Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2025, proposto da
AN EM, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Molè e Francesco Guastella, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Molè in Ragusa, P.zza del Popolo n. 1, e con domicilio digitale ex art. 25, commi 1- bis e 1- ter , cod. proc. amm. presso l’indirizzo PEC salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it;
contro
Comune di Monterosso MO, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 15.09.2025 e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione e copia del certificato di abitabilità e della documentazione presupposta riferita alla propria unità immobiliare in Monterosso MO, sita in Vicolo Silva n. 9, meglio identificata al N.C.E.U. al foglio 16, p.lla 1626, sub. 9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN IU NT DA e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2025 e depositato in data 28 novembre 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Monterosso MO, all’ultimo piano dello stabile sito in Vicolo Silva n. 9, meglio identificata al N.C.E.U. al foglio 16, p.lla 1626, sub. 9; lo stabile è stato edificato giusta concessioni edilizie n. 8/91, 44/91 e 22/93 nonché con autorizzazione edilizia in sanatoria n. 2/2004.
L'immobile, al momento dell'acquisto, risultava dotato del certificato di abitabilità, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune intimato ma, non avendo disponibilità di tale certificato e della documentazione presupposta (necessari anche al fine di porre l’immobile in vendita) il ricorrente, in data 15 settembre 2025, ha inoltrato via PEC al competente Ufficio comunale, formale istanza ai sensi della L. 241/1990, con la quale ha chiesto di accedere e di estrarre copia dei seguenti specifici documenti: ogni atto o documento detenuto dalla P.A. riguardante la citata autorizzazione di abitabilità; la perizia stragiudiziale a corredo dell’istanza del rilascio di abitabilità; copia della C.E. (concessione edilizia) a cui si riferisce l'autorizzazione di abitabilità con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sub 9 di sua proprietà; lettera protocollata dell'inizio dei lavori e di fine lavori.
Nell'istanza, il ricorrente ha motivato la propria richiesta evidenziando il proprio “interesse diretto, concreto e attuale”, in qualità di proprietario dell'immobile, a conoscere gli atti che ne attestano la conformità alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza.
Nonostante la rituale presentazione dell'istanza e il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione comunale intimata non ha fornito alcun riscontro, né espresso né interlocutorio.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Il Comune di Monterosso MO non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, su richiesta dello stesso la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241. Illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso .
Per l’esponente, in sintesi, il silenzio serbato dal Comune di Monterosso MO sull'istanza di accesso presentata è palesemente illegittimo per violazione delle norme che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per la parte ricorrente, nel caso di specie, la legittimazione e l'interesse a richiedere la documentazione sono in re ipsa, trattandosi di accesso a documentazione riferita esclusivamente al certificato di abitabilità relativo alla unità immobiliare di proprietà; in qualità di proprietario dell'immobile cui si riferisce il certificato di abitabilità, il deducente è titolare di un interesse qualificato che non necessita di ulteriori dimostrazioni.
L’esponente ha altresì evidenziato che l’interesse in questione è: diretto, in quanto attiene alla regolarità di un bene di proprietà; concreto, poiché la documentazione richiesta è necessaria per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico attestate dal certificato di agibilità; attuale, in quanto la proprietà del bene è una condizione presente e la necessità di tutela giuridica non è meramente potenziale o astratta. La richiesta è inoltre strumentale alla “cura e difesa dei propri interessi giuridici”, dovendo il ricorrente porre in vendita l’immobile, con la conseguenza che la conoscenza degli atti relativi al rilascio del certificato di abitabilità è quindi essenziale per accertare la piena conformità del bene e dimostrarla ai terzi potenziali acquirenti.
Aggiunge il deducente che la richiesta del ricorrente, avente ad oggetto non solo il certificato di abitabilità ma anche specifici e puntuali documenti quali la perizia a corredo, la concessione edilizia e le comunicazioni di inizio/fine lavori, è chiaramente determinata e non può essere considerata generica o esplorativa: essa si riferisce infatti a un fascicolo procedimentale ben definito e individuato e, qualora l'Amministrazione incontrasse difficoltà nel reperire la documentazione, non potrebbe nemmeno limitarsi a un'affermazione generica di indisponibilità, dovendo in tali casi l'Ente rilasciare un'attestazione formale, sotto la propria responsabilità, che dia conto delle ricerche effettuate e delle ragioni concrete del mancato reperimento.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito:
- in via principale, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 15 settembre 2025;
- di accertare e dichiarare il diritto del deducente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e, per l'effetto, ordinare al Comune di Monterosso MO di esibire e rilasciare copia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dei seguenti documenti: ogni atto o documento detenuto dalla P.A. riguardante la citata autorizzazione di abitabilità; la perizia tecnica a corredo; copia della C.E. a cui si riferisce l'autorizzazione di abitabilità con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sub 9 di proprietà; lettera protocollata dell'inizio dei lavori e di fine lavori.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. Va osservato preliminarmente che il giudizio in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio di impugnazione - merito, nel senso che il meccanismo di instaurazione è di tipo impugnatorio, ma è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato (come l’ordinario giudizio impugnatorio che si conclude con una sentenza costitutiva), ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva dell’Amministrazione; in tal senso il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso, che si conclude, ove l’accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3454; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 22 luglio 2025, n. 2754).
2.2. Va osservato, in via preliminare, che nell’istanza del 15 settembre 2025 (in pari data trasmessa al Comune intimato), il deducente ha rappresentato - in relazione agli atti di cui ha chiesto l’ostensione - di essere proprietario, quanto al fabbricato de quo , della particella sub 9 e ha motivato la pretesa ostensiva richiamando la necessità di valutare se promuovere azione giudiziaria nei riguardi della P.A..
2.3. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’istanza ostensiva avanzata dalla parte ricorrente non può ritenersi generica in quanto si riferisce a specifici documenti, puntualmente declinati.
L’istanza di accesso concerne, infatti, “ ogni atto o documento detenuto dalla P.A. riguardante la citata autorizzazione di abitabilità ” (espressione che, a giudizio del Collegio, comprende, oltre all’autorizzazione di abilitabilità, la previa istanza di rilascio della stessa nonché il corredo documentale del titolo stesso), della “ perizia stragiudiziale a firma del Geom. Di Salvo Concetto ”, di “ copia della C.E. a cui si riferisce l'autorizzazione di abitabilità con particolare riferimento alla destinazione d'uso del SUB 9 ” di proprietà del ricorrente e della “ lettera protocollata dell'inizio dei lavori e di fine lavori ”.
Inoltre, una volta indicati i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva – documenti che, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell'Amministrazione, costituiscono ordinariamente patrimonio dell'archivio dell'Ente, come nel caso in esame - incombe in capo all'Amministrazione (in ragione del principio di leale collaborazione previsto nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost.) la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
2.4. Va poi osservato che la legittimazione all’accesso va riconosciuta - come nel caso in esame, riguardando gli atti oggetto della pretesa ostensiva l’immobile di proprietà della parte ricorrente - a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza , anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa .
2.5. Infine, in disparte ogni approfondimento e valutazione in relazione alla natura difensiva o meno dell’accesso in questione, il Collegio ritiene che il diritto all’accesso di un cittadino ad atti (titoli abilitativi et similia ) che lo riguardino direttamente sia in re ipsa , sì “ da consentire di prescindere anche dalla esplicitazione delle ragioni per le quali chiede l'ostensione di tali documenti… “ abilitando l’istante alla “proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15 aprile 2014, n. 2118 ed ivi precedenti giurisprudenziali), sempre che - ma non è il caso che qui può dirsi ricorrere - non si sia chiesto di accedere ad atti che afferiscano a pareri et similia acquisiti dall’Amministrazione per tutelare i propri interessi in procedure contenziose inter partes.
3. In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, nei sensi e nei termini precisati, deve essere annullato il tacito diniego di accesso e ordinato all’intimato Comune di Monterosso MO di consentire alla parte ricorrente l’accesso alla (sotto forma di visione ed estrazione di copia, id est rilascio della) documentazione richiesta con istanza in data 15 settembre 2025, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione a cura di parte ove antecedente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla il tacito diniego di accesso e ordina all’intimato Comune di Monterosso MO di consentire alla parte ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta con istanza in data 15 settembre 2025, nel rispetto delle modalità ed entro il termine sopra stabilito.
Condanna l’intimato Comune di Monterosso MO al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 800,00 (Euro ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN RO, Presidente
AN IU NT DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IU NT DA | AG NN RO |
IL SEGRETARIO