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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 494/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti PETRUCCI e SECCHI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SESSA FABRIZIO;
CP_1
- RESISTENTE E AVV. MARIA VALENTINA MAZZEO IN QUALITÀ DI CURATRICE SPECIALE DEL NO ; ERona_1
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 26/06/2002 in Romania, trascritto presso il Comune di Cavriago (RE) in data 26/07/2023 (atto n. 25, parte 2, serie C, anno 2023). Dal matrimonio sono nati i figli ERona_2
(05/06/2004) e (20/04/2016). La casa coniugale è sita a ERona_1
Cavriago, via Ro ed è intestata alla figlia, mentre i coniugi hanno mantenuto il diritto di usufrutto.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che eparazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del marito, al momento sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento a lei e ai figli;
▶che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che lei ha una grave patologia e ha sempre svolto solo lavori saltuari, mentre il marito ha sempre lavorato in modo stabile;
▶che questi non collabora nella gestione e dei figli e non contribuisce al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo di con collocazione presso di sé nella casa coniugale, ERona_1
e che sia dis dre lo possa vedere tramite incontri protetti, e che contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 200. In seguito, nella memoria di precisazione delle conclusioni del 09/10/2025, ha modificato le sue richieste chiedendo che il resistente versi la somma di € 200 per il figlio e la somma di € 200 a titolo di assegno divorzile.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essere un padre adeguato e di voler frequentare il figlio;
▶che la figlia lavora ed è economicamente autosufficiente;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto lui è al momento disoccupato, mentre la moglie è dotata di capacità lavorativa e non ha particolari spese. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, di poterlo vedere con il tramite del Servizio Sociale e di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'AVV. MARIA VALENTINA MAZZEO, in qualità di curatrice del minore si è costituita e ha chiesto l'affido esclusivo del figlio alla ERona_1
Servizi Sociali continuino il percorso di monitoraggio e sostegno al nucleo famigliare e organizzino le visite paterne e che il padre contribuisca al mantenimento del minore. Con PROVVEDIMENTI PROVVISORI del 10/12/2024, è stato temporaneamente stabilito l'affidamento esclusivo del minore alla madre, che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, e che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e versi l'importo di
€ 150 per il mantenimento della moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale del 10/12/2024.
2. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali dal 2023, a seguito di un episodio di violenza domestica che aveva reso necessario il collocamento della madre e dei figli in una struttura protetta e l'avvio di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni. Su incarico di quest'ultimo e, successivamente, del Tribunale ordinario, i Servizi Sociali hanno sostenuto e monitorato il nucleo familiare, organizzando incontri protetti tra il padre e il figlio. Gli incontri si sono svolti con una certa continuità, pur con alcune interruzioni dovute a impegni sopravvenuti del padre, e il minore è sempre apparso felice di trascorrere del tempo con il genitore (“La figura educativa scrivente ha svolto nel periodo che va da aprile 2024 ad oggi 4 incontri ER protetti tra il sig. e il minore […] Sono stati organizzati altri Pt_2 tre incontri ai qu no potuto partecipare per impegni Pt_2 lavorativi al di fuori del territorio italiano, le date erano state concordate anche con lui”; “Nel quarto e ultimo incontro la figura scrivente ha proposto di svolgere l'incontro all'aperto in un parco vicino alla sede del ER servizio […] si è divertito tanto e ha coinvolto il padre nelle varie ER attività […] rima di tornare a casa ha espresso la volontà di tornare al parco nel successivo incontro […] Il giorno concordato per l'incontro il sig. comunicava alla figura educativa scrivente di non essere Pt_2 pres territorio per impegni lavorativi, motivo per cui anche nei mesi successivi non è stato possibile organizzare altri appuntamenti” cfr. relazione del 31/10/2024). Tuttavia, il Servizio ha riferito che il minore, continua a manifestare difficoltà a verbalizzare il proprio vissuto, anche alla luce degli episodi a cui ha assistito (“Durante l'incontro con le operatrici, ER si è mostrato irrequieto e in costante movimento, in difficoltà a mantenere l'attenzione. Il dialogo circa la propria situazione familiare – eventi accaduti in passato ed organizzazione attuale (rapporto tra i genitori e tra i veri componenti della famiglia) – è stato ad oggi con lui solo accennato. Il bambino è parso in grande difficoltà nel rievocare gli accadimenti e nel verbalizzare il proprio vissuto emotivo rispetto al contrasto tra i due genitori che ha preceduto l'allontanamento del padre da casa. In generale, il minore ha raccontato che quando le persone accanto a lui litigano, come può accadere a scuola, nello sport o altrove, ha paura che queste possano finire per farsi male e si ricollega a quanto successo tra i genitori” cfr. relazione del 14/11/2025). A ciò si aggiunge che la misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla madre ha impedito finora di verificare la praticabilità di una gestione condivisa, mentre il procedimento penale tuttora pendente potrebbe incidere sull'andamento futuro delle visite, così come l'intenzione del resistente di cercare un'occupazione all'estero. La curatrice speciale del minore ha condiviso le osservazioni del Servizio e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, evidenziando inoltre che il resistente continua a non versare il mantenimento per il figlio. Per tutti questi motivi, il Collegio ritiene che il regime di affido esclusivo alla madre risponda in modo più adeguato al superiore interesse del minore. La ricorrente rappresenta infatti la figura di riferimento stabile e prevalente di avendo garantito nel tempo continuità affettiva ed ERona_1 educativa. Diversamente, la posizione del padre appare caratterizzata da elementi di incertezza, non essendo allo stato chiari i futuri sviluppi della sua situazione personale né le concrete modalità di esercizio del ruolo genitoriale. È, inoltre, opportuno confermare l'incarico al Servizio Sociale di:
-proseguire nel progetto di sostegno alla genitorialità; -eseguire attività di vigilanza sulle condizioni di vita del minore con possibilità di acquisire informazioni al fine di promuovere un sereno sviluppo dello stesso;
-organizzare le visite paterne con le modalità ritenute dagli stessi più opportune, anche in loro presenza e sotto la loro vigilanza, oppure semilibere sino ad acquisire, qualora se ne ravvisi l'opportunità, una maggiore libertà ed autonomia nello svolgimento degli incontri padre - figlio, sempre avendo comunque riguardo all'interesse superiore del minore.
4. Mantenimento della prole Alla prima udienza di trattazione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne, quindi bisogna provvedere solo per quella relativa al figlio minorenne. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso di specie, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori che avevano stabilito l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200. Sussiste, pertanto, un sostanziale accordo tra le parti sul punto e l'importo indicato appare congruo in relazione all'età del minore e alle condizioni economiche delle parti, così come da esse rappresentate (in modo peraltro alquanto generico).
5. Mantenimento della moglie La domanda di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, il Collegio ritiene che sussista una disparità reddituale tra le parti, riconducibile presumibilmente all'assetto familiare pregresso. La ricorrente ha infatti allegato che durante il matrimonio, di durata ventennale, la fonte principale di reddito della famiglia era costituita dal lavoro del resistente, anche perché la aveva dovuto affrontare Pt_1 problemi di salute che le avevano impedito di lavorare. Tali circostanze non sono state contestate dal resistente. Sul piano probatorio, la ricorrente risulta percepire un assegno di invalidità del quale non è stato specificato l'ammontare (“Attualmente la sig.ra riferisce di non avere un'occupazione lavorativa, di aver ottenuto il riconoscimento di un'invalidità al 100% e i requisiti previsti dalla legge 104, nonché di percepire la pensione di invalidità” cfr. relazione del 14/11/2025), mentre il resistente ha dichiarato di essere attualmente impossibilitato a lavorare a causa delle vicende penali che lo hanno colpito;
tale circostanza è però imputabile alla sua condotta e deve comunque presumersi temporanea (lo stesso resistente ha peraltro documentato di aver concluso i lavori di pubblica utilità). Il Collegio ritiene pertanto di riconoscere alla ricorrente, dalla data della domanda sino alla data della sentenza di separazione (10/12/2024) un assegno di mantenimento mensile di € 150.
5. Assegno divorzile
Benché parte ricorrente, in ricorso, non abbia espressamente proposto una domanda di assegno divorzile per l'epoca successiva alla sentenza di separazione, la richiesta contenuta nelle conclusioni può essere interpretata in tal senso, apparendo del tutto chiaro l'intento della ricorrente di domandare un supporto economico anche per il futuro. Bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di assegno divorzile non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo;
per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. 9058/2001). Tanto premesso, bisogna ricordare che l'assegno divorzile è retto dall'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, secondo cui «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha implicitamente fondato la propria domanda su uno stato di non autosufficienza che, in base a quanto visto al paragrafo precedente, può considerarsi provato e incontestato. Va riconosciuta pertanto una somma analoga a quella attribuita a titolo di assegno di mantenimento.
