del decesso di che, come opportunamente rilevato Persona_2
dall'AR arch. nella relazione peritale depositata in Persona_3 data 11 aprile 2022 e del resto non contestato dalle parti, la massa ereditaria va divisa in due lotti, corrispondenti alle due parti comuniste, che sono efficacemente denominate nell'elaborato peritale come “Parte condividente_A” e “Parte condividente_B” (p. 306 elaborato peritale).
Quanto alla precipua individuazione dei beni facenti parte della massa dividenda, è necessario distinguere fra beni mobili e beni immobili.
In relazione ai primi, è possibile serenamente richiamare il progetto divisionale proposto dal C.T.U. trasfuso nell'elaborato Persona_4
peritale depositato il 26 maggio 2025, che contiene una proposta di riparto
22 in due quote omogenee denominate “A” e “B” dell'identico valore stimato nella somma di € 67.645,00 (per quota): l'assegnazione del nutrito compendio di natura mobiliare, comprensivo di oggetti di valore quali preziosi, quadri e mobili di antiquariato (cfr. i due inventari redatti dall'AR nominato d'ufficio), può essere agevolmente disposta sulla base delle quote paritetiche di cui all'analitica relazione peritale depositata dal C.T.U. che sia parte attrice che parte convenuta Per_4 hanno chiesto espressamente al Tribunale di ratificare mediante proprio provvedimento (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025), peraltro dovendosi specificare che non è possibile, almeno nella presente sede, procedere all'attribuzione diretta dei beni mobili di cui al lotto “B” del predetto progetto divisionale in favore dell'attore (come da questi richiesto anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica), giacché non si conosce se tale preferenza dal medesimo manifestata abbia incontrato il favore o comunque l'assenso di controparte;
inoltre, in relazione alle zanne d'avorio, non può che condividersi quanto ribadito in sede di udienza dell'11 giugno 2024 dalla
(diversa) C.T.U. a firma dell'arch. , e cioè che le stesse sono Persona_3 prive di certificato C.I.T.E.S. (frutto della Convention on International
Trade in Endangered Species of wild fauna and flora), e come tali non stimabili, essendo ignota la loro provenienza (cfr. anche elaborato integrativo del 29 marzo 2024, in cui il predetto AR, in risposta all'osservazione del C.T.P. di parte attrice, ha affermato: “Riguardo alle zanne d'avorio citate nell'osservazione del CTP, questo CTU ha chiesto alle parti
i relativi certificati di provenienza e certificati CITES rilasciati presso gli enti competenti;
non ricevendo riscontro di merito il CTU ha stralciato dalla perizia tali beni.” La non meglio identificata provenienza delle zanne d'avorio non permette a questo CTU di considerarle ovvero di stimarle.”).
Passando ai beni immobili da dividere, si rende necessario richiamare gli esaustivi accertamenti peritali eseguiti in corso di causa dal
C.T.U. arch. , per tali intendendosi la precisa e dettagliata Persona_3
relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022, integrata da quella depositata in data 29 marzo 2024 a chiarimento rispetto alle osservazioni
23 dei C.T.P. delle parti, non occorrendo, contrariamente a quanto richiesto dai convenuti nella relativa comparsa conclusionale, “il rinnovo della CTU, ritenendo necessario sostituire il CTU”.
Ebbene, il compendio immobiliare appartenente al de cuius presenta una consistenza notevole, comprensiva di n. 39 immobili siti nel Comune di MA, Frazione LL SA (TE) e di n. 34 immobili (per lo più terreni ad uso agricolo) siti nel Comune Colonnella, Contrada Civita (TE)
(l'elencazione nominale è contenuta alle pagine 18 e 19 della relazione peritale, mentre l'analisi per singolo immobile è contenuta da p. 20 a p.
294), dovendosi precisare che, fra quelli siti a LL SA di MA,
è ricompreso il cespite di maggior valore, ossia la villa d'epoca (
[...]
e le connesse pertinenze, nonché la cappella privata (immobili, CP_3 questi due, per i quali a fine agosto 2025 è stato avviato il sopra citato procedimento amministrativo per la dichiarazione dell'interesse culturale ex d.lgs. n. 42/2004).
Deve specificarsi poi che, nella formazione dei due lotti, il C.T.U. non ha – scientemente e condivisibilmente – preso in considerazione gli immobili siti al di fuori della regione abruzzese: in particolare, in evasione all'osservazione critica contenuta nelle note di trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 (in vista dell'udienza del 23 maggio 2022) da parte attrice con cui è stata chiesta la riconsiderazione, nel dividendo compendio immobiliare, anche del “terreno con soprastante “casina di caccia” sito nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) della superficie di mq.24.000
e della piena proprietà di altro immobile sito in Comune di Bastia Umbra (PG) della superficie di mq.2.390”, l'AR ha osservato che “gli immobili fuori dalla provincia di Teramo e fuori regione Abruzzo (n.d.r. quelli cioè siti a San
IC AN ed a Bastia Umbra) vengono stralciati dalla massa ereditaria anche nella certificazione notarile del Notaio depositata Persona_6
agli atti del fascicolo proprio dalla parte procedente e dall'allora Avv. Paolo Di
Sante: tali immobili sono espressamente estromessi dalla domanda giudiziale che risulta alla memoria in data 18 Febbraio 2020 sempre a firma dell'Avv. Paolo Di
Sante legale della parte procedente. (Vedi All. 05. Della perizia- certificazione notarile, visure catastali e registi immobiliari)”, sottolineando oltretutto come
24 “tali beni immobili sono stati esclusi anche dalle relazioni peritali dei CTP di entrambe le parti a dimostrazione dello stralcio”, aggiungendo anche motivazioni d'ordine tecnico-pratico inerenti lo stralcio di tali beni dalla relazione peritale di stima (cfr. elaborato integrativo depositato il 29 marzo 2024).
Sempre nel predetto elaborato integrativo, il C.T.U., “accusato” di non aver “ricompreso nei due lotti dividendi un terreno edificali di cui l'attore è comproprietario che è oggetto della domanda di divisione ereditaria, ubicata in comune di MA […] foglio 27 particelle 2189 e 2198”, ha chiarito che
“La ricognizione della massa ereditaria è stata presentata proprio dalla parte procedente e depositata agli atti con certificazione notarile del notaio
[...]
. Le verifiche sono state fatte proprio dal notaio a seguito di consultazione Per_6 presso la conservatoria di Teramo. Inoltre, durante il sopralluogo peritale fatto da questo CTU la parte convenuta riferiva verbalmente che i terreni in oggetto al foglio 27 particelle 2189 e 2198 erano già acquisite dagli eredi dopo la Pt_1
morte di ” Persona_2
Ancora, va condivisa la scelta del C.T.U. di non ricomprendere nel dividendo compendio immobiliare i “fabbricati tipo cabine Enel [che] hanno un valore di mercato pari a 0,00 Euro in quanto destinati ad uso civico e rientrano nel lotto Tciv escluso dal progetto divisionale.”
Infine, sempre in relazione alla consistenza della massa immobiliare da dividere, deve sottolinearsi che i convenuti hanno sostenuto, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 21 maggio 2022 per l'udienza del
23 maggio 2022, che lo stato di conservazione del “bene principale, la villa”
“è tale da poter essere qualificato “collabente”: tetto infissi etc. in pessimo stato;
mancanza di servizi igienici…tutto verificabile tramite le stesse foto inserite in
CTU”, affermazione ribadita successivamente anche all'udienza del 22 ottobre 2024 (“il cespite di maggior valore, appunto la villa, attualmente è inagibile e inutilizzabile, come sancito da formale provvedimento agli atti. Di conseguenza, tale edificio non può essere oggetto di divisione, in quanto va ritenuto non in regola urbanisticamente ed anche da un punto di vista edilizio e, quindi, non utilizzabile né abitabile, tanto che ne è impedito l'accesso alla generalità”) e da ultimo anche nella comparsa conclusionale depositata il
25 30 ottobre 2025 (oltre che nella successiva memoria di replica), in cui i convenuti hanno evidenziato la “Preclusione, allo stato, di disporre la divisione, trattandosi di fabbricati collabenti o inagibili, di cui è impossibile anche la parziale fruizione.”, in quanto “il fabbricato collabente è, secondo la definizione corrente, un immobile o porzione di fabbricato gravemente degradato, inagibile, privo di autonomia funzionale e reddituale, tipicamente censito in categoria catastale Categoria F/2. La villa è, invece, stata dichiarata, con formale
e noto provvedimento, del tutto inagibile. (…) la villa, ma anche gli altri fabbricati, non sono in uno stato tale da avere autonomia funzionale, ma sono in uno stato di degrado tale da non poter essere neanche parzialmente utilizzati, per cui non sono divisibili.”, sottolineando che, “Sul piano catastale, invece, la categoria F/2 può essere aggiornata solo quando l'immobile acquista nuova consistenza reddituale o capacità di utilizzo. Fino ad allora lo stato di “non autonomo” permane e la divisibilità è preclusa.”
Occorre chiarire che il cespite in esame, che è indicato come bene n.
1 nell'elaborato peritale del C.T.U. arch. e che rappresenta Persona_3
l'immobile di maggior valore, consiste in una “LL di notevole pregio storico, artistico, culturale e paesaggistico chiamata proprio in CP_3 onore della famiglia antichi possidenti terrieri locali. La villa padronale Pt_1
dal gusto eclettico è situata su via Roma nell'abitato della frazione di villa SA nel comune di MA in provincia di Teramo, essa fu edificata negli ultimi anni dell'Ottocento. L'unità immobiliare è censita al catasto fabbricati del comune di MA al foglio 27 particella 2 sub 2 e si sviluppa su 4 livelli ognuno di circa 306 mq lordi. (…) Fanno parte dell'immobile tutte le aree esterne scoperte o comunque assimilabili di pertinenza esclusiva della unità abitativa trattata quali il giardino e la corte esterna che allo stato di fatto è la zona di accesso pedonale alla cappella privata”, con superficie convenzionale complessiva di
1.176,00 mq (cfr. p. 20 relazione peritale).
