Articolo 68 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 67Articolo 69
Versione
15 dicembre 1974
Art. 68.
L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Per quanto non e' espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974