Sentenza 11 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2025, proposto da
LO RI, AN LE, Francesca Picone, IM IA FU, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Picone e IM IA FU, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
- DELLA SENTENZA N. 35, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 21/1/2025, PASSATA IN GIUDICATO;
- DELLA SENTENZA N. 1077, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 11/10/2024, PASSATA IN GIUDICATO;
- DELLA SENTENZA N. 3709, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. LAVORO IL 19/9/2024, LIMITATAMENTE AL CAPO DELLE SPESE;
- DELLA SENTENZA DI QUESTO T.A.R., SEZ. III – 23/1/2025 N. 166, LIMITATAMENTE AL CAPO DELLE SPESE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. TE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 35, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 21/1/2025 e passata in giudicato (cfr. attestazione della Cancelleria in atti, del 28/5/2025);
- che la pronuncia ha riconosciuto il diritto di RI LO all’assegnazione della carta elettronica del docente ex L. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, con obbligo di erogare 2.000 € con emissione di buoni di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ex L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e oltre a 900 € di spese di lite e accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario;
- che l’azione è altresì intentata per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1077, depositata dal Tribunale di Termini Imerese l’11/10/2024 e passata in giudicato (cfr. attestazione della Cancelleria in atti, del 28/5/2025);
- che la pronuncia ha riconosciuto il diritto di LE AN all’assegnazione della carta elettronica del docente ex L. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2021/22, con obbligo di erogare 1.000 € con emissione di buoni di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ex L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e oltre a 650 € di spese di lite e accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario;
Atteso:
- che viene altresì chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, n. 3709/2024 – resa sempre in tema al diritto al cd. “buono scuola” – che ha condannato il Ministero a corrispondere 650 € oltre spese generali e accessori all’avv.to Francesca Picone antistatario;
- che la stessa è stata notificata il 19/9/2024, ed è divenuta irrevocabile come da attestazione di Cancelleria del 25/3/2025 in atti;
- che viene altresì domandata l’esecuzione della sentenza della sez. III di questo T.A.R. n. 166/2025 che ha condannato alla corresponsione del “buono scuola” e altresì a liquidare 250 € oltre spese generali e accessori all’avv.to Francesca Picone antistatario;
- che la stessa è divenuta irrevocabile come da attestazione di Cancelleria del 1/7/2025 in atti.
Evidenziato:
- che, quanto alle prime due pretese azionate, il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta dei precedenti di questa Sezione (cfr. per tutti 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410);
- che le sentenze dispongono la condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente e sono passate in giudicato;
- che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica delle pronunce all’amministrazione scolastica debitrice;
- che di converso, l’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
Rilevato:
- che la resistente amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore RI LO e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che la resistente amministrazione deve altresì essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore LE AN e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2021/2022, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che la resistente amministrazione deve altresì corrispondere le spese di lite previste nella sentenza del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, n. 3709/2024 (650 € oltre spese generali e accessori all’avv.to Francesca Picone antistatario);
Ritenuto:
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio (cfr. analoga sentenza di questa Sezione 23/10/2025 n. 2315);
- che quest’ultimo dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
Dato atto:
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che si precisa altresì che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
Considerato:
- che quanto alle due ulteriori pretese – afferenti alle sole spese legali previste dalla sentenza del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, n. 3709/2024 e all’esecuzione della sentenza della sez. III di questo T.A.R. n. 166/2025 – le stesse devono essere dichiarate inammissibili;
- che, infatti, il ricorso cumulativo può essere coltivato solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, mentre il ricorso collettivo presuppone che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 13/11/2025 n. 3678);
- che i principi suddetti possono trovare applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, per cui le posizioni sostanziali derivanti dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3709/2024 e di questo T.A.R. n. 166/2025 (nella parte relativa al capo delle spese), risultano disomogenee rispetto alle prime due domande già trattate in precedenza;
- che, oltretutto, per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Palermo è competente la sez. III di questo T.A.R., mentre la pronuncia n. 166/2025 è già stata resa in sede di ottemperanza per cui ben avrebbe potuto essere proposto incidente di esecuzione in quella causa;
Ritenuto:
- che il gravame per ottemperanza deve essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione ai due titoli azionati come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega;
d) dichiara inammissibile, per le ragioni specificate in narrativa, il ricorso per ottemperanza nella parte relativa alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3709/2024 e alla sentenza di questo T.A.R. n. 166/2025.
e) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 500 (seicento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE CA |
IL SEGRETARIO