Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2107 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. PARISI ANNALISA e dall'avv. BELTRANI MARIA VITTORIA con ricorso depositato in data 08/10/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli (C.F. nato il Per_1 C.F._3
30/07/2015 a Faenza (RA) e (C.F. ) nata il Parte_2 C.F._4
10/04/2017 a Faenza (RA). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1 - affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Parte_2 genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre sig.ra CP
. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in via congiunta per quanto
[...] riguarda le decisioni di straordinaria importanza ed in via disgiunta per quelle ordinarie.
2 - Tempi di permanenza delle minori presso il padre così come di seguito riepilogati. Durante l'anno scolastico: a) settimana 1 (weekend di competenza materna): le bambine staranno con il sig. il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 ed il sabato dalle 18,30 alle 22,00; Pt_1
b) settimana 2 (weekend di competenza paterna): le bambine staranno con il sig. il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 ed il weekend dal sabato alle 18,30 e alla Pt_1 domenica ore 21,30 con pernotto del sabato. Durante la sospensione scolastica estiva:
1
22,00; b) settimana 2 (weekend di competenza paterna): le bambine staranno con il sig. il mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 ed il weekend dal sabato alle 14,00 e Pt_1 fino alla domenica ore 21,30 con pernotto del sabato.
- resta inteso che, nei tempi di permanenza delle bambine presso ciascun genitore, questi ultimi dovranno curare lo svolgimento dei compiti, accompagnare le minori alle visite mediche programmate (consentendo all'altro genitore di parteciparvi, se disponibile), garantire lo svolgimento di tutte le attività extrascolastiche dalle stesse frequentate;
i sottoscritti convengono in merito alla opportunità che ciascuno dei genitori abbia la disponibilità, presso la propria abitazione, di abbigliamento completo ed adeguato per ogni stagione oltreché il necessario per le attività scolastiche.
- il mercoledì, se il padre fosse libero da impegni lavorativi, previo avviso alla sig.ra
– entro il giorno precedente – potrà andare a prendere le figlie da scuola CP alle 16,30;
- se il sig. vorrà portare le figlie con sé in gita nel weekend di sua spettanza Pt_1 potrà stare con loro dal venerdì sera, previo avviso alla madre entro la settimana precedente.
3 - Vacanze:
a) vacanze estive: due settimane – non consecutive – con entrambi i genitori nel periodo estivo, con scelta del periodo ad anni alterni e comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il corrente anno 2024 la scelta del periodo spetterà per prima alla madre;
l'anno 2025 al padre, e così via. La mancata comunicazione nei termini darà diritto di scelta del periodo all'altro genitore (cui, invece spetterebbe la scelta per secondo). b) vacanze natalizie: una settimana presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre all'uscita da scuola – o dalla mattina – e fino al 31 di dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina fino al 6 gennaio, pernottamento compreso, con rientro presso l'altro genitore o a scuola il 7 gennaio mattina. Il periodo natalizio del corrente anno 2024 spetterà alla madre mentre il padre godrà del secondo periodo comprendente l'Epifania. c) vacanze pasquali: tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro genitore, alternando di anno in anno il periodo Giovedì, Venerdì e Sabato. Per l'anno 2025 la Pasqua sarà trascorsa con il padre, l'anno 2026 con la madre e così via. d) ciascuno dei genitori si impegna comunque a non accavallare i periodi di ferie, al fine di una migliore gestione delle minori, nonché a comunicare entro un congruo termine l'esatto luogo delle vacanze, la sistemazione alloggiativa o alberghiera e gli eventuali spostamenti di città; durante le ferie (come, del resto, durante i tempi di permanenza “normali” del figlio con l'uno o l'altro dei genitori) devono essere garantiti i contatti telefonici regolari e quotidiani delle bambine con l'altro genitore;
2 e) tutti i periodi di vacanza sopra indicati e i tempi di comunicazione potranno essere derogati con diversi accordi che interverranno direttamente tra i genitori con congruo anticipo e che dovranno risultare per iscritto anche per mezzo di messaggio WhatsApp;
4 - dare atto che i genitori convengono che l'inserimento di eventuali nuove figure sentimentali debba avvenire in maniera graduale, nel rispetto delle esigenze delle piccole e . Pt_2 Per_1
5 - disporre che il contributo al mantenimento ordinario di e venga Per_1 Pt_2 posto a carico del padre nella somma mensile pari ad € 400,00 – € 200,00 a Per_1 ed € 200,00 a – (somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat) a Pt_2 decorrere dal deposito del presente ricorso, statuendo che il sig. debba Pt_1 corrisponderlo alla madre sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP mese, mediante bonifico bancario al Conto Corrente intestato alla sig.ra CP
6 - disporre che ciascuno dei genitori provveda, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per le minori come da Protocollo del Tribunale di Forlì da intendersi qui integralmente ritrascritto. Il rimborso al genitore che ha sostenuto le spese straordinarie avverrà previa esibizione di idonea documentazione (tenuto conto che alcune spese scolastiche sono comprovabili, ad esempio, con comunicazione scritta sul diario, chat dei genitori o altrove, ma non viene rilasciato scontrino o fattura, come ad esempio nel caso di alcune gite didattiche).
7 - disporre che l'assegno unico ed universale venga percepito dalla madre sig.ra in quanto genitore collocatario;
CP
8 - Spese legali compensate tra le parti. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le spese sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto
3 pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 08/10/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 17/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4