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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4786/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 4786/2019 promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Ketura Chiosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 19.6.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 4786/2019 vertente
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Ketura Chiosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 20 marzo 2014, nel Comune di , verso le ore 15.00 CP_1 circa, in via Masseria Pigliuocco. Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre percorreva il predetto tratto stradale, a causa della presenza di uno strato viscido e melmoso determinato da una perdita di acqua dalla conduttura idrica comunale, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in mancanza di comparizione del convenuto o in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, accogliere la domanda e per l'effetto A) dichiarare che i fatti lamentati in premessa sono avvenuti per fatto e colpa esclusiva del convenuto : B) condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento in favore dello istante e per le lesioni subite della somma di euro 10.106,00, con interessi e svalutazione dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare anche a mezzo ctu, somma comprensiva di euro
1.218,95 per il ristoro delle spese sostenute;
C) condannare il convenuto al pagamento delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale ammontanti ad euro 300,00 come da predisposte tabelle;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese, e competenze, oltre spese generali del
15%, IVA e CA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
E) dichiarare la sentenza esecutiva come per legge ex art 282 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, eccepiva in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per omessa negoziazione assistita obbligatoria ex L.
162/2014, nonché l'inammissibilità per tardività, essendo stata l'azione proposta oltre sei anni dopo il presunto evento. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che l'evento era riconducibile alla rottura della condotta idrica gestita da terzi.
Rilevava, infine, il difetto di prova circa l'effettiva verificazione dell'evento nei termini dedotti in citazione, oltre che del nesso causale rispetto alle conseguenze dannose lamentate a titolo di danno biologico non patrimoniale. Ciò posto, chiedeva “…il rigetto della domanda così come formulata perché improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in merito alle spese stante la temerarietà del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva mediante l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico legale. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 con la concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali
Tanto premesso, in via preliminare, la domanda è procedibile, essendo stata esperita la procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso quale potere di fatto sulla res il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto.
Come sostenuto in sede giurisprudenziale il bene in custodia non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. civ. 4480/2001 e
Cass. civ. 3662/2013). Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda
è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa.
Sotto il profilo eminentemente probatorio, poi, per poter invocare l'operatività della suddetta responsabilità nella causazione dell'evento dannoso è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto proprio il custode
è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità
e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa – ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. – dando prova dell'inesistenza del nesso causale.
La dimostrazione del nesso di causalità deve, in particolare, comprendere l'accertamento della sussistenza di ogni fatto che dia prova dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti che debbono esser dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. 2660/2013; Cass. 18462/2015).
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare come dall'esame del corredo fotografico depositato ed in atti, sfornito di alcun riferimento temporale, non sia possibile risalire all'esatta condizione dello stato dei luoghi nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate in citazione, né è possibile scrutinare l'esistenza stessa dell'insidia, strictu sensu intesa, dal momento che la presenza dello strato viscido e melmoso sul tratto stradale, luogo del sinistro, era perfettamente visibile, oltre che immediatamente percepibile da qualsivoglia utente della strada e persisteva già nei giorni antecedenti alla verificazione dell'occorso, per come segnalato alle competenti Autorità, sì da provocare rovinose cadute da parte di ulteriori utenti della strada. In secondo luogo, quanto al profilo dell'onere probatorio, difetta la prova dell'esistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
invero, dagli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa non è possibile ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto lacunosa e scarsamente circostanziata;
inoltre la c.t.u. medico legale, pur espletata, non essendo un mezzo istruttorio in senso tecnico, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Sotto ulteriore aspetto, ancora, dal tenore del narrato dell'atto introduttivo, non sono rappresentate le ragioni in base alle quali l'attore, nel giorno del sinistro, abbia dovuto necessariamente percorrere il tratto stradale sede dell'infortunio, (per raggiungere un non meglio precisato luogo di destinazione), piuttosto che intraprendere un percorso alternativo che, per come dedotto in citazione, era inesistente.
Orbene, in assenza della prova del fatto costituente insidia e del difetto di prova del nesso causale tra fatto ed evento, si deve presumere che l'attore, per distrazione ovvero imprudenza, nel percorrere la strada, teatro del sinistro, non abbia prestato la dovuta attenzione esigibile;
nondimeno, pur percependo immediatamente la condizione dello stato dei luoghi, abbia deciso di percorrerla accettando il rischio di verificazione di una caduta, effettivamente avvenuta;
sicchè il comportamento disattento del danneggiato ha avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo a norma del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00) per tutte le fasi processuali, stante la non complessità delle difese articolate.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 18.6.2024, sono poste definitivamente a carico dell'attore, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento della somma di euro
2.540,00 in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 18.6.2024, definitivamente a carico dell'attore, soccombente;
ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia. Nocera Inferiore,1.7.2025
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4786/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 4786/2019 promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Ketura Chiosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 19.6.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 4786/2019 vertente
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Crescenzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Ketura Chiosi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in seguito alla caduta avvenuta in data 20 marzo 2014, nel Comune di , verso le ore 15.00 CP_1 circa, in via Masseria Pigliuocco. Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre percorreva il predetto tratto stradale, a causa della presenza di uno strato viscido e melmoso determinato da una perdita di acqua dalla conduttura idrica comunale, pur prestando la massima attenzione e cautela, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in mancanza di comparizione del convenuto o in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, accogliere la domanda e per l'effetto A) dichiarare che i fatti lamentati in premessa sono avvenuti per fatto e colpa esclusiva del convenuto : B) condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento in favore dello istante e per le lesioni subite della somma di euro 10.106,00, con interessi e svalutazione dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare anche a mezzo ctu, somma comprensiva di euro
1.218,95 per il ristoro delle spese sostenute;
C) condannare il convenuto al pagamento delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale ammontanti ad euro 300,00 come da predisposte tabelle;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese, e competenze, oltre spese generali del
15%, IVA e CA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
E) dichiarare la sentenza esecutiva come per legge ex art 282 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, eccepiva in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per omessa negoziazione assistita obbligatoria ex L.
162/2014, nonché l'inammissibilità per tardività, essendo stata l'azione proposta oltre sei anni dopo il presunto evento. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che l'evento era riconducibile alla rottura della condotta idrica gestita da terzi.
Rilevava, infine, il difetto di prova circa l'effettiva verificazione dell'evento nei termini dedotti in citazione, oltre che del nesso causale rispetto alle conseguenze dannose lamentate a titolo di danno biologico non patrimoniale. Ciò posto, chiedeva “…il rigetto della domanda così come formulata perché improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in merito alle spese stante la temerarietà del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva mediante l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico legale. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 con la concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali
Tanto premesso, in via preliminare, la domanda è procedibile, essendo stata esperita la procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso quale potere di fatto sulla res il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto.
Come sostenuto in sede giurisprudenziale il bene in custodia non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. civ. 4480/2001 e
Cass. civ. 3662/2013). Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda
è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui (proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa.
Sotto il profilo eminentemente probatorio, poi, per poter invocare l'operatività della suddetta responsabilità nella causazione dell'evento dannoso è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto proprio il custode
è tenuto, invece, a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità
e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa – ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. – dando prova dell'inesistenza del nesso causale.
La dimostrazione del nesso di causalità deve, in particolare, comprendere l'accertamento della sussistenza di ogni fatto che dia prova dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti che debbono esser dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. 2660/2013; Cass. 18462/2015).
Orbene, dato atto dei superiori principi di diritto, con riferimento al caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare come dall'esame del corredo fotografico depositato ed in atti, sfornito di alcun riferimento temporale, non sia possibile risalire all'esatta condizione dello stato dei luoghi nelle circostanze di tempo e di luogo rappresentate in citazione, né è possibile scrutinare l'esistenza stessa dell'insidia, strictu sensu intesa, dal momento che la presenza dello strato viscido e melmoso sul tratto stradale, luogo del sinistro, era perfettamente visibile, oltre che immediatamente percepibile da qualsivoglia utente della strada e persisteva già nei giorni antecedenti alla verificazione dell'occorso, per come segnalato alle competenti Autorità, sì da provocare rovinose cadute da parte di ulteriori utenti della strada. In secondo luogo, quanto al profilo dell'onere probatorio, difetta la prova dell'esistenza del nesso causale tra fatto ed evento;
invero, dagli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa non è possibile ricostruire l'esatta dinamica di verificazione del sinistro, in quanto lacunosa e scarsamente circostanziata;
inoltre la c.t.u. medico legale, pur espletata, non essendo un mezzo istruttorio in senso tecnico, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Sotto ulteriore aspetto, ancora, dal tenore del narrato dell'atto introduttivo, non sono rappresentate le ragioni in base alle quali l'attore, nel giorno del sinistro, abbia dovuto necessariamente percorrere il tratto stradale sede dell'infortunio, (per raggiungere un non meglio precisato luogo di destinazione), piuttosto che intraprendere un percorso alternativo che, per come dedotto in citazione, era inesistente.
Orbene, in assenza della prova del fatto costituente insidia e del difetto di prova del nesso causale tra fatto ed evento, si deve presumere che l'attore, per distrazione ovvero imprudenza, nel percorrere la strada, teatro del sinistro, non abbia prestato la dovuta attenzione esigibile;
nondimeno, pur percependo immediatamente la condizione dello stato dei luoghi, abbia deciso di percorrerla accettando il rischio di verificazione di una caduta, effettivamente avvenuta;
sicchè il comportamento disattento del danneggiato ha avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo a norma del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00) per tutte le fasi processuali, stante la non complessità delle difese articolate.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 18.6.2024, sono poste definitivamente a carico dell'attore, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento della somma di euro
2.540,00 in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 18.6.2024, definitivamente a carico dell'attore, soccombente;
ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia. Nocera Inferiore,1.7.2025
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire