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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/12/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR MADDALONI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, con sede in Pontoglio (BS), via Industria, n. 3
ed elettivamente domiciliata in AN, Piazza del Liberty, n. 8, presso lo studio dell'avv. marco Marinoni, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maurizio Lascioli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 44 Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona CP_1 PartitaIVA_2
dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Valdagno (VI), via
Figigola, n. 10/B ed elettivamente domiciliata in Milan, via della Guastalla,
n. 15, presso lo studio dell'avv. AR CE AF, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avvocati Federico Viero e Otello Dal
Zotto, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025 dal Tribunale di
AN nella causa iscritta al n. 22673/2022 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, in totale riforma della sentenza n. 749 emessa dal Tribunale di AN, undicesima sezione civile, G.U. dott.ssa Caterina Centola, pubblicata il 28 gennaio 2025, in esito al giudizio R.G. n. 22673/2022, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in ogni caso anche delle ulteriori domande, difese e deduzioni formulate da nel giudizio di prime Parte_1 cure da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c., non accettato il contraddittorio su domande nuove, a) in principalità, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione promosso da e quelle proposte in via di appello incidentale nella CP_1 comparsa di costituzione del 26 marzo 2025 siccome infondate in fatto ed in diritto a fronte della legittimità del recesso per giusta causa e delle altre argomentazioni illustrate;
pagina2 di 44 b) in subordine e salvo ulteriore gravame, ridurre le pretese di cui alle domande contrattuali per le indennità di fine rapporto nel rispetto dei testi negoziali e delle previsioni dell'AEC 2014; c) in via riconvenzionale ed in ogni caso, condannare a CP_1 restituire alla società convenuta la somma netta di Euro 6.790,38=, indebitamente percepita a titolo di provvigioni negli anni dal 2018 al 2021, maggiorata dagli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno degli incassi a quello dell'effettiva restituzione o, in subordine, dalla domanda giudiziale a quello dell'effettiva restituzione nonché condannarla, previa declaratoria della non spettanza del FIRR, a versare a Parte_1 l'ulteriore somma netta di Euro 3.045,00= indebitamente percepita a titolo di FIRR dalla ON RC per il periodo dall'1.7.2014 al 25.6.2021 o in subordine la maggior o minor somma percepita a tale titolo, maggiorata dagli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno in cui l'ha percepita a quello dell'effettiva restituzione o, in subordine, dalla domanda giudiziale a quello dell'effettiva restituzione;
d) in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande di disporre la compensazione delle somme CP_1 eventualmente dovute con quelle derivanti dall'accoglimento delle due domande riconvenzionali sino all'egual concorrenza, condannando l'ex agente al pagamento della differenza, con la maggiorazione già richiesta;
e) condannare in ogni caso alla rifusione delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate dal rimborso dei contributi unificati, dal rimborso spese generali e dagli accessori di legge nonché al pagamento integrale della CTU espletata. In via istruttoria, richiamato il motivo d'appello, reitera Parte_1 l'istanza di ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto CP_1 già dedotte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2).c.p.c. datata 27.12.2022:
1) vero che ha per oggetto la produzione di velluti e di tele Parte_1 per abbigliamento, nonché di tutti gli articoli tessili ed il commercio di materie prime e prodotti, macchinari per l'industria tessile, attività che svolge presso lo stabilimento nella sede di Pontoglio (Bs), alla Via Industria n. 3 (doc. 1) e che la stessa si è sempre avvalsa di agenti/rappresentanti per promuovere la vendita dei propri prodotti in quasi tutte le regioni italiane;
2) vero che in particolare nel corso dell'anno 2013 aveva n. Parte_1 50 clienti nel Veneto che avevano generato forniture corrispondenti ad un fatturato di Euro 552.000,00= con agente la società SE (doc.
2- prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti); nei primi sei mesi dell'anno 2014, nella stessa Regione, aveva servito n. 29 clienti e realizzato un fatturato di Euro 242.000,00= con agente la società SE (doc. 3 prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti); 3) vero che intendendo ampliare la propria sfera di clienti Parte_1 ed in particolare quella delle regioni Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, stipulava in data 16.6.2014 un contratto di agenzia commerciale non in esclusiva con d'ora innanzi solo Parte_2 [...] (doc. 4) per promuovere la vendita dei propri prodotti nel Triveneto, Parte_2 con divieto di concorrenza in siffatta zona essendo vietato la commercializzazione di prodotti di aziende concorrenti, di acquistare prodotti in proprio e per conto terzi per rivenderli (art. 3), con decorrenza dall'1.7.2014 per due anni, rinnovabili in assenza di disdetta da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza del
pagina3 di 44 biennio in corso (art. 13), salvo il recesso per giusta causa nel caso di violazione di alcuni articoli (in particolare dell'art. 3 sul divieto di concorrenza); 4) vero che nel secondo semestre dell'anno 2014 l'agente Parte_2 promuoveva nella regione Veneto un fatturato di Euro 102.477,00= presso 28 clienti (in gran parte coincidenti con quelli già acquisiti da SE - doc. 5, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2015 l'agente promuoveva nella Parte_2 regione Veneto la collezione presso 39 clienti e generava un fatturato pari a Euro 200.116,00= (doc. 6, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2016 lo stesso agente promuoveva nella regione Veneto la collezione presso 56 clienti e generava un fatturato pari a Euro 245.298,00= (doc. 7, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). 5) vero che a seguito di accordi privati intercorsi tra i signori e soci di gli stessi congiuntamente Parte_2 Pt_2 Parte_2 chiedevano a un parere preventivo "di assenso alla cessione di Parte_1 contratto" a favore del signor lasciandogli libertà di decidere Controparte_2 se proseguire il rapporto come o con la sua ditta o con altra Parte_2 ditta dallo stesso costituenda, le parti sottoscrivevano l'accordo del 15.4.2017 (doc. 8) nel quale si prestava il consenso affinché cedesse il Parte_2 contratto di agenzia al signor regolarmente iscritto all'albo Controparte_2 agenti, con decorrenza dall'1.5.2017, prevedendo che tutte le provvigioni derivanti da ordini della stagione primavera/estate 2018 sarebbero spettate a
mentre quelle maturande a partire dalla stagione invernale Parte_2 2018/2019 sarebbero spettate al signor L'art. 3 di tale Controparte_2 convenzione disponeva che l'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. ed il FIRR dovevano essere liquidati dalla casa mandante direttamente al signor "all'atto dello scioglimento del rapporto, ricorrendone Controparte_2 i presupposti di legge, in conformità a quanto stabilito dai contratti ceduti e dagli AEC vigenti in materia";
6) vero che dopo ottenuto il consenso, il rapporto proseguiva formalmente con e nel periodo dall'1.1.2017 al 30.9.2017 e la stessa Parte_2 generava nella zona Veneto un fatturato pari a Euro 357.797,00= promuovendo vendite su 42 clienti (doc. 9, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti);
7) vero che in data 15.11.2017 a richiesta del signor Parte_1
stipulava un nuovo contratto di agenzia in esclusiva con Controparte_2 [...] (doc. 10) con il quale, dopo aver risolto quello precedente in essere per CP_1 effetto della su menzionata cessione, la mandante conferiva alla nuova società dell'incarico di promuovere le vendite dei propri prodotti nella zona individuata nella regione Veneto (art. 2), con obbligo per l'agente di non poter rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti, di non acquistare prodotti similari in proprio o per conto terzi per rivenderli, di non assumere e/o mantenere nella zona altri incarichi o attività concorrenti e di non svolgere alcuna attività in concorrenza (art. 5). Espressa clausola prevedeva le ipotesi di risoluzione del contratto (art. 14, la durata era prevista dall'1.10.2017 per anni due rinnovabili tacitamente di ulteriori due anni in assenza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale (art. 15), alla cessazione del rapporto il preponente si obbligava a riconoscere all'agente "un'indennità proporzionale all'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto, nel rispetto dell'art. 1751 c.c. e sulla base delle modalità e criteri previsti dall'AEC". La preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di
pagina4 di 44 fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con e poi ceduto al signor (art. 16), con Parte_2 Controparte_2 elezione del foro esclusivo di AN;
8) vero che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2017 CP_1 promuoveva nella regione Veneto un fatturato pari a Euro 182.750,00= realizzato presso 62 clienti (doc. 11, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2018, in seguito ai rilevanti acquisti dell'articolo L31 da parte di uno storico cliente di ndustries, produttore del Parte_1 marchio Moncler), promuoveva nella regione Veneto solo presso 46 CP_1 clienti un fatturato pari a Euro 1.643.630,00= (doc. 12, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti).
9) vero che al netto delle vendite promosse sul cliente il fatturato
Parte_3 promosso nell'anno 2018 nella zona di competenza risultava pari a Euro 448.946,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 62 a 46. 10) vero che l'articolo maggiormente promosso in vendita negli anni 2017 e 2018 era distinto dalla sigla n. L31 (articolo di seta/viscosa); 11) vero che nel corso dell'anno 2019 promuoveva nella CP_1 regione Veneto presso 30 clienti, compreso un fatturato pari a Euro
Parte_3 963.255,00=, di cui al solo cliente di Euro 655.528,00= (doc. 13,
Parte_3 prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale
Parte_3 anno nella zona di competenza risultava pari a Euro 307.727,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 46 a 30; 12) vero che nel corso dell'anno 2020 promuoveva nella CP_1 regione Veneto presso 24 clienti, Industries compresa, un fatturato pari a Euro 554.730,00= (doc. 14, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti), di cui al solo cliente di Euro 363.868,00=.
Parte_3
Al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale Parte_3 anno nella zona di competenza risultava pari a Euro 190.862,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 30 a 24;
13) vero che con e.mail del 20.6.2020 (doc. 15) il dott. , Tes_1 consigliere delegato di riepilogava quanto emerso in una Parte_1 conversazione del giorno prima con il signor Controparte_2 Parte_4 contestandogli la contrazione delle vendite nel corso degli ultimi due anni, maggiore di quella subita su altri mercati, iniziata ben prima del verificarsi della pandemia, pari a quasi il 50% avendo perso clienti medio-piccoli, senza che altri fossero acquisiti, confermando la presenza della preponente alle fiere, l'apertura in agosto dell'azienda, l'ulteriore digitalizzazione. Al che replicava il legale rappresentante di con e.mail del 22.6.2020 (doc. 16) segnalando la CP_1 tendenza negativa del mercato rispetto al velluto, definendosi un'agenzia "multibrand e multiprodotto" ed assicurando sulla buona entrature con la società Moncler (che era la principale cliente della zona), suggerendo di produrre prodotti alternativi al velluto;
14) vero che verso fine anno 2020, a fronte della reiterata contestazione del dott. sul notevole calo del fatturato promosso in Veneto negli anni Tes_1 2019 e 2020, a far data dall'11.11.2020 e sino al 20.11.2020 intercorreva altro scambio di 9 e.mail e messaggi di whatsapp (docc. 17) con oggetto la richiesta dell'agente di avere una collezione in tessuto viscosa seta più leggera di 20/30
pagina5 di 44 grammi rispetto a quella dei prodotti in collezione con sigla L31, che sarebbe già stata prodotta da una terza impresa;
15) vero che a seguito dell'invio di fotografia del prodotto concorrente a marchio " (doc. 48) e della conoscenza delle sue caratteristiche, Persona_1 il dott. con e.mail del 12.11.2020, fatte le dovute comparazioni, precisava Pt_5 che i due articoli erano eguali di peso al metro quadrato e che la differenza con il prodotto concorrente, sempre composto da 82% di viscosa e da 18% di seta, era semplicemente dovuta all'altezza del prodotto (un metro lineare per altezza di cm. 115 ed un metro lineare per altezza di cm. 130), invitando l'agente a far valere tali argomentazioni con la clientela;
16) vero che le vendite dell'articolo si sono Parte_6 ulteriormente ridotte fino quasi a fermarsi;
17) vero che decorsi numerosi mesi da questo scambio di corrispondenza il dott. , senza che avesse fatto alcuna richiesta, riceveva dal signor Tes_1 via WhatsApp del 3.6.2021, ore 13.36 (doc. 18) che si Persona_2 rammostra, un'offerta commerciale per promuovere la vendita da una terza azienda a di un tessuto di seta/viscosa greggia, concorrente con Parte_1 quello prodotto da Parte_1
18) vero che il dott. consultava subito telefonicamente tutti i membri Tes_1 del Consiglio di Amministrazione ed all'esito di tale consultazione, anche alla luce dei sospetti già insorti a causa della costante perdita di clienti e di fatturato nella zona Veneto, veniva deciso di rispondere in senso positivo al solo fine di verificare dove si sarebbe spinto l'agente. Ed è così che il mattino seguente il dott. inoltrava tramite lo stesso mezzo (doc. 18 bis), che si rammostra, la risposta Tes_1 positiva chiedendo l'inoltro di offerta e campioni, dotato di tirella con scheda tecnica e su ganci. Con altro WhatsApp dell' 8.6.2021 (doc. 18 ter), che si rammostra, il signor precisava che il velluto proposto in viscosa e seta Pt_2 greggio costava Euro 10.50= netti e che due mesi prima era venduto a Euro 9.15=, avvertendo che avrebbe ricevuto nella stessa giornata il campione più leggero;
19) vero che in data 9.6.2021 il signor ordinava alla società Pt_2 di inviare un pezzo di tessuto a titolo di campione con una cartella Controparte_3 colori del prodotto ed il dott. si vedeva recapitare presso la sede della Tes_1 una cartella colori con un campione di tessuto attaccato (doc. Parte_1
19), che si rammostra. Tale articolo si palesava identico all'iconico "L31" della preponente, prodotto da un'azienda concorrente e commercializzato dalla;
Controparte_3
20) vero che il dott. , ricevuti detti campioni dalla Tes_1 CP_3
società che produce, compra e vende tessuti pronto-tinta e pronto-stampa su
[...] tutto il territorio italiano, chiedeva telefonicamente delucidazioni al signor
il quale gli riferiva via WhatsApp in pari data (doc. 18 quater), che si Pt_2 rammostra, che si trattava del prodotto proposto da e che ne CP_1 avrebbe fatto avere anche altri più leggeri;
21) vero che in data 21.6.2021 il signor convocato da Pt_2 Parte_1 in sede per chiarimenti, riferiva di intrattenere un rapporto commerciale
[...] con sia pur appena iniziato, dicendosi disponibile a cessarlo a Controparte_3 richiesta della preponente anche se affermava che si sentiva CP_1 autorizzata a soddisfare i bisogni dei "suoi clienti", sino al punto da procurare loro, se richiesti, prodotti concorrenziali con quelli della preponente e sosteneva che la sua proposta di acquistare merci da una ditta concorrente era stata fatta per consentire di ampliare la sfera dei prodotti vendibili dalla preponente;
pagina6 di 44 22) vero che con lettera racc.ta del 25.6.2021, anticipata via pec in pari data (doc. 20), comunicava a il suo recesso per giusta causa dal CP_1 contratto di agenzia con effetto immediato, spiegandone le ragioni, al che replicava la società agente con lettera pec del 30.6.2021 (doc. 21) nella quale precisava che si era semplicemente attivata per ampliare/completare l'offerta commerciale della al solo fine di reperire un fornitore della Parte_1 tipologia di tessuto con una qualità più leggera, come da scambio di corrispondenza risalente al giugno 2020, avendolo trovato presso tale CP_3
con sede in Lucino (Co), dalla quale non avrebbe mai acquistato merce e
[...] con la quale non avrebbe instaurato alcun rapporto di collaborazione o di commercializzazione di prodotti concorrenti;
23) vero che replicava a sua volta con lettera pec del Parte_1 21.7.2021 (doc. 22) nella quale evidenziava che la causale del recesso era documentale, negando la sussistenza di equivoci di sorta, essendo invece la condotta inadempiente in linea con le affermazioni del signor nel citato Pt_2 colloquio in sede del 21.6.2021, avvertendo che avrebbe agito per il risarcimento dei danni cagionato dalle illegittime condotte della società agente;
24) vero che nel primo semestre dell'anno 2021 ha promosso CP_1 nella zona Veneto un fatturato di Euro 311.817,00= su soli 16 clienti, di cui Euro 114.288,00= a favore di (doc. 23, prospetto riassuntivo delle fatture Parte_3 emesse ed elenco clienti); 25) vero che successivamente al recesso per giusta causa Parte_1 ha evaso ordini pervenuti in precedenza su promozione di per un CP_1 fatturato di Euro 43.825,00= (doc. 24) per i quali la ex società agente ha emesso le fatture n. 75 del 5.8.2021, n. 99 del 4.11.2021, n. 16 del 2.2.2022 e n. 45 del 5.5.2022, per complessivi Euro 16.100,00=; 26) vero che per effetto di tali pagamenti dovuti agli incassi successivi allo scioglimento del rapporto, ha versato a a titolo di Parte_1 CP_1 provvigioni maturate dall'1.10.2017 al 30.6.2021 la complessiva somma di Euro 151.532,56=, oltre iva (docc. 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinques, fatture e rendiconti di riferimento), avendo in precedenza versato a CP_1 [...] provvigioni pari a Euro 36.057,27=, oltre iva (docc. 26, 26 ois, 26 ter e Pt_2
26 quater, fatture e rendiconti di riferimento), e così complessivi CP_1 Euro 187.589,83= di imponibile;
27) vero che con lettera pec del 24.9.2021 (doc. 27) un legale per conto di diffidava al pagamento di quanto dovuto per il cessato rapporto di CP_1 agenzia oltre a quanto dovuto al signor secondo quanto pattuito Controparte_2 ai sensi dell'art. 16, c. 2°, del contratto di agenzia del 15.11.2017, allegando una relazione tecnica a firma del dott. datata 21.9.2022 (doc. 28), Persona_3 nella quale erano inserite le fatture n. 95 del 16.6.2015 (doc. 29), n. 100 del 18.5.2016 (doc. 30) e n. 7 del 10.1.2017 (doc. 31) emesse dalla Parte_2 per rimborsi dei costi per spazi espositivi in fiera;
28) vero che gli agenti di svolgono l'attività promozionale Parte_1 della collezione autunno/inverno dell'anno successivo nei mesi da giugno a novembre e svolgono invece l'attività promozionale della collezione primavera/estate dell'anno successivo nei mesi da febbraio a maggio;
29) vero che ha versato all'RC dall'1.7.2014 al Parte_1
30.9.2017 per l'agente l'importo di Euro 1.016,60= (doc. 32) e poi Parte_2 dall'1.10.2017 in avanti per l'agente sino alla cessazione del CP_1 rapporto agenziale, l'importo di Euro 2.012,92= (doc. 33) che RC, dopo scambio di corrispondenza, ha riferito con lettera pec del 21.10.2021 (doc. 34)
pagina7 di 44 che avrebbe riconosciuto per intero a titolo di FIRR a nonostante Parte_7 l'intervenuto recesso per giusta causa non essendo stata promossa la relativa controversia;
30) vero che dopo la cessazione del rapporto ha altresì Parte_1 accantonato l'importo di Euro 370,41= che non ha versato all'RC essendo cessato il rapporto ed in ragione della giusta causa;
31) vero che nella verifica dei conteggi prodotti dalla società attrice con la nuova versione della perizia del dott. prodotta in causa risalente Per_3 stavolta all'aprile 2022, si è rivolta ad un suo professionista, dott. Parte_1
che ha elaborato la relazione del 15.9.2022 (doc. 35) che si Persona_4 rammostra e che conferma;
32) vero che sempre a seguito delle suddette verifiche la società convenuta si è resa conto di aver erroneamente provveduto a liquidare a delle CP_1 provvigioni non di sua competenza negli anni solari dal 2018 alla cessazione del rapporto per complessivi Euro 6.790,38=, come da dettagliato riepilogo (doc. 36) per forniture al cliente CP_4
33) vero che con sede in BO, Via Werner Von Siemens CP_4 Str. 18, è cliente di dal 10.10.2009, segnalato dall'allora agente Parte_1 di zona Braghetto, venendo sempre gestito come cliente direzionale, facendo pervenire gli ordini direttamente in sede, senza alcun contatto con gli agenti di zona della preponente;
34) vero che la precedente agente ha comunque Parte_2 percepito le provvigioni sul fatturato di nei riguardo di Parte_1 CP_4 solo perché tale cliente apparteneva alla sua zona di competenza (Veneto,
[...]
Trentino Alto Adige e Friuli), senza che mai ebbe a promuovere una sola vendita;
35) vero che dopo la stipula del rapporto di agenzia con di CP_1 fine anno 2017, che ha limitato di comune accordo la zona riservata all'agente al solo Veneto, il rapporto di fornitura tra e ha Parte_1 CP_4 continuato ad essere direzionale, come prima, venendo gestito direttamente dalle parti senza l'intervento di CP_1
36) vero che tramite il suo legale rappresentante ed i suoi CP_4 dipendenti signori e , ha continuato ad Parte_8 Persona_5 inviare i suoi ordini scritti di merce via e.mail ad un impiegata amministrativa di
signora con la quale ha trattato in via Parte_1 Parte_9 esclusiva la gestione ordinaria del singolo ordine e, per gli aspetti di eventuali deroghe alle normali condizioni di fornitura, si è sempre rivolta direttamente al dott. ; Tes_1
37) vero che i documenti che mi si rammostrano documentano, a titolo esemplificativo, tre ordini inoltrati direttamente da in un trimestre CP_4 dell'anno 2017 a le conferme d'ordine trasmesse alla cliente e Parte_1 per conoscenza all'agente il documento di trasporto, la fattura di CP_1 vendita con riportato in alto a destro l'agente l'estratto conto CP_1 provvigionale spedito da alla società agente comprensivo delle Parte_1 fatture per i suddetti tre ordini, la fattura emessa da comprensiva CP_1 delle provvigioni per le vendite a il bonifico della preponente e CP_4 l'addebito in conto dello stesso (docc. 49, da 1A a 12);
38) vero che il signor , già collaboratore di nel corso Pt_10 CP_1 CP_ delle poche visite annuali che ha svolto presso la sede di negli anni CP_5 dal 2014 al 2021 non ha mai mostrato o tanto meno promosso la vendita di alcun prodotto di ma solo di terze società; Parte_1
pagina8 di 44 39) vero che per tutta la durata del rapporto agenziale con Lemia s.r.l.s. Pontoglio s.p.a. per un automatismo del programma informatico, avendo erroneamente lasciato agganciato il territorio del Trentino Alto Adige, dal precedente codice dell'agente sostituito ( q quello nuovo Parte_2 [...]
ha sempre inoltrato alla società attrice le conferme degli ordini pervenuti CP_1 direttamente da e ha anche inserito nel rendiconto trimestrale le CP_4 vendite dirette a versandole le provvigioni per un totale in via CP_4 capitale di Euro 6.790,38=;
40) vero che in costanza del rapporto agenziale, non ha mai CP_1 maturato provvigioni per vendite promosse a favore di clienti con sede nella regione Trentino Alto Adige né ha mai svolto attività di promozione di affari a favore di Parte_1
41) vero che confermo integralmente nei contenuti la mia lettera pec del 15.12.2022 (doc. 47) inoltrata a Parte_1 Si indicano a testimoni i signori:
, domiciliato presso in , Via Tes_1 Parte_1 Parte_1 Industria n. 3;
residente in [...]; Parte_9 Parte_1
, residente in [...]