Ebbene, le sopra riportate affermazioni di parte convenuta in ordine alla “collabenza” della in questione sono state categoricamente CP_3 smentite dal C.T.U. arch. , il quale, se da un lato, con Persona_3
riferimento allo “stato conservativo”, ha confermato che l'immobile in parola, che “necessita di una ristrutturazione “leggera” consistente anche in
26 interventi di restauro conservativo delle facciate esterne e delle murature interne”, è stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 18 del 9 marzo 2017 (presente in atti) a seguito degli eventi sismici del 24 agosto
2016 (ed inoltre è stato dichiarato “non utilizzabile” a seguito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. F1415 dei tecnici della protezione civile in data 4 marzo 2017 attraverso la compilazione della scheda FAST
n. 008, e, con perizia giurata dell'Ing. , in data 11 Persona_7 aprile 2017, è stata redatta scheda AeDES con esito di agibilità “E -edificio inagibile, non può essere usato in nessuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento” - cfr. p. 22 relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022), dall'altro lato, nell'elaborato integrativo depositato il 29 marzo 2024, confermato integralmente in sede di udienza dell'11 giugno 2024, in risposta proprio alle sopra riferite asserzioni, ha testualmente replicato: “L'assunto che i fabbricati sono collabenti è totalmente falso, tanto che dalle visure catastali messe agli atti tali beni risultano di categoria
A/3 -beni immobili di tipo economico e non di categoria F/2 di tipo collabente che non producono reddito a fini fiscali. La volontà della parte convenuta di voler svalutare gli immobili a tutti i costi non trova giusta causa con questo CTU in quanto i beni oggetto di stima hanno un valore notevole dal punto di vista storico- artistico (vedi e borghetto d'epoca circostante) e dal punto di vista CP_3
paesaggistico-naturalistico e storico (vedi casa colonica e pertinenze dell'azienda agricola di Colonnella”.
Non è neppure degna di pregio l'affermazione secondo cui, in ragione della dichiarazione di inagibilità mediante ordinanza sindacale post sisma, l'edificio “va ritenuto non in regola urbanisticamente ed anche da un punto di vista edilizio e, quindi, non utilizzabile né abitabile”, avendo, al contrario, il C.T.U. accertato che “Tutti i beni oggetti della presente stima presentano i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della legge del 28 febbraio 1985, n. 47” (p.
296 relazione peritale), LL inclusa. Pt_1
Infatti, l'inagibilità relativa all'immobile de quo, che oltretutto non deriva neppure da irregolarità edilizia o catastale - non riscontrate ed anzi escluse dal Consulente d'Ufficio - bensì da calamità naturale, i.e. il sisma
27 del 2016, non costituisce fattispecie abusiva idonea ad integrare un'ipotesi di nullità, rectius improcedibilità dello scioglimento della comunione ereditaria, non potendosi consentire una interpretazione estensiva della disciplina di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L. n. 47/1985.
In altri termini, in presenza di regolarità catastale ed edilizia,
l'inagibilità non è ostativa alla divisione, non rientrando fra i “gravi vizi” comportanti l'inammissibilità della relativa domanda, né precludendo la compravendita: del resto, deve considerarsi e richiamarsi la normativa speciale di cui alla ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo “per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, che consente, alla ricorrenza delle condizioni previste all'art. 11, la vendita degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche prima di aver perfezionato la domanda di ammissione a contributo, non sussistendo quindi un ostacolo alla commerciabilità urbanistica ed edilizia di e delle sue CP_3
pertinenze ed essendo stato, oltretutto, l'immobile stimato tenendo in debito conto della diminuzione di valore correlata alla riscontrata inagibilità esistente allo stato attuale.
Pertanto, a tal specifico riguardo, risulta priva di pregio la contestazione della difesa attorea volta alla sostituzione del coefficiente utilizzato dal C.T.U. (pari a 0,85) con “altro più idoneo a tener conto del pieno recupero dell'agibilità e della valenza anche storico culturale dell'immobile. Allo stesso modo, stante il degrado del parco e dei terreni vincolati” (cfr. verbale dell'11 giugno 2024), ribadita poi anche in sede di comparsa conclusionale del 30 ottobre 2025 e di memoria di replica del 19 novembre 2025 (ove viene chiesta “integrazione sul punto della C.T.U.”), dal momento che, per la determinazione del valore commerciale di tutti gli immobili, il C.T.U. ha adottato il metodo del “raffronto”, che costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame “tenendo presente situazione attuale del mercato, della domanda e dell'offerta, caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato,
28 facilità di raggiungimento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, regolarità geometrica della forma, vetustà, tipo di finiture, stato di conservazione/manutenzione, situazione occupazionale, consistenza superficiale
e situazione edilizia.” (p. 25 relazione peritale depositata 11 aprile 2022), come ribadito anche nella relazione integrativa del 2024 (“La perizia di stima è sullo stato di fatto dei beni immobiliari, accertato e confutato dalla documentazione catastale quali mappe catastali, visure catastali e documentazione relative ai registri immobiliari, rispetto al periodo temporale delle operazioni peritali.”).
Per l'effetto, con specifico riguardo alla richiesta di riconsiderazione del coefficiente di devalutazione applicato dal C.T.U. con riguardo a
[...]
dal momento la stima condotta all'attualità è fondata e tiene CP_3 conto anche del parametro della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile, non può che ribadirsi quanto già osservato in sede di udienza cartolare del 9 settembre 2025, dovendo reputare il coefficiente di merito - i.e. concernente lo stato di conservazione - utilizzato dal C.T.U.
(pari a 0,85 - p. 25 della relazione peritale) adeguato rispetto alla condizione attuale, e non futuribile, dell'immobile.
Così individuata la effettiva consistenza del compendio immobiliare ereditario da dividere in due lotti, il suo valore ammonta a €
4.428.085,00 (“valore complessivo massa ereditaria” - p. 299 relazione peritale) e, in relazione a questo, il C.T.U. ha proposto la formazione di n.
2 quote o “parti”, definite “Parte condividente_A” e “parte condividente_B”, che risultano composte da “19 lotti (F1-fabbricato 1, F2-
Fabbricato 2, F3-fabbricato 3, F4-fabbricato 4, F5-fabbricato 5, F6-fabbricato 6,
F7-fabbricato 7, F8-fabbricato 8, F9-fabbricato 9, F10-fabbricato 10, F11- fabbricato 11, F12-fabbricato 12, F13-Fabbricato 13, Taz- CP_10
agricola, Tvpu -Terreni verde pubblico, Tas - Terreni per attrezzature sportive,
Tc Terreno agricolo/corte esterna, Tvpr- Terreno verde privato, Tciv - Terreni ad uso civico).”, evidenziando che “La differenza tra le due parti produce un disavanzo di Euro 9.945,00 pari al conguaglio in denaro che la parte condividente:_A si impegna a dare alla parte condividente_B.” (cfr. p. 300 della
29 relazione peritale in atti e p. 306 per la tabella sotto riportata per comodità):
Quindi, dal momento che il valore della “Parte condividente_A” è pari a € 2.219,015 ed il valore della “Parte condividente_B” è pari a € €
2.209,070, l'assegnatario della seconda quota indicata dovrà versare, a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della prima quota indicata, la somma di € 9.945,00.
La relazione peritale e la successiva integrazione del C.T.U. Arch.
e dunque l'ipotesi di divisione dal medesimo avanzato Persona_3 risultano, come anticipato, congrue, ben motivate, precise ed idonee ad assicurare porzioni in natura omogenee e proporzionali alle quote rispettivamente attribuite alle condividenti, per cui il Tribunale ritiene di poterle fare proprie, anche in considerazione delle pertinenti e puntuali controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle note critiche mosse dai C.T.P. di entrambe le parti.
A questo punto, pertanto, occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720
c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
30 Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio
2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n. 4270/1994; n.
14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nel caso per cui è processo, sulla base delle indagini peritali condotte dall'AR sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di scioglimento della comunione ereditaria immobiliare secondo il progetto divisionale predisposto dall'AR nella relazione peritale e sopra descritto.
Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni ai condividenti, la divisione deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c..
La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di
31 divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio
(cfr. Cass. 12.5.1979, n. 2747; Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n.
8772), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio 1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le due quote descritte dal C.T.U. dovranno essere assegnate, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione (cfr. ex multis
Tribunale di Roma, sentenza n. 2409 dell'8 febbraio 2024; Tribunale di
Roma, sentenza n. 11347 del 3 luglio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n.
16120 del 9 novembre 2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 15185 del 18 ottobre 2022; Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15163;
Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2001 n. 7129).
In conclusioni, fra l'attore da un lato ed i convenuti dall'altro deve essere disposto, (i) con riferimento alla divisione dei beni mobili, il sorteggio delle quote omogenee denominate “A” e “B” dall'identico valore di € 67.645,00, individuate nel progetto divisionale proposto dal
C.T.U. (cfr. relazione peritale depositata il 26 maggio Persona_4
2025) e, (ii) con riferimento alla divisione del compendio immobiliare, il
32 sorteggio delle quote “Parte condividente_A” e “Parte condividente_B” per come individuate dal C.T.U. arch. nel progetto divisionale Persona_3
della relazione peritale (cfr. p. 306 relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022), e ciò, come detto, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ovvero dietro espresso accordo fra i comunisti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio ne giustifichino l'integrale compensazione fra le parti, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, non evidenziando il complessivo tenore delle difese svolte dall'attore chiari profili di dolo o Parte_1
colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo.
Le spese della C.T.U. effettuata dall'Arch. , già Persona_3
liquidate in corso di causa con decreto del 1 agosto 2022 dal precedente giudice istruttore, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà; allo stesso modo, anche le spese della C.T.U. effettuata dal Cav. Per_4
già liquidate in corso di causa con decreto del 27 maggio 2025, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado rubricata al R.G. n. 2572/2019 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'apertura della successione ab intestato di Persona_2
nato a [...] il giorno 24 agosto 1929 e deceduto a
MA, frazione LLrosa (TE) il giorno 5 giugno 2000;
2. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti in causa, (i) con riferimento ai beni mobili, mediante estrazione a sorte delle quote omogenee denominate “A” e “B” individuate nel progetto divisionale proposto dal C.T.U. cfr. relazione Persona_4
peritale depositata il 26 maggio 2025) e, (ii) con riferimento ai beni immobili, mediante estrazione a sorte delle quote indicate come “Parte
33 condividente_A” e “Parte condividente_B” identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U. arch.
[...]
(cfr. relazione peritale depositata in data 1 agosto 2022), con Per_3
conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva e, per l'effetto
3. dispone che i sorteggi (di cui al punto che precede) delle quote come individuate nelle relazioni peritali d'ufficio richiamate (al punto che prevede) siano effettuati a seguito di apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in parte motiva;
4. dichiara inammissibile la domanda rassegnata dall'attore in citazione sub lettera D), comunque infondata per le ragioni indicate in parte motiva;
5. dichiara inammissibile la domanda rassegnata dall'attore in citazione sub lettera E);
6. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
7. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
8. pone le spese della C.T.U. effettuata dall'Arch. , già Persona_3
liquidata in corso di causa con decreto emesso in data 1 agosto 2022, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà;
9. pone le spese della C.T.U. effettuata dal Cav. già liquidata in Per_4
corso di causa con decreto emesso in data 27 maggio 2025, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà.
Così deciso in Teramo, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2572 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F.: ), nato a LL SA di Parte_1 C.F._1
MA (TE), il giorno 10 luglio 1965, residente a [...], in
Strada Privata Franchi n. 1, elettivamente domiciliato a Roma, in via C.A.
Racchia, n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Michele Vergari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30 ottobre 2023;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 15 CP_1 C.F._2
gennaio 1963, residente a [...],
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il giorno 19 CP_2 C.F._3
giugno 1992, residente a [...], Pt_2
C.F.: ), nato a [...] il giorno 22 luglio
[...] C.F._4
1998, residente a [...] e Parte_3
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 11
[...] C.F._5
agosto 1989, residente a [...], Fraz. LL SA, in Via Privata
Franchi, tutti elettivamente domiciliati a Chieti, in via C. de Lollis n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Pimpini, che li rappresenta e
1 difende tutti, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta -
OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 30 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
- figlio, unitamente al sig. (deceduto in data 8 aprile 2016), Persona_1
del sig. deceduto il 5 giugno 2000 - ha convenuto in Persona_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la cognata nonché i CP_1 tre nipoti e (figli della Parte_3 CP_2 Parte_2
sig.ra e del defunto fratello , per ivi sentire accogliere CP_1 Per_1
le conclusioni che di seguito integralmente si trascrivono: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, disposto ogni opportuno accertamento anche tecnico e previa ogni necessaria declaratoria, così provvedere:
A. in via preliminare, dichiarare aperta la successione ab intestato del signor
nato a [...] il [...] e deceduto in LL SA Persona_2
di MA (TE) il 05.06.2000;
B. nel merito, previa una corretta ricostruzione di tutti i beni ereditari relitti, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni medesimi mediante la divisione dell'asse ereditario come, in parte, descritto in premessa e secondo quanto sarà definitivamente accertato, anche a seguito dei rendiconti richiesti sui conti correnti indicati e le vendite immobiliari effettuate, formando ed attribuendo le quote di spettanza di ciascun erede, anche secondo un progetto divisionale, ove occorra, predisposto da un consulente tecnico da nominarsi, valutando all'occorrenza anche la nomina di un amministratore che gestisca
l'intero patrimonio relitto;
C. disporre, quantunque fosse necessario, i conguagli necessari per l'equa divisione;
2 D. condannare i signori e CP_1 Parte_3 CP_2
a rimborsare al dott. la quota di un mezzo sugli Parte_2 Parte_1
stessi gravante delle spese necessarie per i lavori di consolidamento e ristrutturazione dell'ultimo piano della e sostenute negli anni CP_3
200/2006 unicamente dal dott. oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dalla domanda a soddisfo;
E. condannare i signori e CP_1 Parte_3 CP_2
a rimborsare al dott. la quota di un mezzo sugli Parte_2 Parte_1
stessi gravante delle spese di gestione e di amministrazione relativa agli immobili comuni e sostenute negli anni 2016/2019 unicamente dal dott. Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda a soddisfo;
F. ordinare la trascrizione delle sentenza, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità;
G. porre le spese del presente giudizio a carico della massa o, in caso di opposizione, condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione in favore dell'attore e dei compensi del presente giudizio, oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
La sig.ra ed i tre figli i sono tempestivamente CP_1 Pt_1 costituiti in giudizio con comparsa depositata il 30 dicembre 2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1 - In via principale pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione precedentemente esposta, dichiarare inammissibile la domanda per aver l'attore affastellato e creato un cumulo di domanda divisionali, di natura ereditaria avete ad oggetto la divisione dei beni riletti dalla successione di con questioni relative alla comunione ordinaria tra i germani Persona_2 ed e rapporti tra loro insorti del tutto avulsi dalla divisione dei Per_1 Pt_1
beni relitti;
2 - Sempre in via pregiudiziale principale, dichiarare l'improcedibilità della domanda avversa per attivazione di un procedimento di comunione ereditaria assolutamente generico insieme con altro di comunione ordinaria, nonché per assenza di corrispondenza tra la domanda mediatoria e quella successivamente svolta in giudizio;
3- Ancora in via pregiudiziale, dichiarate
l'Improcedibilità della domanda per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria;
4- In via ulteriormente pregiudiziale, disporre, in
3 accoglimento della spiegata precedente istanza, la sospensione del presente giudizio per il periodo massimo previsto ai sensi degli art.li 717 e 1111 cc, per le dedotte ragioni;
5- In via preliminare e cautelare, ferma restando la carenza di domanda e la non accettazione del contraddittorio su aspetti esulanti dal thema decidendum del presente giudizio, dichiarare la prescrizione dei rapporti e delle rivendicazioni, seppur genericamente adombrati (siano di locazione, ovvero relativi a beni non più presenti in comunione, di conto correnti bancari, di rimborsi e quant'altro, già illustrato nella parte in diritto) e, in verità, non seguite da una concreta domanda giudiziale, avanzate in modo assolutamente privo di comprensibilità (v. al riguardo anche l'eccezione di nullità della domanda ex art.
163 nn. 3 e 4 cpc), già totalmente e convenzionalmente definiti tra i sig.ri Per_1
ed essendo ampiamente decorsi i termini per l'estinzione di Parte_1 ipotetici diritti e rivendicazioni siano essi decennali, quinquennali o di diversa periodo di maturazione ex lege.
6- In via strettamente subordinata e di merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste pregiudiziali e preliminari e della richiesta di sospensione e di mancata integrazione della domanda, accertata e dichiarata la comproprietà dei beni immobili e mobili indicati dall'esponente innanzi nel presente atto, procedere alla valutazione e divisione del compendio ereditario residuo, ad oggi appunto ancora in comunione.
Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale procedere con la divisione giudiziale, tenendo conto di quanto evidenziato dai convenuti in sede di costituzione, confermato dalla produzione documentale, nonché di eventuali altri beni accertati nel corso del giudizio, attribuendo la relativa quota nella misura dovuta, pari al 50% per parte, secondo un comodo, effettivo e reale progetto di divisionale, predisposto con
l'ausilio di apposito CTU, di cui si chiede la nomina, previa valutazione dell'assoluta opportunità della sospensione anche ai fini della fruizione del contributo per il sisma e quindi per la ricostruzione. In caso di confermata indivisibilità del bene immobile, nel ribadire la richiesta di sospensione ex art.
717 cc, che nella fattispecie de qua appare assolutamente necessaria, al fine di non recare pregiudizio al patrimonio ereditario, valutare ogni più opportuna determinazione nell'interesse dei comproprietari.
7- Rigettare le richieste istruttorie avverse, siccome ininfluenti, inammissibili e irrilevanti.
8- Vinte le spese di lite, tenendo conto, ai fini della determinazione anche ex art. 96 cpc, della
4 condotta avversa ante giudizio e anche desumibile dalla citazione, di sistematico
e assoluto contrasto e rifiuto di ogni soluzione consensuale.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 20 gennaio 2020, l'allora giudice titolare del procedimento, ritenuta l'insussistenza dei “presupposti perché possa essere disposta la sospensione della divisione, in quanto la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il valore attuale”, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 6 luglio 2020.
Alla predetta udienza, riservatosi sulle istanze istruttorie, il precedente titolare del fascicolo, con provvedimento emesso in data 11 agosto 2020, “considerato che per addivenire alla decisione della causa è necessario disporre c.t.u. volta ad accertare il valore complessivo della massa ereditaria e formare un progetto divisionale secondo le quote di spettanza dei singoli condividenti”, ha disposto C.T.U., all'uopo nominando l'Arch.
, rinviando la causa per l'esame dell'elaborato Persona_3
peritale (che è stato depositato in data 11 aprile 2022) al 23 maggio 2022.
A tale udienza, il precedente giudice istruttore, “considerato che con il deposito della c.t.u. e l'acquisizione delle allegazioni tecniche delle parti la causa
è pronta per essere decisa e, quindi, può essere rinviata per la precisazione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria”, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 marzo 2023, differita dal subentrato giudice istruttore (diverso dallo scrivente magistrato) all'udienza del 5 luglio 2023, in occasione della quale, tuttavia, è stata disposta la convocazione a chiarimenti del nominato AR, a fronte della richiesta congiunta in tal senso avanzata dalle parti, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 6 dicembre 2023, disponendo la convocazione in presenza del C.T.U., arch. . Persona_3
All'udienza del 6 dicembre 2023, quindi, l'AR, appresi i nuovi quesiti ed i chiarimenti richiesti dalle parti, ha chiesto un termine di trenta giorni per poter rispondere per iscritto, concesso dal precedente giudice istruttore, che ha rinviato la causa all'udienza del 27 marzo 2024, udienza che è stata anticipata dallo scrivente magistrato (divenuto medio tempore, e precisamente in data 12 marzo 2024, titolare della causa)
5 all'udienza del 25 marzo 2024, al cui esito, in ragione del mancato deposito dei richiesti chiarimenti, è stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza dell'11 giugno 2024 per l'esame dell'integrazione peritale, che è stata depositata dal C.T.U. il giorno 29 marzo 2024.
Successivamente, alla predetta udienza dell'11 giugno 2024, è stato concesso alla parte convenuta termine per esaminare e prendere posizione in ordine alle numerose richieste avanzate in udienza dalla difesa attorea, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 22 ottobre 2024 per la discussione delle stesse nel contraddittorio orale delle parti e per l'eventuale prosieguo.
Alla predetta udienza, lo scrivente magistrato, “CONSIDERATO che
i convenuti, alla scorsa udienza del giorno 11 giugno 2024 ed anche a quella odierna, hanno reiterato la richiesta di sospensione della domanda di divisione ex art. 717 c.c., già avanzata in sede di comparsa di costituzione e già disattesa alla prima udienza di comparizione delle parti dal precedente titolare del procedimento (cfr. verbale di udienza del 20 gennaio 2020, in cui è stato rilevato che “non sussistono, allo stato, i presupposti perché possa essere disposta la sospensione della divisione, in quanto la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il valore attuale”); RIBADITO anche in questa sede il rigetto dell'istanza in parola per le motivazioni espresse dal precedente titolare del procedimento, anche in considerazione del fatto che
“l'esistenza del pregiudizio (n.d.r.: al patrimonio ereditario, richiesto dall'art.
