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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11338/2024
Il Giudice AL FR AN, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
UR LO e NG SI
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
FF e TA TO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva di n. 253 giorni di ferie residue non godute.
Conclusioni: come da note a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stato alle dipendenze dell' resistente dall'01.09.1988 fino al CP_1
15.03.2020, data di cessazione del rapporto per assunzione presso l'ASL BT previo collocamento in aspettativa non retribuita dal
16.09.2019; di aver maturato n. 253 giorni di ferie alle dipendenze dell' resistente fino a settembre del 2019, ferie non godute CP_1 alla data di risoluzione del rapporto lavorativo;
di non aver beneficiato delle ferie maturate per fatti allo stesso non imputabili sebbene avesse richiesto invano di fruire delle ferie residue;
di non aver avuto il compenso sostitutivo previsto dall'art. 21 del CCNL del 5 dicembre
1996 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
affermandosi creditore della complessiva di € 63.793,07 a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto al compenso sostituivo delle ferie non godute espressamente richiesto con missiva formale calcolato nella complessiva somma di € 63.793,07, prendendo come parametro di calcolo la retribuzione percepita risultante dai prospetti-paga prodotti,
e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma pretesa o altra di giustizia oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Avanzava istanze istruttorie e produceva documentazione.
Si costituiva l' resistente per affermare l'infondatezza delle CP_1 pretese avanzate richiamando la normativa nazionale ed europea a sostegno del divieto di monetizzazione, possibile solo in ipotesi del tutto eccezionali, e per domandare il rigetto del promosso ricorso, attesa l'imputabilità del mancato godimento delle ferie alla parte ricorrente per aver richiesto ed ottenuto dal 16.09.2019 il collocamento in aspettativa e non aver sollecitato prima il godimento delle ferie residue oltre ad aver previamente invitato il ricorrente al godimento delle ferie con nota prot. n. 61521/2019 prodotta dallo stesso ricorrente e per averlo informato delle conseguenze pregiudizievoli del mancato godimento. Contestava i conteggi operati e rappresentava che la somma eventualmente spettante a titolo di compenso sostituivo delle ferie non godute ammontava ad €
Pag. 2 di 28 61.712,21, vinte le spese processuali. Si opponeva alle richieste istruttorie avanzate dalla parte ricorrente.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento all'esito della camera di consiglio, il decidente pronunciava la decisione dando lettura della sentenza completa di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato nei limiti delle somme non contestate dalla parte resistente e merita di essere accolto per quanto di ragione, tenuto conto dei più recenti arresti anche della Suprema Corte di cassazione1 intervenuti nella specifica materia2. 1 Cfr. Cass. n. 20591/2025 nella parte in cui per i dirigenti sanitari come il ricorrente ha così deciso: “…
(omissis)… i primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati, in conformità a precedenti di questa Corte, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 13613/2020; Cass. n. 18140/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. n.
9982/2024; Cass. n. 13679/2024).
Si è in particolare affermato che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. n. 13613/2020 cit.).
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022 cit.).
Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, PE
ed in causa C-684/16 Planck, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e Per_1 Parte_2
93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deriva che:
A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018;
Pag. 3 di 28 C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022 cit.).
Muovendo da tale ricostruzione, questa Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n. 13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n.
9877/2024 e 9982/2024 cit.). … (omissis)…”. 2 Cfr. anche Cass. 17634/2023 che si riporta: “…(omissis)… Al riguardo, si osserva che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile.
Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Per_3
L'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, Per_4 punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE emerge che la menzionata normativa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio
Pag. 4 di 28 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, C- PEona_5 Per_4 Per 341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto
65).
La Corte di giustizia UE ha dichiarato, inoltre, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il diritto alle ferie annuali retribuite e, pertanto, quello all'indennità finanziaria ex paragrafo 2 di detto articolo possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore. Ha pure precisato che, se l'obbligo di pagamento di una simile indennità dovesse estinguersi a causa della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, Per_3 26 e 30).
Ciò perché l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 32).
La Corte di giustizia UE ha ricordato, altresì, che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 dell'art. 7 menzionato è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto
(sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49). PEona_7
Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e Per_4 giurisprudenza ivi citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi PEona_7 citata).
In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). PEona_5
Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti.
Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare,
Pag. 5 di 28 che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul Per rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (sentenza del 25 novembre 2010, , C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata).
Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1,
e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-
684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung eV;
per analogia, le sentenze emesse Controparte_2 sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 PEona_9 PEona_7
e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass.,
Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato).
CP_ Nella specie, la corte territoriale ha specificamente accertato che l non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente, ossia non aveva provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Ne consegue che, non avendo il dipendente perso il diritto al godimento del congedo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro egli doveva percepire l'indennità in esame nella sua interezza, la prescrizione del detto diritto non potendo decorrere anteriormente a tale cessazione.
Non ignora questo Collegio l'esistenza di una risalente giurisprudenza di legittimità per la quale, sulla base della natura anche risarcitoria dell'indennità de qua, la prescrizione del diritto in questione opera pure in costanza di rapporto (Cass., Sez. L, n. 10341 dell'11 maggio 2011).
A tale proposito, occorre ricordare, però, che, secondo costante giurisprudenza Eurounitaria, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo del diritto unionale vigente, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultimo e conformarsi pertanto all'art. 288, comma 3, TFUE (sentenza del 24 gennaio 2012,
C-282/10, EU:C:2012:33, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Per_10
Pag. 6 di 28 Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del
24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Per_10
Come altresì dichiarato dalla Corte di giustizia UE, l'esigenza di un'interpretazione conforme siffatta include, in particolare, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto
(sentenza del 17 aprile 2018, C-414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73 e giurisprudenza ivi Per_11 citata).
CP_ Nella presente controversia, l'interpretazione del diritto interno proposta dall si porrebbe in netto contrasto con quello unionale, con la conseguenza che il motivo deve essere respinto.
CP_ 2) Con il secondo motivo l denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento all'art. 18, nn. 9, 15 e 16 CCNL 1994-1997 enti pubblici non economici, e dell'art. 10 D.Lgs. n. 87 del 2003, in relazione all'art. 111, comma 7, Cost., letto alla luce dell'art. 6 CEDU.
Sostiene parte ricorrente che l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 avrebbe rinviato, in tema di godimento delle ferie, alla contrattazione collettiva e che questa avrebbe ricollegato il diritto all'indennità oggetto del contendere alla mancata fruizione di dette ferie "per esigenze di servizio".
Siffatte "esigenze di servizio" avrebbero dovuto essere provate, però, dal lavoratore, essendo egli il soggetto che agiva in giudizio.
La doglianza è infondata.
La decisione della S.C., Sez. IV, n. 21780 dell'8 luglio 2022, alla motivazione della quale si rinvia integralmente, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, in particolare delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea della grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, in causa C-
619/2016, ed in causa C- 684/2016, nonché dell'art. 7 PEona_9 Per_12 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
Pag. 7 di 28 - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Inoltre, si osserva che l'art. 10, D.Lgs. n. 66 del 2003, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 213 del 2004, CP_ richiamato dall a sostegno della propria tesi, prescrive, al comma 1, dopo avere stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, che "I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore".
Pertanto, la contrattazione collettiva non può essere letta in maniera da introdurre un trattamento deteriore per la controricorrente.
Deve trovare applicazione, nella specie, quindi, il principio per il quale è il datore di lavoro, convenuto dal dipendente per ottenere il pagamento dell'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
3) Con un unico motivo di ricorso incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, Pt_3 comma 6, del CCNI 2004 del 15 giugno 2005, nonché l'erroneo ed incompleto riconoscimento dei compensi incentivanti per gli anni 2006, 2008, 2009 e 2010 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare detta clausola nel senso che le ferie utili ai fini del pagamento dei compensi incentivanti erano solo quelle destinate al recupero delle energie spese nel corso del periodo nel quale si erano consolidati i risultati produttivi che davano titolo al trattamento accessorio.
La doglianza è inammissibile.
Si rileva che, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass., Sez. L, n. 14449 del 9 giugno 2017).
Nella specie, S.L.R. si è limitata a prospettare un'interpretazione alternativa, rispetto a quella adottata dalla Corte d'appello di Milano, dell'art. 8 del CCNI menzionato.
Ciò non è, però, ammissibile nella presente sede, in quanto, atteso che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati senza argomentare al riguardo, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021).
Pag. 8 di 28 1. La disciplina di riferimento
Innanzitutto, per affrontare le questioni di diritto poste in questo giudizio, appare utile fare una ricognizione della normativa nazionale e sovranazionale di disciplina del diritto alle ferie e del diritto alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto e, soprattutto, dell'interpretazione delle fonti fornita di recente dalla Suprema Corte
e dalla CGUE.
1.1. Ebbene, deve ritenersi principio immanente nel nostro ordinamento quello dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità del diritto fondamentale alle ferie sancito dall'art. 36, comma 3, della Cost. che si riporta:
<< Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>.
Si tratta di un diritto, quello alle ferie, fondamentale ed inderogabile, garantito a diversi livelli con una disciplina finalizzata al giusto contemperamento di contrapposte esigenze insopprimibili, quelle connesse al recupero fisio-psichico del prestatore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, anche per consentirgli lo svolgimento di attività culturali e ricreative, da un lato, e quelle strettamente correlate agli interessi specifici datoriali, dall'altro lato3.
4) Il ricorso principale è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
"La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato". … (omissis)…”.
Pag. 9 di 28 All'art. 2109, comma 2 c.c., inoltre, è chiaramente stabilito:
<< (Il prestatore di lavoro) Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.>>.
Ed ancora, l'art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<<
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno
2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, Dominguez).
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-
520/06, e TR ed altri). PEona_5 Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. … (omissis)…”.
Pag. 10 di 28 all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.>>.
1.2. A livello comunitario la disciplina del diritto insopprimibile alle ferie è rinvenibile nell'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE che si riporta:
<<
1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.>>.
Ed ancora, all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è così prescritto:
<< Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.>>.
1.3. In questo quadro normativo a partire dal luglio del 2012 si è innestata la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 5 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, che si riporta nella versione operante ratione temporis:
Pag. 11 di 28 < Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.>>.
Ebbene, il D.L. n. 95/2012 è entrato in vigore il 07.07.2012 ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Pag. 12 di 28 Repubblica italiana n. 156 del 06.07.2012, secondo quanto chiarito dall'art. 25, comma 1, stesso D.L. cit.4
Pertanto, detta norma deve trovare applicazione al caso in esame, atteso che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie matura alla cessazione del rapporto lavorativo, in questo caso a metà marzo del
2020, quando detta norma era già in vigore.
2. L'interpretazione della CGUE e della Corte di cassazione
Tanto chiarito, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento, l'ultima disposizione richiamata deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE ed all'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tenendo in debito conto i più recenti arresti giurisprudenziali resi in analogo contenzioso dalla Suprema Corte che,
a partire da luglio 2022 (con Cass. n. 21780/2022), recependo gli indirizzi della CGUE5, ed in particolare quelli espressi dalla sentenza 4 Questa la norma citata: < Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.>> 5 Da ultimo si tenga conto anche di quanto ribadito ai punti 33 e 34 da Corte di Giustizia UE n. 192/2923 che si riportano: “…(omissis)… 33 In quarto luogo, come ricordato al punto 18 della presente sentenza e come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, e l'altra componente è l'indennità finanziaria dovuta al lavoratore quando quest'ultimo non è in grado di fruire delle ferie a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Orbene, negare a un lavoratore che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia stato impossibilitato ad esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a causa di una circostanza imprevista, quale la malattia, qualsiasi diritto a una siffatta indennità finanziaria equivarrebbe a svuotare del suo stesso contenuto il diritto previsto all'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Pag. 13 di 28 della Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n. 6846, ha costantemente affermato i seguenti principi di diritto cui occorre dare continuità:
nell'ambito di un regime di prepensionamento progressivo, si estingua, alla fine dell'anno di riferimento per le ferie o in una data successiva, qualora il lavoratore si sia trovato nell'impossibilità di fruire di tali ferie prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche nel caso in cui non si tratti di un'assenza di lunga durata. … (omissis)…”. 6 Questi i principi di rilievo affermati nella pronuncia richiamata: “…(omissis)… 28 La questione posta è quindi, in sostanza, di stabilire se, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 23 della presente sentenza, alla data in cui il rapporto di lavoro discusso nel procedimento principale è cessato, il P sig. . avesse o meno ancora diritto a ferie annuali retribuite convertibili in indennità finanziaria a causa della cessazione del rapporto di lavoro.
29 Tale questione verte quindi, sotto un primo profilo, sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 ed è volta a chiarire se tale disposizione osti a che il mantenimento del diritto alle ferie annuali retribuite non godute al termine di un periodo di riferimento possa essere subordinato alla condizione che il lavoratore abbia chiesto, durante tale periodo, di esercitare detto diritto, e a che ne sia decretata la perdita in mancanza di una simile richiesta, senza che il datore di lavoro sia obbligato a fissare unilateralmente e in modo vincolante per il lavoratore la data delle ferie nel corso di tale periodo.