33;
, residente in [...]; Testimone_2
, residente in [...] 1;
residente in [...]; Testimone_4 legale rappresentante di domiciliato presso la sede legale;
Controparte_7 dott. domiciliato in , Via Giuseppe Di Vittorio n. Persona_4 Parte_1 15 (sui capitoli 31 e 32); e , direttore di produzione, entrambi Parte_8 Persona_5 domiciliati presso con sede in BO, Via Werner Von Siemens Str. CP_4
18 (sui capitoli da n. 33 a n. 39);
, residente in [...], quale Testimone_5 legale rappresentante di (sui capitoli da n. 35 al 41); CP_4
, residente in [...]. Testimone_6
- Ordinare a ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio le CP_1 dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2020 e 2021 onde verificare, per il primo anno lavorato integralmente, il reddito netto dichiarato dalla società attrice e per il secondo anno quanto la società attrice ha guadagnato nel periodo dal luglio al dicembre 2021 per altre attività svolte in sostituzione di quelle agenziali in favore di nonché ordinare alla società attrice di Parte_1 produrre in giudizio tutte le somme percepite dalla stessa, anche per conto di
[...]
a titolo di FIRR dalla ON RC negli anni dal 2014 al Parte_2 2021.
- Ordinare a di esibire in giudizio copia del libri iva per i CP_1 corrispettivi incassati dall'1.7.2021 al 31.12.2021 al fine di rilevare il reddito prodotto in sostituzione di quello che avrebbe ricavato, al netto delle spese, qualora avesse proseguito il rapporto agenziale nel trimestre luglio/settembre 2021.
- Emettere comunque ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di ON RC, in persona del suo leale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, della documentazione atta ad attestare la somma versata a titolo di FIRR a per il periodo dal CP_1
pagina9 di 44 2014 al 2021 a seguito della cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra (posizione 1451) e (matricola 30368268) avvenuta Parte_1 CP_1 l'1.7.2021 al n. 3758514 o, in subordine, ordinare a ON RC di fornire informazioni scritte relative al FIRR maturato da e in Parte_2 continuità da citato rapporto di agenzia intercorso dal 2014 Parte_11 al 2021 con la medesima preponente Parte_1
- Quest'ultima ribadisce la propria opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellata nella prima memoria 183, c. 6°, c.p.c. del 28.11.2022 per le ragioni già dedotte nella propria memoria ex art. 183, c. 6°, n. 3 c.p.c. del 10 gennaio 2023 da aversi qui di seguito ritrascritte nonché all'eventuale escussione del teste dott. già nominato CTP, salvo che non attenga Per_3 esclusivamente al suo contestato elaborato peritale di parte, superato dalla CTU. Nel denegato caso di ammissione anche di un solo capitolo avverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi già Parte_1 indicati”.
Per CP_1
“Nel merito
1) In via principale di merito respingersi l'appello proposto dalla soc. per tutte le ragioni, di fatto e giuridiche, dedotte in atti. Parte_1
2) In via di impugnazione incidentale, riformarsi parzialmente, per le ragioni esposte in atti, la sentenza di primo grado n. 749/2025, emessa e resa pubblica il 28.01.2025 dal Tribunale di AN, e per l'effetto condannarsi la soc. a corrispondere alla soc. in base alle previsioni Parte_1 CP_1 contrattuali (art. 16.1 e 16.2 del contratto del 15.11.2017) le somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto, ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi (ex art. 5 D.Lvo 231/2022) maturati dal giorno del dovuto (26.06.2021) o in subordine, dalla domanda, al saldo effettivo.
3) In ogni caso, spese e compensi, anche di CTU e CTP, del primo grado di giudizio e di appello (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria A. In via subordinata ed eventuale, ammettersi le prove orali (testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta) articolate nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 28.11.2022 con i testimoni ivi indicati (eventualmente da abilitarsi anche a prova contraria). B. Ferma l'opposizione alla ammissione: a) dei capitoli di prova dedotti dall'appellante per le ragioni già esposte nel precedente grado di giudizio e, comunque, perché valutativi, eccessivamente prolissi e complessi e di difficile comprensione per i testimoni, oltre che irrilevanti/non pertinenti ai fini della decisione;
nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta;
vengono, inoltre, confermate e ribadite in questa sede anche le ragioni di incapacità a testimoniare e/o comunque di inattendibilità riferite al sig. (Consigliere Delegato della soc. con Tes_1 Parte_1 poteri per l'ordinaria amministrazione, tanto da avere anche sottoscritto, in nome e per conto della preponente, l'accordo di cessione del contratto di agenzia del
pagina10 di 44 15.04.2017 nonché il contratto di agenzia in esclusiva del 15.11.2017 – all.ti D/2 e D/3); b) degli ordini di esibizione (proposti verso la soc. e nei CP_1 confronti della ON RC) in quanto aventi finalità meramente esplorative e, comunque, perché totalmente ininfluenti ai fini della decisione della causa, come dedotto in narrativa. Con riserva di deposito della comparsa conclusionale e delle note di replica ex art. 352 c.p.c.”.
pagina11 di 44 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, il Tribunale di
AN ha deciso la causa instaurata da (di seguito denominata CP_1 anche o agente), nei confronti di (di seguito denominata CP_1 Parte_1 anche o preponente). Parte_1
La società attrice, in qualità di agente, aveva convenuto in giudizio
, al fine di conseguire l'accertamento negativo della giusta causa alla Parte_1 base del recesso esercitato dalla convenuta, nella sua qualità di preponente, dal contratto di agenzia stipulato il 15 novembre 2017 (con decorrenza dal 1 ottobre
2017) e la conseguente condanna di al pagamento delle seguenti somme Parte_1 di denaro: a) euro 41.591,69 a titolo di indennità dovute ai sensi dell'art. 1751 c.c. per la cessazione del rapporto, comprensive, in base a quanto previsto nelle premesse e nell'art. 16.2 del contratto di agenzia del 15 novembre 2017, delle indennità maturate e dovute in forza del precedente contratto di agenzia del 16 giugno 2014 (stipulato con;
b) Parte_2 euro 25.324,45 a titolo di risarcimento del danno.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la società convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande dell'attore e aveva proposto due domande riconvenzionali: l'una avente ad oggetto la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di denaro di euro 6.790,38, sull'assunto che fosse stata indebitamente corrisposta a titolo di provvigioni dal 2018 al 2021 in relazione al cliente e l'altra avente ad oggetto la condanna di al rimborso CP_4 CP_1 della somma di denaro di euro 3.045,00, sull'assunto che fosse stata indebitamente percepita dall'agente, a titolo di FIRR, da ON RC, nel periodo dal 1 luglio 2014 al 25 giugno 2021. La parte convenuta aveva, altresì, chiesto, in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, la compensazione dei crediti dell'attore con le somme di denaro oggetto delle domande riconvenzionali.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, il Tribunale di AN ha disposto nei seguenti termini:
“accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il
15.11.2017 tra (con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad Parte_12 CP_1 nutum esercitato dalla preponente il 25.06.2021;
pagina12 di 44 in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le seguenti poste: Parte_7
40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela, oltre interessi legali dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a rifondere all'attrice in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida il 518 euro per spese e 7.616 euro per compensi, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da corrispondersi in favore dei Legali antistatari;
pone a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto”.
Il giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza della giusta causa di recesso esercitato dalla preponente il 25 giugno 2021, ponendo a fondamento della decisione numerose prove documentali che ha ritenuto smentissero la tesi della convenuta, secondo la quale il tentativo di offrire alla preponente prodotti concorrenziali (provenienti dalla concorrente , al fine di una Controparte_3 successiva commercializzazione, costituiva una lesione del rapporto fiduciario tipico della relazione tra preponente e agente.
In primo luogo, il Tribunale ha giudicato “significativo” il contenuto dei documenti numeri 8 e 9 di parte attrice, evidenziando che da tali documenti emergeva come “il mercato dei beni commercializzati in Veneto dalla convenuta fosse in progressivo calo, […] senza imputabilità alcuna all'agente”.
In ultima analisi il giudice di prime cure ha richiamato il documento n. 10 prodotto da parte attrice, rilevando che si trattava di una comunicazione informale intervenuta il 3 aprile 2021 tra l'agente e l'amministratore unico della preponente
(“[…] ti può interessare avere un'offerta?”. “Ciao mandami offerta e campioni”), dalla quale si evinceva che la preponente era perfettamente a conoscenza della questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello di propria produzione.
Il giudice di prime cure ha rilevato come “appare poi sorprendente che la stessa circostanza sia stata utilizzata dalla preponente come elemento fondante la giusta causa del recesso esercitato “Vi contestiamo che il vostro legale
pagina13 di 44 rappresentante nei primi giorni del corrente mese ha provveduto ad offrirci in vendita un prodotto viscosa seta greggio concorrente con quello da noi prodotto e commercializzato nonché ad inviarci campioni dello stesso provenienti da società concorrenziale con la nostra” (cfr. doc. 4 attrice)”.
Ha ritenuto che la società convenuta non avesse in alcun modo né allegato né provato “che l'agente sia venuto meno ad alcuno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 1746 c.c. (omissis) Né del resto la parte convenuta ha provato in giudizio – ovvero ha offerto di provare con documenti – che effettivamente
l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un prodotto concorrenziale a quello prodotto da a discapito di quest'ultima. Al Parte_1 contrario, è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1479 c.c. – tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede”.
Dopo aver qualificato il recesso esercitato da come recesso ad Parte_1 nutum, il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza del diritto di parte attrice al conseguimento delle indennità richieste, quantificate sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, proposta da con riferimento alle provvigioni relative al Parte_1 cliente che, secondo la prospettazione della parte convenuta, era CP_4 fuori della zona di competenza di e in relazione al quale le provvigioni, CP_1 regolarmente corrisposte, erano state illegittimamente trattenute dall'agente.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto dirimente il richiamo alla disciplina degli obblighi del preponente di cui all'art. 1749 c.c. che, al secondo comma, regola chiaramente il pagamento delle provvigioni: “il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente”.
pagina14 di 44 Il giudice di primo grado ha giudicato piuttosto “singolare che la preponente sia incorsa in tale tipo di errore, ovvero quello di liquidare provvigioni per un cliente non rientrante nella sfera di competenza dell'agente e di essersi avveduta della cosa solo a giudizio instaurato. Ove anche si fosse verificata tale evenienza, poiché spetta al preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia”.
Sulla base di tali presupposti il giudice di prime cure ha accertato il diritto dell'agente “a ricevere le provvigioni di cui ai calcoli del c.t.u. espressi alla pagg.
26 ss della relazione tecnica (con inclusione delle provvigioni spettanti per il cliente ” e ha, pertanto, riconosciuto a parte attrice le seguenti Persona_6 somme di denaro: “40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela”. Ha escluso l'indennità meritocratica, stante quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ad un progressivo decremento del fatturato dell'agente e, dunque, in palese difetto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., cioè l'aumento di fatturato con la clientela esistente o l'acquisizione di nuovi clienti e il fatto che la preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
elementi che il giudice ha ritenuto non provati e addirittura di segno contrario.
Da ultimo, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dell'agente per difetto assoluto di prova del danno asseritamente subito dall'agente e richiesto a titolo di lucro cessante per le provvigioni non incassate per la stagione autunno - inverno 2022/2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 febbraio 2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma e ha riproposto, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate in primo grado.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 26 marzo 2025, ha CP_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
pagina15 di 44 Nelle more del processo, con ordinanza in data 1 aprile 2025, la Corte di
Appello ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello principale di Parte_13
MOTIVO.
[...]
Con il primo motivo di gravame – rubricato “Sulla sussistenza della giusta causa di recesso” (p. 6, atto di appello) – l'appellante principale si duole della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado al fine della qualificazione del recesso esercitato dalla preponente come recesso ad nutum, in assenza di giusta causa.
Deduce che le argomentazioni in fatto svolte dal giudice di prime cure non sono condivisibili né comprovate, violando il disposto degli artt. 2119 e 1751, secondo comma, c.c., nonché degli artt. 5, 6 e 14 del contratto.
L'appellante principale spiega che la condotta contestata a CP_1 non è esclusivamente quella che emerge dal documento n. 10 citato dal giudice di prime cure, cioè la proposta di vendita, ad un consigliere di , di un Parte_1 prodotto viscosa in seta greggio, concorrenziale con quello prodotto e commercializzato dalla preponente e il successivo invio dei campioni provenienti direttamente dal concorrente Controparte_3
Afferma che, al fine di giustificare la giusta causa del recesso, Parte_1 aveva dedotto anche il fatto, rimasto incontestato, che, in seno alla riunione
[...] tenutasi il 21 giugno 2021, legale rappresentante di avesse Pt_2 CP_1 ammesso di intrattenere rapporti commerciali con l'azienda concorrente CP_3
dichiarandosi disponibile a cessarli nel caso in cui gli fosse stata fatta
[...] richiesta e giustificando questa sua condotta con il fine di soddisfare la “sua” clientela nella zona di esclusiva.
pagina16 di 44 Si duole che il rigetto delle istanze istruttorie non abbia consentito di provare la fondatezza dei capitoli dedotti ai numeri da 18 a 21 e, in particolare, la conferma della seconda motivazione del recesso per giusta causa.
Ritiene che dai documenti prodotti emerga l'esattezza della prima motivazione del recesso per giusta causa e chiarisce che la proposta di vendita del prodotto concorrenziale è oggetto del primo messaggio del 3 giugno 2021, ore
13.36, ad opera di dal quale non emerge, come invece sostenuto dal Pt_2 giudice di primo grado, una normale interlocuzione commerciale volta a migliorare l'offerta secondo le preferenze dei clienti;
che, al contrario, “Questa improvvisa richiesta di promozione in vendita alla preponente di un prodotto concorrenziale, frutto della precedente conoscenza della stessa ad opera dell'ex agente, senza indicazione dello stato del prodotto, del suo peso e delle sue caratteristiche, fuori da ogni dialettica interna, cui è palesemente estraneo ogni intendimento dell'agente di farlo acquistare per poi essere inserito nell'oggetto dei prodotti di cui al suo mandato (tesi di comodo assai tardiva), lasciava allibito
l'interlocutore che informava i consiglieri ricevendo mandato di rispondere affermativamente per verificare sin dove si sarebbe spinto il signor (p. Pt_2
8, atto di appello).
L'appellante principale sottolinea, inoltre, come tale conversazione sia intervenuta a notevole distanza di tempo (quasi un anno) dal precedente e documentato scambio epistolare con il dott. – evidenziato dal giudice di Tes_1 primo grado (doc. 8, parte attrice) – in cui l'amministratore delegato di Parte_1 chiedeva “idee e proposte al sig. per migliorare la situazione” (p. 7, Pt_2 comparsa conclusionale appellante principale).
In definitiva, l'appellante principale sostiene che, attraverso tali condotte,
l'agente ha violato non solo la clausola di esclusiva che imponeva il divieto all'agente di rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti con quelli della preponente, ma anche il dovere di intrattenere un comportamento commerciale corretto, anche fuori dall'adempimento dell'incarico, in virtù del principio di lealtà e di buona fede.
Da ultimo, evidenzia come tali circostanze dedotte a sostegno della sussistenza della giusta causa non siano mai state contestate da controparte.
pagina17 di 44 L'appellante principale conclude chiedendo l'accertamento della sussistenza della giusta causa alla base del recesso esercitato da , in riforma della Parte_1 sentenza gravata.
SECONDO MOTIVO.
Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni per la promozione di affari alla (p. 9, atto di appello) – l'appellante principale deduce la CP_4 violazione “degli artt. 132, c. 2°, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto di motivazione, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché in violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 12 del testo negoziale del 15.11.2017” (p. 10, atto di appello).
Afferma che le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto di tale domanda riconvenzionale sono prive di pregio ed estranee alle tesi difensive di CP_1
Spiega che solo dopo cessato il rapporto e a seguito del controllo dell'andamento dello stesso e della verifica dei calcoli delle pretese avversarie,
ha preso contezza di avere erroneamente liquidato a delle Parte_1 CP_1 provvigioni non dovute, in quanto il cliente con sede in BO, era CP_4 fuori dalla zona di competenza dell'ex agente e nei suoi confronti non CP_1 aveva mai svolto alcuna attività promozionale;
che tali provvigioni sono state liquidate a causa di un errore informatico, non avendo la preponente eliminato dal sistema, all'atto della cessazione del rapporto con e Parte_2
(che aveva, invece, l'esclusiva nel triveneto), il collegamento tra Parte_2
e il nuovo agente CP_4 CP_1
Aggiunge che, a fondamento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, aveva prodotto, oltre ai due contratti di agenzia, i Parte_1 documenti distinti dai numeri da 36 (prospetto riassuntivo) a 41 (fatture provvigioni pagate a con rendiconto delle fatture al cliente CP_1 CP_4
l'imponibile della merce allo stesso ceduta, l'importo incassato e la misura della provvigione indebitamente incassata per ciascuno dei quattro anni interessati).
A riprova del mero errore materiale, l'appellante principale richiama il documento n. 47, costituito dalla lettera pec del 15 dicembre 2022 proveniente dall'amministratore delegato di che dichiara che i rapporti CP_4
pagina18 di 44 commerciali con sono sempre stati intrattenuti direttamente dalla Parte_1 società senza mai nessuna intermediazione di alcun agente.
Da ultimo, a sostegno della tesi della malafede di nel trattenimento CP_1 delle provvigioni erroneamente erogatele, l'appellante principale osserva come abbia omesso di produrre documentazione (ordini, nello specifico) che CP_1 giustificasse le provvigioni in oggetto.
In forza di tale ricostruzione, chiede la condanna di alla Parte_1 CP_1 restituzione dell'importo di euro 6.790,38, maggiorato degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno dei singoli incassi
(o, in subordine, dalla domanda giudiziale del 21 settembre 2022) a quello dell'effettiva restituzione.
In ulteriore subordine, qualora venisse confermata l'impostazione del giudice di prime cure circa l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da , quest'ultima chiede che tale importo venga compensato con i crediti Parte_1 di CP_1
Infine, a commento dell'avversaria documentazione, l'appellante principale deduce quanto segue:
“i doc. da 85 a 92 erano le conferme d'ordine inviate da in Parte_1 automatico a per il suddetto errore del sistema, relativi ad ordini CP_1 pervenuti direttamente da CP_4
i documenti 93 e 94 facevano apparentemente riferimento a copie di commissioni promosse da nei confronti di tale di J.J. One s.r.l., CP_1 studio stilistico che compie scelte per vari clienti, con sede in Casalecchio di
Reno, estraneo alla zona Veneto, per campionature senza alcun riferimento a
[...]
o ad altri potenziali clienti;
CP_4
i passaggi in fiera di cui ai documenti da 95 a 98 provavano semplicemente le scelte dei tessuti fatte durante le fiere da senza corrispondere ad CP_4 ordini, inviate in automatico dal sistema per il citato errore anche alla ex società agente;
le successive e.mail dalla n. 99 alla n. 107, rappresentavano i rendiconti trimestrali emessi per il medesimo errore da sulla cui base ha Parte_1 riconosciuto le provvigioni a per gli ordini ricevuti direttamente da CP_1
(p. 11, atto di appello e p. 11, comparsa conclusionale). CP_4
TERZO MOTIVO.
pagina19 di 44 Con ulteriore motivo di impugnazione – rubricato “Sulla non spettanza delle indennità di fine rapporto o, in subordine, sulla loro errata liquidazione” (p. 12, atto di appello) – l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a l'”indennità di fine rapporto” nella misura di euro CP_1
40.408,68; la FIRR nella misura di euro 2.383,33 e l'indennità suppletiva di clientela nella misura di euro 4.545,98.
In via principale, ritiene che tale capo della sentenza debba essere riformato quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del gravame principale
(sulla giusta causa del recesso).
In subordine, l'appellante principale si duole della quantificazione delle indennità e ritiene che, richiamando asseriti calcoli compiuti dal consulente tecnico d'ufficio alle pagine 26 e seguenti della propria relazione, il giudice di prime cure non li abbia compresi.
Spiega che, ripetendo quanto già aveva esposto in ordine al contratto di agenzia intercorso tra e Parte_1 Parte_2 il consulente tecnico d'ufficio si è limitato ad esporre la base di calcolo delle provvigioni maturate nel secondo contratto del 15 novembre 2017 e, poi, di seguito, a calcolare l'indennità massima di cessazione del rapporto ex art. 1751, terzo comma, c.c., che, nella tabella n. 7 di pagina 28, ammonta a euro 40.408,68; che, dato il suddetto riferimento massimo, il consulente tecnico d'ufficio ha proseguito determinando il calcolo delle indennità di fine rapporto ai sensi dell'AEC del 2014 nel dettaglio, così determinando l'indennità di risoluzione del rapporto in euro 2.328,33 (tabella n. 8, pagina 28) e quella suppletiva di clientela in euro 4.545,98 (tabella n. 9, pagina 29).
L'appellante principale aggiunge che il consulente tecnico d'ufficio “Ha poi verificato l'esistenza o meno del diritto all'indennità meritocratica, secondo il criterio di cui all'art. 11 AEC citato, negandone la sussistenza e facendo rilevare, nella tabella 10 a pag. 30 la perdita di clientela e fatturato realizzata da
[...] tra le prime quattro liquidazioni trimestrali da ottobre 2017 alle ultime CP_1 quattro liquidazioni a ritroso dall'anno 2021. […] In sostanza nell'ipotesi in cui avesse voluto considerare l'incidenza delle provvigioni erroneamente riconosciute per gli affari conclusi dalla direzione con la cliente Controparte_8
il Giudice avrebbe dovuto liquidare a la sola somma di CP_4 CP_1
Euro 6.929,30= (tab. 19 contratto 15.11.2017 di pag. 52). Nel caso invece di
pagina20 di 44 accoglimento del motivo d'appello sulla non incidenza nel calcolo delle spettanze di tali provvigioni, il Giudice avrebbe dovuto liquidare la minor somma di Euro
6.657,69= di cui alla tabella 19-bis di pag. 45 della CTU (dei quali Euro
2.315,42= a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ed Euro 4.342,26= a titolo di indennità suppletiva di clientela” (p. 15, atto di appello).
QUARTO MOTIVO.
Con il quarto motivo di gravame – rubricato “Sull'omessa pronuncia in relazione alla domanda riconvenzionale sul diritto alla restituzione del FIRR versato all'RC o, in subordine, sulla sua detrazione dalle spettanze di fine rapporto” (p. 16, atto di appello) – l'appellante principale deduce la violazione del disposto dell'art. 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita ogni altra questione, comprese le domande riconvenzionali.
L'appellante principale spiega che l'accoglimento del primo motivo di appello rende fondata la domanda riconvenzionale sul diritto alla restituzione della FIRR nella somma netta di euro 3.045,00, pari ai versamenti eseguiti dall'RC: euro 1.016,60 per gli anni dal 2014 al 2017 (durante il rapporto con ed euro 2.01892 per gli anni dal Parte_2
2017 al 2021 (durante il rapporto con . CP_1
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo del gravame principale, chiede che tale credito, una volta correttamente Parte_1 rideterminato, venga portato in compensazione con gli eventuali controcrediti di
CP_1
In merito, lamenta una duplicazione delle spettanze riconosciute Parte_1 all'agente a titolo di FIRR, spiegando che, aderendo all'impostazione del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha liquidato l'indennità di risoluzione del rapporto nell'importo di euro 2.383,33, senza tenere conto di quanto allegato dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, in cui confessava di avere già ricevuto dalla ON RC la somma di denaro di euro
2.018,92 in relazione al rapporto di agenzia regolato dal contratto del 15 novembre 2017.
L'appellante principale afferma, dunque, che il giudice avrebbe potuto condannare a corrispondere, a titolo di FIRR, la somma di Parte_1 denaro di euro 364,41 (pari alla differenza tra quella determinata dal consulente pagina21 di 44 tecnico d'ufficio e quella che aveva percepito da ON RC) e CP_1 che, ove fosse detratta anche la FIRR versata nel primo rapporto con
[...]
ammontante a euro 1.016,66, nulla sarebbe Parte_2 dovuto a tale titolo da . Parte_1
QUINTO MOTIVO: SULL'AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA
DEDOTTI.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante principale si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie (prove per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante di e istanze di esibizione ex art. 210 CP_1
c.p.c.), che ripropone.
A tale proposito ritiene fondamentale l'assunzione delle prove orali, in quanto relative ad elementi di fatto che non sarebbero suffragati da elementi documentali.
Nello specifico, sostiene quanto segue: che le prove orali dedotte (capitoli di prova “distinti dai n.ri 17, 18,19,20 e
21 e dai n.ri 29 e 30 per il FIRR ed a quelli 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41”
– p. 17 atto di appello –) sono dirimenti per la prova della giusta causa di recesso e per fondare le domande riconvenzionali relative alla FIRR e ai rapporti con la cliente CP_4 che l'ordine di esibizione nei confronti di ON RC è determinante per quantificare l'entità della FIRR versata ai due agenti in costanza di rapporto, in quanto la relativa indagine è stata omessa dal consulente tecnico d'ufficio; che l'ordine di esibizione rivolto a avente ad oggetto le dichiarazioni CP_1 dei redditi degli anni di imposta 2020 e 2021 e la copia dei libri Iva corrispettivi dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 permetterebbe di verificare con certezza la natura dei rapporti intercorsi con la società concorrente Parte_14
MOTIVO.
[...]
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellate principale impugna il capo relativo alle spese processuali, dolendosi di essere stata condannata a rimborsare le spese di lite a favore dei difensori antistatari della controparte, nonché alla rifusione dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Chiede, quindi, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame principale, una diversa regolamentazione delle spese di lite.
pagina22 di 44 In via subordinata, l'appellante principale censura il regime delle spese legali della sentenza gravata, perché non avrebbe tenuto conto della soccombenza reciproca “atteso il mancato accoglimento delle domande di in CP_1 relazioni alle spettanze di fine rapporto maturate da ed al Parte_2 rigetto integrale della domanda risarcitoria, così da potersi giustificare
l'integrale (o parziale) compensazione delle spese di lite giusta applicazione dell'art. 92, c. 2°, c.p.c.” (p. 19, atto di appello).
Da ultimo, deduce che “sempre in via subordinata, le spese della Parte_1
CTU dovevano comunque gravare in egual misura sulle parti, come da liquidazione con ordinanza del 14.12.2023, anche perché rese necessarie dagli erronei conteggi allegati all'atto di citazione e dall'espressa richiesta di tale accertamento tecnico contenuta sin dall'atto di citazione (a pag. 15) e poi reiterata nelle memorie autorizzate” (p. 19, atto di appello).
Le difese di CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello principale, con il quale prospetta la sussistenza della giusta causa a sostegno del recesso Parte_1 intervenuto in data 25 giugno 2021, richiama – condividendo le CP_1 conclusioni del giudice di primo grado – recente giurisprudenza di legittimità che identifica i casi in cui è ammesso il recesso senza preavviso del preponente.
Ricorda, quindi, che il recesso senza preavviso “è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 Cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia” (Cass. Civ. 23.06.2023 n. 18030)” (p. 7, comparsa di costituzione in appello).
pagina23 di 44 Eccepisce che, nel caso in esame, manca del tutto la prova che si sia verificato un fatto di tale gravità da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. Sostiene che le asserite violazioni degli artt. 5 e 6 del contratto (relativi all'esclusiva e al rispetto dei principi di lealtà e buona fede) sono prive di riscontri probatori, così come ha correttamente accertato il giudice di prime cure;
afferma che, al contrario, dall'analisi dei documenti prodotti emerge una condotta sempre trasparente e collaborativa dell'agente.
Secondo quanto prospettato dall'odierna parte appellata, l'offerta di un nuovo tessuto (viscosa seta greggio) prodotto da consisteva in una Controparte_3 proposta a affinché quest'ultima potesse acquistare un nuovo materiale, Parte_1 al fine di ampliare la propria gamma di tessuti commercializzati;
il fine ultimo di tale interlocuzione commerciale era di recuperare le perdite subite negli anni immediatamente precedenti, così come attestato dalla corrispondenza mail tra e nella quale il rappresentante della prima chiedeva a Parte_1 CP_1 Pt_2
Pt_1
, proposte, opportunità per migliorare la situazione”.
Con riferimento al secondo motivo di appello, inerente al rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni versate all'agente per il cliente la parte appellata ribadisce la correttezza della motivazione CP_4 della sentenza impugnata nella misura in cui richiama l'art. 1749 c.c. e, in applicazione di esso, anche l'art. 7 del contratto del 15 novembre 2017.
Spiega che entrambe le previsioni impongono al preponente di determinare l'ammontare delle provvigioni spettanti all'agente; che, sulla base di tali previsioni, il giudice di prime cure ha correttamente desunto che “la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia””
(p. 7, sentenza gravata e p. 10, comparsa di costituzione in appello); che, in altri termini, la condotta perpetrata nel tempo (per oltre quattro anni) dalla preponente
è idonea dimostrazione della volontà della stessa di riconoscere provvigioni all'agente per l'attività svolta, superando ogni diversa pattuizione contrattuale;
che l'accertamento del giudice di prime cure comporta il superamento della tesi dell'asserito errore informatico prospettata dall'appellante.
Ciò posto, la parte appellata aggiunge di avere già fornito in primo grado la prova documentale delle prestazioni da lei eseguite nei confronti di CP_4 nell'interesse di e fa riferimento ai documenti (non contestati da Parte_1
pagina24 di 44 controparte) relativi alla società J.J. One S.r.l., in qualità di studio stilistico che sceglieva i tessuti per conto di CP_4
In particolare, la parte appellata richiama i seguenti documenti:
“e - mail del 26.08.2020 inviata dalla sig.ra , dipendente Controparte_9 della soc. alla soc. in cui l'oggetto è “JJ. One x Parte_1 CP_1
e contiene la richiesta all'agente di contattare il cliente per un Persona_6 appuntamento (all. D/103); […]
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2018/2019 (all. D/85);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2019 (all. D/86);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2019/2020 (all. D/87);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2020 (all. D/88);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2020/2021 (all. D/89);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2021 (all. D/90);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2021/2022 (all. D/91);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2022 (all. D/92); nei quali è sempre espressamente indicata la soc. quale agente CP_1 della soc. (pp. 10 e 11, comparsa di costituzione in appello). Controparte_10
Aggiunge di aver prodotto anche i riepiloghi dei “passaggi” in fiera a
AN (per gli anni 2017, 2019, 2020) (doc. nn. 95, 96, 97, 98), dai quali risulta che è indicata univocamente come agente di che la stessa CP_1 CP_4 corrispondenza mail intercorsa tra e dimostra la pacifica Parte_1 CP_1 qualifica di agente di rispetto alla cliente che CP_1 CP_4
l'identificazione dell'errore informatico o di sistema quale causa del pagamento dell'indebito, oltre a non essere mai stata provata dall'appellante, risulta del tutto inverosimile in ragione dell'ampio lasso di tempo entro il quale l'errore si sarebbe protratto e del peculiare momento in cui è stato rilevato dalla preponente (dopo l'avvio del processo); che, peraltro, la prospettazione di è smentita Parte_1 anche dalla produzione documentale dell'appellato (doc. nn. 99 - 103). Con riguardo a tali documenti afferma che essi contengono scambi di mail “alle CP_1 quali non sono allegati dei rendiconti trimestrali (asseritamente “contenenti un errore del sistema”): ad esempio, la comunicazione del 08.07.2019 (all. D/99) riporta un elenco di appuntamenti inseriti/scritti dall'autore dell'e - mail (sig.ra
, per conto ed a nome della soc. i quali, Parte_9 Parte_1
pagina25 di 44 quindi, non possono essere il frutto/l'effetto di una “automatica elaborazione del sistema”” (p. 13, comparsa di risposta).
La parte appellata prosegue confutando l'efficacia probatoria che Parte_1 accorda a due documenti (nn. 47 e 49) ed eccepisce che il richiamo ad entrambi è del tutto inconferente e inidoneo a fondare la domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni già liquidate a per l'attività svolta presso CP_1 per le seguenti ragioni: CP_4
“la dichiarazione dell'amministratore delegato della soc. Controparte_10
(già contestata per la sua genuinità dalla ) con la quale l'AD esclude CP_1
l'assistenza di un qualsiasi agente nei rapporti intercorsi tra la società a lui facente capo e la , sarebbe in aperto contrasto con la linea difensiva Parte_1 della “che, invece, non ha escluso l'attività di agente, anche indiretto, Parte_1 della soc. ; Parte_2 la (ridottissima) corrispondenza e-mail intervenuta il 02/03.10.2017 ed il
18/19.10.2017 tra la soc. e la soc. ha ad Controparte_10 Parte_1 oggetto delle (marginali) questioni di natura prettamente logistica” (p. 14, comparsa di risposta).
Per quanto riguarda l'individuazione delle indennità e le relative liquidazioni e la domanda riconvenzionale di restituzione della FIRR versata da
RC (terzo e quarto motivo di appello principale) – ferma restando la condivisione delle conclusioni cui è approdato il giudice di primo grado circa l'infondatezza delle pretese sostanziali dell'odierna appellante principale – la parte appellata constata come “il Giudice sembra essere incorso in un errore nella valutazione/interpretazione delle risultanze della perizia del consulente d'Ufficio”
(p. 15, comparsa di risposta) e come “il Giudice non risulta avere correttamente determinato/individuato quale sia l'ammontare dovuto/da riconoscere alla soc.
(la quale, comunque, in primo grado aveva dato atto di avere già CP_1 percepito dalla ON RC la somma di euro 2.018,92, da detrarre dal totale dovuto – pag. 8 atto di citazione del 06.06.2022)” (p. 16, comparsa di risposta).
Secondo il riconoscimento di tale errore di valutazione del giudice di CP_1 primo grado fonda, non solo il riconoscimento della parziale fondatezza del motivo di appello relativo alle indennità di fine rapporto (così come proposta in via subordinata), ma anche l'appello incidentale di cui si dirà di seguito, nella pagina26 di 44 misura in cui il giudice avrebbe ““dimenticato” di considerare/tenere conto delle indennità dovute all'agente in relazione all'attività precedentemente svolta dalla soc. come concordato dalle parti Parte_2 all'art. 16.2 del contratto del 15.11.2017” (p. 15, comparsa di risposta).
Con riferimento alle istanze probatorie, la parte appellata si oppone all'ammissibilità non solo dei capitoli di prova di cui è fatta istanza, giudicandoli
“eccessivamente prolissi e complessi e di difficile comprensione per i testimoni, oltre che irrilevanti/non pertinenti ai fini della decisone”, ma anche degli ordini di esibizione proposti verso e verso ON RC, “in quanto aventi CP_1 finalità meramente esplorative e, comunque, perché totalmente ininfluenti ai fini della decisione della causa” (p. 16, comparsa di risposta). Afferma che entrambe le prove richieste sono inammissibili e superflue in ragione delle prevalenti prove documentali già acquisite agli atti, che controparte non ha mai disconosciuto o validamente contestato.
In via subordinata, in caso di ammissione delle suddette prove, la parte appellata chiede di essere ammessa a prova contraria.
Da ultimo, la parte appellata contesta il fondamento del motivo di impugnazione del capo relativo alle spese processuali, poiché “la relativa statuizione risulta perfettamente coerente/allineata ai principi del codice di rito in tema di soccombenza (art. 91 c.p.c.)” (p. 16, comparsa di risposta).
L'appello incidentale di CP_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione si duole dell'omessa CP_1 pronuncia sulle indennità maturate da Parte_2
asseritamente spettantile in forza della previsione dell'art. 16.2 del contratto
[...] del 15 novembre 2017.
L'appellante incidentale evidenzia un errore logico nella motivazione della sentenza gravata: pur avendo accertato che, in forza del contratto stipulato il 15 novembre 2017,”la preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con e poi ceduto al signor , il giudice di Parte_2 Controparte_2 prime cure “non ha dato evidenza di tenere conto di tale profilo nella determinazione delle indennità spettanti alla soc. per effetto CP_1 dell'intervenuta risoluzione del rapporto” (p. 17, comparsa di risposta).
pagina27 di 44 L'appellante incidentale sostiene che, trattandosi di previsioni contrattuali non contestate da controparte e accertate dal giudice di primo grado, è evidente la mera “svista” del giudice nella determinazione delle indennità dovute all'agente.
Evidenzia che, ai fini del calcolo delle stesse, è stato lo stesso giudice di primo grado che, rispondendo ad una specifica istanza del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 9 novembre 2023, ha invitato l'ausiliare ad effettuare i conteggi richiesti considerando il rapporto di agenzia come un unicum, valorizzando la continuità dell'attività svolta dall'agente.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione si duole della CP_1 determinazione delle indennità che le sono state riconosciute.
Afferma che, facendo riferimento ai calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio (p. 30 e ss. della relazione), le indennità devono essere determinate nella misura seguente:
i. indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) quantificata in euro 3.366,36;
ii. indennità supplettiva di clientela (ISC) conteggiata in euro 6.391,09;
iii. indennità meritocratica determinata in euro 24.604,61; per un totale di euro 34.362,38.
Precisa che da tale importo andrà dedotta la somma di denaro di euro
2.018,92, già percepita dalla ON RC (come esattamente precisato da nell'atto di citazione di primo grado). CP_1
Afferma, inoltre, che “In via meramente subordinata andranno sommati i risultati dei calcoli riferiti ai due contratti, considerati singolarmente e separatamente, riportati nelle tabelle di pag. 52 della relazione peritale e pari rispettivamente:
a) contratto del 16.06.2014 (tabella 5.1.1.) euro 11.094,54,
b) contratto del 15.11.2017 (tabella 5.1.2.) euro 6.929,30,
e, quindi, per un importo complessivo di euro 18.023,84 (dal quale andrà sempre detratta la somma di euro 2.018,92).” (p. 19 comparsa di costituzione in appello).
TERZO MOTIVO.
Con il terzo e ultimo motivo di appello incidentale si duole della CP_1 mancata liquidazione delle spese sostenute per l'attività svolta dal proprio consulente tecnico di parte.
pagina28 di 44 In merito l'appellante incidentale afferma che la statuizione sulle spese della consulenza tecnica di parte è conseguenziale alla pronuncia sulla soccombenza, richiamando l'orientamento giurisprudenziale per il quale “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” - Cass.
Civ. 15.10.2024 n. 26729” (pp. 19 e 20, comparsa di risposta).
Le difese svolte da in relazione all'appello incidentale. Parte_1
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE.
evidenzia l'inammissibilità della tesi sostenuta da che Parte_1 CP_1 considera come un unico rapporto i due contratti di agenzia che si sono susseguiti nel tempo ( – e e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
– . CP_1
Secondo l'unitarietà del rapporto è smentita dalla stessa volontà Parte_1 contrattuale delle parti che, in sede di stipula del secondo contratto, hanno manifestato la volontà di stipulare “un nuovo contratto di agenzia, andando a modificare anche la zona di esclusiva dell'agente” (p. 19, comparsa conclusionale dell'appellante principale).
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE.
Sulla domanda di liquidazione delle spese del consulente tecnico di CP_1
osserva come la relativa notula sia stata prodotta soltanto in sede di Parte_1 appello e che, pertanto, in difetto di notula, il Tribunale non avrebbe potuto liquidare alcunché.
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato il quinto motivo dell'appello principale, poiché, riguardando le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale, serve a circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione e a valutare la sufficienza dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
La causa risulta essere sufficientemente istruita attraverso l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, ove si consideri quanto segue.
pagina29 di 44 Sotto un primo aspetto va evidenziata l'inutilità delle prove orali offerte da
, volte a corroborare la tesi della sussistenza della giusta causa di Parte_1 recesso, dell'insussistenza di attività di promozione svolta da nei confronti CP_1 del cliente e, infine, della sussistenza del diritto alla restituzione CP_4 della FIRR già versata da ON RC.
Invero, tutte e tre le questioni sono già ampiamente corroborate dai documenti prodotti nel processo;
pertanto, le prove orali risultano superflue.
Con riferimento alle istanze ex art. 210 c.p.c., va parimenti confermato che esse non sono indispensabili al fine della decisione, attesa l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado. Gli ordini di esibizione oggetto di istanza appaiono del tutto esplorativi.
In particolare, l'istanza di esibizione da rivolgere alla ON RC sarebbe volta a verificare una circostanza che non è stata contestata da controparte
(come espressamente ricordato dall'appellante principale a pagina 16 dell'atto di appello), cioè il corretto ammontare già versato dalla ON RC a titolo di FIRR.
La seconda istanza di esibizione, rivolta a e avente ad oggetto le CP_1 dichiarazioni dei redditi del 2020 e del 2021 e la copia dei libri I.V.A. dell'ultimo semestre del 2021, risulta del tutto esplorativa, in quanto mirerebbe a desumere dal dato numerico l'effettiva natura dei rapporti intercorsi tra e la società CP_1 concorrente in assenza di elementi di fatto che facciano dubitare Controparte_3 della violazione del rapporto di agenzia da parte di nei confronti della CP_1 preponente . Parte_1
In conclusione, la causa non necessita di alcuna ulteriore attività istruttoria.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale sostiene che il recesso dal contratto di agenzia esercitato il 25 giugno 2021 è fondato su una giusta causa, in quanto la condotta tenuta da integra un inadempimento tale CP_1 da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.
A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante principale richiama sia la conversazione whatsapp del 3 giugno 2021 (doc. n. 10, fascicolo di e doc. CP_1
n. 18, fascicolo di ) intercorsa tra (legale rappresentante di Parte_1 Pt_2
e (amministratore delegato di ), sia l'ammissione da parte CP_1 Tes_1 Parte_1
pagina30 di 44 di (in seno alla riunione del 21 giugno 2021) di intrattenere, seppur da Pt_2 poco, un rapporto con la società concorrente Parte_16
ritiene che tali comportamenti dell'agente integrino una
[...] violazione non solo del diritto di esclusiva (di cui all'art. 6 del contratto di agenzia), ma anche del generale dovere di agire ed eseguire il contratto con buona fede e correttezza.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di primo grado, richiamando costante giurisprudenza di legittimità, bene ha ricostruito le ipotesi integranti la giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia: ““l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato,
è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente u fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ.
26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n. 152)” (pp. 4 e 5, sentenza gravata).
Sebbene la nozione di giusta causa di recesso in relazione al contratto di agenzia debba essere valutata con maggiore rigore rispetto al rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, anche un fatto di minore consistenza è idoneo a integrare la gravità della condotta, nel caso in esame il fatto allegato e provato dall'appellante principale non giustifica la risoluzione del contratto.
Infatti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dalle risultanze istruttorie risulta assai difficile avallare la tesi di a sostegno Parte_1 della giusta causa.
Le prove documentali fanno propendere per qualificare l'offerta rivolta dall'agente, in persona di alla preponente, in persona di Pt_2 Tes_1
(cfr. messaggio whatsapp del 3 giugno 2021: doc. n. 10, fascicolo di , CP_1 quale mera proposta che si inseriva in una più ampia interlocuzione volta a trovare una soluzione alla situazione economica in declino della preponente.
Risulta, invero, che tale offerta era stata stimolata da una richiesta di “idee, proposte, opportunità per migliorare la situazione”, proveniente dalla stessa pagina31 di 44 preponente, in persona di (cfr. mail del 20 giugno 2020: doc. n. 8, fascicolo Tes_1 di . CP_1
Non è, invece, dirimente la considerazione svolta dall'appellante principale circa il lasso temporale (di quasi un anno) trascorso tra le due comunicazioni, considerato che la documentata situazione di progressivo calo del mercato dei beni commercializzati in Veneto da (cfr. doc. nn. 8 e 9, fascicolo di Parte_1
esigeva, verosimilmente, del tempo per elaborare delle soluzioni che, CP_1 come richiesto da all'agente con la mail del 20 giugno 2020, Tes_1 potessero contribuire a migliorare tale situazione e, quindi, evidentemente, a rendere la preponente più competitiva nel mercato di riferimento.
Si aggiunga che, come è già stato condivisibilmente evidenziato nella sentenza gravata, il tenore della corrispondenza intercorsa a giugno 2021 tra e (doc. n. 10, cit.) lascia chiaramente intendere Controparte_2 Tes_1 non solo l'evidente confidenza esistente tra le parti, ma anche e particolarmente che “la preponete avesse ben presente la questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello da essa proposto in vendita” (p. 5, sentenza impugnata).
Il tenore dei messaggi whatsapp è, invero, inequivocabile in tal senso: il 3 giugno 2021 scriveva a “ciao alber come stai. Ho una Pt_2 Tes_1 buona azienda molto seria che vende viscosa seta greggio, ti può interessare avere un offerta?”; il 4 giugno 2021 rispondeva: “Ciao mandami offerta e campioni”; Tes_1 alle 9.45 dello stesso giorno AT chiedeva: “Ok ti serve taglio o tirella?
Imballato gabbia o scatola?”;
Badà rispondeva: “ con scheda tecnica, hai quello più leggero che Per_7 cercavi?”
AT replicava: “Ok. E imballaggio?”; quindi, affermava: “Su ganci”; Tes_1 infine, rispondeva: “Ok”. Pt_2
Il contenuto dei richiamati messaggi whatsapp intercorsi tra le parti il 3 giugno 2021 e il 4 giugno 2021 smentisce, dunque, la tesi di , secondo Parte_1 cui l'offerta del prodotto concorrenziale, effettuata da a il 3 giugno Pt_2 Tes_1
2021, “lasciava allibito l'interlocutore che informava i consiglieri ricevendo
pagina32 di 44 mandato di rispondere affermativamente per verificare sin dove si sarebbe spinto il signor (p. 8, atto di appello). Pt_2
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, osservato che “il fatto stesso che l'agente si sia proposto alle preponente nei termini sopra detti fa comprendere che il tutto si sia svolto nella normale dialettica commerciale fra le parti, in un contesto che (come si evince dal tenore delle interlocuzioni intrattenute tra di esse) l'agente ha sentito favorevole a tale tipo di proposta, sempre per svolgere adeguatamente il mandato e non certo al fine di violarne o di eluderne le finalità” (p. 6, sentenza gravata).
Dall'esame oggettivo dei documenti prodotti emerge in modo chiaro e inequivocabile che il contatto commerciale intervenuto tra e Controparte_2 era funzionale a reperire un'offerta per l'acquisto, da parte di Controparte_3
, di un tessuto in viscosa o seta di consistenza più leggera rispetto a Parte_1 quello prodotto dalla stessa;
la finalità, nota alla preponente, era quella Parte_1 di ampliare la gamma di tessuti commercializzati e ovviare così, in coerenza con le esplicite richieste della medesima preponente, al progressivo calo delle vendite del suo prodotto (il velluto).
L'assoluta trasparenza dell'agente nel rapporto con la preponente, quale emerge chiaramente della citata corrispondenza, evidenzia inequivocabilmente come l'agente abbia agito nell'interesse di , per il miglior adempimento Parte_1 del proprio mandato di agenzia, a meno di non ritenere l'agente privo di un livello minimo di intelligenza e di buon senso al punto da comunicare apertamente ed espressamente alla preponente la violazione del contratto di agenzia.
Va, quindi, condivisa la considerazione del giudice di prime cure, il quale ha evidenziato che, “Al contrario è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1749
c.c. -tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede” “ (p. 6, sentenza gravata).
In ultima analisi, va messa in rilievo la considerazione, pure espressa nella sentenza gravata, che non ha neppure offerto di provare che Parte_1 effettivamente l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un pagina33 di 44 prodotto concorrenziale rispetto a quello prodotto dalla preponente, a discapito di quest'ultima.
Va, quindi, confermato l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di giusta causa nel recesso esercitato da il 25 Parte_1 giugno 2021.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale insiste sulla domanda riconvenzionale (rigettata in primo grado) relativa alla restituzione delle provvigioni relative a che ritiene indebitamente pagate all'agente CP_4 per il quadriennio 2018 – 2021.
L'assunto di si fonda sull'asserito errore materiale che avrebbe Parte_1 generato automaticamente gli estratti conti comprensivi anche delle provvigioni relative all'attività svolta con il cliente CP_4
Secondo la prospettazione dell'appellante principale la prova dell'indebito consisterebbe nella (non contestata) collocazione della sede della CP_4
(BO) fuori dalla zona di operatività dell'agente (la Regione Veneto, secondo la previsione degli artt. 2.1, c) e 4 del contratto di agenzia del 2017); l'errata inclusione nei sistemi informatici della preponente deriverebbe dal fatto che con il nuovo contratto del 2017 si era ridotta l'area geografica di competenza dell'agente, rispetto a quella originariamente individuata con il contratto di agenzia stipulato nel 2014, sicché mentre BO era ricompresa nella zona geografica considerata dal contratto di agenzia stipulato tra con Parte_1 [...] nel 2014, era esclusa dal contratto Parte_2 Parte_2 stipulato tra e nel 2017; in altri termini, il riferimento a Parte_1 CP_1 CP_4 non sarebbe stato eliminato dai sistemi operativi della preponente per mero
[...] errore materiale.
Il motivo è infondato.
Risulta difficile accogliere la ricostruzione dell'appellante principale per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in punto di fatto, sono stati prodotti nel corso del giudizio di primo grado documenti idonei ad attestare un effettivo e perdurante rapporto tra l'agente e anche per il periodo successivo al 2017. CP_1 CP_4
pagina34 di 44 Prime tra tutte si evidenziano le dettagliate conferme d'ordine provenienti da che ha inoltrato periodicamente a (doc. nn. 85– CP_4 Parte_1 CP_1
92, fascicolo di . CP_1
Appare del tutto privo di fondamento il tentativo di sconfessare la relativa efficacia probatoria tentando di sostenere che il sistema informatico inoltrasse automaticamente tali ordini a Infatti, anche da una veloce consultazione CP_1 degli ordini in esame, è facile constatare come sotto la voce di “agente” sia Part indicata e non CP_1 Controparte_11
(che, in sequenza, sono state le parti contrattuali del previgente contratto
[...] di agenzia). A volere sostenere la tesi dell'errore di sistema, per il mancato aggiornamento dei clienti, il sistema avrebbe dovuto generare le conferme di ordine ancora nei confronti del vecchio agente;
invece, queste indicano tutte correttamente il nome del nuovo agente.
Tuttavia, anche volendo aderire alla tesi dell'errore automatico, questa viene pienamente smentita dagli ulteriori documenti prodotti da che, essendo CP_1 costituiti da mail preparate e inviate direttamente da per la Parte_9 preponente (doc. nn. 99 – 107, fascicolo di , si sottraggono per Parte_1 CP_1 definizione alla tesi dell'errore automatico.
A mero titolo esemplificativo: il documento n. 101 contiene una mail di che, per il 26 settembre 2022, inoltra a Testimone_6 CP_1 Parte_9
l'elenco dei clienti, tra cui risulta anche la parimenti, il
[...] CP_4 documento n. 103 consiste in una mail, con oggetto: “JJ One x Luis Tanker” del
26 agosto 2020 con la quale richiede a di contattare il cliente per Parte_9 CP_1 un appuntamento.
Va, in particolare, evidenziato, in ragione delle argomentazioni svolte dall'appellante principale, che il documento n. 103 attesta inequivocabilmente che conosceva J.J. One S.r.l. e che era consapevole dei rapporti commerciali Parte_1 intercorrenti tra tale società e la cliente Controparte_10
In secondo luogo va ricordato, come rilevato dal giudice di prime cure, che l'onere di definire e calcolare le provvigioni, ai sensi dell'art. 1749 c.c. e dell'art. 7 del regolamento contrattuale, spetta al preponente, unico soggetto che ha piena consapevolezza delle attività svolte dall'agente nel suo interesse. In virtù di tali previsioni, per tutto il periodo di durata dell'esecuzione del contratto e sino all'intervenuto recesso, ha liquidato le provvigioni in relazione alle Parte_1
pagina35 di 44 attività di per il cliente costituendo, in tal modo, la CP_1 CP_4 giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali periodici e continuativi.
Coerentemente con le richiamate previsioni, normativa e negoziale, il giudice di prime cure ha evidenziato che “poiché spetta alla preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia” (p. 7, sentenza impugnata).
Lungi dall'affermare – come lamentato dall'appellante principale – che “a parere del Tribunale di AN, una volta versate erroneamente le provvigioni, a prescindere dalla causa che vi ha dato origine e del comportamento di malafede del percettore, non vi sarebbe più alcuna possibilità di ripetizione dell'indebito”
(pp. 9 e 10, atto di appello), il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, tenuto conto dei primari obblighi di verifica e di vigilanza sull'attività svolta dall'agente e sugli affari conclusi dal medesimo (obblighi previsti dall'art. 1749
c.c. e dall'art. 7 del contratto di agenzia del 15 novembre 2017), la condotta della preponente fosse indicativa della inequivoca volontà della stessa di riconoscere per facta concludentia le provvigioni in questione, in deroga alla previsione dell'art. 12.6 del contratto di agenzia (che escludeva la maturazione delle provvigioni indirette per affari promossi a clienti fuori della zona di esclusiva).
A nulla rileva l'allegazione dell'appellante principale, che imputa tali pagamenti al mero errore materiale, poiché non vi è alcun elemento di prova di tale errore. Si consideri, invero, che il capitolo 32) dedotto da quale Parte_1 oggetto della prova testimoniale si limita a prevedere, genericamente, che “a seguito delle suddette verifiche la società convenuta si è resa conto di aver erroneamente provveduto a liquidare a delle provvigioni non di sua CP_1 competenza negli anni solari dal 2018 alla cessazione del rapporto per complessivi Euro 6.790,38 (omissis) per forniture al cliente . CP_4
Al contrario, i richiamati documenti prodotti da (doc. nn. 85 - 107) CP_1 costituiscono prova dell'attività di promozione svolta da nei confronti del CP_1 cliente Controparte_10
In tal senso occorre, inoltre, considerare, come in precedenza evidenziato, che la condotta della preponente, di liquidazione delle provvigioni protratta nel tempo e giustificata dalle conferme scritte di ordini periodicamente inoltrate pagina36 di 44 all'agente, è idonea a prevalere sul testo dell'originario regolamento negoziale;
che, per fatti concludenti, ha manifestato la volontà di corrispondere Parte_1 provvigioni a anche in relazione all'attività da quest'ultima svolta nei CP_1 confronti di un cliente situato fuori dalla zona geografica individuata dal contratto.
La conclusione raggiunta è corroborata dalla considerazione dell'inverosimiglianza dell'esistenza dell'asserito errore del sistema, in ragione dell'ampio lasso di tempo (quattro anni) durante il quale il presunto errore si sarebbe protratto, nonostante gli obblighi di verifica e di controllo dell'attività dell'agente che, per legge e per contratto, gravavano sulla preponente.
Alla luce di quanto in precedenza osservato, la dichiarazione rilasciata dall'amministratore delegato di datata 15 dicembre 2022 (doc. n. 47, CP_4 fascicolo di ), invocata dall'appellante principale a dimostrazione del Parte_1 fatto di aver sempre intrattenuto rapporti diretti con tale cliente senza intermediazione di alcun agente, non assume alcuna rilevanza decisiva, tanto più ove si consideri che si tratta di documento sopravvenuto e non precostituito alla data di instaurazione della causa;
inoltre, come condivisibilmente evidenziato dalla parte appellata, il documento in questione contraddice le allegazioni della stessa , la quale non ha mai escluso l'attività di agente, anche indiretto, Parte_1 svolta, nel vigore del contratto del 2014, da Parte_2
[...]
Anche la ridotta corrispondenza mail invocata dall'appellante principale, intervenuta tra il 2 ottobre 2017 e il 19 ottobre 2017 tra e Controparte_10
(doc. n. 49, fascicolo di ) non vale ad escludere l'attività di Parte_1 Parte_1 promozione svolta da per tale cliente, ove si consideri che si tratta di CP_1 corrispondenza intercorsa in un periodo di transizione tra il precedente agente e
(il contratto di agenzia tra le odierne parti è stato concluso il 15 novembre CP_1
2017, anche se con decorrenza dal 1 ottobre 2017) e che ha ad oggetto questioni marginali di natura logistica.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto le provvigioni pagate per il cliente Controparte_10
TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina37 di 44 Premesso che, come prospettato dallo stesso appellante principale, la negazione del diritto dell'agente al conseguimento delle indennità dovute per la cessazione del rapporto presuppone l'accoglimento del primo motivo e, quindi, il riconoscimento della giusta causa di recesso esercitato da , deve essere Parte_1 confermata, in ragione del rigetto del primo motivo del gravame principale, la pronuncia di accertamento del diritto di di conseguire le indennità. CP_1
Va, invece, rilevata la fondatezza della censura relativa alla determinazione del quantum di tali indennità.
Invero, il giudice di prime cure ha recepito in sentenza solo parte dei calcoli proposti dal consulente tecnico d'ufficio, dott. . Persona_8
Il Tribunale ha ritenuto di liquidare euro 40.480,68 a titolo di “indennità di fine rapporto” (termine, peraltro, non previsto né dalla legge né dall'art. 10 dell'AEC) che, però, come spiega l'ausiliare del giudice a pagina 27 della sua relazione, corrisponde al limite massimo dell'indennità ex art. 1751, terzo comma,
c.c.
Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a calcolare tale valore (tabella
7, p. 27 della relazione) al fine di verificare il valore massimo di indennità liquidabile ai sensi dell'art. 1751, terzo comma, c.c.
Come linearmente illustrato dall'ausiliare, tale calcolo è necessario per ottenere il parametro di riferimento che costituisce il tetto massimo con cui raffrontare il valore complessivo delle indennità di scioglimento del contratto risultante secondo le modalità di calcolo ex art. 10 AEC;
di conseguenza, non costituisce necessariamente il valore della liquidazione a titolo di indennità (“Si confronta l'indennità così calcolata con quello massimo calcolato ex art. 1751
c.c. e nel caso in cui ecceda quest'ultima l'indennità sarà assunta pari a quella calcolata ex art. 1751 c.c..”: p. 22, relazione).
Pertanto, in accoglimento parziale del terzo motivo di appello principale, le indennità spettanti a devono essere rideterminate nella seguente misura CP_1
(cfr. tabelle 8 e 9, pp. 28 e 29 e sintesi di cui al punto 5.1.2. di p. 52 della relazione del consulente tecnico d'ufficio), comprensiva delle provvigioni relative alla vendita al cliente (in ragione del rigetto del secondo Controparte_10 motivo dell'appello principale) e tenuto conto del solo contratto del 15 novembre
2017 (per quanto sarà in seguito evidenziato nel trattare del primo motivo dell'appello incidentale):
pagina38 di 44 indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): euro 2.383,33 (dai quali dovrà essere scomputato l'importo di euro 2.018,92, così come verrà illustrato di seguito nell'esaminare il quarto motivo dell'appello principale); indennità suppletiva di clientela: euro 4.545,98; nulla per l'indennità meritocratica (come accertato con efficacia di giudicato nella sentenza gravata).
QUARTO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE.
Venendo all'analisi delle doglianze relative all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione della FIRR versata dall'RC, valgono le stesse considerazioni precedentemente illustrate: non sussistendo la giusta causa a fondamento del recesso esercitato da , le somme versate Parte_1 dall'RC a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (incontestatamente pari a euro 2.018,92) erano dovute e, pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'accertamento dell'assenza della giusta causa di recesso fosse sufficiente a rigettare “ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta”.
E', invece, fondata la doglianza relativa alla determinazione del quantum della FIRR, poiché lo stesso avente diritto, ha riconosciuto, sin dall'atto di CP_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di aver ricevuto dalla
ON RC la somma di denaro di euro 2.018,92 in relazione al contratto di agenzia del 15 novembre 2017 (cfr. p. 8, atto di citazione in primo grado e p. 16, comparsa di risposta in appello).
In parziale accoglimento del motivo in esame, l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) per il contratto di agenzia del 15 novembre 2017 va rideterminata in euro 364,41 (euro 2.383,33 meno euro 2.018,92).
PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di volta a conseguire le indennità di cessazione del rapporto riferite al CP_1 contratto originariamente stipulato da con di Parte_1 Parte_2
e nel 2014. Parte_2 Parte_2
Invero, il giudice ha premesso alla valutazione delle rispettive domande delle parti le seguenti argomentazioni:
pagina39 di 44 “Dall'esame degli atti e di tutte le difese svolte dalle parti deve ritenersi che le spettanze richieste con la domanda debbano riferirsi esclusivamente all'ultimo contratto inter partes tenuto presente che dalla piana lettura di esso, e precisamente dall'alinea n. 6 delle premesse, si evince inequivocabilmente che le parti ebbero a risolvere il precedente accordo. Deve pertanto ritenersi che solo a tale ultimo assetto di interessi deve aversi riguardo per le determinazioni di cui alla presente sentenza” (punto 5.a., p. 4, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, quindi, espressamente motivato in ordine al riconoscimento delle sole indennità maturate a seguito della cessazione del contratto del 15 novembre 2017, espressamente escludendo, sulla base delle richiamate argomentazioni, le indennità maturate dal precedente agente sulla base del contratto del 2014.
Poiché il motivo di appello in esame non censura la richiamata motivazione della sentenza gravata, che non prende minimamente in considerazione, il motivo, così come risulta formulato, deve essere rigettato, poiché non contiene alcuna contestazione delle argomentazioni poste alla base del diniego delle indennità maturate a seguito della risoluzione del contratto del 2014.
SECONDO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE.
Con il motivo in esame l'appellante incidentale si duole della determinazione delle indennità, ritenendo che esse vadano determinate considerando, o singolarmente o come unicum, i due contratti di agenzia (quello del 2014 stipulato da con Parte_1 Parte_2
e quello del 2017 stipulato con .
[...] CP_1
Poiché si tratta di censura strettamente conseguenziale al primo motivo dell'appello incidentale, il rigetto di quest'ultimo comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame incidentale.
SESTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE E TERZO MOTIVO DI
APPELLO INCIDENTALE.
I motivi in esame, riguardanti la pronuncia sulle spese di lite, rimangono assorbiti dal parziale accoglimento del gravame principale, in ragione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina40 di 44 impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza evidenziato e in virtù del parziale accoglimento del terzo e del quarto motivo dell'appello principale, poiché risulta accertato un debito di nei confronti di a titolo di indennità Parte_1 CP_1 dovute a seguito della risoluzione del contratto del 15 novembre 2017, di euro
364,41 a titolo di FIRR e di euro 4.545,98 a titolo di indennità suppletiva di clientela, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere Parte_1 condannata a corrispondere a per i predetti titoli, la complessiva somma di CP_1 denaro di euro 4.910,39, oltre interessi nella misura dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2022, a decorrere dal 26 giugno 2021 (giorno successivo alla risoluzione del contratto di agenzia) e sino all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado non comporta alcuna pronuncia di restituzione delle maggiori somme accertate dal giudice di prime cure, poiché
l'efficacia esecutiva della sentenza gravata era stata sospesa nelle more del presente giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale non muta l'esito della lite, ma muta lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
pagina41 di 44 Il rigetto di due delle tre domande proposte da (rigetto della domanda CP_1 volta a conseguire le indennità maturate a seguito della cessazione del rapporto di agenzia regolato dal contratto del 2014 e rigetto della domanda risarcitoria) e il rigetto delle due domande riconvenzionali proposte da giustifica, in Parte_1 ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, la compensazione di due terzi delle spese di ambo i gradi di giudizio (ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio) e la condanna della soccombente a Parte_1 rimborsare a il residuo terzo delle spese dei predetti gradi e del compenso CP_1 del consulente tecnico d'ufficio.
Con riferimento alla liquidazione delle spese relative all'assistenza prestata dal consulente tecnico di va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito CP_1 da , il relativo compenso era già stato documentato nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, essendo stato prodotto da l'avviso di parcella del CP_1
10 maggio 2024 dell'importo di euro 1.344,92 (doc. n. 108).
E' opportuno ricordare che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. 15.10.2024 n. 26729).
In ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, come in precedenza evidenziato, deve essere condannata a rimborsare a Parte_1 CP_1 un terzo del compenso del consulente tecnico di parte di cui al richiamato documento n. 108.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, dovendo considerarsi il credito accertato al lordo di quanto corrisposto da RC prima dell'instaurazione del giudizio e gli interessi)
Nella liquidazione dei compensi del presente grado va riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 2014 e ss. mm., in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali.
pagina42 di 44 Compensi e spese devono essere distratti a favore dei difensori di CP_1 avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e AR CE AF, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
per la riforma della sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio CP_1
2025 dal Tribunale di AN nella causa iscritta al n. 22673/2022 r.g.;
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ND
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 complessiva somma di denaro di euro 4.910,39, oltre interessi nella misura dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2022, a decorrere dal 26 giugno 2021
e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
La sentenza impugnata nel resto;
COMPENSA
Tra e i due terzi delle spese di ambo i gradi Parte_1 CP_1 di giudizio, i due terzi del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. e i due terzi del compenso spettante al consulente tecnico di Persona_8
CP_1
ND
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, il CP_1 residuo terzo delle spese di ambo i gradi di giudizio, liquidate, in tale misura, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.692,33 per compensi di avvocato e, quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.718,60 per compensi di avvocato ed euro 259,33 per spese;
oltre ad un terzo del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. e oltre ad euro 448,30 (pari a un terzo del Persona_8 compenso spettante al consulente tecnico di;
il tutto da distrarre in CP_1
pagina43 di 44 favore dei difensori di avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e CP_1
AR CE AF, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, da parte di CP_1
Così deciso in AN, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_12 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. AR Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. MA AN
pagina44 di 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR MADDALONI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 457 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, con sede in Pontoglio (BS), via Industria, n. 3
ed elettivamente domiciliata in AN, Piazza del Liberty, n. 8, presso lo studio dell'avv. marco Marinoni, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maurizio Lascioli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
pagina1 di 44 Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona CP_1 PartitaIVA_2
dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Valdagno (VI), via
Figigola, n. 10/B ed elettivamente domiciliata in Milan, via della Guastalla,
n. 15, presso lo studio dell'avv. AR CE AF, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avvocati Federico Viero e Otello Dal
Zotto, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025 dal Tribunale di
AN nella causa iscritta al n. 22673/2022 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, in totale riforma della sentenza n. 749 emessa dal Tribunale di AN, undicesima sezione civile, G.U. dott.ssa Caterina Centola, pubblicata il 28 gennaio 2025, in esito al giudizio R.G. n. 22673/2022, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in ogni caso anche delle ulteriori domande, difese e deduzioni formulate da nel giudizio di prime Parte_1 cure da intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c., non accettato il contraddittorio su domande nuove, a) in principalità, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione promosso da e quelle proposte in via di appello incidentale nella CP_1 comparsa di costituzione del 26 marzo 2025 siccome infondate in fatto ed in diritto a fronte della legittimità del recesso per giusta causa e delle altre argomentazioni illustrate;
pagina2 di 44 b) in subordine e salvo ulteriore gravame, ridurre le pretese di cui alle domande contrattuali per le indennità di fine rapporto nel rispetto dei testi negoziali e delle previsioni dell'AEC 2014; c) in via riconvenzionale ed in ogni caso, condannare a CP_1 restituire alla società convenuta la somma netta di Euro 6.790,38=, indebitamente percepita a titolo di provvigioni negli anni dal 2018 al 2021, maggiorata dagli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno degli incassi a quello dell'effettiva restituzione o, in subordine, dalla domanda giudiziale a quello dell'effettiva restituzione nonché condannarla, previa declaratoria della non spettanza del FIRR, a versare a Parte_1 l'ulteriore somma netta di Euro 3.045,00= indebitamente percepita a titolo di FIRR dalla ON RC per il periodo dall'1.7.2014 al 25.6.2021 o in subordine la maggior o minor somma percepita a tale titolo, maggiorata dagli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno in cui l'ha percepita a quello dell'effettiva restituzione o, in subordine, dalla domanda giudiziale a quello dell'effettiva restituzione;
d) in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento totale e/o parziale delle domande di disporre la compensazione delle somme CP_1 eventualmente dovute con quelle derivanti dall'accoglimento delle due domande riconvenzionali sino all'egual concorrenza, condannando l'ex agente al pagamento della differenza, con la maggiorazione già richiesta;
e) condannare in ogni caso alla rifusione delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate dal rimborso dei contributi unificati, dal rimborso spese generali e dagli accessori di legge nonché al pagamento integrale della CTU espletata. In via istruttoria, richiamato il motivo d'appello, reitera Parte_1 l'istanza di ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto CP_1 già dedotte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2).c.p.c. datata 27.12.2022:
1) vero che ha per oggetto la produzione di velluti e di tele Parte_1 per abbigliamento, nonché di tutti gli articoli tessili ed il commercio di materie prime e prodotti, macchinari per l'industria tessile, attività che svolge presso lo stabilimento nella sede di Pontoglio (Bs), alla Via Industria n. 3 (doc. 1) e che la stessa si è sempre avvalsa di agenti/rappresentanti per promuovere la vendita dei propri prodotti in quasi tutte le regioni italiane;
2) vero che in particolare nel corso dell'anno 2013 aveva n. Parte_1 50 clienti nel Veneto che avevano generato forniture corrispondenti ad un fatturato di Euro 552.000,00= con agente la società SE (doc.
2- prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti); nei primi sei mesi dell'anno 2014, nella stessa Regione, aveva servito n. 29 clienti e realizzato un fatturato di Euro 242.000,00= con agente la società SE (doc. 3 prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti); 3) vero che intendendo ampliare la propria sfera di clienti Parte_1 ed in particolare quella delle regioni Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, stipulava in data 16.6.2014 un contratto di agenzia commerciale non in esclusiva con d'ora innanzi solo Parte_2 [...] (doc. 4) per promuovere la vendita dei propri prodotti nel Triveneto, Parte_2 con divieto di concorrenza in siffatta zona essendo vietato la commercializzazione di prodotti di aziende concorrenti, di acquistare prodotti in proprio e per conto terzi per rivenderli (art. 3), con decorrenza dall'1.7.2014 per due anni, rinnovabili in assenza di disdetta da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza del
pagina3 di 44 biennio in corso (art. 13), salvo il recesso per giusta causa nel caso di violazione di alcuni articoli (in particolare dell'art. 3 sul divieto di concorrenza); 4) vero che nel secondo semestre dell'anno 2014 l'agente Parte_2 promuoveva nella regione Veneto un fatturato di Euro 102.477,00= presso 28 clienti (in gran parte coincidenti con quelli già acquisiti da SE - doc. 5, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2015 l'agente promuoveva nella Parte_2 regione Veneto la collezione presso 39 clienti e generava un fatturato pari a Euro 200.116,00= (doc. 6, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2016 lo stesso agente promuoveva nella regione Veneto la collezione presso 56 clienti e generava un fatturato pari a Euro 245.298,00= (doc. 7, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). 5) vero che a seguito di accordi privati intercorsi tra i signori e soci di gli stessi congiuntamente Parte_2 Pt_2 Parte_2 chiedevano a un parere preventivo "di assenso alla cessione di Parte_1 contratto" a favore del signor lasciandogli libertà di decidere Controparte_2 se proseguire il rapporto come o con la sua ditta o con altra Parte_2 ditta dallo stesso costituenda, le parti sottoscrivevano l'accordo del 15.4.2017 (doc. 8) nel quale si prestava il consenso affinché cedesse il Parte_2 contratto di agenzia al signor regolarmente iscritto all'albo Controparte_2 agenti, con decorrenza dall'1.5.2017, prevedendo che tutte le provvigioni derivanti da ordini della stagione primavera/estate 2018 sarebbero spettate a
mentre quelle maturande a partire dalla stagione invernale Parte_2 2018/2019 sarebbero spettate al signor L'art. 3 di tale Controparte_2 convenzione disponeva che l'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. ed il FIRR dovevano essere liquidati dalla casa mandante direttamente al signor "all'atto dello scioglimento del rapporto, ricorrendone Controparte_2 i presupposti di legge, in conformità a quanto stabilito dai contratti ceduti e dagli AEC vigenti in materia";
6) vero che dopo ottenuto il consenso, il rapporto proseguiva formalmente con e nel periodo dall'1.1.2017 al 30.9.2017 e la stessa Parte_2 generava nella zona Veneto un fatturato pari a Euro 357.797,00= promuovendo vendite su 42 clienti (doc. 9, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti);
7) vero che in data 15.11.2017 a richiesta del signor Parte_1
stipulava un nuovo contratto di agenzia in esclusiva con Controparte_2 [...] (doc. 10) con il quale, dopo aver risolto quello precedente in essere per CP_1 effetto della su menzionata cessione, la mandante conferiva alla nuova società dell'incarico di promuovere le vendite dei propri prodotti nella zona individuata nella regione Veneto (art. 2), con obbligo per l'agente di non poter rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti, di non acquistare prodotti similari in proprio o per conto terzi per rivenderli, di non assumere e/o mantenere nella zona altri incarichi o attività concorrenti e di non svolgere alcuna attività in concorrenza (art. 5). Espressa clausola prevedeva le ipotesi di risoluzione del contratto (art. 14, la durata era prevista dall'1.10.2017 per anni due rinnovabili tacitamente di ulteriori due anni in assenza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale (art. 15), alla cessazione del rapporto il preponente si obbligava a riconoscere all'agente "un'indennità proporzionale all'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto, nel rispetto dell'art. 1751 c.c. e sulla base delle modalità e criteri previsti dall'AEC". La preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di
pagina4 di 44 fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con e poi ceduto al signor (art. 16), con Parte_2 Controparte_2 elezione del foro esclusivo di AN;
8) vero che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2017 CP_1 promuoveva nella regione Veneto un fatturato pari a Euro 182.750,00= realizzato presso 62 clienti (doc. 11, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Nel corso dell'anno 2018, in seguito ai rilevanti acquisti dell'articolo L31 da parte di uno storico cliente di ndustries, produttore del Parte_1 marchio Moncler), promuoveva nella regione Veneto solo presso 46 CP_1 clienti un fatturato pari a Euro 1.643.630,00= (doc. 12, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti).
9) vero che al netto delle vendite promosse sul cliente il fatturato
Parte_3 promosso nell'anno 2018 nella zona di competenza risultava pari a Euro 448.946,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 62 a 46. 10) vero che l'articolo maggiormente promosso in vendita negli anni 2017 e 2018 era distinto dalla sigla n. L31 (articolo di seta/viscosa); 11) vero che nel corso dell'anno 2019 promuoveva nella CP_1 regione Veneto presso 30 clienti, compreso un fatturato pari a Euro
Parte_3 963.255,00=, di cui al solo cliente di Euro 655.528,00= (doc. 13,
Parte_3 prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti). Al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale
Parte_3 anno nella zona di competenza risultava pari a Euro 307.727,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 46 a 30; 12) vero che nel corso dell'anno 2020 promuoveva nella CP_1 regione Veneto presso 24 clienti, Industries compresa, un fatturato pari a Euro 554.730,00= (doc. 14, prospetto riassuntivo delle fatture emesse ed elenco clienti), di cui al solo cliente di Euro 363.868,00=.
Parte_3
Al netto delle vendite sul cliente il fatturato promosso in tale Parte_3 anno nella zona di competenza risultava pari a Euro 190.862,00=, inferiore a quello dell'anno precedente e con perdita di clienti passati da 30 a 24;
13) vero che con e.mail del 20.6.2020 (doc. 15) il dott. , Tes_1 consigliere delegato di riepilogava quanto emerso in una Parte_1 conversazione del giorno prima con il signor Controparte_2 Parte_4 contestandogli la contrazione delle vendite nel corso degli ultimi due anni, maggiore di quella subita su altri mercati, iniziata ben prima del verificarsi della pandemia, pari a quasi il 50% avendo perso clienti medio-piccoli, senza che altri fossero acquisiti, confermando la presenza della preponente alle fiere, l'apertura in agosto dell'azienda, l'ulteriore digitalizzazione. Al che replicava il legale rappresentante di con e.mail del 22.6.2020 (doc. 16) segnalando la CP_1 tendenza negativa del mercato rispetto al velluto, definendosi un'agenzia "multibrand e multiprodotto" ed assicurando sulla buona entrature con la società Moncler (che era la principale cliente della zona), suggerendo di produrre prodotti alternativi al velluto;
14) vero che verso fine anno 2020, a fronte della reiterata contestazione del dott. sul notevole calo del fatturato promosso in Veneto negli anni Tes_1 2019 e 2020, a far data dall'11.11.2020 e sino al 20.11.2020 intercorreva altro scambio di 9 e.mail e messaggi di whatsapp (docc. 17) con oggetto la richiesta dell'agente di avere una collezione in tessuto viscosa seta più leggera di 20/30
pagina5 di 44 grammi rispetto a quella dei prodotti in collezione con sigla L31, che sarebbe già stata prodotta da una terza impresa;
15) vero che a seguito dell'invio di fotografia del prodotto concorrente a marchio " (doc. 48) e della conoscenza delle sue caratteristiche, Persona_1 il dott. con e.mail del 12.11.2020, fatte le dovute comparazioni, precisava Pt_5 che i due articoli erano eguali di peso al metro quadrato e che la differenza con il prodotto concorrente, sempre composto da 82% di viscosa e da 18% di seta, era semplicemente dovuta all'altezza del prodotto (un metro lineare per altezza di cm. 115 ed un metro lineare per altezza di cm. 130), invitando l'agente a far valere tali argomentazioni con la clientela;
16) vero che le vendite dell'articolo si sono Parte_6 ulteriormente ridotte fino quasi a fermarsi;
17) vero che decorsi numerosi mesi da questo scambio di corrispondenza il dott. , senza che avesse fatto alcuna richiesta, riceveva dal signor Tes_1 via WhatsApp del 3.6.2021, ore 13.36 (doc. 18) che si Persona_2 rammostra, un'offerta commerciale per promuovere la vendita da una terza azienda a di un tessuto di seta/viscosa greggia, concorrente con Parte_1 quello prodotto da Parte_1
18) vero che il dott. consultava subito telefonicamente tutti i membri Tes_1 del Consiglio di Amministrazione ed all'esito di tale consultazione, anche alla luce dei sospetti già insorti a causa della costante perdita di clienti e di fatturato nella zona Veneto, veniva deciso di rispondere in senso positivo al solo fine di verificare dove si sarebbe spinto l'agente. Ed è così che il mattino seguente il dott. inoltrava tramite lo stesso mezzo (doc. 18 bis), che si rammostra, la risposta Tes_1 positiva chiedendo l'inoltro di offerta e campioni, dotato di tirella con scheda tecnica e su ganci. Con altro WhatsApp dell' 8.6.2021 (doc. 18 ter), che si rammostra, il signor precisava che il velluto proposto in viscosa e seta Pt_2 greggio costava Euro 10.50= netti e che due mesi prima era venduto a Euro 9.15=, avvertendo che avrebbe ricevuto nella stessa giornata il campione più leggero;
19) vero che in data 9.6.2021 il signor ordinava alla società Pt_2 di inviare un pezzo di tessuto a titolo di campione con una cartella Controparte_3 colori del prodotto ed il dott. si vedeva recapitare presso la sede della Tes_1 una cartella colori con un campione di tessuto attaccato (doc. Parte_1
19), che si rammostra. Tale articolo si palesava identico all'iconico "L31" della preponente, prodotto da un'azienda concorrente e commercializzato dalla;
Controparte_3
20) vero che il dott. , ricevuti detti campioni dalla Tes_1 CP_3
società che produce, compra e vende tessuti pronto-tinta e pronto-stampa su
[...] tutto il territorio italiano, chiedeva telefonicamente delucidazioni al signor
il quale gli riferiva via WhatsApp in pari data (doc. 18 quater), che si Pt_2 rammostra, che si trattava del prodotto proposto da e che ne CP_1 avrebbe fatto avere anche altri più leggeri;
21) vero che in data 21.6.2021 il signor convocato da Pt_2 Parte_1 in sede per chiarimenti, riferiva di intrattenere un rapporto commerciale
[...] con sia pur appena iniziato, dicendosi disponibile a cessarlo a Controparte_3 richiesta della preponente anche se affermava che si sentiva CP_1 autorizzata a soddisfare i bisogni dei "suoi clienti", sino al punto da procurare loro, se richiesti, prodotti concorrenziali con quelli della preponente e sosteneva che la sua proposta di acquistare merci da una ditta concorrente era stata fatta per consentire di ampliare la sfera dei prodotti vendibili dalla preponente;
pagina6 di 44 22) vero che con lettera racc.ta del 25.6.2021, anticipata via pec in pari data (doc. 20), comunicava a il suo recesso per giusta causa dal CP_1 contratto di agenzia con effetto immediato, spiegandone le ragioni, al che replicava la società agente con lettera pec del 30.6.2021 (doc. 21) nella quale precisava che si era semplicemente attivata per ampliare/completare l'offerta commerciale della al solo fine di reperire un fornitore della Parte_1 tipologia di tessuto con una qualità più leggera, come da scambio di corrispondenza risalente al giugno 2020, avendolo trovato presso tale CP_3
con sede in Lucino (Co), dalla quale non avrebbe mai acquistato merce e
[...] con la quale non avrebbe instaurato alcun rapporto di collaborazione o di commercializzazione di prodotti concorrenti;
23) vero che replicava a sua volta con lettera pec del Parte_1 21.7.2021 (doc. 22) nella quale evidenziava che la causale del recesso era documentale, negando la sussistenza di equivoci di sorta, essendo invece la condotta inadempiente in linea con le affermazioni del signor nel citato Pt_2 colloquio in sede del 21.6.2021, avvertendo che avrebbe agito per il risarcimento dei danni cagionato dalle illegittime condotte della società agente;
24) vero che nel primo semestre dell'anno 2021 ha promosso CP_1 nella zona Veneto un fatturato di Euro 311.817,00= su soli 16 clienti, di cui Euro 114.288,00= a favore di (doc. 23, prospetto riassuntivo delle fatture Parte_3 emesse ed elenco clienti); 25) vero che successivamente al recesso per giusta causa Parte_1 ha evaso ordini pervenuti in precedenza su promozione di per un CP_1 fatturato di Euro 43.825,00= (doc. 24) per i quali la ex società agente ha emesso le fatture n. 75 del 5.8.2021, n. 99 del 4.11.2021, n. 16 del 2.2.2022 e n. 45 del 5.5.2022, per complessivi Euro 16.100,00=; 26) vero che per effetto di tali pagamenti dovuti agli incassi successivi allo scioglimento del rapporto, ha versato a a titolo di Parte_1 CP_1 provvigioni maturate dall'1.10.2017 al 30.6.2021 la complessiva somma di Euro 151.532,56=, oltre iva (docc. 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinques, fatture e rendiconti di riferimento), avendo in precedenza versato a CP_1 [...] provvigioni pari a Euro 36.057,27=, oltre iva (docc. 26, 26 ois, 26 ter e Pt_2
26 quater, fatture e rendiconti di riferimento), e così complessivi CP_1 Euro 187.589,83= di imponibile;
27) vero che con lettera pec del 24.9.2021 (doc. 27) un legale per conto di diffidava al pagamento di quanto dovuto per il cessato rapporto di CP_1 agenzia oltre a quanto dovuto al signor secondo quanto pattuito Controparte_2 ai sensi dell'art. 16, c. 2°, del contratto di agenzia del 15.11.2017, allegando una relazione tecnica a firma del dott. datata 21.9.2022 (doc. 28), Persona_3 nella quale erano inserite le fatture n. 95 del 16.6.2015 (doc. 29), n. 100 del 18.5.2016 (doc. 30) e n. 7 del 10.1.2017 (doc. 31) emesse dalla Parte_2 per rimborsi dei costi per spazi espositivi in fiera;
28) vero che gli agenti di svolgono l'attività promozionale Parte_1 della collezione autunno/inverno dell'anno successivo nei mesi da giugno a novembre e svolgono invece l'attività promozionale della collezione primavera/estate dell'anno successivo nei mesi da febbraio a maggio;
29) vero che ha versato all'RC dall'1.7.2014 al Parte_1
30.9.2017 per l'agente l'importo di Euro 1.016,60= (doc. 32) e poi Parte_2 dall'1.10.2017 in avanti per l'agente sino alla cessazione del CP_1 rapporto agenziale, l'importo di Euro 2.012,92= (doc. 33) che RC, dopo scambio di corrispondenza, ha riferito con lettera pec del 21.10.2021 (doc. 34)
pagina7 di 44 che avrebbe riconosciuto per intero a titolo di FIRR a nonostante Parte_7 l'intervenuto recesso per giusta causa non essendo stata promossa la relativa controversia;
30) vero che dopo la cessazione del rapporto ha altresì Parte_1 accantonato l'importo di Euro 370,41= che non ha versato all'RC essendo cessato il rapporto ed in ragione della giusta causa;
31) vero che nella verifica dei conteggi prodotti dalla società attrice con la nuova versione della perizia del dott. prodotta in causa risalente Per_3 stavolta all'aprile 2022, si è rivolta ad un suo professionista, dott. Parte_1
che ha elaborato la relazione del 15.9.2022 (doc. 35) che si Persona_4 rammostra e che conferma;
32) vero che sempre a seguito delle suddette verifiche la società convenuta si è resa conto di aver erroneamente provveduto a liquidare a delle CP_1 provvigioni non di sua competenza negli anni solari dal 2018 alla cessazione del rapporto per complessivi Euro 6.790,38=, come da dettagliato riepilogo (doc. 36) per forniture al cliente CP_4
33) vero che con sede in BO, Via Werner Von Siemens CP_4 Str. 18, è cliente di dal 10.10.2009, segnalato dall'allora agente Parte_1 di zona Braghetto, venendo sempre gestito come cliente direzionale, facendo pervenire gli ordini direttamente in sede, senza alcun contatto con gli agenti di zona della preponente;
34) vero che la precedente agente ha comunque Parte_2 percepito le provvigioni sul fatturato di nei riguardo di Parte_1 CP_4 solo perché tale cliente apparteneva alla sua zona di competenza (Veneto,
[...]
Trentino Alto Adige e Friuli), senza che mai ebbe a promuovere una sola vendita;
35) vero che dopo la stipula del rapporto di agenzia con di CP_1 fine anno 2017, che ha limitato di comune accordo la zona riservata all'agente al solo Veneto, il rapporto di fornitura tra e ha Parte_1 CP_4 continuato ad essere direzionale, come prima, venendo gestito direttamente dalle parti senza l'intervento di CP_1
36) vero che tramite il suo legale rappresentante ed i suoi CP_4 dipendenti signori e , ha continuato ad Parte_8 Persona_5 inviare i suoi ordini scritti di merce via e.mail ad un impiegata amministrativa di
signora con la quale ha trattato in via Parte_1 Parte_9 esclusiva la gestione ordinaria del singolo ordine e, per gli aspetti di eventuali deroghe alle normali condizioni di fornitura, si è sempre rivolta direttamente al dott. ; Tes_1
37) vero che i documenti che mi si rammostrano documentano, a titolo esemplificativo, tre ordini inoltrati direttamente da in un trimestre CP_4 dell'anno 2017 a le conferme d'ordine trasmesse alla cliente e Parte_1 per conoscenza all'agente il documento di trasporto, la fattura di CP_1 vendita con riportato in alto a destro l'agente l'estratto conto CP_1 provvigionale spedito da alla società agente comprensivo delle Parte_1 fatture per i suddetti tre ordini, la fattura emessa da comprensiva CP_1 delle provvigioni per le vendite a il bonifico della preponente e CP_4 l'addebito in conto dello stesso (docc. 49, da 1A a 12);
38) vero che il signor , già collaboratore di nel corso Pt_10 CP_1 CP_ delle poche visite annuali che ha svolto presso la sede di negli anni CP_5 dal 2014 al 2021 non ha mai mostrato o tanto meno promosso la vendita di alcun prodotto di ma solo di terze società; Parte_1
pagina8 di 44 39) vero che per tutta la durata del rapporto agenziale con Lemia s.r.l.s. Pontoglio s.p.a. per un automatismo del programma informatico, avendo erroneamente lasciato agganciato il territorio del Trentino Alto Adige, dal precedente codice dell'agente sostituito ( q quello nuovo Parte_2 [...]
ha sempre inoltrato alla società attrice le conferme degli ordini pervenuti CP_1 direttamente da e ha anche inserito nel rendiconto trimestrale le CP_4 vendite dirette a versandole le provvigioni per un totale in via CP_4 capitale di Euro 6.790,38=;
40) vero che in costanza del rapporto agenziale, non ha mai CP_1 maturato provvigioni per vendite promosse a favore di clienti con sede nella regione Trentino Alto Adige né ha mai svolto attività di promozione di affari a favore di Parte_1
41) vero che confermo integralmente nei contenuti la mia lettera pec del 15.12.2022 (doc. 47) inoltrata a Parte_1 Si indicano a testimoni i signori:
, domiciliato presso in , Via Tes_1 Parte_1 Parte_1 Industria n. 3;
residente in [...]; Parte_9 Parte_1
, residente in [...]
