Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5338/2024 promossa da
, nata nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti, CodiceFiscale_1
dall'Avvocato GIOVANNI FERRAU'
-ricorrente- contro
l , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato GAETANA
ANGELA MARCHESE;
-resistente- contro
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. , rappresentato per procura in atti dall'Avvocato
CLAUDIO BASILE
-resistente-
1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 07 gennaio 2025 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024
90165905 45/000 emessa da Controparte_3
, notificata in data 23 aprile 2024,
[...]
contestante tra l'altro, il mancato pagamento dell'avviso di addebito n.
59320190000007826000 emesso dall' a seguito Controparte_4
dell'asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi all'annualità 2012 – 2013, ammontante a complessivi Euro 4.613,89, quivi impugnato limitatamente ad Euro 2.058,46.
La ricorrente eccepiva che il detto avviso di addebito era stato già annullato dall'Autorità Giudiziaria con sentenza n. 55 del 12 gennaio 2022 emessa dal
Tribunale di Catania, emessa all'esito del procedimento di opposizione n.
978/2019 R.G., il Tribunale di Catania, accertando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione della pretesa, passata in giudicato.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato in quanto fondato, tra l'altro, su un atto annullato dall'Autorità Giudiziaria;
-
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c >>
In data 19.11.2024, si costituiva l' , il quale evidenziava quanto segue: CP_1
“Con riferimento al suddetto ava, si rappresenta che non risultano atti di
2 pagamento e che le relative partite di credito non risultano oggetto di stralcio ex lege. Si precisa, inoltre, che l'avviso di addebito impugnato risulta essere oggetto di altro contenzioso, conclusosi con sentenza sfavorevole all'Istituto, passata in giudicato. L'intimazione di pagamento è, con ogni evidenza, atto dell' che non coinvolge, se non con riguardo agli effetti CP_5
di interruzione della prescrizione, l'Istituto previdenziale. Da ciò discende che non può ritenersi sussistere alcuna responsabilità di nella notifica CP_1
della intimazione di pagamento oggetto di causa”.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: <- Ritenere e CP_1
dichiarare la esclusiva responsabilità dell' Controparte_6
per la notifica dell'intimazione di pagamento opposta;
- Con vittoria di spese e compensi >>.
Si costituiva in data 23.08.2024 l' – la Controparte_2
quale deduceva che essa quale agente della Riscossione aveva legittimamente e tempestivamente svolto l'attività di riscossione, in quanto esso Ente , ricevuto il ruolo dall'Ente impositore, è obbligato a predisporre e notificare entro i termini di legge la cartella di pagamento, quindi ad intraprendere la successiva attività esecutiva. In altre parole la notifica della cartella di pagamento è un atto dovuto, osservando che comunque esso agente della riscossione era del tutto estranea al rapporto tra Ente impositore e contribuente, ed era pertanto escluso che nell'adempimento di tale attività possa conoscere del merito della imposizione e possa, pertanto, decidere discrezionalmente di non eseguire il ruolo.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e dunque dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Osservava in ogni caso come il merito della domanda riguardi esclusivamente l'attività dell' Ente impositore, cui viene imputato dalla ricorrente che l' CP_1
atto presupposto (avviso di addebito) all'intimazione di pagamento impugnata 3 era stato già annullato dall'Autorità Giudiziaria con sentenza n. 55 del 12 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Catania, passata in giudicato, pertanto tale avviso non poteva formare oggetto di alcuna pretesa creditoria da parte dell' che doveva ordinare all'Agente della Riscossione lo sgravio CP_1
dell'emittenda cartella di pagamento opposta e ciò non aveva fatto.
Evidenziava, ancora, che, stante la chiamata in giudizio del menzionato CP_1
Ente impositore, proprio per le argomentate ragioni esposte al precedente punto, andava da sè che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della Riscossione avrebbe dovuto essere garantito e manlevato dal nominato da qualsiasi conseguenza per esso CP_1
pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
All'udienza di discussione del 07 gennaio 2025, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Dalla documuntazione versata nel giudizio da tutte le parti è incontestabilmente risultato che l'avviso di addebito n.
59320190000007826000, per contributi , dovuti per le annualità 2012 CP_1
e 2013 dall'Ingegnere è stato oggetto di annullamento da Parte_1
parte del Tribunale di Catania Sezione Lavoro, con sentenza n. 55 del 12 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento n. 978/2019 R.G. emessa dal
Tribunale di Catania, con il seguente dispositivo ” …………dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito opposto e pertanto annulla l'avviso di addebito n. 59320190000007826000”
Pertanto da una parte non avrebbe potuto Controparte_2
agire esecutivamente essendo il titolo di credito inesistente per l'avvenuto 4 annullamento, dall'altra l' , unico citato nel giudizio avente Controparte_4
ad oggetto l'annullamento, avrebbe avuto il dovere di comunicare all'agente della riscossione tale evento estintivo del credito iscritto a ruolo.
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione deve essere accolta .
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5338 /2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. n. 293 2024 90165905 45/000, nella parte in cui chiede il pagamento del credito sotteso all'avviso di addebito n.
59320190000007826000, pagamento non dovuto essendo stato tale credito annullato con sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – n. 55 del
12 gennaio 2022
Condanna l' e l' , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere al difensore antistatario di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.702,00 , oltre Spese Generali 15%, IVA e CPA.
Catania, 28 giugno 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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