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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA IA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1226/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15.05.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FALCONE VINCENZO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
OS IA AL;
, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 26.04.2003 dal quale sono nate le figlie (il 18.05.2004) e (il 27.12.2008); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
− Il Sig. è autotrasportatore con contratto a tempo indeterminato presso la ditta Pt_1
IA mentre la Sig.ra lavora come sarta con contratto part time di tre ore Pt_2 al giorno. In virtù della disparità di entrate economiche della coppia dovuta anche alla circostanza che di comune accordo i coniugi hanno preferito che la Sig.ra avesse Pt_2 più tempo a disposizione per la crescita delle figlie e a cura della casa, il Sig. si Pt_1 farà carico, sia pure con una somma simbolica, del mantenimento della moglie versando mensilmente la somma di € 100,00;
1 − La casa coniugale sita in San Nicola la Strada alla via Alcide De Gasperi, in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla moglie, in uno ai mobili ed alle suppellettili a corredo, e vi abiterà con le figlie;
− Ai sensi della legge 54/2006 la figlia minore sarà affidata congiuntamente ai Per_2 genitori - con permanenza prevalente presso il domicilio della madre – e gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute della stessa. In ordine agli aspetti afferenti l'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
− Al fine di consentire a di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_2 ciascuno dei genitori, gli stessi espressamente si impegnano a rendersi reperibili l'uno per l'altro.
− I coniugi sin d'ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo, l'indirizzo scolastico o comunque le scelte tutte che appaiono predominanti per il suo futuro.
PIANO GENITORIALE
- Il padre avrà facoltà di tenere con se la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 21.00, con giorni da concordare in base alle esigenze lavorative nonché agli impegni della ragazza. Inoltre, trascorrerà i fine settimana con il padre, alternativamente, dal sabato mattina (o dall'uscita da scuola) alla domenica sera con pernottamento presso il domicilio del padre.
Per quanto riguarda le festività la minore trascorrerà alternativamente il periodi di
Natale (24, 25 e 26 dicembre) con il padre e quello di Capodanno (31 dicembre, 1 e 2 gennaio) con la madre;
Palme con il padre e Pasqua con la madre;
il CP_1 giorno del suo compleanno alternativamente con il padre e con la madre, laddove non si riesca a festeggiarlo insieme. Il giorno del compleanno del padre, la ragazza starà con lui così come festeggerà con la madre il compleanno di quest'ultima. Relativamente al periodo estivo trascorrerà un periodo continuativo di quindici giorni con il padre, Per_2 presumibilmente nei mesi di luglio ed agosto, periodo che di anno in anno i coniugi di comune accordo stabiliranno entro il precedente mese di giugno.
- Tenendo conto che la figlia maggiorenne non è ancora economicamente indipendente e continua a vivere in famiglia, il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie la somma mensile complessiva di € 600,00 (intendendo € 300,00 per
2 ciascuna figlia) entro la fine del mese. Quanto alle spese straordinarie che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i coniugi (ad esclusione di quelle che rivestono il carattere della necessità ed urgenza) e documentate ai fini del rimborso - e per esse devono intendersi tutti gli esborsi atti a far fronte ad eventi imprevedibili e/o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei minori o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia ed alle capacità economiche dei genitori, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per l'acquisto di libri scolastici e altri strumenti di studio, per attività sportive, apparecchi per la salute, farmaci e viste mediche specialistiche non erogate dal SSNN - saranno poste a carico dei medesimi nella misura del 50%.
- L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
- Il Sig. si impegna inoltre a versare € 100,00 mensili a titolo di mantenimento in Pt_1 favore della moglie entro la fine del mese.
- In considerazione del fatto che il Sig. percepisce anche la tredicesima e la Pt_1 quattordicesima mensilità nei mesi di luglio e di dicembre, si impegna a versare in favore della moglie quale ulteriore contributo al mantenimento per le figlie, ulteriori € 600,00 entro al fine del mese di luglio ed € 600,00 entro al fine del mese di dicembre;
- Il Sig. si farà carico di pagare la restante parte del mutuo acceso con la Pt_1 CP_2
per l'importo di circa € 300,00 mensili e con scadenza marzo 2026;
[...]
- L'autovettura Fiat Punto tg. DM 338 XT intestata al Sig. resterà nella Pt_1 disponibilità della moglie, la quale si farà carico delle spese di assicurazione e delle tasse automobilistiche;
- Sin d'ora i separandi coniugi prestano il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- Entrambi i coniugi reciprocamente si impegnano, inoltre, a comunicare, almeno un mese prima della partenza, date e località di eventuali viaggi all'estero con la figlia minore.
- Si impegnano, altresì, ad essere sempre reciprocamente reperibili ed a comunicare tra di loro e non tramite le figlie per qualsiasi questione afferente le stesse. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2003);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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