33;
, residente in [...]; Testimone_2
, residente in [...] 1;
residente in [...]; Testimone_4 legale rappresentante di domiciliato presso la sede legale;
Controparte_7 dott. domiciliato in , Via Giuseppe Di Vittorio n. Persona_4 Parte_1 15 (sui capitoli 31 e 32); e , direttore di produzione, entrambi Parte_8 Persona_5 domiciliati presso con sede in BO, Via Werner Von Siemens Str. CP_4
18 (sui capitoli da n. 33 a n. 39);
, residente in [...], quale Testimone_5 legale rappresentante di (sui capitoli da n. 35 al 41); CP_4
, residente in [...]. Testimone_6
- Ordinare a ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio le CP_1 dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2020 e 2021 onde verificare, per il primo anno lavorato integralmente, il reddito netto dichiarato dalla società attrice e per il secondo anno quanto la società attrice ha guadagnato nel periodo dal luglio al dicembre 2021 per altre attività svolte in sostituzione di quelle agenziali in favore di nonché ordinare alla società attrice di Parte_1 produrre in giudizio tutte le somme percepite dalla stessa, anche per conto di
[...]
a titolo di FIRR dalla ON RC negli anni dal 2014 al Parte_2 2021.
- Ordinare a di esibire in giudizio copia del libri iva per i CP_1 corrispettivi incassati dall'1.7.2021 al 31.12.2021 al fine di rilevare il reddito prodotto in sostituzione di quello che avrebbe ricavato, al netto delle spese, qualora avesse proseguito il rapporto agenziale nel trimestre luglio/settembre 2021.
- Emettere comunque ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di ON RC, in persona del suo leale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare n. 31, della documentazione atta ad attestare la somma versata a titolo di FIRR a per il periodo dal CP_1
pagina9 di 44 2014 al 2021 a seguito della cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra (posizione 1451) e (matricola 30368268) avvenuta Parte_1 CP_1 l'1.7.2021 al n. 3758514 o, in subordine, ordinare a ON RC di fornire informazioni scritte relative al FIRR maturato da e in Parte_2 continuità da citato rapporto di agenzia intercorso dal 2014 Parte_11 al 2021 con la medesima preponente Parte_1
- Quest'ultima ribadisce la propria opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellata nella prima memoria 183, c. 6°, c.p.c. del 28.11.2022 per le ragioni già dedotte nella propria memoria ex art. 183, c. 6°, n. 3 c.p.c. del 10 gennaio 2023 da aversi qui di seguito ritrascritte nonché all'eventuale escussione del teste dott. già nominato CTP, salvo che non attenga Per_3 esclusivamente al suo contestato elaborato peritale di parte, superato dalla CTU. Nel denegato caso di ammissione anche di un solo capitolo avverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi già Parte_1 indicati”.
Per CP_1
“Nel merito
1) In via principale di merito respingersi l'appello proposto dalla soc. per tutte le ragioni, di fatto e giuridiche, dedotte in atti. Parte_1
2) In via di impugnazione incidentale, riformarsi parzialmente, per le ragioni esposte in atti, la sentenza di primo grado n. 749/2025, emessa e resa pubblica il 28.01.2025 dal Tribunale di AN, e per l'effetto condannarsi la soc. a corrispondere alla soc. in base alle previsioni Parte_1 CP_1 contrattuali (art. 16.1 e 16.2 del contratto del 15.11.2017) le somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto, ex art. 1751 c.c., oltre agli interessi (ex art. 5 D.Lvo 231/2022) maturati dal giorno del dovuto (26.06.2021) o in subordine, dalla domanda, al saldo effettivo.
3) In ogni caso, spese e compensi, anche di CTU e CTP, del primo grado di giudizio e di appello (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria A. In via subordinata ed eventuale, ammettersi le prove orali (testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta) articolate nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 28.11.2022 con i testimoni ivi indicati (eventualmente da abilitarsi anche a prova contraria). B. Ferma l'opposizione alla ammissione: a) dei capitoli di prova dedotti dall'appellante per le ragioni già esposte nel precedente grado di giudizio e, comunque, perché valutativi, eccessivamente prolissi e complessi e di difficile comprensione per i testimoni, oltre che irrilevanti/non pertinenti ai fini della decisione;
nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta;
vengono, inoltre, confermate e ribadite in questa sede anche le ragioni di incapacità a testimoniare e/o comunque di inattendibilità riferite al sig. (Consigliere Delegato della soc. con Tes_1 Parte_1 poteri per l'ordinaria amministrazione, tanto da avere anche sottoscritto, in nome e per conto della preponente, l'accordo di cessione del contratto di agenzia del
pagina10 di 44 15.04.2017 nonché il contratto di agenzia in esclusiva del 15.11.2017 – all.ti D/2 e D/3); b) degli ordini di esibizione (proposti verso la soc. e nei CP_1 confronti della ON RC) in quanto aventi finalità meramente esplorative e, comunque, perché totalmente ininfluenti ai fini della decisione della causa, come dedotto in narrativa. Con riserva di deposito della comparsa conclusionale e delle note di replica ex art. 352 c.p.c.”.
pagina11 di 44 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025, il Tribunale di
AN ha deciso la causa instaurata da (di seguito denominata CP_1 anche o agente), nei confronti di (di seguito denominata CP_1 Parte_1 anche o preponente). Parte_1
La società attrice, in qualità di agente, aveva convenuto in giudizio
, al fine di conseguire l'accertamento negativo della giusta causa alla Parte_1 base del recesso esercitato dalla convenuta, nella sua qualità di preponente, dal contratto di agenzia stipulato il 15 novembre 2017 (con decorrenza dal 1 ottobre
2017) e la conseguente condanna di al pagamento delle seguenti somme Parte_1 di denaro: a) euro 41.591,69 a titolo di indennità dovute ai sensi dell'art. 1751 c.c. per la cessazione del rapporto, comprensive, in base a quanto previsto nelle premesse e nell'art. 16.2 del contratto di agenzia del 15 novembre 2017, delle indennità maturate e dovute in forza del precedente contratto di agenzia del 16 giugno 2014 (stipulato con;
b) Parte_2 euro 25.324,45 a titolo di risarcimento del danno.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la società convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande dell'attore e aveva proposto due domande riconvenzionali: l'una avente ad oggetto la condanna di parte attrice alla restituzione della somma di denaro di euro 6.790,38, sull'assunto che fosse stata indebitamente corrisposta a titolo di provvigioni dal 2018 al 2021 in relazione al cliente e l'altra avente ad oggetto la condanna di al rimborso CP_4 CP_1 della somma di denaro di euro 3.045,00, sull'assunto che fosse stata indebitamente percepita dall'agente, a titolo di FIRR, da ON RC, nel periodo dal 1 luglio 2014 al 25 giugno 2021. La parte convenuta aveva, altresì, chiesto, in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, la compensazione dei crediti dell'attore con le somme di denaro oggetto delle domande riconvenzionali.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, il Tribunale di AN ha disposto nei seguenti termini:
“accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato il
15.11.2017 tra (con decorrenza dal 1.10.2017) per recesso ad Parte_12 CP_1 nutum esercitato dalla preponente il 25.06.2021;
pagina12 di 44 in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le seguenti poste: Parte_7
40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela, oltre interessi legali dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a rifondere all'attrice in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore le spese di lite che liquida il 518 euro per spese e 7.616 euro per compensi, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da corrispondersi in favore dei Legali antistatari;
pone a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto”.
Il giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza della giusta causa di recesso esercitato dalla preponente il 25 giugno 2021, ponendo a fondamento della decisione numerose prove documentali che ha ritenuto smentissero la tesi della convenuta, secondo la quale il tentativo di offrire alla preponente prodotti concorrenziali (provenienti dalla concorrente , al fine di una Controparte_3 successiva commercializzazione, costituiva una lesione del rapporto fiduciario tipico della relazione tra preponente e agente.
In primo luogo, il Tribunale ha giudicato “significativo” il contenuto dei documenti numeri 8 e 9 di parte attrice, evidenziando che da tali documenti emergeva come “il mercato dei beni commercializzati in Veneto dalla convenuta fosse in progressivo calo, […] senza imputabilità alcuna all'agente”.
In ultima analisi il giudice di prime cure ha richiamato il documento n. 10 prodotto da parte attrice, rilevando che si trattava di una comunicazione informale intervenuta il 3 aprile 2021 tra l'agente e l'amministratore unico della preponente
(“[…] ti può interessare avere un'offerta?”. “Ciao mandami offerta e campioni”), dalla quale si evinceva che la preponente era perfettamente a conoscenza della questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello di propria produzione.
Il giudice di prime cure ha rilevato come “appare poi sorprendente che la stessa circostanza sia stata utilizzata dalla preponente come elemento fondante la giusta causa del recesso esercitato “Vi contestiamo che il vostro legale
pagina13 di 44 rappresentante nei primi giorni del corrente mese ha provveduto ad offrirci in vendita un prodotto viscosa seta greggio concorrente con quello da noi prodotto e commercializzato nonché ad inviarci campioni dello stesso provenienti da società concorrenziale con la nostra” (cfr. doc. 4 attrice)”.
Ha ritenuto che la società convenuta non avesse in alcun modo né allegato né provato “che l'agente sia venuto meno ad alcuno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 1746 c.c. (omissis) Né del resto la parte convenuta ha provato in giudizio – ovvero ha offerto di provare con documenti – che effettivamente
l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un prodotto concorrenziale a quello prodotto da a discapito di quest'ultima. Al Parte_1 contrario, è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1479 c.c. – tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona fede”.
Dopo aver qualificato il recesso esercitato da come recesso ad Parte_1 nutum, il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza del diritto di parte attrice al conseguimento delle indennità richieste, quantificate sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, proposta da con riferimento alle provvigioni relative al Parte_1 cliente che, secondo la prospettazione della parte convenuta, era CP_4 fuori della zona di competenza di e in relazione al quale le provvigioni, CP_1 regolarmente corrisposte, erano state illegittimamente trattenute dall'agente.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto dirimente il richiamo alla disciplina degli obblighi del preponente di cui all'art. 1749 c.c. che, al secondo comma, regola chiaramente il pagamento delle provvigioni: “il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente”.
pagina14 di 44 Il giudice di primo grado ha giudicato piuttosto “singolare che la preponente sia incorsa in tale tipo di errore, ovvero quello di liquidare provvigioni per un cliente non rientrante nella sfera di competenza dell'agente e di essersi avveduta della cosa solo a giudizio instaurato. Ove anche si fosse verificata tale evenienza, poiché spetta al preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia”.
Sulla base di tali presupposti il giudice di prime cure ha accertato il diritto dell'agente “a ricevere le provvigioni di cui ai calcoli del c.t.u. espressi alla pagg.
26 ss della relazione tecnica (con inclusione delle provvigioni spettanti per il cliente ” e ha, pertanto, riconosciuto a parte attrice le seguenti Persona_6 somme di denaro: “40.408,68 euro per indennità di fine rapporto, 2.383,33 euro per Firr, 4.545,98 euro per indennità suppletiva di clientela”. Ha escluso l'indennità meritocratica, stante quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ad un progressivo decremento del fatturato dell'agente e, dunque, in palese difetto dei presupposti di cui all'art. 1751 c.c., cioè l'aumento di fatturato con la clientela esistente o l'acquisizione di nuovi clienti e il fatto che la preponente ricevesse ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
elementi che il giudice ha ritenuto non provati e addirittura di segno contrario.
Da ultimo, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dell'agente per difetto assoluto di prova del danno asseritamente subito dall'agente e richiesto a titolo di lucro cessante per le provvigioni non incassate per la stagione autunno - inverno 2022/2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 febbraio 2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma e ha riproposto, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate in primo grado.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 26 marzo 2025, ha CP_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
pagina15 di 44 Nelle more del processo, con ordinanza in data 1 aprile 2025, la Corte di
Appello ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello principale di Parte_13
MOTIVO.
[...]
Con il primo motivo di gravame – rubricato “Sulla sussistenza della giusta causa di recesso” (p. 6, atto di appello) – l'appellante principale si duole della ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado al fine della qualificazione del recesso esercitato dalla preponente come recesso ad nutum, in assenza di giusta causa.
Deduce che le argomentazioni in fatto svolte dal giudice di prime cure non sono condivisibili né comprovate, violando il disposto degli artt. 2119 e 1751, secondo comma, c.c., nonché degli artt. 5, 6 e 14 del contratto.
L'appellante principale spiega che la condotta contestata a CP_1 non è esclusivamente quella che emerge dal documento n. 10 citato dal giudice di prime cure, cioè la proposta di vendita, ad un consigliere di , di un Parte_1 prodotto viscosa in seta greggio, concorrenziale con quello prodotto e commercializzato dalla preponente e il successivo invio dei campioni provenienti direttamente dal concorrente Controparte_3
Afferma che, al fine di giustificare la giusta causa del recesso, Parte_1 aveva dedotto anche il fatto, rimasto incontestato, che, in seno alla riunione
[...] tenutasi il 21 giugno 2021, legale rappresentante di avesse Pt_2 CP_1 ammesso di intrattenere rapporti commerciali con l'azienda concorrente CP_3
dichiarandosi disponibile a cessarli nel caso in cui gli fosse stata fatta
[...] richiesta e giustificando questa sua condotta con il fine di soddisfare la “sua” clientela nella zona di esclusiva.
pagina16 di 44 Si duole che il rigetto delle istanze istruttorie non abbia consentito di provare la fondatezza dei capitoli dedotti ai numeri da 18 a 21 e, in particolare, la conferma della seconda motivazione del recesso per giusta causa.
Ritiene che dai documenti prodotti emerga l'esattezza della prima motivazione del recesso per giusta causa e chiarisce che la proposta di vendita del prodotto concorrenziale è oggetto del primo messaggio del 3 giugno 2021, ore
13.36, ad opera di dal quale non emerge, come invece sostenuto dal Pt_2 giudice di primo grado, una normale interlocuzione commerciale volta a migliorare l'offerta secondo le preferenze dei clienti;
che, al contrario, “Questa improvvisa richiesta di promozione in vendita alla preponente di un prodotto concorrenziale, frutto della precedente conoscenza della stessa ad opera dell'ex agente, senza indicazione dello stato del prodotto, del suo peso e delle sue caratteristiche, fuori da ogni dialettica interna, cui è palesemente estraneo ogni intendimento dell'agente di farlo acquistare per poi essere inserito nell'oggetto dei prodotti di cui al suo mandato (tesi di comodo assai tardiva), lasciava allibito
l'interlocutore che informava i consiglieri ricevendo mandato di rispondere affermativamente per verificare sin dove si sarebbe spinto il signor (p. Pt_2
8, atto di appello).
L'appellante principale sottolinea, inoltre, come tale conversazione sia intervenuta a notevole distanza di tempo (quasi un anno) dal precedente e documentato scambio epistolare con il dott. – evidenziato dal giudice di Tes_1 primo grado (doc. 8, parte attrice) – in cui l'amministratore delegato di Parte_1 chiedeva “idee e proposte al sig. per migliorare la situazione” (p. 7, Pt_2 comparsa conclusionale appellante principale).
In definitiva, l'appellante principale sostiene che, attraverso tali condotte,
l'agente ha violato non solo la clausola di esclusiva che imponeva il divieto all'agente di rappresentare e commercializzare prodotti concorrenti con quelli della preponente, ma anche il dovere di intrattenere un comportamento commerciale corretto, anche fuori dall'adempimento dell'incarico, in virtù del principio di lealtà e di buona fede.
Da ultimo, evidenzia come tali circostanze dedotte a sostegno della sussistenza della giusta causa non siano mai state contestate da controparte.
pagina17 di 44 L'appellante principale conclude chiedendo l'accertamento della sussistenza della giusta causa alla base del recesso esercitato da , in riforma della Parte_1 sentenza gravata.
SECONDO MOTIVO.
Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Sulla fondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni per la promozione di affari alla (p. 9, atto di appello) – l'appellante principale deduce la CP_4 violazione “degli artt. 132, c. 2°, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto di motivazione, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché in violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 12 del testo negoziale del 15.11.2017” (p. 10, atto di appello).
Afferma che le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto di tale domanda riconvenzionale sono prive di pregio ed estranee alle tesi difensive di CP_1
Spiega che solo dopo cessato il rapporto e a seguito del controllo dell'andamento dello stesso e della verifica dei calcoli delle pretese avversarie,
ha preso contezza di avere erroneamente liquidato a delle Parte_1 CP_1 provvigioni non dovute, in quanto il cliente con sede in BO, era CP_4 fuori dalla zona di competenza dell'ex agente e nei suoi confronti non CP_1 aveva mai svolto alcuna attività promozionale;
che tali provvigioni sono state liquidate a causa di un errore informatico, non avendo la preponente eliminato dal sistema, all'atto della cessazione del rapporto con e Parte_2
(che aveva, invece, l'esclusiva nel triveneto), il collegamento tra Parte_2
e il nuovo agente CP_4 CP_1
Aggiunge che, a fondamento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, aveva prodotto, oltre ai due contratti di agenzia, i Parte_1 documenti distinti dai numeri da 36 (prospetto riassuntivo) a 41 (fatture provvigioni pagate a con rendiconto delle fatture al cliente CP_1 CP_4
l'imponibile della merce allo stesso ceduta, l'importo incassato e la misura della provvigione indebitamente incassata per ciascuno dei quattro anni interessati).
A riprova del mero errore materiale, l'appellante principale richiama il documento n. 47, costituito dalla lettera pec del 15 dicembre 2022 proveniente dall'amministratore delegato di che dichiara che i rapporti CP_4
pagina18 di 44 commerciali con sono sempre stati intrattenuti direttamente dalla Parte_1 società senza mai nessuna intermediazione di alcun agente.
Da ultimo, a sostegno della tesi della malafede di nel trattenimento CP_1 delle provvigioni erroneamente erogatele, l'appellante principale osserva come abbia omesso di produrre documentazione (ordini, nello specifico) che CP_1 giustificasse le provvigioni in oggetto.
In forza di tale ricostruzione, chiede la condanna di alla Parte_1 CP_1 restituzione dell'importo di euro 6.790,38, maggiorato degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno dei singoli incassi
(o, in subordine, dalla domanda giudiziale del 21 settembre 2022) a quello dell'effettiva restituzione.
In ulteriore subordine, qualora venisse confermata l'impostazione del giudice di prime cure circa l'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato da , quest'ultima chiede che tale importo venga compensato con i crediti Parte_1 di CP_1
Infine, a commento dell'avversaria documentazione, l'appellante principale deduce quanto segue:
“i doc. da 85 a 92 erano le conferme d'ordine inviate da in Parte_1 automatico a per il suddetto errore del sistema, relativi ad ordini CP_1 pervenuti direttamente da CP_4
i documenti 93 e 94 facevano apparentemente riferimento a copie di commissioni promosse da nei confronti di tale di J.J. One s.r.l., CP_1 studio stilistico che compie scelte per vari clienti, con sede in Casalecchio di
Reno, estraneo alla zona Veneto, per campionature senza alcun riferimento a
[...]
o ad altri potenziali clienti;
CP_4
i passaggi in fiera di cui ai documenti da 95 a 98 provavano semplicemente le scelte dei tessuti fatte durante le fiere da senza corrispondere ad CP_4 ordini, inviate in automatico dal sistema per il citato errore anche alla ex società agente;
le successive e.mail dalla n. 99 alla n. 107, rappresentavano i rendiconti trimestrali emessi per il medesimo errore da sulla cui base ha Parte_1 riconosciuto le provvigioni a per gli ordini ricevuti direttamente da CP_1
(p. 11, atto di appello e p. 11, comparsa conclusionale). CP_4
TERZO MOTIVO.
pagina19 di 44 Con ulteriore motivo di impugnazione – rubricato “Sulla non spettanza delle indennità di fine rapporto o, in subordine, sulla loro errata liquidazione” (p. 12, atto di appello) – l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a l'”indennità di fine rapporto” nella misura di euro CP_1
40.408,68; la FIRR nella misura di euro 2.383,33 e l'indennità suppletiva di clientela nella misura di euro 4.545,98.
In via principale, ritiene che tale capo della sentenza debba essere riformato quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del gravame principale
(sulla giusta causa del recesso).
In subordine, l'appellante principale si duole della quantificazione delle indennità e ritiene che, richiamando asseriti calcoli compiuti dal consulente tecnico d'ufficio alle pagine 26 e seguenti della propria relazione, il giudice di prime cure non li abbia compresi.
Spiega che, ripetendo quanto già aveva esposto in ordine al contratto di agenzia intercorso tra e Parte_1 Parte_2 il consulente tecnico d'ufficio si è limitato ad esporre la base di calcolo delle provvigioni maturate nel secondo contratto del 15 novembre 2017 e, poi, di seguito, a calcolare l'indennità massima di cessazione del rapporto ex art. 1751, terzo comma, c.c., che, nella tabella n. 7 di pagina 28, ammonta a euro 40.408,68; che, dato il suddetto riferimento massimo, il consulente tecnico d'ufficio ha proseguito determinando il calcolo delle indennità di fine rapporto ai sensi dell'AEC del 2014 nel dettaglio, così determinando l'indennità di risoluzione del rapporto in euro 2.328,33 (tabella n. 8, pagina 28) e quella suppletiva di clientela in euro 4.545,98 (tabella n. 9, pagina 29).
L'appellante principale aggiunge che il consulente tecnico d'ufficio “Ha poi verificato l'esistenza o meno del diritto all'indennità meritocratica, secondo il criterio di cui all'art. 11 AEC citato, negandone la sussistenza e facendo rilevare, nella tabella 10 a pag. 30 la perdita di clientela e fatturato realizzata da
[...] tra le prime quattro liquidazioni trimestrali da ottobre 2017 alle ultime CP_1 quattro liquidazioni a ritroso dall'anno 2021. […] In sostanza nell'ipotesi in cui avesse voluto considerare l'incidenza delle provvigioni erroneamente riconosciute per gli affari conclusi dalla direzione con la cliente Controparte_8
il Giudice avrebbe dovuto liquidare a la sola somma di CP_4 CP_1
Euro 6.929,30= (tab. 19 contratto 15.11.2017 di pag. 52). Nel caso invece di
pagina20 di 44 accoglimento del motivo d'appello sulla non incidenza nel calcolo delle spettanze di tali provvigioni, il Giudice avrebbe dovuto liquidare la minor somma di Euro
6.657,69= di cui alla tabella 19-bis di pag. 45 della CTU (dei quali Euro
2.315,42= a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ed Euro 4.342,26= a titolo di indennità suppletiva di clientela” (p. 15, atto di appello).
QUARTO MOTIVO.
Con il quarto motivo di gravame – rubricato “Sull'omessa pronuncia in relazione alla domanda riconvenzionale sul diritto alla restituzione del FIRR versato all'RC o, in subordine, sulla sua detrazione dalle spettanze di fine rapporto” (p. 16, atto di appello) – l'appellante principale deduce la violazione del disposto dell'art. 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita ogni altra questione, comprese le domande riconvenzionali.
L'appellante principale spiega che l'accoglimento del primo motivo di appello rende fondata la domanda riconvenzionale sul diritto alla restituzione della FIRR nella somma netta di euro 3.045,00, pari ai versamenti eseguiti dall'RC: euro 1.016,60 per gli anni dal 2014 al 2017 (durante il rapporto con ed euro 2.01892 per gli anni dal Parte_2
2017 al 2021 (durante il rapporto con . CP_1
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo del gravame principale, chiede che tale credito, una volta correttamente Parte_1 rideterminato, venga portato in compensazione con gli eventuali controcrediti di
CP_1
In merito, lamenta una duplicazione delle spettanze riconosciute Parte_1 all'agente a titolo di FIRR, spiegando che, aderendo all'impostazione del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha liquidato l'indennità di risoluzione del rapporto nell'importo di euro 2.383,33, senza tenere conto di quanto allegato dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, in cui confessava di avere già ricevuto dalla ON RC la somma di denaro di euro
2.018,92 in relazione al rapporto di agenzia regolato dal contratto del 15 novembre 2017.
L'appellante principale afferma, dunque, che il giudice avrebbe potuto condannare a corrispondere, a titolo di FIRR, la somma di Parte_1 denaro di euro 364,41 (pari alla differenza tra quella determinata dal consulente pagina21 di 44 tecnico d'ufficio e quella che aveva percepito da ON RC) e CP_1 che, ove fosse detratta anche la FIRR versata nel primo rapporto con
[...]
ammontante a euro 1.016,66, nulla sarebbe Parte_2 dovuto a tale titolo da . Parte_1
QUINTO MOTIVO: SULL'AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA
DEDOTTI.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante principale si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie (prove per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante di e istanze di esibizione ex art. 210 CP_1
c.p.c.), che ripropone.
A tale proposito ritiene fondamentale l'assunzione delle prove orali, in quanto relative ad elementi di fatto che non sarebbero suffragati da elementi documentali.
Nello specifico, sostiene quanto segue: che le prove orali dedotte (capitoli di prova “distinti dai n.ri 17, 18,19,20 e
21 e dai n.ri 29 e 30 per il FIRR ed a quelli 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41”
– p. 17 atto di appello –) sono dirimenti per la prova della giusta causa di recesso e per fondare le domande riconvenzionali relative alla FIRR e ai rapporti con la cliente CP_4 che l'ordine di esibizione nei confronti di ON RC è determinante per quantificare l'entità della FIRR versata ai due agenti in costanza di rapporto, in quanto la relativa indagine è stata omessa dal consulente tecnico d'ufficio; che l'ordine di esibizione rivolto a avente ad oggetto le dichiarazioni CP_1 dei redditi degli anni di imposta 2020 e 2021 e la copia dei libri Iva corrispettivi dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 permetterebbe di verificare con certezza la natura dei rapporti intercorsi con la società concorrente Parte_14
MOTIVO.
[...]
Con il sesto e ultimo motivo di gravame l'appellate principale impugna il capo relativo alle spese processuali, dolendosi di essere stata condannata a rimborsare le spese di lite a favore dei difensori antistatari della controparte, nonché alla rifusione dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Chiede, quindi, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame principale, una diversa regolamentazione delle spese di lite.
pagina22 di 44 In via subordinata, l'appellante principale censura il regime delle spese legali della sentenza gravata, perché non avrebbe tenuto conto della soccombenza reciproca “atteso il mancato accoglimento delle domande di in CP_1 relazioni alle spettanze di fine rapporto maturate da ed al Parte_2 rigetto integrale della domanda risarcitoria, così da potersi giustificare
l'integrale (o parziale) compensazione delle spese di lite giusta applicazione dell'art. 92, c. 2°, c.p.c.” (p. 19, atto di appello).
Da ultimo, deduce che “sempre in via subordinata, le spese della Parte_1
CTU dovevano comunque gravare in egual misura sulle parti, come da liquidazione con ordinanza del 14.12.2023, anche perché rese necessarie dagli erronei conteggi allegati all'atto di citazione e dall'espressa richiesta di tale accertamento tecnico contenuta sin dall'atto di citazione (a pag. 15) e poi reiterata nelle memorie autorizzate” (p. 19, atto di appello).
Le difese di CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello principale, con il quale prospetta la sussistenza della giusta causa a sostegno del recesso Parte_1 intervenuto in data 25 giugno 2021, richiama – condividendo le CP_1 conclusioni del giudice di primo grado – recente giurisprudenza di legittimità che identifica i casi in cui è ammesso il recesso senza preavviso del preponente.
Ricorda, quindi, che il recesso senza preavviso “è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 Cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia” (Cass. Civ. 23.06.2023 n. 18030)” (p. 7, comparsa di costituzione in appello).
pagina23 di 44 Eccepisce che, nel caso in esame, manca del tutto la prova che si sia verificato un fatto di tale gravità da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. Sostiene che le asserite violazioni degli artt. 5 e 6 del contratto (relativi all'esclusiva e al rispetto dei principi di lealtà e buona fede) sono prive di riscontri probatori, così come ha correttamente accertato il giudice di prime cure;
afferma che, al contrario, dall'analisi dei documenti prodotti emerge una condotta sempre trasparente e collaborativa dell'agente.
Secondo quanto prospettato dall'odierna parte appellata, l'offerta di un nuovo tessuto (viscosa seta greggio) prodotto da consisteva in una Controparte_3 proposta a affinché quest'ultima potesse acquistare un nuovo materiale, Parte_1 al fine di ampliare la propria gamma di tessuti commercializzati;
il fine ultimo di tale interlocuzione commerciale era di recuperare le perdite subite negli anni immediatamente precedenti, così come attestato dalla corrispondenza mail tra e nella quale il rappresentante della prima chiedeva a Parte_1 CP_1 Pt_2
Pt_1
, proposte, opportunità per migliorare la situazione”.
Con riferimento al secondo motivo di appello, inerente al rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni versate all'agente per il cliente la parte appellata ribadisce la correttezza della motivazione CP_4 della sentenza impugnata nella misura in cui richiama l'art. 1749 c.c. e, in applicazione di esso, anche l'art. 7 del contratto del 15 novembre 2017.
Spiega che entrambe le previsioni impongono al preponente di determinare l'ammontare delle provvigioni spettanti all'agente; che, sulla base di tali previsioni, il giudice di prime cure ha correttamente desunto che “la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia””
(p. 7, sentenza gravata e p. 10, comparsa di costituzione in appello); che, in altri termini, la condotta perpetrata nel tempo (per oltre quattro anni) dalla preponente
è idonea dimostrazione della volontà della stessa di riconoscere provvigioni all'agente per l'attività svolta, superando ogni diversa pattuizione contrattuale;
che l'accertamento del giudice di prime cure comporta il superamento della tesi dell'asserito errore informatico prospettata dall'appellante.
Ciò posto, la parte appellata aggiunge di avere già fornito in primo grado la prova documentale delle prestazioni da lei eseguite nei confronti di CP_4 nell'interesse di e fa riferimento ai documenti (non contestati da Parte_1
pagina24 di 44 controparte) relativi alla società J.J. One S.r.l., in qualità di studio stilistico che sceglieva i tessuti per conto di CP_4
In particolare, la parte appellata richiama i seguenti documenti:
“e - mail del 26.08.2020 inviata dalla sig.ra , dipendente Controparte_9 della soc. alla soc. in cui l'oggetto è “JJ. One x Parte_1 CP_1
e contiene la richiesta all'agente di contattare il cliente per un Persona_6 appuntamento (all. D/103); […]
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2018/2019 (all. D/85);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2019 (all. D/86);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2019/2020 (all. D/87);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2020 (all. D/88);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2020/2021 (all. D/89);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2021 (all. D/90);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione AI 2021/2022 (all. D/91);
ordini raccolti presso la cliente per la stagione PE 2022 (all. D/92); nei quali è sempre espressamente indicata la soc. quale agente CP_1 della soc. (pp. 10 e 11, comparsa di costituzione in appello). Controparte_10
Aggiunge di aver prodotto anche i riepiloghi dei “passaggi” in fiera a
AN (per gli anni 2017, 2019, 2020) (doc. nn. 95, 96, 97, 98), dai quali risulta che è indicata univocamente come agente di che la stessa CP_1 CP_4 corrispondenza mail intercorsa tra e dimostra la pacifica Parte_1 CP_1 qualifica di agente di rispetto alla cliente che CP_1 CP_4
l'identificazione dell'errore informatico o di sistema quale causa del pagamento dell'indebito, oltre a non essere mai stata provata dall'appellante, risulta del tutto inverosimile in ragione dell'ampio lasso di tempo entro il quale l'errore si sarebbe protratto e del peculiare momento in cui è stato rilevato dalla preponente (dopo l'avvio del processo); che, peraltro, la prospettazione di è smentita Parte_1 anche dalla produzione documentale dell'appellato (doc. nn. 99 - 103). Con riguardo a tali documenti afferma che essi contengono scambi di mail “alle CP_1 quali non sono allegati dei rendiconti trimestrali (asseritamente “contenenti un errore del sistema”): ad esempio, la comunicazione del 08.07.2019 (all. D/99) riporta un elenco di appuntamenti inseriti/scritti dall'autore dell'e - mail (sig.ra
, per conto ed a nome della soc. i quali, Parte_9 Parte_1
pagina25 di 44 quindi, non possono essere il frutto/l'effetto di una “automatica elaborazione del sistema”” (p. 13, comparsa di risposta).
La parte appellata prosegue confutando l'efficacia probatoria che Parte_1 accorda a due documenti (nn. 47 e 49) ed eccepisce che il richiamo ad entrambi è del tutto inconferente e inidoneo a fondare la domanda riconvenzionale di restituzione delle provvigioni già liquidate a per l'attività svolta presso CP_1 per le seguenti ragioni: CP_4
“la dichiarazione dell'amministratore delegato della soc. Controparte_10
(già contestata per la sua genuinità dalla ) con la quale l'AD esclude CP_1
l'assistenza di un qualsiasi agente nei rapporti intercorsi tra la società a lui facente capo e la , sarebbe in aperto contrasto con la linea difensiva Parte_1 della “che, invece, non ha escluso l'attività di agente, anche indiretto, Parte_1 della soc. ; Parte_2 la (ridottissima) corrispondenza e-mail intervenuta il 02/03.10.2017 ed il
18/19.10.2017 tra la soc. e la soc. ha ad Controparte_10 Parte_1 oggetto delle (marginali) questioni di natura prettamente logistica” (p. 14, comparsa di risposta).
Per quanto riguarda l'individuazione delle indennità e le relative liquidazioni e la domanda riconvenzionale di restituzione della FIRR versata da
RC (terzo e quarto motivo di appello principale) – ferma restando la condivisione delle conclusioni cui è approdato il giudice di primo grado circa l'infondatezza delle pretese sostanziali dell'odierna appellante principale – la parte appellata constata come “il Giudice sembra essere incorso in un errore nella valutazione/interpretazione delle risultanze della perizia del consulente d'Ufficio”
(p. 15, comparsa di risposta) e come “il Giudice non risulta avere correttamente determinato/individuato quale sia l'ammontare dovuto/da riconoscere alla soc.
(la quale, comunque, in primo grado aveva dato atto di avere già CP_1 percepito dalla ON RC la somma di euro 2.018,92, da detrarre dal totale dovuto – pag. 8 atto di citazione del 06.06.2022)” (p. 16, comparsa di risposta).
Secondo il riconoscimento di tale errore di valutazione del giudice di CP_1 primo grado fonda, non solo il riconoscimento della parziale fondatezza del motivo di appello relativo alle indennità di fine rapporto (così come proposta in via subordinata), ma anche l'appello incidentale di cui si dirà di seguito, nella pagina26 di 44 misura in cui il giudice avrebbe ““dimenticato” di considerare/tenere conto delle indennità dovute all'agente in relazione all'attività precedentemente svolta dalla soc. come concordato dalle parti Parte_2 all'art. 16.2 del contratto del 15.11.2017” (p. 15, comparsa di risposta).
Con riferimento alle istanze probatorie, la parte appellata si oppone all'ammissibilità non solo dei capitoli di prova di cui è fatta istanza, giudicandoli
“eccessivamente prolissi e complessi e di difficile comprensione per i testimoni, oltre che irrilevanti/non pertinenti ai fini della decisone”, ma anche degli ordini di esibizione proposti verso e verso ON RC, “in quanto aventi CP_1 finalità meramente esplorative e, comunque, perché totalmente ininfluenti ai fini della decisione della causa” (p. 16, comparsa di risposta). Afferma che entrambe le prove richieste sono inammissibili e superflue in ragione delle prevalenti prove documentali già acquisite agli atti, che controparte non ha mai disconosciuto o validamente contestato.
In via subordinata, in caso di ammissione delle suddette prove, la parte appellata chiede di essere ammessa a prova contraria.
Da ultimo, la parte appellata contesta il fondamento del motivo di impugnazione del capo relativo alle spese processuali, poiché “la relativa statuizione risulta perfettamente coerente/allineata ai principi del codice di rito in tema di soccombenza (art. 91 c.p.c.)” (p. 16, comparsa di risposta).
L'appello incidentale di CP_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di impugnazione si duole dell'omessa CP_1 pronuncia sulle indennità maturate da Parte_2
asseritamente spettantile in forza della previsione dell'art. 16.2 del contratto
[...] del 15 novembre 2017.
L'appellante incidentale evidenzia un errore logico nella motivazione della sentenza gravata: pur avendo accertato che, in forza del contratto stipulato il 15 novembre 2017,”la preponente si obbligava altresì a riconoscere l'indennità di fine rapporto maturata in forza del contratto di agenzia originariamente stipulato con e poi ceduto al signor , il giudice di Parte_2 Controparte_2 prime cure “non ha dato evidenza di tenere conto di tale profilo nella determinazione delle indennità spettanti alla soc. per effetto CP_1 dell'intervenuta risoluzione del rapporto” (p. 17, comparsa di risposta).
pagina27 di 44 L'appellante incidentale sostiene che, trattandosi di previsioni contrattuali non contestate da controparte e accertate dal giudice di primo grado, è evidente la mera “svista” del giudice nella determinazione delle indennità dovute all'agente.
Evidenzia che, ai fini del calcolo delle stesse, è stato lo stesso giudice di primo grado che, rispondendo ad una specifica istanza del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 9 novembre 2023, ha invitato l'ausiliare ad effettuare i conteggi richiesti considerando il rapporto di agenzia come un unicum, valorizzando la continuità dell'attività svolta dall'agente.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione si duole della CP_1 determinazione delle indennità che le sono state riconosciute.
Afferma che, facendo riferimento ai calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio (p. 30 e ss. della relazione), le indennità devono essere determinate nella misura seguente:
i. indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) quantificata in euro 3.366,36;
ii. indennità supplettiva di clientela (ISC) conteggiata in euro 6.391,09;
iii. indennità meritocratica determinata in euro 24.604,61; per un totale di euro 34.362,38.
Precisa che da tale importo andrà dedotta la somma di denaro di euro
2.018,92, già percepita dalla ON RC (come esattamente precisato da nell'atto di citazione di primo grado). CP_1
Afferma, inoltre, che “In via meramente subordinata andranno sommati i risultati dei calcoli riferiti ai due contratti, considerati singolarmente e separatamente, riportati nelle tabelle di pag. 52 della relazione peritale e pari rispettivamente:
a) contratto del 16.06.2014 (tabella 5.1.1.) euro 11.094,54,
b) contratto del 15.11.2017 (tabella 5.1.2.) euro 6.929,30,
e, quindi, per un importo complessivo di euro 18.023,84 (dal quale andrà sempre detratta la somma di euro 2.018,92).” (p. 19 comparsa di costituzione in appello).
TERZO MOTIVO.
Con il terzo e ultimo motivo di appello incidentale si duole della CP_1 mancata liquidazione delle spese sostenute per l'attività svolta dal proprio consulente tecnico di parte.
pagina28 di 44 In merito l'appellante incidentale afferma che la statuizione sulle spese della consulenza tecnica di parte è conseguenziale alla pronuncia sulla soccombenza, richiamando l'orientamento giurisprudenziale per il quale “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” - Cass.
Civ. 15.10.2024 n. 26729” (pp. 19 e 20, comparsa di risposta).
Le difese svolte da in relazione all'appello incidentale. Parte_1
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE.
evidenzia l'inammissibilità della tesi sostenuta da che Parte_1 CP_1 considera come un unico rapporto i due contratti di agenzia che si sono susseguiti nel tempo ( – e e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
– . CP_1
Secondo l'unitarietà del rapporto è smentita dalla stessa volontà Parte_1 contrattuale delle parti che, in sede di stipula del secondo contratto, hanno manifestato la volontà di stipulare “un nuovo contratto di agenzia, andando a modificare anche la zona di esclusiva dell'agente” (p. 19, comparsa conclusionale dell'appellante principale).
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE.
Sulla domanda di liquidazione delle spese del consulente tecnico di CP_1
osserva come la relativa notula sia stata prodotta soltanto in sede di Parte_1 appello e che, pertanto, in difetto di notula, il Tribunale non avrebbe potuto liquidare alcunché.
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato il quinto motivo dell'appello principale, poiché, riguardando le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale, serve a circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione e a valutare la sufficienza dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
La causa risulta essere sufficientemente istruita attraverso l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, ove si consideri quanto segue.
pagina29 di 44 Sotto un primo aspetto va evidenziata l'inutilità delle prove orali offerte da
, volte a corroborare la tesi della sussistenza della giusta causa di Parte_1 recesso, dell'insussistenza di attività di promozione svolta da nei confronti CP_1 del cliente e, infine, della sussistenza del diritto alla restituzione CP_4 della FIRR già versata da ON RC.
Invero, tutte e tre le questioni sono già ampiamente corroborate dai documenti prodotti nel processo;
pertanto, le prove orali risultano superflue.
Con riferimento alle istanze ex art. 210 c.p.c., va parimenti confermato che esse non sono indispensabili al fine della decisione, attesa l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado. Gli ordini di esibizione oggetto di istanza appaiono del tutto esplorativi.
In particolare, l'istanza di esibizione da rivolgere alla ON RC sarebbe volta a verificare una circostanza che non è stata contestata da controparte
(come espressamente ricordato dall'appellante principale a pagina 16 dell'atto di appello), cioè il corretto ammontare già versato dalla ON RC a titolo di FIRR.
La seconda istanza di esibizione, rivolta a e avente ad oggetto le CP_1 dichiarazioni dei redditi del 2020 e del 2021 e la copia dei libri I.V.A. dell'ultimo semestre del 2021, risulta del tutto esplorativa, in quanto mirerebbe a desumere dal dato numerico l'effettiva natura dei rapporti intercorsi tra e la società CP_1 concorrente in assenza di elementi di fatto che facciano dubitare Controparte_3 della violazione del rapporto di agenzia da parte di nei confronti della CP_1 preponente . Parte_1
In conclusione, la causa non necessita di alcuna ulteriore attività istruttoria.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale sostiene che il recesso dal contratto di agenzia esercitato il 25 giugno 2021 è fondato su una giusta causa, in quanto la condotta tenuta da integra un inadempimento tale CP_1 da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.
A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante principale richiama sia la conversazione whatsapp del 3 giugno 2021 (doc. n. 10, fascicolo di e doc. CP_1
n. 18, fascicolo di ) intercorsa tra (legale rappresentante di Parte_1 Pt_2
e (amministratore delegato di ), sia l'ammissione da parte CP_1 Tes_1 Parte_1
pagina30 di 44 di (in seno alla riunione del 21 giugno 2021) di intrattenere, seppur da Pt_2 poco, un rapporto con la società concorrente Parte_16
ritiene che tali comportamenti dell'agente integrino una
[...] violazione non solo del diritto di esclusiva (di cui all'art. 6 del contratto di agenzia), ma anche del generale dovere di agire ed eseguire il contratto con buona fede e correttezza.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di primo grado, richiamando costante giurisprudenza di legittimità, bene ha ricostruito le ipotesi integranti la giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia: ““l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato,
è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente u fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ.
26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n. 152)” (pp. 4 e 5, sentenza gravata).
Sebbene la nozione di giusta causa di recesso in relazione al contratto di agenzia debba essere valutata con maggiore rigore rispetto al rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, anche un fatto di minore consistenza è idoneo a integrare la gravità della condotta, nel caso in esame il fatto allegato e provato dall'appellante principale non giustifica la risoluzione del contratto.
Infatti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dalle risultanze istruttorie risulta assai difficile avallare la tesi di a sostegno Parte_1 della giusta causa.
Le prove documentali fanno propendere per qualificare l'offerta rivolta dall'agente, in persona di alla preponente, in persona di Pt_2 Tes_1
(cfr. messaggio whatsapp del 3 giugno 2021: doc. n. 10, fascicolo di , CP_1 quale mera proposta che si inseriva in una più ampia interlocuzione volta a trovare una soluzione alla situazione economica in declino della preponente.
Risulta, invero, che tale offerta era stata stimolata da una richiesta di “idee, proposte, opportunità per migliorare la situazione”, proveniente dalla stessa pagina31 di 44 preponente, in persona di (cfr. mail del 20 giugno 2020: doc. n. 8, fascicolo Tes_1 di . CP_1
Non è, invece, dirimente la considerazione svolta dall'appellante principale circa il lasso temporale (di quasi un anno) trascorso tra le due comunicazioni, considerato che la documentata situazione di progressivo calo del mercato dei beni commercializzati in Veneto da (cfr. doc. nn. 8 e 9, fascicolo di Parte_1
esigeva, verosimilmente, del tempo per elaborare delle soluzioni che, CP_1 come richiesto da all'agente con la mail del 20 giugno 2020, Tes_1 potessero contribuire a migliorare tale situazione e, quindi, evidentemente, a rendere la preponente più competitiva nel mercato di riferimento.