717 c.c.) va apprezzato in riferimento al momento in cui la divisione dovrebbe avvenire” (cfr. App. Genova 31 dicembre 1951, in Rep. Foro.it, 1952, voce
Divisione, 24) e che “All'atto della divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione” (Risp. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2020 n. 534), oltre che in ragione del principio secondo cui “Il pregiudizio richiesto dall'art. 717 c.c. deve essere notevole e deve consistere in una significativa diminuzione del valore dei beni ereditari o del reddito che da essi è ritraibile, come conseguenza della divisione.” (cfr. Tribunale di Benevento, 22/02/2018, n. 374), diminuzione che non può aprioristicamente
6 dedursi nel caso di specie per i futuri e non ancora realizzati lavori di restauro;
CONSIDERATO che, con l'integrazione peritale depositata in data 29 marzo
2024, il C.T.U. nominato ha già evaso le richieste ripresentate alla scorsa udienza del giorno 11 giugno 2024 da parte attrice circa la (1) riconsiderazione del valore di alla luce delle future opere di ristrutturazione finalizzate alla CP_3
ricostruzione post Sisma 2016, (2) la ricomprensione all'interno delle quote dei condividenti dei beni immobili siti fuori la regione Abruzzo, (3) la stima di preziosi, quadri e zanne d'avorio, e che, pertanto, alcun chiarimento ulteriore deve essere nuovamente richiesto all'AR, che non deve per l'effetto essere riconvocato;
RILEVATO peraltro che il nominato C.T.U. (Arch. Per_3
) ha dichiarato di non essere specializzato nella stima di oggetti di
[...]
valore quali preziosi e/o quadri, mobili di antiquariato, non essendo esperto in opere d'arte e merceologia e/o antiquaria, e di non poter procedere alla richiesta attorea di ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati ai convenuti germani e in quanto non rientra nell'ambito Pt_1 Persona_1
delle sue competenze;
CONSIDERATO che
, sulla base del tenore del libello introduttivo del presente procedimento, il petitum sostanziale oggetto della domanda attorea esperita consiste nello scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di (del quale, infatti, l'attore chiede, in Persona_2
via preliminare, la dichiarazione di apertura della successione ab intestato) e che, pertanto, è esclusivamente l'eredità relitta di a poter, rectius a Persona_2
dover essere presa in considerazione come patrimonio rilevante ai fini della invocata divisione giudiziale, e non patrimoni altri (quali la comunione ordinaria tra l'attore e ed i rapporti tra questi insorti, avulsi Parte_1 Persona_1 dalla divisione dei beni relitti), con conseguente reiezione della richiesta attorea di C.T.U. volta alla ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati all'attore ed a la quale, pertanto, Parte_1 Persona_1
esorbita dal thema decidendum dell'odierno procedimento (evidenziandosi, oltretutto, che non sarebbe in ogni caso suscettibile di accoglimento a monte la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attore nella propria memoria n. 2 ex art.
183, co. VI c.p.c., in quanto, come noto, l'ordine ex art. 210 c.p.c. sottende il requisito della indisponibilità del documento di cui si chiede l'esibizione, nel senso che la richiesta ex art. 210 c.p.c. può essere accolta solo per quei documenti,
7 specificatamente indicati, che la parte istante dimostri non essere acquisibili aliunde, mentre, nel caso di specie, l'attore è cointestatario dei due conti corrente
e, in tale qualità, ne aveva o comunque poteva indubbiamente averne la disponibilità o titolo per accedervi, senza contare inoltre che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs.
n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.” - cfr. ex multis Cass. civ. n. 11554/2017; Cass. civ. n. 24641/2021; Cass. civ. n.
23861/2022, dimostrazione, questa relativa all'avveramento già della prima delle due condizioni enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, che non è stata in alcun modo fornita dall'attore istante); CONSIDERATO che l'asse ereditario - come sopra delimitato - si compone anche di beni mobili, sub specie preziosi, rappresentati da quadri d'autore, gioielli ed altri beni specificamente indicati nell'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta, denominato “Allegato -
Beni mobili appartenenti alla successione detenuti dai miei Persona_2
rappresentati (preziosi)”, beni mobili che i convenuti pacificamente riconoscono essere “attribuibili all'eredità e “ancora in possesso della convenuta Pt_1
(cfr. p. 17 comparsa di costituzione), avendo quest'ultima “già CP_1
effettuato, per il tramite del Suo legale, delle dichiarazioni “confessorie” e fornito
2 elenchi relativi a tutti i beni di provenienza ereditaria da lei custoditi.” (cfr. p.
77 comparsa di costituzione); RITENUTO, pertanto, che la stima relativa ai predetti “preziosi” si riveli necessaria per una completa valutazione della massa ereditaria nel suo complesso relativa alla successione di LETTO Persona_2
l'art. 22 disp. att. c.p.c., il cui II comma espressamente dispone che “Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento
è comunicato al presidente del tribunale”; CONSIDERATO che non è stato rinvenuto un esperto iscritto all'albo dell'intestato Tribunale con riferimento alla
8 materia specialistica che viene in rilievo per l'accertamento tecnico da espletarsi
e che, per l'effetto, occorre procedere alla nomina di un AR iscritto ad albo di altro Tribunale”, ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 717 c.c. reiterata dai convenuti, nonché la richiesta attorea di chiamare nuovamente a chiarimenti il C.T.U., avendo lo stesso già evaso le richieste ri-presentate dall'attore alla precedente udienza dell'11 giugno 2024 e disposto - nuova e diversa - C.T.U. volta a stimare i riferiti beni preziosi e quadri, stima effettuata dall'AR che ha depositato Persona_4
il relativo elaborato peritale in data 26 maggio 2025.
Quindi, all'udienza cartolare del 9 settembre 2025 calendarizzata per l'esame della C.T.U. relativa ai beni mobili, lo scrivente magistrato, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, “preso atto, dunque, della divisone amichevole dei numerosi beni mobili sulla base della relazione peritale depositata in data 26 maggio 2025 dal C.T.U. nominato Cav. che Per_4
entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale di ratificare “con suo provvedimento” (note scritta di parte attrice), avanzando istanza espressa affinché “il Giudice provveda alla divisione e alla conseguente assegnazione dei beni mobili per i quali il predetto perito ha eseguito la valutazione” (note scritte di parte convenuta), con l'effetto per cui l'assegnazione del nutrito compendio di natura mobiliare, comprensivo di oggetti di valore quali preziosi, quadri e mobili di antiquariato, può essere agevolmente disposta sulla base delle quote paritetiche di cui all'analitica relazione peritale depositata dal C.T.U. che le stesse Per_4
parti hanno chiesto al Tribunale di ratificare mediante proprio provvedimento;
preso atto, inoltre, del provvedimento del 26 agosto 2025 (cfr. doc. 3 allegato alle note scritte di parte attrice) con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per la dichiarazione dell'interesse culturale ex
d.lgs. 42/2004 per gli immobili e ES di S. AR di ET CP_3
(facenti parte della massa ereditaria da dividere nell'odierno giudizio), procedimento che ne dovrà sancire, entro centoventi giorni, la definitiva rilevanza con provvedimento della competente CO.RE.PA.CU. e dal cui esito favorevole parte attrice “auspica discenda, tra l'altro, un significativo aumento del contributo già richiesto dai comunisti per la Ricostruzione post Sisma 2016”;
9 rammentato sul punto, come evidenziato plurime volte nel corso dell'odierno giudizio (sin dal 20 gennaio 2020 anche dal precedente istruttore, cfr. relativo verbale d'udienza), che la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il loro valore attuale, risultando per l'effetto non suscettibile di accoglimento l'istanza attorea volta a richiedere, peraltro al proprio tecnico di parte incaricato, di procedere ad una rivalutazione del valore di CP_3
sulla scorta di un – peraltro solo presumibile, recte auspicato – aumento dell'entità del contributo statale per la ricostruzione post Sisma 2016 discendente dalla – parimenti eventuale e non certa – apertura del procedimento amministrativo per riconoscere al predetto immobile interesse culturale e la correlata tutela che ne deriva, risultando pertanto il coefficiente di merito (i.e. concernente lo stato di conservazione) utilizzato dall'AR (già chiamato a chiarimenti una volta) nell'elaborato peritale depositato, correttamente, adeguato rispetto allo stato attuale, e non a quello futuribile;
ritenuta quindi la causa ormai matura per la decisione, ma considerato che parte convenuta ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, così come integrate nei successivi atti, mentre parte attrice ha chiesto, per tale ipotesi, di fissare, anche a breve, apposita udienza cartolare onde consentire la precisazione delle conclusioni”, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 30 settembre 2025, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, in applicazione del secondo comma dell'art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le questioni giuridiche prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla presente decisione, si reputa opportuno premettere, in maniera compendiata, le posizioni sostenute delle parti.
L'attore a sostegno delle proprie pretese, ha in Parte_1
particolare rappresentato che:
10 − in data 5 giugno 2000, è deceduto, senza lasciare testamento, il padre lasciando a sé superstiti, quali unici eredi legittimi, i Persona_2
suoi due figli, e cioè esso attore ( ed il fratello di Parte_1
quest'ultimo, i quali hanno accettato l'eredità paterna Persona_1
con beneficio di inventario, che è stato redatto dal geom.
[...]
a tal fine incaricato, e completato in data 8 novembre 2001 CP_4
(doc. 3 fascicolo attoreo);
− successivamente, in data 8 aprile 2016, è deceduto anche Persona_1
(fratello di esso attore), lasciando a sé superstiti, quali unici eredi legittimi, la moglie, la sig.ra (quindi cognata dell'attore), CP_1
ed i tre figli, , e (quindi nipoti Parte_3 CP_2 Parte_2
dell'attore), che sono pertanto subentrati, ciascuno nella rispettiva quota di legittima, nella quota di 1/2 sui diritti ereditari spettanti al defunto e relativi al patrimonio relitto del defunto Persona_1
Persona_2
− il patrimonio del defunto padre è costituito da: Persona_2
- numerosi beni immobili (indicati in dettaglio in citazione da p.