30 A tale riguardo, in primo luogo, non si può desumere dalla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 22 a 25 della presente sentenza che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
31 In secondo luogo, se è pur vero che, secondo costante giurisprudenza, con l'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke,
C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), è tuttavia altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Per_13
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49).
[...]
32 Secondo giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, è infatti volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Pag. 14 di 28 direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60 e giurisprudenza ivi PEona_7 citata).
34 In terzo luogo, come emerge dai termini stessi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione di detto diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 20 gennaio 2009, OF e a., C-350/06 e C-
520/06, EU:C:2009:18, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
35 A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). PEona_5
36 Orbene, una normativa nazionale quale l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del BurlG, secondo cui è necessario, in sede di determinazione delle date delle ferie, di tenere in considerazione le preferenze del lavoratore al riguardo, a meno che non vi siano ragioni rilevanti legate agli interessi dell'impresa o richieste di altri lavoratori, meritevoli di maggiore considerazione sotto il profilo sociale, o secondo cui le ferie dovrebbero di norma essere godute durante l'anno di riferimento, disciplina l'ambito delle modalità di esercizio delle ferie annuali retribuite, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente.
37 Una normativa di questo tipo fa parte delle norme e delle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori e volte a tener conto dei vari interessi in gioco (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, , C-277/08, EU:C:2009:542, punto 22). PEona_14
38 Tuttavia, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti.
39 Nel caso di specie, si deve rilevare come dalla decisione di rinvio emerga che le disposizioni nazionali menzionate al punto 36 della presente sentenza sono interpretate nel senso che il fatto che un lavoratore non abbia chiesto, durante il periodo di riferimento interessato, di fruire delle ferie annuali retribuite ha per conseguenza, in linea di principio, che, al termine di tale periodo, il lavoratore perde i suoi diritti a dette ferie e, correlativamente, il suo diritto a un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 15 di 28 41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, Fuβ, C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata).
42 Inoltre, gli incentivi a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, ricordati ai punti 32
e 33 della presente sentenza e legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05, EU:C:2006:244, punto
32). Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità Per del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006,
Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal Per senso, sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove PEona_7 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo
7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Pag. 16 di 28 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
48 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.
49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, si deve ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione sono applicabili in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione (v., segnatamente, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
50 Quindi, poiché la normativa discussa nel procedimento principale procede a un'attuazione della direttiva 2003/88, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è applicabile al procedimento medesimo
(v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12,
EU:C:2014:2, punto 43).
51 A tal riguardo, risulta, anzitutto, dalla formulazione stessa dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta che tale disposizione sancisce il «diritto» di ogni lavoratore a «ferie annuali retribuite».
52 Inoltre, secondo le spiegazioni relative all'articolo 31 della Carta, che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all'articolo 52, paragrafo 7, di detta Carta, devono essere tenute in debito conto per l'interpretazione di quest'ultima, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta si ispira alla direttiva 93/104 nonché all'articolo 2 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961
e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, e al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo che ha avuto luogo a
Strasburgo il 9 dicembre 1989 (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame C-579/12 PEona_15
RX-II, EU:C:2013:570, punto 27).
53 Orbene, come emerge dal considerando 1 della direttiva 2003/88, questa ha codificato la direttiva
93/104, e l'articolo 7 della direttiva 2003/88, riguardante il diritto alle ferie annuali retribuite, riproduce esattamente il testo dell'articolo 7 della direttiva 93/104 (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame
Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 28).
Pag. 17 di 28 “… (omissis)… (A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C-
214/16, EU:C:2017:914, punto 56).
55 Da tali considerazioni emerge che tanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88 quanto, con riferimento alle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della Carta, l'articolo 31, paragrafo 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale la circostanza che un lavoratore non abbia chiesto, durante il periodo di riferimento, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite maturato ai sensi di tali disposizioni comporta l'automatica conseguenza - senza, quindi, previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare tale diritto - che detto lavoratore perde il beneficio del diritto in parola e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
56 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non ostano alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto.
Pag. 18 di 28 - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. … (omissis)…”7. 7 In tal senso Cass. 19659/2023 che si riporta: “… (omissis)… Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
Tale indirizzo è il risultato di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla
Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 ; in PEona_9 causa C- 684/2016 . Per_12
In generale, si è affermato che la perdita del menzionato diritto presuppone l'imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016.
In definitiva, la S.C. ha precisato, alla luce del diritto dell'Unione, che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cassazione,
Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del
Pag. 19 di 28 fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La corte territoriale ha del tutto omesso di compiere l'accertamento imposto dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a prendere atto di una prassi seguita dall'Amministrazione interessata, senza verificare se la stessa avesse dimostrato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Co 2) Con il primo motivo del ricorso incidentale l ( denuncia l'omesso esame di un fatto CP_5 decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 8, CCNL del 1 settembre
1995 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012 in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato, con riferimento alle ferie maturate nell'ultimo anno e spettanti il giorno della sospensione cautelare, se la mancata fruizione delle ferie stesse fosse o meno imputabile al dipendente, il quale, commettendo reati, si era posto nella condizione di non poterne godere, in quanto era incorso nella sospensione cautelare dall'impiego.
La doglianza è infondata.
Il lavoratore ha diritto al godimento delle ferie maturate e, in mancanza, a percepire un'indennità sostitutiva delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Per evitare di dovere pagare questo importo, il datore di lavoro deve dimostrare di avere invitato il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La circostanza che, in seguito alla commissione di reati, il lavoratore sia sospeso dal servizio e, quindi, licenziato, non può incidere sul periodo di riposo che era maturato anteriormente a questi accadimenti, in quanto il diritto alle ferie è correlato all'espletamento della prestazione lavorativa, che è avvenuto fino al momento della citata sospensione.
Il datore di lavoro deve provare, allora, di avere messo in condizione il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale l'interessato avrebbe dovuto usufruirne, in mancanza essendo tenuto a corrispondere la menzionata indennità. D'altronde, siffatta indennità compete, in via generale, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, la quale avviene, in ipotesi come quelle oggetto di causa e qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, a decorrere dalla precedente sospensione dal servizio, la quale - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con tale licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima (Cass., Sez. L, n. 11762 del 5 maggio 2021).
Occorre valutare, altresì, che la soluzione prospettata dalla P.A. ricorrente incidentale comporterebbe la conseguenza, non compatibile con l'attuale ordinamento, dell'applicazione al dipendente, come effetto del suo illecito disciplinare, di una sanzione non tipizzata ed ulteriore rispetto a quella, prevista, della perdita del posto di lavoro.
Pag. 20 di 28 2.1. Analogamente è stato deciso di recente per la dirigenza medica dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 20591/2025 cui dare continuità: “…(omissis)… Si è in particolare affermato che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo
(Cass. n. 13613/2020 cit.).
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022 cit.).
Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in
Pertanto, deve affermarsi il principio che l'avvenuta sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso non comporta la perdita del diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell'impiego, ove il datore di lavoro non dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. … (omissis)…”.
Pag. 21 di 28 cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-
619/2016, ed in causa C-684/16 , PEona_9 Per_12 nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deriva che:
A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n.
21780/2022 cit.).
Muovendo da tale ricostruzione, questa Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra
Pag. 22 di 28 di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n. 13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024 cit.). …
(omissis)…”
3. Le risultanze documentali
Dalle allegazioni e produzioni delle parti emerge che la parte ricorrente in data 25.06.2019 ha informato l' resistente di CP_1 aver ricevuto l'incarico a tempo determinato, previo superamento del concorso, di Direttore Medico di disciplina Malattie Infettive presso l' ed ha richiesto di fruire delle ferie residue8. Pt_5
Pag. 23 di 28 Sempre dalla produzione documentale offerta dalla parte ricorrente emerge chiaramente che in data 09.07.2019 il ricorrente comunicava all' resistente l'assunzione presso l' dal 16.09.2019 e CP_1 Pt_5 domandava, da pari data, il godimento dell'aspettativa non retribuita9.
Dalla documentazione acquisita al processo emerge, inoltre, che con nota del 17.07.2019 l' resistente, in risposta alla richiesta di CP_1 godimento del periodo di aspettativa non retribuita avanzata dal ricorrente, chiedeva allo stesso ricorrente di differire la data di decorrenza del periodo di aspettativa al fine di poter prima esaurire il numero di ferire residue10.
La stessa nota conteneva l'avvertimento che in caso di conferma della data del 16.09.2019, quale inizio del periodo di aspettativa, le ferie residue, in caso di mancato rientro in servizio, non potranno essere oggetto di monetizzazione.
In risposta alla nota in esame la parte ricorrente rappresentava l'impossibilità di procrastinare la data di inizio servizio presso la Parte stessa già fissata per il 16.09.2019 per esigenze del nuovo datore di lavoro, l' . Pt_5
Dall'analisi dei prospetti di rilevazione delle presenze prodotti dalla parte ricorrente emerge, inoltre, che nel mese di luglio 2019, mese in cui l' resistente invitata il ricorrente a fruire delle ferie CP_1 posticipando la data di inizio del periodo di aspettativa, il ricorrente aveva accumulato n. 290 giorni di ferie residue11. 9 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 10 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.
Pag. 24 di 28 A fine settembre del 2019 il numero di ferie residue ammontava a n.
253 giorni.
3.1. Ebbene, tenuto conto della documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che l'invito a fruire delle ferie residue rivolta al ricorrente dall' resistente con nota del 17.07.2019 è CP_1 assolutamente intempestivo a garantire fino al 15.09.2019, giorno antecedente la data di inizio del periodo di aspettativa per intervenuta assunzione presso altro datore di lavoro, l'effettivo godimento di tutte le residue ferie maturate negli anni, che nel luglio del 2019 ammontavano a n. 290 giorni.
3.2. Né potrebbe imputarsi alla parte ricorrente alcuna responsabilità né violazione dei princìpi di buona fede e correttezza.
A ben vedere, infatti, l'assunzione presso altra amministrazione per esigenze della stessa amministrazione decorreva dal 16.09.2019.
Pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto differire la data di inizio del periodo di aspettativa per la fruizione delle ferie residue presso l' resistente. CP_1
4. Le conclusioni
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi espressi dalla CGUE e dalla Corte di cassazione appena sopra richiamati, occorre concludere per la fondatezza della domanda di monetizzazione delle ferie avanzata dalla parte ricorrente nei limiti delle somme non contestate.
4.1. Ed infatti, il datore di lavoro, sebbene onerato, non ha rappresentato né tanto meno ha provato di aver messo la parte ricorrente nelle condizioni di esercitare adeguatamente ed effettivamente il diritto a tutte le ferie nel periodo in cui le ha maturate.
Pag. 25 di 28 4.2. Come sopra chiarito, infatti, l'invito al godimento delle residue ferie rivolto al ricorrente con la nota del 17.07.2019 è assolutamente intempestivo ed inadeguato a garantire fino al 15.09.2019 l'effettiva fruizione di tutte le residue ferie maturate dal ricorrente.
Così come è da ritenersi tardivo e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, l'avviso fatto dall' resistente sempre con la nota del 17.07.2019, avviso CP_1 dovuto quanto meno a partire dal 07.07.2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, delle conseguenze pregiudizievoli
(definitiva perdita del diritto alle ferie e, soprattutto, del diritto all'indennità sostituiva) che sarebbero derivate dalla mancata fruizione delle ferie in tempo utile alla luce della novella legislativa12.
Tanto conforta le pretese avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente circa il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute nei limiti delle somme non contestate.
Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente al compenso sostituivo delle ferie qui preteso nell'importo non contestato.
Va condannata, di conseguenza, l' resistente pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 61.712,21
a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute cui deve essere aggiunto il maggior importo tra interessi al saggio legale e
Pag. 26 di 28 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo13.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL FR SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto per cui è causa e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 61.712,21 allo stesso titolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.738,00, di cui € 5.358,50 a titolo di compenso
Pag. 27 di 28 professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed € 379,50 per esborsi oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,23/10/2025 Il Giudice del lavoro
AL FR AN
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso da ultimo cfr. C. Cost. n. 95/2016 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito
34 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite, maturate da un lavoratore per lo svolgimento del suo lavoro
33 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della
40 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, una siffatta perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti, ricordati al punto 35 della presente sentenza, che si impongono imperativamente agli Stati membri quando essi precisano le modalità di esercizio di tale diritto.
54 In questo contesto, si deve ricordare, infine, che possono essere apportate limitazioni al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta solamente rispettando le rigorose condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto In tal senso, gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in
57 Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale discussa nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. … (omissis)…”. 8 Cfr. doc. n. 1) in all.ti parte ricorrente 11 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente. 12 Cfr. Cass. 29113/2022 così massimata: “In tema di pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”. 13 Che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria operi per i crediti da lavoro di pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994, cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n.
16036.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11338/2024
Il Giudice AL FR AN, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
UR LO e NG SI
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
FF e TA TO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva di n. 253 giorni di ferie residue non godute.
