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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 630/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 13.11.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G.630/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDA Parte_1
ZO
• , rappresentato e difeso dall'Avv. RANU' Controparte_1
DOMENICO
• , rappresentata e difesa dall'Avv. RANU' CP_2
DOMENICO
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha incardinato il presente giudizio allo scopo di ottenere il Parte_1 pagamento di un canone di locazione maggiore di quello che riceve. Ha dichiarato in ricorso che, con contratto del 01/08/2020, aveva concesso in locazione ai signori e alla di lui compagna Controparte_1 CP_2 il suo appartamento di via Norma n. 10 in Nova Siri (MT), composto da quattro vani + accessori, in catasto alla partita n. 1153 – foglio 50 – particella n. 318/ sub 9 – Cat. A/3 – piano primo (doc. n. 2), completamente arredato. Ha aggiunto che il contratto aveva decorrenza dal 01/08/2020 al 31/07/2023 con un canone mensile concordato in € 50,00 (cinquanta/00) in pagina1 di 3 virtù dell'eseguendo rifacimento del bagno a cure e spese dei conduttori e che, di comune accordo, con scrittura a latere del 7/8/2020, veniva stabilito che, a far data del 1/8/2023, il canone sarebbe stato rinegoziato con il versamento dell'intero importo al concordato ammontare di € 300,00 (trecento/00) mensili. Lamentandosi del fatto che alla scadenza convenuta, nonostante le reiterate sollecitazioni e le promesse di rinegoziare il canone, i conduttori hanno continuato a versare soltanto le iniziali € 50,00 pur dichiarando la disponibilità a pagare un aumento di € 250,00, previa redazione di un nuovo contratto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, accertare e dichiarare che il canone di locazione dell'appartamento di Nova Siri alla via Norma n. 10, di proprietà del ricorrente e condotto dai signori e è Controparte_1 Persona_1 determinato nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili a far data dal 01/08/2023, giusta accordo sottoscritto tra le parti in data 07/08/2020; 2) conseguentemente, condannare i signori e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a versare al proprietario sig. la somma di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili a far data dal mese di agosto 2023, gravata di interessi e rivalutazione monetaria;
4) in via meramente gradata, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01/08/2020 per violazione del principio improntato alla buona fede ex art. 1375 c.c., ovvero l'inadempimento dell'obbligo della concordata rinegoziazione da parte dei conduttori firmata con scrittura del 07/08/2020; 5) condannare, inoltre, i signori e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento di una somma da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato alla mediazione, oltre al rimborso dei relativi oneri pari a € 251,32 come documentato in atti (doc. n. 14); 6) in ogni caso, in sede di pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., condannare e , in solido tra loro, anche Controparte_1 CP_2
d'ufficio, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata, come aggiunto dall'art. 45 comma 12 L. 18 agosto 2009 n. 69; 7) vinti gli esborsi, spese e compensi del giudizio, gravati di oneri di legge.”. Si sono costituite le controparti che hanno chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni indicate nella memoria costitutiva che devono qui ritenersi per riportate e trascritte e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1- In via preliminare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 13 L. 431/1998 della dichiarazione, sottoscritta in data 07/08/2020 volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato;
2- Rigettare il ricorso perché totalmente infondato;
3- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
pagina2 di 3 Chiamato a decidere, osserva questo Giudice, preliminarmente, che trattasi di locazione abitativa. Rileva, dunque, che, per la suddetta locazione, l'art. 13 della l.n. 431 del 1998 vieta “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato” riconoscendo al conduttore un'azione per il ristoro dei canoni corrisposti e non dovuti azionabile entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile Diverso è il caso della novazione del rapporto, quando le parti vogliono l'estinzione del rapporto precedente con conseguente nascita di un nuovo rapporto, mutato rispetto al precedente nel titolo e nell'oggetto. In tal senso, i contraenti del contratto di locazione possono procedere alla novazione del contratto estinguendo il precedente contratto. In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che per aversi novazione nel contratto di locazione non è sufficiente che le parti mutino l'importo del canone e il termine della sua scadenza quanto piuttosto “che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Cass.Civ. n. 11672 del 21/05/2007, Cass.Civ. 5673/2010). Nella fattispecie in esame non vi è alcun accordo novativo, non essendovi animus e causa novandi, ma solo una scrittura in cui le parti concordano, qualche giorno dopo la sottoscrizione del contratto, un canone maggiore di quello contrattualmente pattuito, neanche per le motivazioni indicate in ricorso relative al bagno. Visto il disposto normativo suddetto, la scrittura di aumento del canone deve essere dichiarata nulla ed il ricorso deve essere rigettato. Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la nullità della scrittura agli atti datata 7.8.2020;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti, che liquida in € 1.500,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP. Matera, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 13.11.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G.630/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDA Parte_1