4 a p. 10), con la precisazione che la maggior parte di essi, soprattutto quelli di maggior valore, sono situati a LL SA di
MA (una frazione del Comune di MA) e sono precisamente: “ , villa d'epoca con grande parco CP_3
avente piccole pertinenze, dichiarata inagibile mediante ordinanza sindacale a seguito del terremoto del 2006, un borgo circostante d'epoca con annesse due case coloniche, un grande granaio/magazzino, un oratorio privato, una casa colonica, una casa di caccia presso il lago di Lesina in Puglia e diversi terreni agricoli situati nella provincia teramana;
- numerosi beni mobili, fra cui alcuni di arredamento dell'abitazione del padre defunto sita a LL SA di
MA, dell'Officina MA, dell'ufficio del fattore, dell'ufficio del ragionieri e dell'ufficio di oltre Persona_2
a diverse armi ed altri beni mobili di valore, fra cui quadri d'autore, argenteria, collezioni di valore di francobolli e monete
11 d'oro, orologi e vari oggetti preziosi in oro, che, dopo la morte del padre, sono stati spostati dal fratello successivamente Per_1
anche lui deceduto) presso l'abitazione, sita a Teramo, della di lui moglie, pur nella consapevolezza di doverli riportare a
[...]
per procedere con le dovute divisioni (precisando che, CP_3
nel gennaio 2019, a seguito di una intrusione da parte di ignoti nella LL, esso attore ha provveduto a presentare presso la stazione dei Carabinieri di MA un esposto alla Procura della Repubblica di Teramo (doc. 5 fascicolo attoreo);
- beni mobili registrati (n. 5 autoveicoli, n. 2 motocicli, n. 7 trattori e rimorchi agricoli, tutti elencati in dettaglio da p. 11 a p. 12 della citazione);
- titoli e assegni, analiticamente descritti e valutati a p. 78 della relazione sopra citata redatta dal geom. (doc. 3 CP_4
fascicolo attoreo);
- crediti che il de cuius vantava nei confronti del
[...]
e della Banca dell'Adriatico, filiale di LL SA di CP_5
MA;
− la citata eredità è altresì gravata da alcuni debiti, analiticamente descritti a p. 79 della relazione del geom. (doc. 3 fascicolo CP_4
attoreo), nei confronti della filiale di Controparte_6
LL SA di MA, della i San Benedetto del Tronto, e CP_7
del sig. ; CP_8
− al fine di estinguere la situazione debitoria descritta, esso attore, insieme al fratello ha sottoscritto con la Per_1 Controparte_6
un mutuo, che, unitamente alla vendita nel 2004 di
[...]
alcune proprietà immobiliari facenti parte dell'asse ereditario relitto, ha ripianato completamente la situazione debitoria presente nell'eredità paterna;
− tuttavia, alla morte del padre, esso attore viveva a Roma ed ivi lavorava presso l'azienda Mediaset da oltre un decennio, riuscendo a tornare in Abruzzo solo occasionalmente e nel frattempo il fratello di professione avvocato, aveva deciso di occuparsi a tempo Per_1
12 pieno dell'azienda agricola di famiglia (azienda agricola Franchi), iniziando a gestire in modo autonomo ed accentrato anche tutto il resto della massa ereditaria comune;
− quindi, dopo la morte del padre, esso attore ha deciso di concedere in affitto la propria quota parte di terreni, vigneti e uliveti al fratello Per_1
affinché questi potesse gestire l'azienda agricola pattuendo Pt_1
anche un canone annuale di circa € 7.700,00, così consentendo al fratello di accedere ad una quota doppia di aiuti comunitari;
− esso attore, pur vivendo a causa degli impegni lavorativi a Roma, ha comunque sempre collaborato per la manutenzione e la cura dei beni comuni ereditati, ed in particolare della LL, del giardino e delle pertinenze immobiliari, accordandosi verbalmente con il fratello affinché il sopra menzionato canone annuale di spettanza di esso attore venisse accreditato nei conti correnti di Teramo, cointestati ai fratelli, invece che sul proprio conto corrente personale aperto presso un istituto di credito romano, al fine di evitare che il fratello Per_1
dovesse sempre anticipare le spese di gestione dei beni in relazione alla relativa quota;
− pertanto, al fine di consentire al NO di svolgere l'attività di Per_1
imprenditore agricolo, esso attore, convinto dal fratello, ha sottoscritto il conto corrente bancario n. 11115, cointestato con quest'ultimo, presso la BCC Banca di Teramo (oggi BCC di Castiglione Messer
Raimondo e Pianella), mettendo a disposizione la propria busta paga e con affidamento di quasi € 120.000,000, conto di cui esso attore non ha mai posseduto libretto di assegni, bancomat e carta di credito e sul quale sono state accreditate somme di appartenenza di entrambi i germani ma dal quale sono stati distratti elevati importi esclusivamente dal fratello anche soltanto per sostenere spese di Per_1
natura personale (e non legate all'attività di imprenditore agricolo), ed attualmente tale conto corrente presenta un esposto di circa €
90.000,00;
− nello stesso periodo, è stato aperto un altro corrente bancario, il n.
0740/3000147, sempre cointestato fra i due fratelli, presso la Banca
13 Popolare dell'Adriatico, Filiale di LL SA di MA (oggi
Intesa San Paolo S.p.A.), nel quale sarebbero dovute confluire tutte le somme appartenenti all'eredità paterna, da utilizzare per le spese di gestione dei beni comuni, e nel suddetto conto infatti sono state addebitate le utenze di luce, acqua e gas relative a tutte le proprietà comuni ed anche rispetto al predetto conto corrente, oggi definitivamente chiuso, di cui esso attore non ha mai posseduto libretto degli assegni, bancomat e carta di credito;
− pertanto, tutti i debiti esistenti nei citati conti correnti sono stati procurati sia dall'attività imprenditoriale del fratello sia da Per_1
spese di natura personale da quest'ultimo sostenute;
− nel corso degli anni sono state accreditate, a seguito di sentenze vittorie contro il , sul citato conto corrente Controparte_5
aperto presso la BCC Banca di Teramo somme considerevoli per €
504.000,00, di appartenenza di e, quindi, di natura Persona_2
ereditaria;
− inoltre, sono state accreditate nei due diversi conti corrente cointestati anche altre somme, di natura e provenienza ereditaria, e precisamente l'importo di € 423.000,00 a seguito di altra causa vittoriosa nei confronti di e favorevole al padre Controparte_6
nonché il notevole corrispettivo di alcune vendite di Persona_2
immobili comuni effettuate in quegli anni;
− al netto di pochissime operazioni effettuate da esso attore nell'arco di oltre dieci anni, i citati conti correnti sono stati gestiti esclusivamente dal fratello Per_1
− in relazione al conto corrente aperto presso la BCC Banca di Teramo, inizialmente sorto a firme disgiunte, è stata disposta, a causa di dissidi fra fratelli, la disposizione del rapporto bancario con firme congiunte e, ciononostante, l'istituto di credito ha consentito al fratello di Per_1
utilizzare liberamente le somme del conto;
− proprio negli anni 2006/2007/2008, a causa dell'impossibilità di controllare l'operato del fratello nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione dei conti corrente cointestati, esso attore ha più volte
14 provato a chiedere al NO di formalizzare le divisioni dei beni ereditari, senza successo;
inoltre, nel 2008, esso attore, sempre per aiutare il fratello, ha acconsentito ad accendere un mutuo presso per € 4000.000,00, appoggiati presso la BCC Banca di Teramo, CP_9
a condizione che venissero fatti i conteggi dei crediti e chiusi i conti correnti cointestati previa regolarizzazione dei conti, cosa che però on avvenne;
− da una sommaria ricostruzione delle operazioni e delle movimentazioni effettuate nel periodo ricompreso dal 2003 al 2016 sui due conti correnti cointestati e estrapolando le operazioni non compatibili con la conduzione dell'attività dell'azienda agricola, è possibile evincere che il fratello bbia posto in essere, tra le altre, Per_1 una serie di operazioni (prelevamenti con bancomat ed in contante) che sono dettagliatamente indicate in citazione alle pagine 19 e 20, operazione, quindi, che sono state poste in essere da oltanto per Per_1
spese di natura personale per la somma complessiva di € 472.740,84;
− è quindi necessaria una esatta rendicontazione dei due conti correnti bancari cointestati al fine di accertare l'esatto compendio ereditario relitto, stante gli ingenti prelievi di denaro effettuati esclusivamente dal fratello per spese di natura personale e non giustificati;
Per_1
− inoltre, esso attore, dopo la morte del NO avvenuta in data 8 aprile nel 2016, si è fatto carico in misura prevalente delle spese per la gestione di alcuni beni immobili oggetto della comunione ereditaria, così rendendosi creditore nei confronti degli altri comproprietari, odierni convenuti: più precisamente, in virtù di accordi verbali con il fratello ha iniziato nel 2003 importanti lavori di consolidamento Per_1
e ristrutturazione dell'ultimo piano di sostenendo un CP_3
esborso di oltre € 120.000,00 , nel corso degli anni dal 2016 al 2019, ha sopportato tutte le spese di utenza (luce, gas, acqua, telefono, consorzio, spese di giardinaggio e pulizia dei terreni) di alcuni degli immobili comune;
− quindi, su tutti gli importi che saranno accertati, esso attore formula domanda di ripetizione nei confronti degli altri comproprietari,
15 odierni convenuti, nella quota di un mezzo, oltre interessi e rivalutazione;
− a seguito dell'evidente e difficile gestione del considerevole patrimonio relitto, la comunione ereditaria non può più continuare e quindi è esso attore, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria
(negativo), intende divenire esclusivo proprietario della propria quota, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare aperta la successione legittima del padre Persona_2
Passando alla comparsa di costituzione e risposta, i convenuti sig.ri
(coniuge di cognata dell'attore) ed i relativi CP_1 Persona_1
tre figli , e (figli di e CP_2 Pt_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
nipoti dell'attore), dopo aver specificato che, a seguito del decesso
[...] del padre l'Avv. ha dovuto, giocoforza, prendere Per_2 Persona_1
in mano l'azienda agricola di famiglia e quindi risiedere stabilmente a
LL SA (tornando a Teramo per i fine settimana) o restare stabilmente in loco nei periodi di massima necessità per i lavori agricoli, decisione che, resa anche necessaria dalla discontinua presenza in Abruzzo dell'odierno attore impegnato a Roma, ha comportato per il compianto Avv. Per_1 anche la cessazione, nei fatti, dell'attività professionale (p. 13 comparsa),
e dopo aver minuziosamente contestato (da p. 14 a p. 65 della comparsa) la ricostruzione avversaria dei fatti, hanno osservato in diritto (da p. 66 della comparsa) che, a discapito delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (in cui ha avanzato, previa dichiarazione Parte_1
dell'apertura della successione di domanda di Persona_2 scioglimento della relativa comunione ereditaria, domanda di condanna di essi convenuti al rimborso delle spese per i lavori di consolidamento e ristrutturazione eseguiti sul terzo piano della e delle spese anticipate CP_3
per la gestione e l'amministrazione degli immobili comuni nel periodo
2016-2019), nella narrativa e nella forma delle domande e ancor di più nella richiesta dei mezzi istruttori, è evidente come l'attore abbia inteso ricomprendere, nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche la definizione di altre e diverse comunioni, formatesi successivamente alla data di apertura della successione paterna,
16 contestando come l'attore pretenderebbe di considerare parte - ancor oggi
- dei beni relitti del de cuius e quindi in comunione Persona_2
ereditaria, una sequela di rapporti instaurati successivamente alla data di apertura della successione (5 giugno 2000), mentre, a ben vedere,
l'enumerazione di conti correnti, dei mutui e di quant'altro riferito ad un arco temporale successivo all'apertura della successione non può trovare ingresso nel presente giudizio, dovendosi quindi respingere il petitum di cui alla lettera “b” delle conclusioni nella forma e con le specificazioni e richieste ivi riportate (relative ai rendiconti richiesti sui conti correnti indicati ed alle vendite immobiliari effettuate nel 2004), così come, per le stesse ragioni (i.e. ultroneità temporale rispetto alla data di apertura della successione ed esclusione dalla comunione ereditaria) quello di cui alla lettera “e”, ed anche quello sub lettera “d” (rimborso spese per lavori definiti di “consolidamento e ristrutturazione” dell'ultimo piano di
[...]
anche per difetto di prova oltre che dell'autorizzazione/consenso CP_3
necessario degli altri coeredi.
Quindi i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex comb. disp. artt. 163, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.,
l'improcedibilità delle domande attoree per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria ed infine l'inammissibilità della domanda, in quanto l'attore ha ricompreso, in un solo atto ed in un unico (odierno) procedimento, più causae petendi e anche più petitum differenti (divisione ereditaria e divisioni ordinarie;
rapporti di dare e avere) e lo ha fatto senza il consenso di tutti i condividenti: infatti, le comunioni esistenti fra l'attore ed il proprio Parte_1
NO (oggi i convenuti quali eredi di quest'ultimo) sono ben più di una e le distinte masse possono essere unificate e dunque soggiacere ad un'unica divisione ereditaria (ma) solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti, che nel caso di specie è difettante.
Inoltre, sempre in via preliminare, i convenuti hanno avanzato istanza di sospensione della divisione ereditaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 717 e 1111 ultimo comma c.c., rilevando come CP_3
17 che costituisce il bene di maggior valore, è indivisibile per Pt_1 situazioni di fatto, opportunità economica e diritto: la è stata CP_3
dichiarata inagibile dopo il sisma del 2016 ed abbisogna di importanti lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro, lavori che non sono, attualmente, ancora stimabili e che, con la richiesta di contribuzione ex lege susseguente al redigendo progetto, saranno a carico dello Stato.
Premessi così i fatti controversi, il Tribunale deve ancora una volta, in via preliminare, disattendere l'istanza di sospensione ex art. 717 c.c. reiterata dai convenuti anche in sede di comparsa conclusionale depositata il 30 ottobre 2025 e di memoria di replica depositata il 19 novembre 2025, richiamandosi sul punto le motivazioni abbondantemente contenute nei provvedimenti emessi in corso di causa, in particolare il 20 gennaio 2020 (dal precedente istruttore), il 22 ottobre
2024 e da ultimo il 9 settembre 2025 (dallo scrivente magistrato), e cioè deve ribadirsi, in sintesi, che, poiché la divisione giudiziale ha ad oggetto la divisione dei beni in comune secondo il loro valore attuale (e non futuro o futuribile), non si ritiene di dover sospendere, come richiesto con l'istanza (avanzata dal lontano 2019) ex art. 717 c.c., il presente procedimento di divisione, ora in attesa che venga definito il procedimento amministrativo - avviato soltanto a fine agosto 2025, quindi dopo ben sei anni dall'introduzione dell'odierna causa - per la dichiarazione dell'interesse culturale ex d.lgs. 42/2004 per gli immobili e ES di S. AR di ET (due beni immobili facenti CP_3
parte del poderoso compendio immobiliare ereditario da dividere nell'odierno giudizio) sul presupposto di un presumibile, recte auspicato aumento dell'entità del contributo statale per la ricostruzione post Sisma
2016 discendente appunto dalla – parimenti eventuale – positiva definizione del procedimento amministrativo per riconoscere al predetto immobile interesse culturale e la correlata tutela che ne deriva, risultando invece il coefficiente di merito (i.e. concernente lo stato di conservazione) impiegato dall'AR (già chiamato a chiarimenti una volta) nell'elaborato peritale depositato, correttamente, adeguato rispetto allo stato attuale, e non a quello eventuale. Si aggiunga inoltre che l'ulteriore
18 ragione addotta per la richiesta sospensione della procedura divisionale, consistente nella presunta collabenza/inagibilità di è invero CP_3
smentita dall'accertamento peritale in atti, come si avrà modo di esaminare funditus nel prosieguo.
Ciò detto, non merita di trovare accoglimento la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione ex comb. disp. artt. 163, nn. 3 e 4
e 164 c.p.c. sollevata dalla difesa di parte convenuta per asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi: una simile pronuncia, infatti, può essere emessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il petitum – inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale “chiovendiano”, come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento – e/o la causa petendi – intesa come fondamento giuridico della domanda – risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, al punto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata e pregiudicare la difesa avversaria;
di contro, la nullità in commento deve essere esclusa allorquando i predetti elementi della domanda, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo, siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o siano comunque desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Nel caso per cui è processo, il tenore ed il contenuto dell'atto di citazione escludono l'integrazione del vizio eccepito dai convenuti, che, del resto, hanno coltivato diffusamente
(mediante una comparsa di ben 87 pagine) le proprie difese, calibrandole in maniera analitica sulle contestazioni avversarie.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per difetto della necessaria richiesta di collazione nella domanda mediatoria, quale domanda ontologicamente coeva ad ogni giudizio di divisione ereditaria: al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo
19 sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Con riferimento invece all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per aver l'attore ricompreso, in un solo atto, più causae petendi ed anche più petitum differenti (divisione ereditaria e divisioni ordinarie;
rapporti di dare e avere) senza il consenso di tutti i condividenti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve riconoscersi che, nel caso per cui è processo, si è al cospetto di quello che viene definito dagli operatori del diritto il fenomeno della divisione delle c.d. “masse plurime”, essendo necessarie, di regola, tante divisioni quante sono, appunto, le masse plurime, cioè la masse che provengono da titoli di acquisito diversi (secondo l'equazione pluralità di titoli di acquisto = pluralità di comunioni = pluralità di divisioni), con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di masse (che riposano su titoli diversi di acquisto), cui quindi corrispondono altrettante divisioni, è possibile procedere ad una unitaria divisione (ma solo) laddove tutte le parti esprimano esplicitamente il consenso, che si rivela indispensabile, della riunificazione delle masse.
Infatti, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2009, n. 314, che richiama Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1992, n.
5798); o ancora, più di recente, “le masse possono essere unificate solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti” (cfr.
Cass., civ., sez. II, sentenza n. 15494 del 7 giugno 2019); “Nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti” (così Cass. civ., sez. II, sentenza n. 18910 dell'11 settembre 2020), chiarendo oltretutto che l'assenso deve provenire dalla parte sostanziale e non dal difensore, salvo che sia munito di
20 procura speciale (cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza del 28 luglio 2021, n.
21609).
Alteris verbis, nei casi in cui i beni in comunione provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni (o tante pluralità di masse che dir si voglia) quanti sono i titoli di provenienza dei beni e ciascuna massa costituisce un'entità patrimoniale a sé, rispetto alla quale ogni comunista deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse, potendosi procedere, in presenza di masse diverse, in via eccezionale, un'unica divisione ereditaria solo con l'imprescindibile consenso di tutti i condividenti, da manifestarsi con apposito negozio scritto.
Ora, nel caso per cui è processo, le comunioni esistenti fra l'attore ed il proprio NO recte gli odierni Parte_1 Persona_1
convenuti in qualità di eredi (coniuge e figli) di quest'ultimo, sono più
d'una: e cioè la comunione ereditaria nascente dalla data di apertura (il 5 giugno 2000) della successione del padre (del quale, Persona_2
infatti, l'attore ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di apertura della successione ab intestato), la comunione nascente dai rapporti bancari ancora oggi aperti a firma congiunta descritti in apertura, altre comunioni relative a nude proprietà su alcuni immobili siti nella regione Lazio acquisite in tempi e modalità differenti ed a due appezzamenti di terreno catastalmente corrispondenti alle particelle 2189 e 2198 del Foglio 27 del
Comune di MA (ricevute a seguito di una convenzione con il predetto Comune in data successiva al 5 giugno 2000 e precedentemente di proprietà aliena).
Di conseguenza, è solo la comunione ereditaria, derivante dall'apertura della successione ab intestato del defunto padre Per_2
a poter, rectius dover essere presa in considerazione come
[...]
patrimonio rilevante ai fini della invocata divisione giudiziale, unica rispetto alla quale, infatti, emerge dalla comparsa di costituzione il consenso alla divisione, e non patrimoni (e quindi processi divisionali) altri, non essendo intervenuto rispetto a questi il consenso di parte convenuta ed anzi sussistendo un espresso rifiuto (si legge infatti a p. 81
21 della comparsa di costituzione “siccome nel caso in esame tale negozio scritto non vi è, non si può dar corso ad un'unica divisione, non operando l'accettazione tacita.”), da ciò discendendo la reiterata reiezione, anche nella presente sede decisoria, della richiesta attorea di C.T.U. (ribadita con i rispettivi scritti conclusionali) volta alla ricostruzione della movimentazione dei due conti correnti cointestati all'attore ed a Parte_1 [...]
esorbitante dal thema decidendum dell'odierno procedimento, con Per_1 conseguente inammissibilità delle domande rassegnate sub lettera “B”
(limitatamente ai rendiconti richiesti sui conti correnti indicati e le vendite immobiliari effettuate dopo la morte del de cuius, relative a comunioni diverse da quella ereditaria), sub lettera “E” (condanna dei convenuti al rimborso, in misura della quota di un mezzo, delle spese di gestione ed amministrazione relative agli immobili comuni sostenute negli anni 2016-
2019) e sub lettera “D” (condanna dei convenuti al rimborso, in misura della quota di un mezzo, delle spese occorse per lavori di
“consolidamento e ristrutturazione” dell'ultimo piano di CP_3
rispetto alle quali, oltretutto, non è stata prodotta alcuna documentazione utile a suffragio, rivelandosi quindi la domanda anche infondata per difetto di prova).
Tanto premesso, volgendo al merito, occorre precisare, ai fini della delibazione della domanda attorea afferente lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria derivante da successione ab intestato a seguito del decesso di che, come opportunamente rilevato Persona_2
dall'AR arch. nella relazione peritale depositata in Persona_3 data 11 aprile 2022 e del resto non contestato dalle parti, la massa ereditaria va divisa in due lotti, corrispondenti alle due parti comuniste, che sono efficacemente denominate nell'elaborato peritale come “Parte condividente_A” e “Parte condividente_B” (p. 306 elaborato peritale).
Quanto alla precipua individuazione dei beni facenti parte della massa dividenda, è necessario distinguere fra beni mobili e beni immobili.
In relazione ai primi, è possibile serenamente richiamare il progetto divisionale proposto dal C.T.U. trasfuso nell'elaborato Persona_4
peritale depositato il 26 maggio 2025, che contiene una proposta di riparto
22 in due quote omogenee denominate “A” e “B” dell'identico valore stimato nella somma di € 67.645,00 (per quota): l'assegnazione del nutrito compendio di natura mobiliare, comprensivo di oggetti di valore quali preziosi, quadri e mobili di antiquariato (cfr. i due inventari redatti dall'AR nominato d'ufficio), può essere agevolmente disposta sulla base delle quote paritetiche di cui all'analitica relazione peritale depositata dal C.T.U. che sia parte attrice che parte convenuta Per_4 hanno chiesto espressamente al Tribunale di ratificare mediante proprio provvedimento (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025), peraltro dovendosi specificare che non è possibile, almeno nella presente sede, procedere all'attribuzione diretta dei beni mobili di cui al lotto “B” del predetto progetto divisionale in favore dell'attore (come da questi richiesto anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica), giacché non si conosce se tale preferenza dal medesimo manifestata abbia incontrato il favore o comunque l'assenso di controparte;
inoltre, in relazione alle zanne d'avorio, non può che condividersi quanto ribadito in sede di udienza dell'11 giugno 2024 dalla
(diversa) C.T.U. a firma dell'arch. , e cioè che le stesse sono Persona_3 prive di certificato C.I.T.E.S. (frutto della Convention on International
Trade in Endangered Species of wild fauna and flora), e come tali non stimabili, essendo ignota la loro provenienza (cfr. anche elaborato integrativo del 29 marzo 2024, in cui il predetto AR, in risposta all'osservazione del C.T.P. di parte attrice, ha affermato: “Riguardo alle zanne d'avorio citate nell'osservazione del CTP, questo CTU ha chiesto alle parti
i relativi certificati di provenienza e certificati CITES rilasciati presso gli enti competenti;
non ricevendo riscontro di merito il CTU ha stralciato dalla perizia tali beni.” La non meglio identificata provenienza delle zanne d'avorio non permette a questo CTU di considerarle ovvero di stimarle.”).
Passando ai beni immobili da dividere, si rende necessario richiamare gli esaustivi accertamenti peritali eseguiti in corso di causa dal
C.T.U. arch. , per tali intendendosi la precisa e dettagliata Persona_3
relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022, integrata da quella depositata in data 29 marzo 2024 a chiarimento rispetto alle osservazioni
23 dei C.T.P. delle parti, non occorrendo, contrariamente a quanto richiesto dai convenuti nella relativa comparsa conclusionale, “il rinnovo della CTU, ritenendo necessario sostituire il CTU”.
Ebbene, il compendio immobiliare appartenente al de cuius presenta una consistenza notevole, comprensiva di n. 39 immobili siti nel Comune di MA, Frazione LL SA (TE) e di n. 34 immobili (per lo più terreni ad uso agricolo) siti nel Comune Colonnella, Contrada Civita (TE)
(l'elencazione nominale è contenuta alle pagine 18 e 19 della relazione peritale, mentre l'analisi per singolo immobile è contenuta da p. 20 a p.
294), dovendosi precisare che, fra quelli siti a LL SA di MA,
è ricompreso il cespite di maggior valore, ossia la villa d'epoca (
[...]
e le connesse pertinenze, nonché la cappella privata (immobili, CP_3 questi due, per i quali a fine agosto 2025 è stato avviato il sopra citato procedimento amministrativo per la dichiarazione dell'interesse culturale ex d.lgs. n. 42/2004).
Deve specificarsi poi che, nella formazione dei due lotti, il C.T.U. non ha – scientemente e condivisibilmente – preso in considerazione gli immobili siti al di fuori della regione abruzzese: in particolare, in evasione all'osservazione critica contenuta nelle note di trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 (in vista dell'udienza del 23 maggio 2022) da parte attrice con cui è stata chiesta la riconsiderazione, nel dividendo compendio immobiliare, anche del “terreno con soprastante “casina di caccia” sito nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) della superficie di mq.24.000
e della piena proprietà di altro immobile sito in Comune di Bastia Umbra (PG) della superficie di mq.2.390”, l'AR ha osservato che “gli immobili fuori dalla provincia di Teramo e fuori regione Abruzzo (n.d.r. quelli cioè siti a San
IC AN ed a Bastia Umbra) vengono stralciati dalla massa ereditaria anche nella certificazione notarile del Notaio depositata Persona_6
agli atti del fascicolo proprio dalla parte procedente e dall'allora Avv. Paolo Di
Sante: tali immobili sono espressamente estromessi dalla domanda giudiziale che risulta alla memoria in data 18 Febbraio 2020 sempre a firma dell'Avv. Paolo Di
Sante legale della parte procedente. (Vedi All. 05. Della perizia- certificazione notarile, visure catastali e registi immobiliari)”, sottolineando oltretutto come
24 “tali beni immobili sono stati esclusi anche dalle relazioni peritali dei CTP di entrambe le parti a dimostrazione dello stralcio”, aggiungendo anche motivazioni d'ordine tecnico-pratico inerenti lo stralcio di tali beni dalla relazione peritale di stima (cfr. elaborato integrativo depositato il 29 marzo 2024).
Sempre nel predetto elaborato integrativo, il C.T.U., “accusato” di non aver “ricompreso nei due lotti dividendi un terreno edificali di cui l'attore è comproprietario che è oggetto della domanda di divisione ereditaria, ubicata in comune di MA […] foglio 27 particelle 2189 e 2198”, ha chiarito che
“La ricognizione della massa ereditaria è stata presentata proprio dalla parte procedente e depositata agli atti con certificazione notarile del notaio
[...]
. Le verifiche sono state fatte proprio dal notaio a seguito di consultazione Per_6 presso la conservatoria di Teramo. Inoltre, durante il sopralluogo peritale fatto da questo CTU la parte convenuta riferiva verbalmente che i terreni in oggetto al foglio 27 particelle 2189 e 2198 erano già acquisite dagli eredi dopo la Pt_1
morte di ” Persona_2
Ancora, va condivisa la scelta del C.T.U. di non ricomprendere nel dividendo compendio immobiliare i “fabbricati tipo cabine Enel [che] hanno un valore di mercato pari a 0,00 Euro in quanto destinati ad uso civico e rientrano nel lotto Tciv escluso dal progetto divisionale.”
Infine, sempre in relazione alla consistenza della massa immobiliare da dividere, deve sottolinearsi che i convenuti hanno sostenuto, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 21 maggio 2022 per l'udienza del
23 maggio 2022, che lo stato di conservazione del “bene principale, la villa”
“è tale da poter essere qualificato “collabente”: tetto infissi etc. in pessimo stato;
mancanza di servizi igienici…tutto verificabile tramite le stesse foto inserite in
CTU”, affermazione ribadita successivamente anche all'udienza del 22 ottobre 2024 (“il cespite di maggior valore, appunto la villa, attualmente è inagibile e inutilizzabile, come sancito da formale provvedimento agli atti. Di conseguenza, tale edificio non può essere oggetto di divisione, in quanto va ritenuto non in regola urbanisticamente ed anche da un punto di vista edilizio e, quindi, non utilizzabile né abitabile, tanto che ne è impedito l'accesso alla generalità”) e da ultimo anche nella comparsa conclusionale depositata il
25 30 ottobre 2025 (oltre che nella successiva memoria di replica), in cui i convenuti hanno evidenziato la “Preclusione, allo stato, di disporre la divisione, trattandosi di fabbricati collabenti o inagibili, di cui è impossibile anche la parziale fruizione.”, in quanto “il fabbricato collabente è, secondo la definizione corrente, un immobile o porzione di fabbricato gravemente degradato, inagibile, privo di autonomia funzionale e reddituale, tipicamente censito in categoria catastale Categoria F/2. La villa è, invece, stata dichiarata, con formale
e noto provvedimento, del tutto inagibile. (…) la villa, ma anche gli altri fabbricati, non sono in uno stato tale da avere autonomia funzionale, ma sono in uno stato di degrado tale da non poter essere neanche parzialmente utilizzati, per cui non sono divisibili.”, sottolineando che, “Sul piano catastale, invece, la categoria F/2 può essere aggiornata solo quando l'immobile acquista nuova consistenza reddituale o capacità di utilizzo. Fino ad allora lo stato di “non autonomo” permane e la divisibilità è preclusa.”
Occorre chiarire che il cespite in esame, che è indicato come bene n.
1 nell'elaborato peritale del C.T.U. arch. e che rappresenta Persona_3
l'immobile di maggior valore, consiste in una “LL di notevole pregio storico, artistico, culturale e paesaggistico chiamata proprio in CP_3 onore della famiglia antichi possidenti terrieri locali. La villa padronale Pt_1
dal gusto eclettico è situata su via Roma nell'abitato della frazione di villa SA nel comune di MA in provincia di Teramo, essa fu edificata negli ultimi anni dell'Ottocento. L'unità immobiliare è censita al catasto fabbricati del comune di MA al foglio 27 particella 2 sub 2 e si sviluppa su 4 livelli ognuno di circa 306 mq lordi. (…) Fanno parte dell'immobile tutte le aree esterne scoperte o comunque assimilabili di pertinenza esclusiva della unità abitativa trattata quali il giardino e la corte esterna che allo stato di fatto è la zona di accesso pedonale alla cappella privata”, con superficie convenzionale complessiva di
1.176,00 mq (cfr. p. 20 relazione peritale).
Ebbene, le sopra riportate affermazioni di parte convenuta in ordine alla “collabenza” della in questione sono state categoricamente CP_3 smentite dal C.T.U. arch. , il quale, se da un lato, con Persona_3
riferimento allo “stato conservativo”, ha confermato che l'immobile in parola, che “necessita di una ristrutturazione “leggera” consistente anche in
26 interventi di restauro conservativo delle facciate esterne e delle murature interne”, è stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 18 del 9 marzo 2017 (presente in atti) a seguito degli eventi sismici del 24 agosto
2016 (ed inoltre è stato dichiarato “non utilizzabile” a seguito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. F1415 dei tecnici della protezione civile in data 4 marzo 2017 attraverso la compilazione della scheda FAST
n. 008, e, con perizia giurata dell'Ing. , in data 11 Persona_7 aprile 2017, è stata redatta scheda AeDES con esito di agibilità “E -edificio inagibile, non può essere usato in nessuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento” - cfr. p. 22 relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022), dall'altro lato, nell'elaborato integrativo depositato il 29 marzo 2024, confermato integralmente in sede di udienza dell'11 giugno 2024, in risposta proprio alle sopra riferite asserzioni, ha testualmente replicato: “L'assunto che i fabbricati sono collabenti è totalmente falso, tanto che dalle visure catastali messe agli atti tali beni risultano di categoria
A/3 -beni immobili di tipo economico e non di categoria F/2 di tipo collabente che non producono reddito a fini fiscali. La volontà della parte convenuta di voler svalutare gli immobili a tutti i costi non trova giusta causa con questo CTU in quanto i beni oggetto di stima hanno un valore notevole dal punto di vista storico- artistico (vedi e borghetto d'epoca circostante) e dal punto di vista CP_3
paesaggistico-naturalistico e storico (vedi casa colonica e pertinenze dell'azienda agricola di Colonnella”.