Conclusioni: come da note a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stato alle dipendenze dell' resistente dall'01.09.1988 fino al CP_1
15.03.2020, data di cessazione del rapporto per assunzione presso l'ASL BT previo collocamento in aspettativa non retribuita dal
16.09.2019; di aver maturato n. 253 giorni di ferie alle dipendenze dell' resistente fino a settembre del 2019, ferie non godute CP_1 alla data di risoluzione del rapporto lavorativo;
di non aver beneficiato delle ferie maturate per fatti allo stesso non imputabili sebbene avesse richiesto invano di fruire delle ferie residue;
di non aver avuto il compenso sostitutivo previsto dall'art. 21 del CCNL del 5 dicembre
1996 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
affermandosi creditore della complessiva di € 63.793,07 a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto al compenso sostituivo delle ferie non godute espressamente richiesto con missiva formale calcolato nella complessiva somma di € 63.793,07, prendendo come parametro di calcolo la retribuzione percepita risultante dai prospetti-paga prodotti,
e per la condanna della parte resistente al pagamento della somma pretesa o altra di giustizia oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Avanzava istanze istruttorie e produceva documentazione.
Si costituiva l' resistente per affermare l'infondatezza delle CP_1 pretese avanzate richiamando la normativa nazionale ed europea a sostegno del divieto di monetizzazione, possibile solo in ipotesi del tutto eccezionali, e per domandare il rigetto del promosso ricorso, attesa l'imputabilità del mancato godimento delle ferie alla parte ricorrente per aver richiesto ed ottenuto dal 16.09.2019 il collocamento in aspettativa e non aver sollecitato prima il godimento delle ferie residue oltre ad aver previamente invitato il ricorrente al godimento delle ferie con nota prot. n. 61521/2019 prodotta dallo stesso ricorrente e per averlo informato delle conseguenze pregiudizievoli del mancato godimento. Contestava i conteggi operati e rappresentava che la somma eventualmente spettante a titolo di compenso sostituivo delle ferie non godute ammontava ad €
Pag. 2 di 28 61.712,21, vinte le spese processuali. Si opponeva alle richieste istruttorie avanzate dalla parte ricorrente.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento all'esito della camera di consiglio, il decidente pronunciava la decisione dando lettura della sentenza completa di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato nei limiti delle somme non contestate dalla parte resistente e merita di essere accolto per quanto di ragione, tenuto conto dei più recenti arresti anche della Suprema Corte di cassazione1 intervenuti nella specifica materia2. 1 Cfr. Cass. n. 20591/2025 nella parte in cui per i dirigenti sanitari come il ricorrente ha così deciso: “…
(omissis)… i primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondati, in conformità a precedenti di questa Corte, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 13613/2020; Cass. n. 18140/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. n.
9982/2024; Cass. n. 13679/2024).
Si è in particolare affermato che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. n. 13613/2020 cit.).
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022 cit.).
Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, PE
ed in causa C-684/16 Planck, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e Per_1 Parte_2
93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deriva che:
A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018;
Pag. 3 di 28 C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022 cit.).
Muovendo da tale ricostruzione, questa Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n. 13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n.
9877/2024 e 9982/2024 cit.). … (omissis)…”. 2 Cfr. anche Cass. 17634/2023 che si riporta: “…(omissis)… Al riguardo, si osserva che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile.
Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Per_3
L'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, Per_4 punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE emerge che la menzionata normativa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio
Pag. 4 di 28 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, C- PEona_5 Per_4 Per 341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto
65).
La Corte di giustizia UE ha dichiarato, inoltre, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il diritto alle ferie annuali retribuite e, pertanto, quello all'indennità finanziaria ex paragrafo 2 di detto articolo possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore. Ha pure precisato che, se l'obbligo di pagamento di una simile indennità dovesse estinguersi a causa della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, Per_3 26 e 30).
Ciò perché l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 32).
La Corte di giustizia UE ha ricordato, altresì, che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 dell'art. 7 menzionato è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto
(sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49). PEona_7
Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e Per_4 giurisprudenza ivi citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi PEona_7 citata).
In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). PEona_5
Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti.
Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare,
Pag. 5 di 28 che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul Per rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (sentenza del 25 novembre 2010, , C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata).
Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1,
e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-
684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung eV;
per analogia, le sentenze emesse Controparte_2 sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 PEona_9 PEona_7
e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass.,
Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato).
CP_ Nella specie, la corte territoriale ha specificamente accertato che l non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente, ossia non aveva provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate.
Ne consegue che, non avendo il dipendente perso il diritto al godimento del congedo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro egli doveva percepire l'indennità in esame nella sua interezza, la prescrizione del detto diritto non potendo decorrere anteriormente a tale cessazione.
Non ignora questo Collegio l'esistenza di una risalente giurisprudenza di legittimità per la quale, sulla base della natura anche risarcitoria dell'indennità de qua, la prescrizione del diritto in questione opera pure in costanza di rapporto (Cass., Sez. L, n. 10341 dell'11 maggio 2011).
A tale proposito, occorre ricordare, però, che, secondo costante giurisprudenza Eurounitaria, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo del diritto unionale vigente, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultimo e conformarsi pertanto all'art. 288, comma 3, TFUE (sentenza del 24 gennaio 2012,
C-282/10, EU:C:2012:33, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Per_10
Pag. 6 di 28 Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del
24 gennaio 2012, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Per_10
Come altresì dichiarato dalla Corte di giustizia UE, l'esigenza di un'interpretazione conforme siffatta include, in particolare, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto
(sentenza del 17 aprile 2018, C-414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73 e giurisprudenza ivi Per_11 citata).
CP_ Nella presente controversia, l'interpretazione del diritto interno proposta dall si porrebbe in netto contrasto con quello unionale, con la conseguenza che il motivo deve essere respinto.
CP_ 2) Con il secondo motivo l denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento all'art. 18, nn. 9, 15 e 16 CCNL 1994-1997 enti pubblici non economici, e dell'art. 10 D.Lgs. n. 87 del 2003, in relazione all'art. 111, comma 7, Cost., letto alla luce dell'art. 6 CEDU.
Sostiene parte ricorrente che l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 avrebbe rinviato, in tema di godimento delle ferie, alla contrattazione collettiva e che questa avrebbe ricollegato il diritto all'indennità oggetto del contendere alla mancata fruizione di dette ferie "per esigenze di servizio".
Siffatte "esigenze di servizio" avrebbero dovuto essere provate, però, dal lavoratore, essendo egli il soggetto che agiva in giudizio.
La doglianza è infondata.
La decisione della S.C., Sez. IV, n. 21780 dell'8 luglio 2022, alla motivazione della quale si rinvia integralmente, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, in particolare delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea della grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016, Stadt Wuppertal, in causa C-
619/2016, ed in causa C- 684/2016, nonché dell'art. 7 PEona_9 Per_12 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
Pag. 7 di 28 - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Inoltre, si osserva che l'art. 10, D.Lgs. n. 66 del 2003, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 213 del 2004, CP_ richiamato dall a sostegno della propria tesi, prescrive, al comma 1, dopo avere stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, che "I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore".
Pertanto, la contrattazione collettiva non può essere letta in maniera da introdurre un trattamento deteriore per la controricorrente.
Deve trovare applicazione, nella specie, quindi, il principio per il quale è il datore di lavoro, convenuto dal dipendente per ottenere il pagamento dell'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
3) Con un unico motivo di ricorso incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, Pt_3 comma 6, del CCNI 2004 del 15 giugno 2005, nonché l'erroneo ed incompleto riconoscimento dei compensi incentivanti per gli anni 2006, 2008, 2009 e 2010 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare detta clausola nel senso che le ferie utili ai fini del pagamento dei compensi incentivanti erano solo quelle destinate al recupero delle energie spese nel corso del periodo nel quale si erano consolidati i risultati produttivi che davano titolo al trattamento accessorio.
La doglianza è inammissibile.
Si rileva che, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass., Sez. L, n. 14449 del 9 giugno 2017).
Nella specie, S.L.R. si è limitata a prospettare un'interpretazione alternativa, rispetto a quella adottata dalla Corte d'appello di Milano, dell'art. 8 del CCNI menzionato.
Ciò non è, però, ammissibile nella presente sede, in quanto, atteso che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati senza argomentare al riguardo, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021).
Pag. 8 di 28 1. La disciplina di riferimento
Innanzitutto, per affrontare le questioni di diritto poste in questo giudizio, appare utile fare una ricognizione della normativa nazionale e sovranazionale di disciplina del diritto alle ferie e del diritto alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto e, soprattutto, dell'interpretazione delle fonti fornita di recente dalla Suprema Corte
e dalla CGUE.
1.1. Ebbene, deve ritenersi principio immanente nel nostro ordinamento quello dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità del diritto fondamentale alle ferie sancito dall'art. 36, comma 3, della Cost. che si riporta:
<< Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>.
Si tratta di un diritto, quello alle ferie, fondamentale ed inderogabile, garantito a diversi livelli con una disciplina finalizzata al giusto contemperamento di contrapposte esigenze insopprimibili, quelle connesse al recupero fisio-psichico del prestatore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, anche per consentirgli lo svolgimento di attività culturali e ricreative, da un lato, e quelle strettamente correlate agli interessi specifici datoriali, dall'altro lato3.
4) Il ricorso principale è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
"La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato". … (omissis)…”.
Pag. 9 di 28 All'art. 2109, comma 2 c.c., inoltre, è chiaramente stabilito:
<< (Il prestatore di lavoro) Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.>>.
Ed ancora, l'art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 così dispone:
<<
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno
2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, Dominguez).
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-
520/06, e TR ed altri). PEona_5 Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. … (omissis)…”.
Pag. 10 di 28 all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.>>.
1.2. A livello comunitario la disciplina del diritto insopprimibile alle ferie è rinvenibile nell'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE che si riporta:
<<
1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.>>.
Ed ancora, all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è così prescritto:
<< Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.>>.
1.3. In questo quadro normativo a partire dal luglio del 2012 si è innestata la disciplina di cui al comma 8 dell'art. 5 D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, che si riporta nella versione operante ratione temporis:
Pag. 11 di 28 < Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.>>.
Ebbene, il D.L. n. 95/2012 è entrato in vigore il 07.07.2012 ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Pag. 12 di 28 Repubblica italiana n. 156 del 06.07.2012, secondo quanto chiarito dall'art. 25, comma 1, stesso D.L. cit.4
Pertanto, detta norma deve trovare applicazione al caso in esame, atteso che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie matura alla cessazione del rapporto lavorativo, in questo caso a metà marzo del
2020, quando detta norma era già in vigore.
2. L'interpretazione della CGUE e della Corte di cassazione
Tanto chiarito, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento, l'ultima disposizione richiamata deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE ed all'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tenendo in debito conto i più recenti arresti giurisprudenziali resi in analogo contenzioso dalla Suprema Corte che,
a partire da luglio 2022 (con Cass. n. 21780/2022), recependo gli indirizzi della CGUE5, ed in particolare quelli espressi dalla sentenza 4 Questa la norma citata: < Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.>> 5 Da ultimo si tenga conto anche di quanto ribadito ai punti 33 e 34 da Corte di Giustizia UE n. 192/2923 che si riportano: “…(omissis)… 33 In quarto luogo, come ricordato al punto 18 della presente sentenza e come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, e l'altra componente è l'indennità finanziaria dovuta al lavoratore quando quest'ultimo non è in grado di fruire delle ferie a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Orbene, negare a un lavoratore che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia stato impossibilitato ad esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a causa di una circostanza imprevista, quale la malattia, qualsiasi diritto a una siffatta indennità finanziaria equivarrebbe a svuotare del suo stesso contenuto il diritto previsto all'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Pag. 13 di 28 della Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n. 6846, ha costantemente affermato i seguenti principi di diritto cui occorre dare continuità:
nell'ambito di un regime di prepensionamento progressivo, si estingua, alla fine dell'anno di riferimento per le ferie o in una data successiva, qualora il lavoratore si sia trovato nell'impossibilità di fruire di tali ferie prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche nel caso in cui non si tratti di un'assenza di lunga durata. … (omissis)…”. 6 Questi i principi di rilievo affermati nella pronuncia richiamata: “…(omissis)… 28 La questione posta è quindi, in sostanza, di stabilire se, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 23 della presente sentenza, alla data in cui il rapporto di lavoro discusso nel procedimento principale è cessato, il P sig. . avesse o meno ancora diritto a ferie annuali retribuite convertibili in indennità finanziaria a causa della cessazione del rapporto di lavoro.
29 Tale questione verte quindi, sotto un primo profilo, sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 ed è volta a chiarire se tale disposizione osti a che il mantenimento del diritto alle ferie annuali retribuite non godute al termine di un periodo di riferimento possa essere subordinato alla condizione che il lavoratore abbia chiesto, durante tale periodo, di esercitare detto diritto, e a che ne sia decretata la perdita in mancanza di una simile richiesta, senza che il datore di lavoro sia obbligato a fissare unilateralmente e in modo vincolante per il lavoratore la data delle ferie nel corso di tale periodo.
30 A tale riguardo, in primo luogo, non si può desumere dalla giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 22 a 25 della presente sentenza che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
31 In secondo luogo, se è pur vero che, secondo costante giurisprudenza, con l'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke,
C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), è tuttavia altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Per_13
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49).
[...]
32 Secondo giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, è infatti volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Pag. 14 di 28 direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60 e giurisprudenza ivi PEona_7 citata).
34 In terzo luogo, come emerge dai termini stessi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione di detto diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 20 gennaio 2009, OF e a., C-350/06 e C-
520/06, EU:C:2009:18, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
35 A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). PEona_5
36 Orbene, una normativa nazionale quale l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del BurlG, secondo cui è necessario, in sede di determinazione delle date delle ferie, di tenere in considerazione le preferenze del lavoratore al riguardo, a meno che non vi siano ragioni rilevanti legate agli interessi dell'impresa o richieste di altri lavoratori, meritevoli di maggiore considerazione sotto il profilo sociale, o secondo cui le ferie dovrebbero di norma essere godute durante l'anno di riferimento, disciplina l'ambito delle modalità di esercizio delle ferie annuali retribuite, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente.
37 Una normativa di questo tipo fa parte delle norme e delle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori e volte a tener conto dei vari interessi in gioco (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, , C-277/08, EU:C:2009:542, punto 22). PEona_14
38 Tuttavia, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti.
39 Nel caso di specie, si deve rilevare come dalla decisione di rinvio emerga che le disposizioni nazionali menzionate al punto 36 della presente sentenza sono interpretate nel senso che il fatto che un lavoratore non abbia chiesto, durante il periodo di riferimento interessato, di fruire delle ferie annuali retribuite ha per conseguenza, in linea di principio, che, al termine di tale periodo, il lavoratore perde i suoi diritti a dette ferie e, correlativamente, il suo diritto a un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Pag. 15 di 28 41 Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, Fuβ, C-429/09,
EU:C:2010:717, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata).
42 Inoltre, gli incentivi a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, ricordati ai punti 32
e 33 della presente sentenza e legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05, EU:C:2006:244, punto
32). Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità Per del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
43 Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
44 Sebbene occorra precisare, in risposta agli interrogativi sollevati al riguardo dalla prima questione, che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006,
Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal Per senso, sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 63).
45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove PEona_7 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo
7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Pag. 16 di 28 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
48 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.
49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, si deve ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione sono applicabili in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione (v., segnatamente, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
50 Quindi, poiché la normativa discussa nel procedimento principale procede a un'attuazione della direttiva 2003/88, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è applicabile al procedimento medesimo
(v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12,
EU:C:2014:2, punto 43).
51 A tal riguardo, risulta, anzitutto, dalla formulazione stessa dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta che tale disposizione sancisce il «diritto» di ogni lavoratore a «ferie annuali retribuite».
52 Inoltre, secondo le spiegazioni relative all'articolo 31 della Carta, che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all'articolo 52, paragrafo 7, di detta Carta, devono essere tenute in debito conto per l'interpretazione di quest'ultima, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta si ispira alla direttiva 93/104 nonché all'articolo 2 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961
e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, e al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo che ha avuto luogo a
Strasburgo il 9 dicembre 1989 (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame C-579/12 PEona_15
RX-II, EU:C:2013:570, punto 27).
53 Orbene, come emerge dal considerando 1 della direttiva 2003/88, questa ha codificato la direttiva
93/104, e l'articolo 7 della direttiva 2003/88, riguardante il diritto alle ferie annuali retribuite, riproduce esattamente il testo dell'articolo 7 della direttiva 93/104 (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame
Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 28).
Pag. 17 di 28 “… (omissis)… (A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C-
214/16, EU:C:2017:914, punto 56).
55 Da tali considerazioni emerge che tanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88 quanto, con riferimento alle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della Carta, l'articolo 31, paragrafo 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale la circostanza che un lavoratore non abbia chiesto, durante il periodo di riferimento, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite maturato ai sensi di tali disposizioni comporta l'automatica conseguenza - senza, quindi, previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare tale diritto - che detto lavoratore perde il beneficio del diritto in parola e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
56 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non ostano alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto.
Pag. 18 di 28 - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. … (omissis)…”7. 7 In tal senso Cass. 19659/2023 che si riporta: “… (omissis)… Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
Tale indirizzo è il risultato di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla
Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 ; in PEona_9 causa C- 684/2016 . Per_12
In generale, si è affermato che la perdita del menzionato diritto presuppone l'imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016.
In definitiva, la S.C. ha precisato, alla luce del diritto dell'Unione, che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cassazione,
Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del
Pag. 19 di 28 fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La corte territoriale ha del tutto omesso di compiere l'accertamento imposto dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a prendere atto di una prassi seguita dall'Amministrazione interessata, senza verificare se la stessa avesse dimostrato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Co 2) Con il primo motivo del ricorso incidentale l ( denuncia l'omesso esame di un fatto CP_5 decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 8, CCNL del 1 settembre
1995 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012 in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato, con riferimento alle ferie maturate nell'ultimo anno e spettanti il giorno della sospensione cautelare, se la mancata fruizione delle ferie stesse fosse o meno imputabile al dipendente, il quale, commettendo reati, si era posto nella condizione di non poterne godere, in quanto era incorso nella sospensione cautelare dall'impiego.
La doglianza è infondata.
Il lavoratore ha diritto al godimento delle ferie maturate e, in mancanza, a percepire un'indennità sostitutiva delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Per evitare di dovere pagare questo importo, il datore di lavoro deve dimostrare di avere invitato il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
La circostanza che, in seguito alla commissione di reati, il lavoratore sia sospeso dal servizio e, quindi, licenziato, non può incidere sul periodo di riposo che era maturato anteriormente a questi accadimenti, in quanto il diritto alle ferie è correlato all'espletamento della prestazione lavorativa, che è avvenuto fino al momento della citata sospensione.
Il datore di lavoro deve provare, allora, di avere messo in condizione il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale l'interessato avrebbe dovuto usufruirne, in mancanza essendo tenuto a corrispondere la menzionata indennità. D'altronde, siffatta indennità compete, in via generale, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, la quale avviene, in ipotesi come quelle oggetto di causa e qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, a decorrere dalla precedente sospensione dal servizio, la quale - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con tale licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima (Cass., Sez. L, n. 11762 del 5 maggio 2021).
Occorre valutare, altresì, che la soluzione prospettata dalla P.A. ricorrente incidentale comporterebbe la conseguenza, non compatibile con l'attuale ordinamento, dell'applicazione al dipendente, come effetto del suo illecito disciplinare, di una sanzione non tipizzata ed ulteriore rispetto a quella, prevista, della perdita del posto di lavoro.
Pag. 20 di 28 2.1. Analogamente è stato deciso di recente per la dirigenza medica dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 20591/2025 cui dare continuità: “…(omissis)… Si è in particolare affermato che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo
(Cass. n. 13613/2020 cit.).
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022 cit.).
Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in
Pertanto, deve affermarsi il principio che l'avvenuta sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso non comporta la perdita del diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell'impiego, ove il datore di lavoro non dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. … (omissis)…”.
Pag. 21 di 28 cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-
619/2016, ed in causa C-684/16 , PEona_9 Per_12 nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deriva che:
A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n.
21780/2022 cit.).
Muovendo da tale ricostruzione, questa Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra
Pag. 22 di 28 di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n. 13679/2024).
Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024 cit.). …
(omissis)…”
3. Le risultanze documentali
Dalle allegazioni e produzioni delle parti emerge che la parte ricorrente in data 25.06.2019 ha informato l' resistente di CP_1 aver ricevuto l'incarico a tempo determinato, previo superamento del concorso, di Direttore Medico di disciplina Malattie Infettive presso l' ed ha richiesto di fruire delle ferie residue8. Pt_5
Pag. 23 di 28 Sempre dalla produzione documentale offerta dalla parte ricorrente emerge chiaramente che in data 09.07.2019 il ricorrente comunicava all' resistente l'assunzione presso l' dal 16.09.2019 e CP_1 Pt_5 domandava, da pari data, il godimento dell'aspettativa non retribuita9.
Dalla documentazione acquisita al processo emerge, inoltre, che con nota del 17.07.2019 l' resistente, in risposta alla richiesta di CP_1 godimento del periodo di aspettativa non retribuita avanzata dal ricorrente, chiedeva allo stesso ricorrente di differire la data di decorrenza del periodo di aspettativa al fine di poter prima esaurire il numero di ferire residue10.
La stessa nota conteneva l'avvertimento che in caso di conferma della data del 16.09.2019, quale inizio del periodo di aspettativa, le ferie residue, in caso di mancato rientro in servizio, non potranno essere oggetto di monetizzazione.
In risposta alla nota in esame la parte ricorrente rappresentava l'impossibilità di procrastinare la data di inizio servizio presso la Parte stessa già fissata per il 16.09.2019 per esigenze del nuovo datore di lavoro, l' . Pt_5
Dall'analisi dei prospetti di rilevazione delle presenze prodotti dalla parte ricorrente emerge, inoltre, che nel mese di luglio 2019, mese in cui l' resistente invitata il ricorrente a fruire delle ferie CP_1 posticipando la data di inizio del periodo di aspettativa, il ricorrente aveva accumulato n. 290 giorni di ferie residue11. 9 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 10 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.
Pag. 24 di 28 A fine settembre del 2019 il numero di ferie residue ammontava a n.
253 giorni.
3.1. Ebbene, tenuto conto della documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che l'invito a fruire delle ferie residue rivolta al ricorrente dall' resistente con nota del 17.07.2019 è CP_1 assolutamente intempestivo a garantire fino al 15.09.2019, giorno antecedente la data di inizio del periodo di aspettativa per intervenuta assunzione presso altro datore di lavoro, l'effettivo godimento di tutte le residue ferie maturate negli anni, che nel luglio del 2019 ammontavano a n. 290 giorni.
3.2. Né potrebbe imputarsi alla parte ricorrente alcuna responsabilità né violazione dei princìpi di buona fede e correttezza.
A ben vedere, infatti, l'assunzione presso altra amministrazione per esigenze della stessa amministrazione decorreva dal 16.09.2019.
Pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto differire la data di inizio del periodo di aspettativa per la fruizione delle ferie residue presso l' resistente. CP_1
4. Le conclusioni
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi espressi dalla CGUE e dalla Corte di cassazione appena sopra richiamati, occorre concludere per la fondatezza della domanda di monetizzazione delle ferie avanzata dalla parte ricorrente nei limiti delle somme non contestate.
4.1. Ed infatti, il datore di lavoro, sebbene onerato, non ha rappresentato né tanto meno ha provato di aver messo la parte ricorrente nelle condizioni di esercitare adeguatamente ed effettivamente il diritto a tutte le ferie nel periodo in cui le ha maturate.
Pag. 25 di 28 4.2. Come sopra chiarito, infatti, l'invito al godimento delle residue ferie rivolto al ricorrente con la nota del 17.07.2019 è assolutamente intempestivo ed inadeguato a garantire fino al 15.09.2019 l'effettiva fruizione di tutte le residue ferie maturate dal ricorrente.
Così come è da ritenersi tardivo e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, l'avviso fatto dall' resistente sempre con la nota del 17.07.2019, avviso CP_1 dovuto quanto meno a partire dal 07.07.2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, delle conseguenze pregiudizievoli
(definitiva perdita del diritto alle ferie e, soprattutto, del diritto all'indennità sostituiva) che sarebbero derivate dalla mancata fruizione delle ferie in tempo utile alla luce della novella legislativa12.
Tanto conforta le pretese avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente circa il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute nei limiti delle somme non contestate.
Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente al compenso sostituivo delle ferie qui preteso nell'importo non contestato.
Va condannata, di conseguenza, l' resistente pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 61.712,21
a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute cui deve essere aggiunto il maggior importo tra interessi al saggio legale e
Pag. 26 di 28 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo13.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL FR SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto per cui è causa e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 61.712,21 allo stesso titolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.738,00, di cui € 5.358,50 a titolo di compenso
Pag. 27 di 28 professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed € 379,50 per esborsi oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,23/10/2025 Il Giudice del lavoro
AL FR AN
Pag. 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso da ultimo cfr. C. Cost. n. 95/2016 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito
34 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite, maturate da un lavoratore per lo svolgimento del suo lavoro
33 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della
40 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, una siffatta perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti, ricordati al punto 35 della presente sentenza, che si impongono imperativamente agli Stati membri quando essi precisano le modalità di esercizio di tale diritto.
54 In questo contesto, si deve ricordare, infine, che possono essere apportate limitazioni al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta solamente rispettando le rigorose condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto In tal senso, gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in
57 Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale discussa nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. … (omissis)…”. 8 Cfr. doc. n. 1) in all.ti parte ricorrente 11 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente. 12 Cfr. Cass. 29113/2022 così massimata: “In tema di pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”. 13 Che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria operi per i crediti da lavoro di pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994, cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n.
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