ZO
• , rappresentato e difeso dall'Avv. RANU' Controparte_1
DOMENICO
• , rappresentata e difesa dall'Avv. RANU' CP_2
DOMENICO
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha incardinato il presente giudizio allo scopo di ottenere il Parte_1 pagamento di un canone di locazione maggiore di quello che riceve. Ha dichiarato in ricorso che, con contratto del 01/08/2020, aveva concesso in locazione ai signori e alla di lui compagna Controparte_1 CP_2 il suo appartamento di via Norma n. 10 in Nova Siri (MT), composto da quattro vani + accessori, in catasto alla partita n. 1153 – foglio 50 – particella n. 318/ sub 9 – Cat. A/3 – piano primo (doc. n. 2), completamente arredato. Ha aggiunto che il contratto aveva decorrenza dal 01/08/2020 al 31/07/2023 con un canone mensile concordato in € 50,00 (cinquanta/00) in pagina1 di 3 virtù dell'eseguendo rifacimento del bagno a cure e spese dei conduttori e che, di comune accordo, con scrittura a latere del 7/8/2020, veniva stabilito che, a far data del 1/8/2023, il canone sarebbe stato rinegoziato con il versamento dell'intero importo al concordato ammontare di € 300,00 (trecento/00) mensili. Lamentandosi del fatto che alla scadenza convenuta, nonostante le reiterate sollecitazioni e le promesse di rinegoziare il canone, i conduttori hanno continuato a versare soltanto le iniziali € 50,00 pur dichiarando la disponibilità a pagare un aumento di € 250,00, previa redazione di un nuovo contratto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, accertare e dichiarare che il canone di locazione dell'appartamento di Nova Siri alla via Norma n. 10, di proprietà del ricorrente e condotto dai signori e è Controparte_1 Persona_1 determinato nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili a far data dal 01/08/2023, giusta accordo sottoscritto tra le parti in data 07/08/2020; 2) conseguentemente, condannare i signori e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a versare al proprietario sig. la somma di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili a far data dal mese di agosto 2023, gravata di interessi e rivalutazione monetaria;
4) in via meramente gradata, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01/08/2020 per violazione del principio improntato alla buona fede ex art. 1375 c.c., ovvero l'inadempimento dell'obbligo della concordata rinegoziazione da parte dei conduttori firmata con scrittura del 07/08/2020; 5) condannare, inoltre, i signori e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento di una somma da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato alla mediazione, oltre al rimborso dei relativi oneri pari a € 251,32 come documentato in atti (doc. n. 14); 6) in ogni caso, in sede di pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., condannare e , in solido tra loro, anche Controparte_1 CP_2
d'ufficio, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata, come aggiunto dall'art. 45 comma 12 L. 18 agosto 2009 n. 69; 7) vinti gli esborsi, spese e compensi del giudizio, gravati di oneri di legge.”. Si sono costituite le controparti che hanno chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni indicate nella memoria costitutiva che devono qui ritenersi per riportate e trascritte e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1- In via preliminare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 13 L. 431/1998 della dichiarazione, sottoscritta in data 07/08/2020 volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato;
2- Rigettare il ricorso perché totalmente infondato;
3- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
pagina2 di 3 Chiamato a decidere, osserva questo Giudice, preliminarmente, che trattasi di locazione abitativa. Rileva, dunque, che, per la suddetta locazione, l'art. 13 della l.n. 431 del 1998 vieta “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato” riconoscendo al conduttore un'azione per il ristoro dei canoni corrisposti e non dovuti azionabile entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile Diverso è il caso della novazione del rapporto, quando le parti vogliono l'estinzione del rapporto precedente con conseguente nascita di un nuovo rapporto, mutato rispetto al precedente nel titolo e nell'oggetto. In tal senso, i contraenti del contratto di locazione possono procedere alla novazione del contratto estinguendo il precedente contratto. In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che per aversi novazione nel contratto di locazione non è sufficiente che le parti mutino l'importo del canone e il termine della sua scadenza quanto piuttosto “che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Cass.Civ. n. 11672 del 21/05/2007, Cass.Civ. 5673/2010). Nella fattispecie in esame non vi è alcun accordo novativo, non essendovi animus e causa novandi, ma solo una scrittura in cui le parti concordano, qualche giorno dopo la sottoscrizione del contratto, un canone maggiore di quello contrattualmente pattuito, neanche per le motivazioni indicate in ricorso relative al bagno. Visto il disposto normativo suddetto, la scrittura di aumento del canone deve essere dichiarata nulla ed il ricorso deve essere rigettato. Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza. P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la nullità della scrittura agli atti datata 7.8.2020;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti, che liquida in € 1.500,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP. Matera, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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