Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2221/2024 R.G V.G. posto in deliberazione all'udienza del
3.04.2025, e promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lercara Friddi, via Finocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv.
Maria Assunta Pillitteri, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Lercara Friddi, via Finocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv.
Maria Assunta Pillitteri, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9.12.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 24.07.2002 a Lercara
Friddi, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2002, al n.17, parte II, serie A, dal quale sono nate le figlie in data 15.09.2004 Persona_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e , in data Persona_2
15.06.2011 (minore).
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto, depositato in data
9.12.2024, come successivamente precisate nella memoria a modifica ed integrazione del ricorso, depositata telematicamente in data 28.3.2025.
All'udienza del 3.04.2025 il procuratore delle parti, inoltre, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle condizioni concordate dalle parti, con riferimento alla corresponsione diretta del contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne. Le parti, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, come successivamente precisate nella memoria a modifica ed integrazione del ricorso, depositata telematicamente in data 28.3.2025. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dall'accordo di negoziazione assistita (n.47/2019) ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, sottoscritto dalle parti il 3.12.2019, munito del nulla osta, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, in data 4.12.2019 e trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Lercara Friddi;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come successivamente precisate nella memoria a modifica ed integrazione del ricorso, depositata telematicamente in data 28.3.2025, e ribadite all'udienza del 3.04.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.07.2002 a Lercara
Friddi, da , nato a [...] (B) il 2.09.1973, e , nata a Parte_1 CP_1
Palazzo Adriano il 25.07.1975, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Lercara Friddi, anno 2002 al n.17, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente precisate nella memoria a modifica ed integrazione del ricorso, depositata telematicamente in data 28.3.2025, e ribadite all'udienza del 3.04.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale,
15.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini