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Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
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Sentenza 25 novembre 2024
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Improcedibile
Sentenza 5 gennaio 2026
Improcedibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05135/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00070 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05135/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2025, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
CA OR, non costituita nel presente grado del giudizio
per la riforma
per la riforma della sentenza n. 21012 del 25 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, CA OR. N. 05135/2025 REG.RIC.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; vista l'ordinanza cautelare n. 2826 del 31 luglio 2025 di questa Sezione; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
MI OC, mentre nessuno è comparso personalmente per il Ministero appellante.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio de quo, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il
Tribunale) l'odierna parte appellata ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in
Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1. Il diniego, di cui al provvedimento prot. n. 9112 del 5 marzo 2024, era basato sulla riscontrata assenza, da parte del Ministero, nella documentazione allegata dalla ricorrente e, più in particolare:
- della “Adeverinta” recante l'indicazione della disciplina che la ricorrente può insegnare e la relativa fascia di età degli alunni;
- di idonea autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 circa la durata legale della formazione seguita per il conseguimento del Nivel I e Nivel
II;
- di documentazione idonea a comprovare l'insussistenza di una incompatibilità fra il servizio di docenza prestato e la frequenza dei corsi Nivel I e Nivel II presso l'istituzione della formazione superiore romena;
- della “apostille” ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 o di altra forma di legalizzazione. N. 05135/2025 REG.RIC.
1.2. Si è costituto nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito
(di qui in poi il Ministero), odierno appellante, depositando una relazione esplicativa e chiedendo il rigetto del ricorso, e ha sostenuto, in particolare, il carattere essenziale dell'attestazione del Ministero rumeno al fine di poter procedere all'esame della domanda di riconoscimento del titolo estero, tesi che, peraltro, costituisce anche il fondamento assunto dell'appello in esame.
1.3. Con l'ordinanza n. 2054 del 2024 sono stati sospesi dal Tribunale gli effetti del provvedimento di diniego impugnato ed è stata fissata l'udienza per la discussione del merito.
1.4. All'udienza pubblica del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. All'esito di tale udienza, con la sentenza n. 21012 del 25 novembre 2024, il
Tribunale ha accolto il ricorso di CA OR e ha annullato il diniego di riconoscimento, gravato in prime cure, compensando le spese di lite.
2.1. Il Collegio di prime cure ha ritenuto, in sintesi, che l'Adeverinta ministeriale costituisca, al pari degli Adeverinta universitari (c.d. Nivel), un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall'istante.
2.2. Sotto tale profilo, dunque, l'Adeverinta si pone quale elemento certamente utile – ma non necessario – del procedimento volto alla individuazione e al riconoscimento della classe di concorso oggetto di istanza, in quanto per il tramite della stessa viene ulteriormente chiarita – rispetto a quanto già risultante dai Nivel – la qualificazione estera del percorso formativo del richiedente, cui si aggiunge la dichiarazione del relativo effetto, che appare automatico, sotto il profilo abilitativo.
2.3. Nell'ambito della istruttoria afferente il riconoscimento dei titoli formativi ed abilitativi, dunque, l'amministrazione può certamente richiedere non solo i Nivel – elementi costitutivi delle valutazioni afferenti al riconoscimento di titoli formativi e abilitativi europei in base alla Direttiva ed al Trattato sotto il profilo della durata e N. 05135/2025 REG.RIC.
della qualità della formazione – ma anche l'Adeverinta ministeriale, quale ulteriore elemento istruttorio ai fini della corretta attribuzione della classe di concorso di abilitazione e certificativo del percorso formativo del richiedente.
2.4. In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l'assenza dell'Adeverinta ministeriale non potrebbe, per il Tribunale, di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l'amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall'interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch'essi certificati con distinte
Adeverinta e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
2.5. In base ai principi ora richiamati – e in accoglimento del secondo motivo di ricorso
– il primo giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato con cui il
Ministero ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l'eventuale attività professionale concretamente svolta – l'interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l'accesso alla professione di insegnante, salva l'adozione di specifiche e opportune misure compensative
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l'erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.
3.1. Non si è costituita la parte appellata.
3.2. Con l'ordinanza n. 2826 del 31 luglio 2025 l'istanza cautelare è stata accolta, ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ed è stata fissata l'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025. N. 05135/2025 REG.RIC.
3.3. Infine in tale udienza, non essendo comparsa l'Avvocatura Generale dello Stato e dato comunque avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità dell'appello, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.
c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Invero, è stata la stessa amministrazione appellante ad avere depositato il 7 agosto
2025, correttamente, il provvedimento del Ministero, prot. AOODPIT n. 2261 del 6 agosto 2025, con il quale l'amministrazione stessa ha concluso il procedimento avviato con l'istanza di riconoscimento della qualifica estera presentata dalla ricorrente, in base ad una comparazione svolta in concreto.
5.1. Dunque, è la stessa amministrazione appellante sua sponte e non, si badi, in esecuzione della sentenza qui impugnata (di cui nulla è detto in tale provvedimento, pur a notevole distanza di tempo dopo il deposito di essa nel novembre del 2024, facendosi solo menzione, in detto provvedimento, dell'ordinanza cautelare emessa dal
Tribunale), ad avere riconosciuto gli effetti, in concreto, del titolo di formazione conseguito dalla odierna appellata in Romania per valutare il percorso professionalizzante svolto, così smentendo l'assunto fondamentale, sostenuto nell'atto di appello, secondo cui la mancanza dell'Adeverinta ministeriale impedirebbe il riconoscimento, in qualsivoglia forma, del titolo estero, anche eventualmente mediante l'applicazione di misure compensative, che invece sono state disposte dal
Ministero nel citato provvedimento del 6 agosto 2025.
6. Ne segue che tale comportamento, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., è incompatibile, radicalmente, con il persistente interesse alla coltivazione dell'appello, che risulta pertanto, come detto, improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c),
c.p.a.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non essendosi costituita l'odierna appellata. N. 05135/2025 REG.RIC.
7.1. Va posto definitivamente a carico dell'amministrazione appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese del grado.
Pone definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
MI OC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MI OC RC IP N. 05135/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00070 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05135/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2025, proposto da Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
CA OR, non costituita nel presente grado del giudizio
per la riforma
per la riforma della sentenza n. 21012 del 25 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata, CA OR. N. 05135/2025 REG.RIC.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; vista l'ordinanza cautelare n. 2826 del 31 luglio 2025 di questa Sezione; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
MI OC, mentre nessuno è comparso personalmente per il Ministero appellante.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio de quo, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il
Tribunale) l'odierna parte appellata ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in
Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1. Il diniego, di cui al provvedimento prot. n. 9112 del 5 marzo 2024, era basato sulla riscontrata assenza, da parte del Ministero, nella documentazione allegata dalla ricorrente e, più in particolare:
- della “Adeverinta” recante l'indicazione della disciplina che la ricorrente può insegnare e la relativa fascia di età degli alunni;
- di idonea autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 circa la durata legale della formazione seguita per il conseguimento del Nivel I e Nivel
II;
- di documentazione idonea a comprovare l'insussistenza di una incompatibilità fra il servizio di docenza prestato e la frequenza dei corsi Nivel I e Nivel II presso l'istituzione della formazione superiore romena;
- della “apostille” ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 o di altra forma di legalizzazione. N. 05135/2025 REG.RIC.
1.2. Si è costituto nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito
(di qui in poi il Ministero), odierno appellante, depositando una relazione esplicativa e chiedendo il rigetto del ricorso, e ha sostenuto, in particolare, il carattere essenziale dell'attestazione del Ministero rumeno al fine di poter procedere all'esame della domanda di riconoscimento del titolo estero, tesi che, peraltro, costituisce anche il fondamento assunto dell'appello in esame.
1.3. Con l'ordinanza n. 2054 del 2024 sono stati sospesi dal Tribunale gli effetti del provvedimento di diniego impugnato ed è stata fissata l'udienza per la discussione del merito.
1.4. All'udienza pubblica del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. All'esito di tale udienza, con la sentenza n. 21012 del 25 novembre 2024, il
Tribunale ha accolto il ricorso di CA OR e ha annullato il diniego di riconoscimento, gravato in prime cure, compensando le spese di lite.
2.1. Il Collegio di prime cure ha ritenuto, in sintesi, che l'Adeverinta ministeriale costituisca, al pari degli Adeverinta universitari (c.d. Nivel), un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall'istante.
2.2. Sotto tale profilo, dunque, l'Adeverinta si pone quale elemento certamente utile – ma non necessario – del procedimento volto alla individuazione e al riconoscimento della classe di concorso oggetto di istanza, in quanto per il tramite della stessa viene ulteriormente chiarita – rispetto a quanto già risultante dai Nivel – la qualificazione estera del percorso formativo del richiedente, cui si aggiunge la dichiarazione del relativo effetto, che appare automatico, sotto il profilo abilitativo.
2.3. Nell'ambito della istruttoria afferente il riconoscimento dei titoli formativi ed abilitativi, dunque, l'amministrazione può certamente richiedere non solo i Nivel – elementi costitutivi delle valutazioni afferenti al riconoscimento di titoli formativi e abilitativi europei in base alla Direttiva ed al Trattato sotto il profilo della durata e N. 05135/2025 REG.RIC.
della qualità della formazione – ma anche l'Adeverinta ministeriale, quale ulteriore elemento istruttorio ai fini della corretta attribuzione della classe di concorso di abilitazione e certificativo del percorso formativo del richiedente.
2.4. In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l'assenza dell'Adeverinta ministeriale non potrebbe, per il Tribunale, di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l'amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall'interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch'essi certificati con distinte
Adeverinta e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
2.5. In base ai principi ora richiamati – e in accoglimento del secondo motivo di ricorso
– il primo giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato con cui il
Ministero ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l'eventuale attività professionale concretamente svolta – l'interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l'accesso alla professione di insegnante, salva l'adozione di specifiche e opportune misure compensative
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l'erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.
3.1. Non si è costituita la parte appellata.
3.2. Con l'ordinanza n. 2826 del 31 luglio 2025 l'istanza cautelare è stata accolta, ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ed è stata fissata l'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025. N. 05135/2025 REG.RIC.
3.3. Infine in tale udienza, non essendo comparsa l'Avvocatura Generale dello Stato e dato comunque avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità dell'appello, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett.
c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Invero, è stata la stessa amministrazione appellante ad avere depositato il 7 agosto
2025, correttamente, il provvedimento del Ministero, prot. AOODPIT n. 2261 del 6 agosto 2025, con il quale l'amministrazione stessa ha concluso il procedimento avviato con l'istanza di riconoscimento della qualifica estera presentata dalla ricorrente, in base ad una comparazione svolta in concreto.
5.1. Dunque, è la stessa amministrazione appellante sua sponte e non, si badi, in esecuzione della sentenza qui impugnata (di cui nulla è detto in tale provvedimento, pur a notevole distanza di tempo dopo il deposito di essa nel novembre del 2024, facendosi solo menzione, in detto provvedimento, dell'ordinanza cautelare emessa dal
Tribunale), ad avere riconosciuto gli effetti, in concreto, del titolo di formazione conseguito dalla odierna appellata in Romania per valutare il percorso professionalizzante svolto, così smentendo l'assunto fondamentale, sostenuto nell'atto di appello, secondo cui la mancanza dell'Adeverinta ministeriale impedirebbe il riconoscimento, in qualsivoglia forma, del titolo estero, anche eventualmente mediante l'applicazione di misure compensative, che invece sono state disposte dal
Ministero nel citato provvedimento del 6 agosto 2025.
6. Ne segue che tale comportamento, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., è incompatibile, radicalmente, con il persistente interesse alla coltivazione dell'appello, che risulta pertanto, come detto, improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c),
c.p.a.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non essendosi costituita l'odierna appellata. N. 05135/2025 REG.RIC.
7.1. Va posto definitivamente a carico dell'amministrazione appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese del grado.
Pone definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
MI OC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MI OC RC IP N. 05135/2025 REG.RIC.
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