Non è neppure degna di pregio l'affermazione secondo cui, in ragione della dichiarazione di inagibilità mediante ordinanza sindacale post sisma, l'edificio “va ritenuto non in regola urbanisticamente ed anche da un punto di vista edilizio e, quindi, non utilizzabile né abitabile”, avendo, al contrario, il C.T.U. accertato che “Tutti i beni oggetti della presente stima presentano i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della legge del 28 febbraio 1985, n. 47” (p.
296 relazione peritale), LL inclusa. Pt_1
Infatti, l'inagibilità relativa all'immobile de quo, che oltretutto non deriva neppure da irregolarità edilizia o catastale - non riscontrate ed anzi escluse dal Consulente d'Ufficio - bensì da calamità naturale, i.e. il sisma
27 del 2016, non costituisce fattispecie abusiva idonea ad integrare un'ipotesi di nullità, rectius improcedibilità dello scioglimento della comunione ereditaria, non potendosi consentire una interpretazione estensiva della disciplina di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L. n. 47/1985.
In altri termini, in presenza di regolarità catastale ed edilizia,
l'inagibilità non è ostativa alla divisione, non rientrando fra i “gravi vizi” comportanti l'inammissibilità della relativa domanda, né precludendo la compravendita: del resto, deve considerarsi e richiamarsi la normativa speciale di cui alla ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo “per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, che consente, alla ricorrenza delle condizioni previste all'art. 11, la vendita degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche prima di aver perfezionato la domanda di ammissione a contributo, non sussistendo quindi un ostacolo alla commerciabilità urbanistica ed edilizia di e delle sue CP_3
pertinenze ed essendo stato, oltretutto, l'immobile stimato tenendo in debito conto della diminuzione di valore correlata alla riscontrata inagibilità esistente allo stato attuale.
Pertanto, a tal specifico riguardo, risulta priva di pregio la contestazione della difesa attorea volta alla sostituzione del coefficiente utilizzato dal C.T.U. (pari a 0,85) con “altro più idoneo a tener conto del pieno recupero dell'agibilità e della valenza anche storico culturale dell'immobile. Allo stesso modo, stante il degrado del parco e dei terreni vincolati” (cfr. verbale dell'11 giugno 2024), ribadita poi anche in sede di comparsa conclusionale del 30 ottobre 2025 e di memoria di replica del 19 novembre 2025 (ove viene chiesta “integrazione sul punto della C.T.U.”), dal momento che, per la determinazione del valore commerciale di tutti gli immobili, il C.T.U. ha adottato il metodo del “raffronto”, che costituisce la sintesi di una preventiva indagine finalizzata ad individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quello in esame “tenendo presente situazione attuale del mercato, della domanda e dell'offerta, caratteristiche e peculiarità della zona in cui l'immobile è ubicato,
28 facilità di raggiungimento, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, regolarità geometrica della forma, vetustà, tipo di finiture, stato di conservazione/manutenzione, situazione occupazionale, consistenza superficiale
e situazione edilizia.” (p. 25 relazione peritale depositata 11 aprile 2022), come ribadito anche nella relazione integrativa del 2024 (“La perizia di stima è sullo stato di fatto dei beni immobiliari, accertato e confutato dalla documentazione catastale quali mappe catastali, visure catastali e documentazione relative ai registri immobiliari, rispetto al periodo temporale delle operazioni peritali.”).
Per l'effetto, con specifico riguardo alla richiesta di riconsiderazione del coefficiente di devalutazione applicato dal C.T.U. con riguardo a
[...]
dal momento la stima condotta all'attualità è fondata e tiene CP_3 conto anche del parametro della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile, non può che ribadirsi quanto già osservato in sede di udienza cartolare del 9 settembre 2025, dovendo reputare il coefficiente di merito - i.e. concernente lo stato di conservazione - utilizzato dal C.T.U.
(pari a 0,85 - p. 25 della relazione peritale) adeguato rispetto alla condizione attuale, e non futuribile, dell'immobile.
Così individuata la effettiva consistenza del compendio immobiliare ereditario da dividere in due lotti, il suo valore ammonta a €
4.428.085,00 (“valore complessivo massa ereditaria” - p. 299 relazione peritale) e, in relazione a questo, il C.T.U. ha proposto la formazione di n.
2 quote o “parti”, definite “Parte condividente_A” e “parte condividente_B”, che risultano composte da “19 lotti (F1-fabbricato 1, F2-
Fabbricato 2, F3-fabbricato 3, F4-fabbricato 4, F5-fabbricato 5, F6-fabbricato 6,
F7-fabbricato 7, F8-fabbricato 8, F9-fabbricato 9, F10-fabbricato 10, F11- fabbricato 11, F12-fabbricato 12, F13-Fabbricato 13, Taz- CP_10
agricola, Tvpu -Terreni verde pubblico, Tas - Terreni per attrezzature sportive,
Tc Terreno agricolo/corte esterna, Tvpr- Terreno verde privato, Tciv - Terreni ad uso civico).”, evidenziando che “La differenza tra le due parti produce un disavanzo di Euro 9.945,00 pari al conguaglio in denaro che la parte condividente:_A si impegna a dare alla parte condividente_B.” (cfr. p. 300 della
29 relazione peritale in atti e p. 306 per la tabella sotto riportata per comodità):
Quindi, dal momento che il valore della “Parte condividente_A” è pari a € 2.219,015 ed il valore della “Parte condividente_B” è pari a € €
2.209,070, l'assegnatario della seconda quota indicata dovrà versare, a titolo di conguaglio, in favore dell'assegnatario della prima quota indicata, la somma di € 9.945,00.
La relazione peritale e la successiva integrazione del C.T.U. Arch.
e dunque l'ipotesi di divisione dal medesimo avanzato Persona_3 risultano, come anticipato, congrue, ben motivate, precise ed idonee ad assicurare porzioni in natura omogenee e proporzionali alle quote rispettivamente attribuite alle condividenti, per cui il Tribunale ritiene di poterle fare proprie, anche in considerazione delle pertinenti e puntuali controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle note critiche mosse dai C.T.P. di entrambe le parti.
A questo punto, pertanto, occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720
c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
30 Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21612 del 28 luglio
2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n. 4270/1994; n.
14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nel caso per cui è processo, sulla base delle indagini peritali condotte dall'AR sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di scioglimento della comunione ereditaria immobiliare secondo il progetto divisionale predisposto dall'AR nella relazione peritale e sopra descritto.
Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni ai condividenti, la divisione deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c..
La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di
31 divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio
(cfr. Cass. 12.5.1979, n. 2747; Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n.
8772), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio 1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le due quote descritte dal C.T.U. dovranno essere assegnate, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione (cfr. ex multis
Tribunale di Roma, sentenza n. 2409 dell'8 febbraio 2024; Tribunale di
Roma, sentenza n. 11347 del 3 luglio 2024; Tribunale di Roma, sentenza n.
16120 del 9 novembre 2023; Tribunale di Roma, sentenza n. 15185 del 18 ottobre 2022; Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15163;
Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2001 n. 7129).
In conclusioni, fra l'attore da un lato ed i convenuti dall'altro deve essere disposto, (i) con riferimento alla divisione dei beni mobili, il sorteggio delle quote omogenee denominate “A” e “B” dall'identico valore di € 67.645,00, individuate nel progetto divisionale proposto dal
C.T.U. (cfr. relazione peritale depositata il 26 maggio Persona_4
2025) e, (ii) con riferimento alla divisione del compendio immobiliare, il
32 sorteggio delle quote “Parte condividente_A” e “Parte condividente_B” per come individuate dal C.T.U. arch. nel progetto divisionale Persona_3
della relazione peritale (cfr. p. 306 relazione peritale depositata in data 11 aprile 2022), e ciò, come detto, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ovvero dietro espresso accordo fra i comunisti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio ne giustifichino l'integrale compensazione fra le parti, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, non evidenziando il complessivo tenore delle difese svolte dall'attore chiari profili di dolo o Parte_1
colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo.
Le spese della C.T.U. effettuata dall'Arch. , già Persona_3
liquidate in corso di causa con decreto del 1 agosto 2022 dal precedente giudice istruttore, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà; allo stesso modo, anche le spese della C.T.U. effettuata dal Cav. Per_4
già liquidate in corso di causa con decreto del 27 maggio 2025, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado rubricata al R.G. n. 2572/2019 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'apertura della successione ab intestato di Persona_2
nato a [...] il giorno 24 agosto 1929 e deceduto a
MA, frazione LLrosa (TE) il giorno 5 giugno 2000;
2. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra le parti in causa, (i) con riferimento ai beni mobili, mediante estrazione a sorte delle quote omogenee denominate “A” e “B” individuate nel progetto divisionale proposto dal C.T.U. cfr. relazione Persona_4
peritale depositata il 26 maggio 2025) e, (ii) con riferimento ai beni immobili, mediante estrazione a sorte delle quote indicate come “Parte
33 condividente_A” e “Parte condividente_B” identificate in parte motiva, conformemente al progetto divisionale predisposto dal C.T.U. arch.
[...]
(cfr. relazione peritale depositata in data 1 agosto 2022), con Per_3
conguagli in denaro ivi previsti e specificati anche in parte motiva e, per l'effetto
3. dispone che i sorteggi (di cui al punto che precede) delle quote come individuate nelle relazioni peritali d'ufficio richiamate (al punto che prevede) siano effettuati a seguito di apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in parte motiva;
4. dichiara inammissibile la domanda rassegnata dall'attore in citazione sub lettera D), comunque infondata per le ragioni indicate in parte motiva;
5. dichiara inammissibile la domanda rassegnata dall'attore in citazione sub lettera E);
6. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
7. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
8. pone le spese della C.T.U. effettuata dall'Arch. , già Persona_3
liquidata in corso di causa con decreto emesso in data 1 agosto 2022, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà;
9. pone le spese della C.T.U. effettuata dal Cav. già liquidata in Per_4
corso di causa con decreto emesso in data 27 maggio 2025, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, in misura corrispondente alla loro quota in proprietà.
Così deciso in Teramo, il 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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