Si aggiunga che, come è già stato condivisibilmente evidenziato nella sentenza gravata, il tenore della corrispondenza intercorsa a giugno 2021 tra e (doc. n. 10, cit.) lascia chiaramente intendere Controparte_2 Tes_1 non solo l'evidente confidenza esistente tra le parti, ma anche e particolarmente che “la preponete avesse ben presente la questione relativa al tessuto prodotto dalla società terza, più leggero di quello da essa proposto in vendita” (p. 5, sentenza impugnata).
Il tenore dei messaggi whatsapp è, invero, inequivocabile in tal senso: il 3 giugno 2021 scriveva a “ciao alber come stai. Ho una Pt_2 Tes_1 buona azienda molto seria che vende viscosa seta greggio, ti può interessare avere un offerta?”; il 4 giugno 2021 rispondeva: “Ciao mandami offerta e campioni”; Tes_1 alle 9.45 dello stesso giorno AT chiedeva: “Ok ti serve taglio o tirella?
Imballato gabbia o scatola?”;
Badà rispondeva: “ con scheda tecnica, hai quello più leggero che Per_7 cercavi?”
AT replicava: “Ok. E imballaggio?”; quindi, affermava: “Su ganci”; Tes_1 infine, rispondeva: “Ok”. Pt_2
Il contenuto dei richiamati messaggi whatsapp intercorsi tra le parti il 3 giugno 2021 e il 4 giugno 2021 smentisce, dunque, la tesi di , secondo Parte_1 cui l'offerta del prodotto concorrenziale, effettuata da a il 3 giugno Pt_2 Tes_1
2021, “lasciava allibito l'interlocutore che informava i consiglieri ricevendo
pagina32 di 44 mandato di rispondere affermativamente per verificare sin dove si sarebbe spinto il signor (p. 8, atto di appello). Pt_2
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, osservato che “il fatto stesso che l'agente si sia proposto alle preponente nei termini sopra detti fa comprendere che il tutto si sia svolto nella normale dialettica commerciale fra le parti, in un contesto che (come si evince dal tenore delle interlocuzioni intrattenute tra di esse) l'agente ha sentito favorevole a tale tipo di proposta, sempre per svolgere adeguatamente il mandato e non certo al fine di violarne o di eluderne le finalità” (p. 6, sentenza gravata).
Dall'esame oggettivo dei documenti prodotti emerge in modo chiaro e inequivocabile che il contatto commerciale intervenuto tra e Controparte_2 era funzionale a reperire un'offerta per l'acquisto, da parte di Controparte_3
, di un tessuto in viscosa o seta di consistenza più leggera rispetto a Parte_1 quello prodotto dalla stessa;
la finalità, nota alla preponente, era quella Parte_1 di ampliare la gamma di tessuti commercializzati e ovviare così, in coerenza con le esplicite richieste della medesima preponente, al progressivo calo delle vendite del suo prodotto (il velluto).
L'assoluta trasparenza dell'agente nel rapporto con la preponente, quale emerge chiaramente della citata corrispondenza, evidenzia inequivocabilmente come l'agente abbia agito nell'interesse di , per il miglior adempimento Parte_1 del proprio mandato di agenzia, a meno di non ritenere l'agente privo di un livello minimo di intelligenza e di buon senso al punto da comunicare apertamente ed espressamente alla preponente la violazione del contratto di agenzia.
Va, quindi, condivisa la considerazione del giudice di prime cure, il quale ha evidenziato che, “Al contrario è proprio la condotta della convenuta, di utilizzo strumentale di tale comportamento dell'agente, tollerato se non addirittura sollecitato, ad avere palesemente violato i più elementari canoni della buona fede contrattuale e comunque gli obblighi precipui previsti a suo carico dall'art. 1749
c.c. -tra i quali innanzitutto “il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede” “ (p. 6, sentenza gravata).
In ultima analisi, va messa in rilievo la considerazione, pure espressa nella sentenza gravata, che non ha neppure offerto di provare che Parte_1 effettivamente l'agente promuovesse sul territorio di propria competenza un pagina33 di 44 prodotto concorrenziale rispetto a quello prodotto dalla preponente, a discapito di quest'ultima.
Va, quindi, confermato l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di giusta causa nel recesso esercitato da il 25 Parte_1 giugno 2021.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale insiste sulla domanda riconvenzionale (rigettata in primo grado) relativa alla restituzione delle provvigioni relative a che ritiene indebitamente pagate all'agente CP_4 per il quadriennio 2018 – 2021.
L'assunto di si fonda sull'asserito errore materiale che avrebbe Parte_1 generato automaticamente gli estratti conti comprensivi anche delle provvigioni relative all'attività svolta con il cliente CP_4
Secondo la prospettazione dell'appellante principale la prova dell'indebito consisterebbe nella (non contestata) collocazione della sede della CP_4
(BO) fuori dalla zona di operatività dell'agente (la Regione Veneto, secondo la previsione degli artt. 2.1, c) e 4 del contratto di agenzia del 2017); l'errata inclusione nei sistemi informatici della preponente deriverebbe dal fatto che con il nuovo contratto del 2017 si era ridotta l'area geografica di competenza dell'agente, rispetto a quella originariamente individuata con il contratto di agenzia stipulato nel 2014, sicché mentre BO era ricompresa nella zona geografica considerata dal contratto di agenzia stipulato tra con Parte_1 [...] nel 2014, era esclusa dal contratto Parte_2 Parte_2 stipulato tra e nel 2017; in altri termini, il riferimento a Parte_1 CP_1 CP_4 non sarebbe stato eliminato dai sistemi operativi della preponente per mero
[...] errore materiale.
Il motivo è infondato.
Risulta difficile accogliere la ricostruzione dell'appellante principale per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in punto di fatto, sono stati prodotti nel corso del giudizio di primo grado documenti idonei ad attestare un effettivo e perdurante rapporto tra l'agente e anche per il periodo successivo al 2017. CP_1 CP_4
pagina34 di 44 Prime tra tutte si evidenziano le dettagliate conferme d'ordine provenienti da che ha inoltrato periodicamente a (doc. nn. 85– CP_4 Parte_1 CP_1
92, fascicolo di . CP_1
Appare del tutto privo di fondamento il tentativo di sconfessare la relativa efficacia probatoria tentando di sostenere che il sistema informatico inoltrasse automaticamente tali ordini a Infatti, anche da una veloce consultazione CP_1 degli ordini in esame, è facile constatare come sotto la voce di “agente” sia Part indicata e non CP_1 Controparte_11
(che, in sequenza, sono state le parti contrattuali del previgente contratto
[...] di agenzia). A volere sostenere la tesi dell'errore di sistema, per il mancato aggiornamento dei clienti, il sistema avrebbe dovuto generare le conferme di ordine ancora nei confronti del vecchio agente;
invece, queste indicano tutte correttamente il nome del nuovo agente.
Tuttavia, anche volendo aderire alla tesi dell'errore automatico, questa viene pienamente smentita dagli ulteriori documenti prodotti da che, essendo CP_1 costituiti da mail preparate e inviate direttamente da per la Parte_9 preponente (doc. nn. 99 – 107, fascicolo di , si sottraggono per Parte_1 CP_1 definizione alla tesi dell'errore automatico.
A mero titolo esemplificativo: il documento n. 101 contiene una mail di che, per il 26 settembre 2022, inoltra a Testimone_6 CP_1 Parte_9
l'elenco dei clienti, tra cui risulta anche la parimenti, il
[...] CP_4 documento n. 103 consiste in una mail, con oggetto: “JJ One x Luis Tanker” del
26 agosto 2020 con la quale richiede a di contattare il cliente per Parte_9 CP_1 un appuntamento.
Va, in particolare, evidenziato, in ragione delle argomentazioni svolte dall'appellante principale, che il documento n. 103 attesta inequivocabilmente che conosceva J.J. One S.r.l. e che era consapevole dei rapporti commerciali Parte_1 intercorrenti tra tale società e la cliente Controparte_10
In secondo luogo va ricordato, come rilevato dal giudice di prime cure, che l'onere di definire e calcolare le provvigioni, ai sensi dell'art. 1749 c.c. e dell'art. 7 del regolamento contrattuale, spetta al preponente, unico soggetto che ha piena consapevolezza delle attività svolte dall'agente nel suo interesse. In virtù di tali previsioni, per tutto il periodo di durata dell'esecuzione del contratto e sino all'intervenuto recesso, ha liquidato le provvigioni in relazione alle Parte_1
pagina35 di 44 attività di per il cliente costituendo, in tal modo, la CP_1 CP_4 giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali periodici e continuativi.
Coerentemente con le richiamate previsioni, normativa e negoziale, il giudice di prime cure ha evidenziato che “poiché spetta alla preponente di avere contezza delle provvigioni effettivamente maturate in favore dell'agente, la liquidazione di competenze astrattamente non spettanti dev'essere inequivocabilmente letta quale approvazione del relativo affare o dei relativi affari facta concludentia” (p. 7, sentenza impugnata).
Lungi dall'affermare – come lamentato dall'appellante principale – che “a parere del Tribunale di AN, una volta versate erroneamente le provvigioni, a prescindere dalla causa che vi ha dato origine e del comportamento di malafede del percettore, non vi sarebbe più alcuna possibilità di ripetizione dell'indebito”
(pp. 9 e 10, atto di appello), il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, tenuto conto dei primari obblighi di verifica e di vigilanza sull'attività svolta dall'agente e sugli affari conclusi dal medesimo (obblighi previsti dall'art. 1749
c.c. e dall'art. 7 del contratto di agenzia del 15 novembre 2017), la condotta della preponente fosse indicativa della inequivoca volontà della stessa di riconoscere per facta concludentia le provvigioni in questione, in deroga alla previsione dell'art. 12.6 del contratto di agenzia (che escludeva la maturazione delle provvigioni indirette per affari promossi a clienti fuori della zona di esclusiva).
A nulla rileva l'allegazione dell'appellante principale, che imputa tali pagamenti al mero errore materiale, poiché non vi è alcun elemento di prova di tale errore. Si consideri, invero, che il capitolo 32) dedotto da quale Parte_1 oggetto della prova testimoniale si limita a prevedere, genericamente, che “a seguito delle suddette verifiche la società convenuta si è resa conto di aver erroneamente provveduto a liquidare a delle provvigioni non di sua CP_1 competenza negli anni solari dal 2018 alla cessazione del rapporto per complessivi Euro 6.790,38 (omissis) per forniture al cliente . CP_4
Al contrario, i richiamati documenti prodotti da (doc. nn. 85 - 107) CP_1 costituiscono prova dell'attività di promozione svolta da nei confronti del CP_1 cliente Controparte_10
In tal senso occorre, inoltre, considerare, come in precedenza evidenziato, che la condotta della preponente, di liquidazione delle provvigioni protratta nel tempo e giustificata dalle conferme scritte di ordini periodicamente inoltrate pagina36 di 44 all'agente, è idonea a prevalere sul testo dell'originario regolamento negoziale;
che, per fatti concludenti, ha manifestato la volontà di corrispondere Parte_1 provvigioni a anche in relazione all'attività da quest'ultima svolta nei CP_1 confronti di un cliente situato fuori dalla zona geografica individuata dal contratto.
La conclusione raggiunta è corroborata dalla considerazione dell'inverosimiglianza dell'esistenza dell'asserito errore del sistema, in ragione dell'ampio lasso di tempo (quattro anni) durante il quale il presunto errore si sarebbe protratto, nonostante gli obblighi di verifica e di controllo dell'attività dell'agente che, per legge e per contratto, gravavano sulla preponente.
Alla luce di quanto in precedenza osservato, la dichiarazione rilasciata dall'amministratore delegato di datata 15 dicembre 2022 (doc. n. 47, CP_4 fascicolo di ), invocata dall'appellante principale a dimostrazione del Parte_1 fatto di aver sempre intrattenuto rapporti diretti con tale cliente senza intermediazione di alcun agente, non assume alcuna rilevanza decisiva, tanto più ove si consideri che si tratta di documento sopravvenuto e non precostituito alla data di instaurazione della causa;
inoltre, come condivisibilmente evidenziato dalla parte appellata, il documento in questione contraddice le allegazioni della stessa , la quale non ha mai escluso l'attività di agente, anche indiretto, Parte_1 svolta, nel vigore del contratto del 2014, da Parte_2
[...]
Anche la ridotta corrispondenza mail invocata dall'appellante principale, intervenuta tra il 2 ottobre 2017 e il 19 ottobre 2017 tra e Controparte_10
(doc. n. 49, fascicolo di ) non vale ad escludere l'attività di Parte_1 Parte_1 promozione svolta da per tale cliente, ove si consideri che si tratta di CP_1 corrispondenza intercorsa in un periodo di transizione tra il precedente agente e
(il contratto di agenzia tra le odierne parti è stato concluso il 15 novembre CP_1
2017, anche se con decorrenza dal 1 ottobre 2017) e che ha ad oggetto questioni marginali di natura logistica.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto le provvigioni pagate per il cliente Controparte_10
TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina37 di 44 Premesso che, come prospettato dallo stesso appellante principale, la negazione del diritto dell'agente al conseguimento delle indennità dovute per la cessazione del rapporto presuppone l'accoglimento del primo motivo e, quindi, il riconoscimento della giusta causa di recesso esercitato da , deve essere Parte_1 confermata, in ragione del rigetto del primo motivo del gravame principale, la pronuncia di accertamento del diritto di di conseguire le indennità. CP_1
Va, invece, rilevata la fondatezza della censura relativa alla determinazione del quantum di tali indennità.
Invero, il giudice di prime cure ha recepito in sentenza solo parte dei calcoli proposti dal consulente tecnico d'ufficio, dott. . Persona_8
Il Tribunale ha ritenuto di liquidare euro 40.480,68 a titolo di “indennità di fine rapporto” (termine, peraltro, non previsto né dalla legge né dall'art. 10 dell'AEC) che, però, come spiega l'ausiliare del giudice a pagina 27 della sua relazione, corrisponde al limite massimo dell'indennità ex art. 1751, terzo comma,
c.c.
Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a calcolare tale valore (tabella
7, p. 27 della relazione) al fine di verificare il valore massimo di indennità liquidabile ai sensi dell'art. 1751, terzo comma, c.c.
Come linearmente illustrato dall'ausiliare, tale calcolo è necessario per ottenere il parametro di riferimento che costituisce il tetto massimo con cui raffrontare il valore complessivo delle indennità di scioglimento del contratto risultante secondo le modalità di calcolo ex art. 10 AEC;
di conseguenza, non costituisce necessariamente il valore della liquidazione a titolo di indennità (“Si confronta l'indennità così calcolata con quello massimo calcolato ex art. 1751
c.c. e nel caso in cui ecceda quest'ultima l'indennità sarà assunta pari a quella calcolata ex art. 1751 c.c..”: p. 22, relazione).
Pertanto, in accoglimento parziale del terzo motivo di appello principale, le indennità spettanti a devono essere rideterminate nella seguente misura CP_1
(cfr. tabelle 8 e 9, pp. 28 e 29 e sintesi di cui al punto 5.1.2. di p. 52 della relazione del consulente tecnico d'ufficio), comprensiva delle provvigioni relative alla vendita al cliente (in ragione del rigetto del secondo Controparte_10 motivo dell'appello principale) e tenuto conto del solo contratto del 15 novembre
2017 (per quanto sarà in seguito evidenziato nel trattare del primo motivo dell'appello incidentale):
pagina38 di 44 indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): euro 2.383,33 (dai quali dovrà essere scomputato l'importo di euro 2.018,92, così come verrà illustrato di seguito nell'esaminare il quarto motivo dell'appello principale); indennità suppletiva di clientela: euro 4.545,98; nulla per l'indennità meritocratica (come accertato con efficacia di giudicato nella sentenza gravata).
QUARTO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIPALE.
Venendo all'analisi delle doglianze relative all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione della FIRR versata dall'RC, valgono le stesse considerazioni precedentemente illustrate: non sussistendo la giusta causa a fondamento del recesso esercitato da , le somme versate Parte_1 dall'RC a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (incontestatamente pari a euro 2.018,92) erano dovute e, pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che l'accertamento dell'assenza della giusta causa di recesso fosse sufficiente a rigettare “ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta”.
E', invece, fondata la doglianza relativa alla determinazione del quantum della FIRR, poiché lo stesso avente diritto, ha riconosciuto, sin dall'atto di CP_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di aver ricevuto dalla
ON RC la somma di denaro di euro 2.018,92 in relazione al contratto di agenzia del 15 novembre 2017 (cfr. p. 8, atto di citazione in primo grado e p. 16, comparsa di risposta in appello).
In parziale accoglimento del motivo in esame, l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) per il contratto di agenzia del 15 novembre 2017 va rideterminata in euro 364,41 (euro 2.383,33 meno euro 2.018,92).
PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di volta a conseguire le indennità di cessazione del rapporto riferite al CP_1 contratto originariamente stipulato da con di Parte_1 Parte_2
e nel 2014. Parte_2 Parte_2
Invero, il giudice ha premesso alla valutazione delle rispettive domande delle parti le seguenti argomentazioni:
pagina39 di 44 “Dall'esame degli atti e di tutte le difese svolte dalle parti deve ritenersi che le spettanze richieste con la domanda debbano riferirsi esclusivamente all'ultimo contratto inter partes tenuto presente che dalla piana lettura di esso, e precisamente dall'alinea n. 6 delle premesse, si evince inequivocabilmente che le parti ebbero a risolvere il precedente accordo. Deve pertanto ritenersi che solo a tale ultimo assetto di interessi deve aversi riguardo per le determinazioni di cui alla presente sentenza” (punto 5.a., p. 4, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, quindi, espressamente motivato in ordine al riconoscimento delle sole indennità maturate a seguito della cessazione del contratto del 15 novembre 2017, espressamente escludendo, sulla base delle richiamate argomentazioni, le indennità maturate dal precedente agente sulla base del contratto del 2014.
Poiché il motivo di appello in esame non censura la richiamata motivazione della sentenza gravata, che non prende minimamente in considerazione, il motivo, così come risulta formulato, deve essere rigettato, poiché non contiene alcuna contestazione delle argomentazioni poste alla base del diniego delle indennità maturate a seguito della risoluzione del contratto del 2014.
SECONDO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE.
Con il motivo in esame l'appellante incidentale si duole della determinazione delle indennità, ritenendo che esse vadano determinate considerando, o singolarmente o come unicum, i due contratti di agenzia (quello del 2014 stipulato da con Parte_1 Parte_2
e quello del 2017 stipulato con .
[...] CP_1
Poiché si tratta di censura strettamente conseguenziale al primo motivo dell'appello incidentale, il rigetto di quest'ultimo comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame incidentale.
SESTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE E TERZO MOTIVO DI
APPELLO INCIDENTALE.
I motivi in esame, riguardanti la pronuncia sulle spese di lite, rimangono assorbiti dal parziale accoglimento del gravame principale, in ragione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina40 di 44 impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza evidenziato e in virtù del parziale accoglimento del terzo e del quarto motivo dell'appello principale, poiché risulta accertato un debito di nei confronti di a titolo di indennità Parte_1 CP_1 dovute a seguito della risoluzione del contratto del 15 novembre 2017, di euro
364,41 a titolo di FIRR e di euro 4.545,98 a titolo di indennità suppletiva di clientela, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere Parte_1 condannata a corrispondere a per i predetti titoli, la complessiva somma di CP_1 denaro di euro 4.910,39, oltre interessi nella misura dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2022, a decorrere dal 26 giugno 2021 (giorno successivo alla risoluzione del contratto di agenzia) e sino all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado non comporta alcuna pronuncia di restituzione delle maggiori somme accertate dal giudice di prime cure, poiché
l'efficacia esecutiva della sentenza gravata era stata sospesa nelle more del presente giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale non muta l'esito della lite, ma muta lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
pagina41 di 44 Il rigetto di due delle tre domande proposte da (rigetto della domanda CP_1 volta a conseguire le indennità maturate a seguito della cessazione del rapporto di agenzia regolato dal contratto del 2014 e rigetto della domanda risarcitoria) e il rigetto delle due domande riconvenzionali proposte da giustifica, in Parte_1 ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, la compensazione di due terzi delle spese di ambo i gradi di giudizio (ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio) e la condanna della soccombente a Parte_1 rimborsare a il residuo terzo delle spese dei predetti gradi e del compenso CP_1 del consulente tecnico d'ufficio.
Con riferimento alla liquidazione delle spese relative all'assistenza prestata dal consulente tecnico di va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito CP_1 da , il relativo compenso era già stato documentato nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, essendo stato prodotto da l'avviso di parcella del CP_1
10 maggio 2024 dell'importo di euro 1.344,92 (doc. n. 108).
E' opportuno ricordare che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. 15.10.2024 n. 26729).
In ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, come in precedenza evidenziato, deve essere condannata a rimborsare a Parte_1 CP_1 un terzo del compenso del consulente tecnico di parte di cui al richiamato documento n. 108.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, dovendo considerarsi il credito accertato al lordo di quanto corrisposto da RC prima dell'instaurazione del giudizio e gli interessi)
Nella liquidazione dei compensi del presente grado va riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 2014 e ss. mm., in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali.
pagina42 di 44 Compensi e spese devono essere distratti a favore dei difensori di CP_1 avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e AR CE AF, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
per la riforma della sentenza n. 749/2025, pubblicata il 28 gennaio CP_1
2025 dal Tribunale di AN nella causa iscritta al n. 22673/2022 r.g.;
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ND
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 complessiva somma di denaro di euro 4.910,39, oltre interessi nella misura dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2022, a decorrere dal 26 giugno 2021
e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
La sentenza impugnata nel resto;
COMPENSA
Tra e i due terzi delle spese di ambo i gradi Parte_1 CP_1 di giudizio, i due terzi del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. e i due terzi del compenso spettante al consulente tecnico di Persona_8
CP_1
ND
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, il CP_1 residuo terzo delle spese di ambo i gradi di giudizio, liquidate, in tale misura, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.692,33 per compensi di avvocato e, quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.718,60 per compensi di avvocato ed euro 259,33 per spese;
oltre ad un terzo del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. e oltre ad euro 448,30 (pari a un terzo del Persona_8 compenso spettante al consulente tecnico di;
il tutto da distrarre in CP_1
pagina43 di 44 favore dei difensori di avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e CP_1
AR CE AF, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, da parte di CP_1
Così deciso in AN, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_12 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott. AR Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. MA AN
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