6. Spese Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri minimi. L'importo complessivo è € 3.808 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavriago per quanto di competenza;
-affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
-dispone che le visite avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 150, dalla data della domanda alla data della sentenza di separazione;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile mensile di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a partire dalla data della sentenza di separazione;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della curatrice dei minori, da corrispondersi all'Erario, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 18/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 494/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv.ti PETRUCCI e SECCHI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SESSA FABRIZIO;
CP_1
- RESISTENTE E AVV. MARIA VALENTINA MAZZEO IN QUALITÀ DI CURATRICE SPECIALE DEL NO ; ERona_1
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 26/06/2002 in Romania, trascritto presso il Comune di Cavriago (RE) in data 26/07/2023 (atto n. 25, parte 2, serie C, anno 2023). Dal matrimonio sono nati i figli ERona_2
(05/06/2004) e (20/04/2016). La casa coniugale è sita a ERona_1
Cavriago, via Ro ed è intestata alla figlia, mentre i coniugi hanno mantenuto il diritto di usufrutto.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che eparazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del marito, al momento sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento a lei e ai figli;
▶che sussiste una disparità reddituale tra le parti, dal momento che lei ha una grave patologia e ha sempre svolto solo lavori saltuari, mentre il marito ha sempre lavorato in modo stabile;
▶che questi non collabora nella gestione e dei figli e non contribuisce al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo di con collocazione presso di sé nella casa coniugale, ERona_1
e che sia dis dre lo possa vedere tramite incontri protetti, e che contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400, nonché di versarle un assegno di mantenimento di € 200. In seguito, nella memoria di precisazione delle conclusioni del 09/10/2025, ha modificato le sue richieste chiedendo che il resistente versi la somma di € 200 per il figlio e la somma di € 200 a titolo di assegno divorzile.
si è costituito e non si è opposto alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di essere un padre adeguato e di voler frequentare il figlio;
▶che la figlia lavora ed è economicamente autosufficiente;
▶che le condizioni economiche delle parti sono diverse rispetto a quanto prospettato nel ricorso, in quanto lui è al momento disoccupato, mentre la moglie è dotata di capacità lavorativa e non ha particolari spese. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, di poterlo vedere con il tramite del Servizio Sociale e di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'AVV. MARIA VALENTINA MAZZEO, in qualità di curatrice del minore si è costituita e ha chiesto l'affido esclusivo del figlio alla ERona_1
Servizi Sociali continuino il percorso di monitoraggio e sostegno al nucleo famigliare e organizzino le visite paterne e che il padre contribuisca al mantenimento del minore. Con PROVVEDIMENTI PROVVISORI del 10/12/2024, è stato temporaneamente stabilito l'affidamento esclusivo del minore alla madre, che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, e che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e versi l'importo di
€ 150 per il mantenimento della moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale del 10/12/2024.
2. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali dal 2023, a seguito di un episodio di violenza domestica che aveva reso necessario il collocamento della madre e dei figli in una struttura protetta e l'avvio di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni. Su incarico di quest'ultimo e, successivamente, del Tribunale ordinario, i Servizi Sociali hanno sostenuto e monitorato il nucleo familiare, organizzando incontri protetti tra il padre e il figlio. Gli incontri si sono svolti con una certa continuità, pur con alcune interruzioni dovute a impegni sopravvenuti del padre, e il minore è sempre apparso felice di trascorrere del tempo con il genitore (“La figura educativa scrivente ha svolto nel periodo che va da aprile 2024 ad oggi 4 incontri ER protetti tra il sig. e il minore […] Sono stati organizzati altri Pt_2 tre incontri ai qu no potuto partecipare per impegni Pt_2 lavorativi al di fuori del territorio italiano, le date erano state concordate anche con lui”; “Nel quarto e ultimo incontro la figura scrivente ha proposto di svolgere l'incontro all'aperto in un parco vicino alla sede del ER servizio […] si è divertito tanto e ha coinvolto il padre nelle varie ER attività […] rima di tornare a casa ha espresso la volontà di tornare al parco nel successivo incontro […] Il giorno concordato per l'incontro il sig. comunicava alla figura educativa scrivente di non essere Pt_2 pres territorio per impegni lavorativi, motivo per cui anche nei mesi successivi non è stato possibile organizzare altri appuntamenti” cfr. relazione del 31/10/2024). Tuttavia, il Servizio ha riferito che il minore, continua a manifestare difficoltà a verbalizzare il proprio vissuto, anche alla luce degli episodi a cui ha assistito (“Durante l'incontro con le operatrici, ER si è mostrato irrequieto e in costante movimento, in difficoltà a mantenere l'attenzione. Il dialogo circa la propria situazione familiare – eventi accaduti in passato ed organizzazione attuale (rapporto tra i genitori e tra i veri componenti della famiglia) – è stato ad oggi con lui solo accennato. Il bambino è parso in grande difficoltà nel rievocare gli accadimenti e nel verbalizzare il proprio vissuto emotivo rispetto al contrasto tra i due genitori che ha preceduto l'allontanamento del padre da casa. In generale, il minore ha raccontato che quando le persone accanto a lui litigano, come può accadere a scuola, nello sport o altrove, ha paura che queste possano finire per farsi male e si ricollega a quanto successo tra i genitori” cfr. relazione del 14/11/2025). A ciò si aggiunge che la misura cautelare del divieto di avvicinamento del padre alla madre ha impedito finora di verificare la praticabilità di una gestione condivisa, mentre il procedimento penale tuttora pendente potrebbe incidere sull'andamento futuro delle visite, così come l'intenzione del resistente di cercare un'occupazione all'estero. La curatrice speciale del minore ha condiviso le osservazioni del Servizio e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, evidenziando inoltre che il resistente continua a non versare il mantenimento per il figlio. Per tutti questi motivi, il Collegio ritiene che il regime di affido esclusivo alla madre risponda in modo più adeguato al superiore interesse del minore. La ricorrente rappresenta infatti la figura di riferimento stabile e prevalente di avendo garantito nel tempo continuità affettiva ed ERona_1 educativa. Diversamente, la posizione del padre appare caratterizzata da elementi di incertezza, non essendo allo stato chiari i futuri sviluppi della sua situazione personale né le concrete modalità di esercizio del ruolo genitoriale. È, inoltre, opportuno confermare l'incarico al Servizio Sociale di:
-proseguire nel progetto di sostegno alla genitorialità; -eseguire attività di vigilanza sulle condizioni di vita del minore con possibilità di acquisire informazioni al fine di promuovere un sereno sviluppo dello stesso;
-organizzare le visite paterne con le modalità ritenute dagli stessi più opportune, anche in loro presenza e sotto la loro vigilanza, oppure semilibere sino ad acquisire, qualora se ne ravvisi l'opportunità, una maggiore libertà ed autonomia nello svolgimento degli incontri padre - figlio, sempre avendo comunque riguardo all'interesse superiore del minore.
4. Mantenimento della prole Alla prima udienza di trattazione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne, quindi bisogna provvedere solo per quella relativa al figlio minorenne. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso di specie, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori che avevano stabilito l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200. Sussiste, pertanto, un sostanziale accordo tra le parti sul punto e l'importo indicato appare congruo in relazione all'età del minore e alle condizioni economiche delle parti, così come da esse rappresentate (in modo peraltro alquanto generico).
5. Mantenimento della moglie La domanda di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, il Collegio ritiene che sussista una disparità reddituale tra le parti, riconducibile presumibilmente all'assetto familiare pregresso. La ricorrente ha infatti allegato che durante il matrimonio, di durata ventennale, la fonte principale di reddito della famiglia era costituita dal lavoro del resistente, anche perché la aveva dovuto affrontare Pt_1 problemi di salute che le avevano impedito di lavorare. Tali circostanze non sono state contestate dal resistente. Sul piano probatorio, la ricorrente risulta percepire un assegno di invalidità del quale non è stato specificato l'ammontare (“Attualmente la sig.ra riferisce di non avere un'occupazione lavorativa, di aver ottenuto il riconoscimento di un'invalidità al 100% e i requisiti previsti dalla legge 104, nonché di percepire la pensione di invalidità” cfr. relazione del 14/11/2025), mentre il resistente ha dichiarato di essere attualmente impossibilitato a lavorare a causa delle vicende penali che lo hanno colpito;
tale circostanza è però imputabile alla sua condotta e deve comunque presumersi temporanea (lo stesso resistente ha peraltro documentato di aver concluso i lavori di pubblica utilità). Il Collegio ritiene pertanto di riconoscere alla ricorrente, dalla data della domanda sino alla data della sentenza di separazione (10/12/2024) un assegno di mantenimento mensile di € 150.
5. Assegno divorzile
Benché parte ricorrente, in ricorso, non abbia espressamente proposto una domanda di assegno divorzile per l'epoca successiva alla sentenza di separazione, la richiesta contenuta nelle conclusioni può essere interpretata in tal senso, apparendo del tutto chiaro l'intento della ricorrente di domandare un supporto economico anche per il futuro. Bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di assegno divorzile non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo;
per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. 9058/2001). Tanto premesso, bisogna ricordare che l'assegno divorzile è retto dall'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, secondo cui «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha implicitamente fondato la propria domanda su uno stato di non autosufficienza che, in base a quanto visto al paragrafo precedente, può considerarsi provato e incontestato. Va riconosciuta pertanto una somma analoga a quella attribuita a titolo di assegno di mantenimento.
6. Spese Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri minimi. L'importo complessivo è € 3.808 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavriago per quanto di competenza;
-affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
-dispone che le visite avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 150, dalla data della domanda alla data della sentenza di separazione;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile mensile di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a partire dalla data della sentenza di separazione;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della curatrice dei minori, da corrispondersi all'Erario, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 18/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli