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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 867/2022 RG
promossa da nato in [...] il [...], res.te in Savigliano, elettivamente domiciliata in Savigliano Parte_1 piazza Santarosa 8 presso lo studio dell'Avv. Maria Genovese che lo rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata in [...] l'[...] residente in [...]
Alberto 41, presso lo studio dell'Avv. Ursula Viggiano che la rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] Controparte_2 nato a [...] il [...] CP_3 in persona della curatrice speciale Avv.to , costituita in proprio ex art 86 c.p.c. Controparte_4
- PARTE INTERVENUTA-
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti
pagina 1 di 9 -PARTE INTERVENUTA EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Confermare l'affidamento dei minori al con prosecuzione della loro Controparte_5 collocazione presso le attuali famiglie affidatarie,
disporre che i minori possano trascorrere con il padre almeno un week end al mese, una settimana durante le vacanze estive e tre giorni nel periodo natalizio, prevedendo tuttavia che, su richiesta dei minori e in accordo con i servizi, possano essere previsti tempi aggiuntivi,
disporre che i minori possano incontrare la madre in conformità a quanto previsto dalla CTU,
disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi,
disporre la prosecuzione della presa in carico psicologica dei minori con l'attivazione di un'educativa territoriale per , CP_2
disporre la presa in carico degli affidatari di da parte dei servizi e della NPI. CP_2
Spese compensate Con rinuncia ai termini per memoria conclusionale e replica
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: in difetto di deposito di conclusioni nel termine stabilito si intendono richiamate quelle di cui alla memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.: Voglia il Tribunale Ill.mo
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE CONFERMARE la presa in carico dei Servizi Sociali e di N.P.I. disposta da
Codesto Ill.mo Tribunale per il nucleo familiare con la sentenza di separazione prescrivendo il deposito di relazioni di aggiornamento;
NEL MERITO DARE ATTO dell'intervenuta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 28.12.2001 dai Sigg.ri e come da sentenza n. 185/2023 CP_1 Parte_1 pubblicata il 21.03.2023, R.G. 867/2022, notificata tra le parti in data 22.03.2023
DISPORRE affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
DISPORRE CP_2 CP_3 la collocazione dei minori e anche sotto il profilo anagrafico, presso la residenza CP_2 CP_3 materna;
DISPORRE che il padre possa continuare a vedere i figli con i tempi e le modalità stabilite dal Servizio
Sociale;
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
DISPORRE che la madre contribuisca al mantenimento diretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
DISPORRE che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e relative istanze istruttorie.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite
CONCLUSIONI PER LA PARTE INTERVENUTA CURATRICE SPECIALE DEI MINORI:
- Confermare la presa in carico del nucleo da parte dei servizi già incaricati;
- Confermare la collocazione dei minori presso le attuali famiglie collocatarie;
pagina 2 di 9 - Ampliare il diritto di visita della madre, come indicato dalla CTU, con calendario predisposto dai servizi sociali che tenga conto delle esigenze dei minori. Con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di essersi sposato con la resistente in data 28.12.2001, unione dalla quale nascevano, rispettivamente in data 27.12.2007 e 9.7.2010, i figli e di essere cessata la CP_2 CP_3 convivenza nel 2014 allorchè la resistente e i minori, all'esito di una situazione di gravissima conflittualità e delle violenze perpetrate dal padre, erano collocati in una comunità madre- bambino, di essere legalmente separato dalla moglie come da Sentenza del Tribunale di Cuneo 1090/2021 (con la quale si stabiliva l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, la loro collocazione presso famiglie affidatarie, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI, incontri liberi, sempre secondo determinazione dei Servizi Sociali, con il padre e vigilati con la madre, la posizione a carico dei genitori di contributo di mantenimento dei minori, da versarsi al Servizio Sociale, pari ad euro 250,00 per il padre e 150,00 per la madre, oltre 50% ciascuno delle spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver svolto un percorso di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali,
[...] citava in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'affido Pt_1 CP_1 esclusivo a sé dei figli minori. All'esito della udienza presidenziale, svoltasi nell'assenza della resistente, si disponeva in conformità alla sentenza di separazione.
Costituitasi successivamente in giudizio, concordava con le conclusioni del ricorrente in CP_1 punto status, rilevava di aver anch'essa intrapreso un percorso psicologico, chiedeva dunque disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso di sé e posizione di contributo di mantenimento a carico del padre. Seguiva la concessione dei termini di trattazione, la nomina di curatore speciale dei minori, l'emissione di sentenza in punto status (sentenza 185/23 del 23.2.2023), la audizione dei minori (udienza 11.5.2024), l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali, il licenziamento di CTU psicologica, sulle cui conclusioni le parti dichiaravano di concordare all'udienza del 18.2.2025, indi la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe (parte resistente ometteva il deposito delle conclusioni) senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia effettuata da tutte le parti private all'udienza del 18.2.2025, ribadita come in epigrafe, ed effettuata dal PM con nota del 19.2.2025.
***
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio Sul punto deve richiamarsi la già citata sentenza 185/2023 del 23.2.2023.
Sull'affido dei figli, la loro collocazione, il diritto di visita dei genitori non collocatari Come riferito dai Servizi Sociali affidatari i minori si trovano collocati presso famiglie affidatarie domiciliate in Cuneo e CA ON (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.2024). Deve dunque ritenersi sussistente la giurisdizione italiana ex art. 8 Reg CE 2201/2003 che stabilisce la competenza dello Stato membro di residenza abituale del minore alla data di adizione della autorità giudiziaria.
pagina 3 di 9 Quanto alla legge applicabile trova applicazione la legge 18 giugno 2015 n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 19.10.1996. Gli artt. 16 e 17, in particolare, stabiliscono che l'attribuzione, l'estinzione e l'esercizio della responsabilità genitoriale sono regolati dalla legge di residenza abituale del minore.
I minori risultano affidati ai Servizi Sociali e collocati presso famiglie affidatarie in forza di sentenza di separazione del 21.12.2021 (nella quale peraltro si dà atto della preesistenza di tale regime;
dalla ricostruzione operata dalla CTU emerge che i bambini erano stati alcuni anni con la madre in una comunità madre-bambino, indi allontanati anche dalla madre ed inseriti in comunità per soli minori, infine collocati presso le attuali famiglie affidatarie, che inoltre in un primo periodo vedevano il padre solo in luogo neutro;
dalla sentenza di separazione emerge inoltre che il padre si era reso autore di gravissime condotte di violenza nei confronti della madre anche alla presenza dei figli minori, tanto che era stata formulata nei suoi confronti domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, domanda poi rigettata dal Tribunale in ragione della ravvisata prognosi favorevole circa il recupero delle competenze genitoriali).
I Servizi Sociali danno atto del sostanziale benessere dei minori in tale collocazione (si veda in particolare la relazione 26.2.2024). La consulente del Tribunale, all'esito di compiuta analisi di tutti i soggetti coinvolti e con argomentazioni condivisibili e scevre da vizi logici, ha sottolineato la necessità, per il benessere psicofisico dei minori, di mantenere il regime di affido e collocazione in essere, stanti le molteplici, perduranti, fragilità dei genitori e la loro incapacità di garantire ai figli, già provati da percorsi in varie comunità, un adeguato contesto di accudimento.
In particolare la CTU ha rilevato quanto a Parte_1
Il signor pur non presentando franche problematiche psicologiche é autocentrato e Parte_1 autoriferito, non ha in mente i bisogni dei figli poiché li percepisce come la sua estensione e non come individui che possono esprimere sentimenti ed emozioni diverse dalle sue. Egli proietta in loro il suo bisogno di essere padre ma non riconosce quelle che sono le sue criticità e difficoltà nella relazione con loro, non è in grado di sintonizzarsi sui loro bisogni emotivi e di cogliere quelli che sono i loro bisogni fondamentali;
è inoltre caratterizzato da un'importante rigidità psicologica e un'incapacità di entrare in contatto con il proprio e l'altrui mondo emotivo che gli rende impossibile sintonizzarsi con i ragazzi. Se infatti da un punto di vista materiale egli cerca di accontentare i desideri i ragazzi e però poco capace di occuparsi poi di quella che è la loro quotidianità e dei loro bisogni emotivi e psicologici. Egli punta ai bisogni fisici e materiali, li porta in vacanza, al ristorante, in discoteca, ma da nessuna parte emerge una sua attenzione e un suo pensiero sullo stato emotivo profondo di questi ragazzi. Per il periziando i ragazzi avrebbero dovuto fare tabula rasa del passato e ripartire da zero.
Nel complesso le funzioni genitoriali risultano essere profondamente deficitarie e non recuperabili in tempi consoni ai bisogni di crescita dei minori. La fatica attuale che i ragazzi manifestano nel relazionarsi con lui è dovuta alla sua estrema rigidità e al suo essere fermo sulle sue posizioni, senza essere capace di giungere a dei punti di compromesso. Sebbene trascorrano del tempo insieme, egli è poco presente nella relazione e questo viene percepito dai ragazzi. Per quanto riguarda i bisogni di crescita il signore fatica a proiettarsi in quelli che sono i bisogni attuali e futuri dei ragazzi;
quanto a CP_1
La signora mostra una fragilità psicologica importante, al momento la donna è in fase di CP_1 compenso psichico e ha una buona compliance terapeutica, ha però alle spalle una storia psichiatrica importante ed è evidente come eventi destabilizzanti o di difficile gestione possano mettere a rischio questo equilibrio precario che la donna si è riuscita a costruire. Per quanto riguarda le funzioni
pagina 4 di 9 genitoriali della signora risultano essere molto carenti a causa della sua importante fragilità CP_1 personologica e psicologica. La signora è sicuramente un riferimento affettivo per i figli ma non è in grado di svolgere adeguatamente tutte le restanti funzioni genitoriali che sono necessarie a due ragazzi nella crescita e nel superare e rielaborare il loro percorso di vita così carico di eventi traumatici. Allo stato attuale risulta evidente come fra madre e figli vi sia una inversione di ruoli, in particolare in che è molto protettiva con la madre, i ragazzi percepiscono le fragilità materne CP_2
e conseguentemente sono accudenti con lei; quanto poi alla minore Controparte_2
presenta un mondo interno caratterizzato da emozioni dirompenti che si manifestano con i CP_2 suoi comportamenti esplosivi e rabbiosi. La stima di sé risulta essere bassa sebbene mascherata da un atteggiamento spavaldo a tratti strafottente, ella vive fortemente il senso di abbandono provato a causa delle vicissitudini che l'l'hanno vista sua malgrado protagonista. I genitori affidatari che la ragazza mette fortemente alla prova, sono per lei una base sicura con cui sente di poter esternare il suo malessere anche se non sempre in maniera funzionale e idonea. All'interno della famiglia affidataria
ha potuto sperimentare un contesto di crescita affettivo e accogliente a cui e riuscita ad CP_2 affidarsi. è una ragazza molto sofferente che ancora non ha avuto modo di rielaborare la CP_2 propria storia e i propri vissuti e che in questa fase della sua vita sta mostrando il suo malessere attraverso comportamenti ribelli, antisociali che rischiano di porla in una condizione di rischio.
Rispetto al legame con le figure genitoriali, appare autenticamente affezionata alla figura CP_2 materna che da una parte idealizza, immaginandola capace di occuparsi di loro nella quotidianità e dall'altra percepisce come fragile e bisognosa di sostegno assumendo nei suoi confronti un ruolo accudente e protettivo, in una inversione di ruoli. Per quanto riguarda il legame con il padre emerge in una profonda rabbia verso il padre che percepisce come autocentrato, incapace di leggere CP_2
i loro bisogni autentici e del tutto negante rispetto ai loro vissuti durante il periodo in famiglia. La costante negazione paterna ha portato la ragazza a una chiusura totale nei confronti del padre poiché non lo ritiene capace di cambiare e in grado di assumersi le proprie responsabilità; quanto infine al minore CP_3 ha nella famiglia affidataria un punto di riferimento importante ed indispensabile, vi è nei CP_3 confronti dei genitori affidatari un legame di attaccamento autentico e per lui, e sono Per_1 Per_2 una base sicura che gli fornisce la serenità necessaria ad affrontare la crescita. Egli ha costruito negli anni un legame solido e strutturato con la famiglia affidataria che non può essere scisso. Anche
come , porta dentro di sé i profondi traumi di quanto vissuto nella sua giovane vita. CP_3 CP_2
Egli in questo momento vive il presente e non torna mai sul passato che per lui è un argomento non affrontabile e non verbalizzabile. Pur non verbalizzandolo, emerge la profonda sofferenza e il profondo trauma che quel periodo di vita ha generato nel ragazzo che, contrariamente a che CP_2
è esplosiva nell'esternare la sua sofferenza, trattiene dentro di sé senza riuscire a esprimerla e conseguentemente rielaborarla. tende a chiudersi in se stesso a non esprimere il suo sentire e
CP_3 ciò rischia di condurlo se non aiutato, verso un versante depressivo. Per quanto riguarda le figure genitoriali emerge come sia autenticamente affezionato alla madre, ne parla in maniera
CP_3 disinvolta e affettiva, racconta delle cose semplici che fanno insieme mostrandosi sereno, autentico e CP_ spontaneo. Egli non ha del tutto compreso le fragilità materne, ma emerge con la signora una relazione affettiva ed il piacere del ragazzo di trascorrere del tempo con lei. Maggiormente difficile è la relazione con il padre che percepisce autocentrato, non capace di sintonizzarsi con i loro
CP_3 Part bisogni e le loro esigenze. Nella relazione con il signor appare teso con un sorriso
CP_3 stereotipato e rigido, non fa trapelare il suo disagio ma ad un occhio attento è evidente la sua tensione
e la sua difficoltà a relazionarsi con lui.
pagina 5 di 9 Sulle base di queste premesse la consulente ha dunque concluso nei seguenti termini:
Debba proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei servizi. e continuino ad essere collocati presso le attuali famiglie affidatarie che CP_3 CP_2 rappresentano per loro dei riferimenti solidi e delle basi sicure.
Per quanto riguarda la frequentazione della madre si ritiene che possa essere positivo che i minori nell'estate possa trascorrere due periodi di 4 giorni ciascuno con la madre per poter condividere con lei una maggior quotidianità, si ritiene altresì importante che ne periodo natalizio i minori possano trascorrere con la madre tre giorni, non necessariamente nei giorni festivi.
Durante il corso dell'anno i minori potranno continuare a frequentare la madre come stanno facendo attualmente (un weekend al mese) e in accordo con i servizi potranno accordarsi per stare con la madre alcune giornate aggiuntive nell'arco del mese se lo stato di salute della madre lo consentirà.
Rispetto alla frequentazione con il padre non si ritiene vi possano essere degli ampliamenti rispetto alla frequentazione attuale poiché entrambi i minori riportano la fatica e la difficoltà a relazionarsi con lui.
Si ritiene importante che entrambi i ragazzi possano effettuare un percorso psicologico volto a rielaborare i vissuti traumatici che hanno caratterizzato la loro infanzia.
Si ritiene altresì importante che le coppie affidatarie, in particolare i genitori affidatari di , CP_2 possano essere supportati dal servizio al fine di essere affiancati laddove s presentassero difficoltà nella gestione dei minori. Si ritiene altresì che possa essere utile che possa essere attivata un'educativa territoriale con CP_2 che possa aiutarla sia nell'affrontare la scuola che nel riuscire a relazionarsi n maniera maggiormente adeguata con i pari. Le parti concordavano sulle suddette conclusioni come da dichiarazioni rese all'udienza del 18.2.2025. E' ben vero che la parte resistente ometteva di depositare le note sostitutive d'udienza, contenenti la precisazione delle conclusioni, nei termini previsti, onde devono intendersi richiamate le conclusioni già in atti, ma, alla luce delle emergenze in atti e della valutazioni esposte dalla CTU, e non contestate dalle parti (in particolare, si osserva, neppure dalla CTP di parte resistente che si è associata alle conclusioni della CTU), deve concludersi nel senso che le gravi fragilità della madre, caratterizzata da una condizione psichica compromessa, oltre che le gravi carenze dal lato paterno, in uno con la necessità di garantire ai minori la prosecuzione della collocazione presso le famiglie affidatarie che garantiscono un contesto di accudimento, escludono l'accoglimento delle domande di affido condiviso e collocazione dei minori presso la madre. Si aggiunga che gli stessi minori, sentiti dal Giudice all'udienza dell'11.5.2024, hanno dichiarato di trovarsi bene presso le famiglie affidatarie, e che l'assistente sociale sentita alla stessa Testimone_1 udienza, ha riferito che aveva manifestato la paura di essere allontanato dalla famiglia CP_3 affidataria (anche nelle relazione dei Servizi Sociali del 26.2.2024 si dà atto che ha bisogno CP_3 di essere rassicurato circa il fatto che non tornerà in comunità né con il padre).
Ritiene dunque il Collegio, a fronte delle più volte rilevate carenze genitoriali di entrambe le parti, di confermare l'affido dei minori al Servizio Sociale, e, dato atto del buon inserimento dei minori e della necessità di preservarne il relativo benessere raggiunto, la collocazione degli stessi presso le attuali famiglie affidatarie.
Stante la sofferenza dei minori e la loro necessità di rielaborare i traumi patiti deve altresì confermarsi la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI. Deve poi proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali anche con interventi di educativa territoriale a favore di . CP_2
pagina 6 di 9 Quanto ai rapporti con i genitori ritiene il Collegio che, con riferimento a , la prossima CP_2 maggiore età della stessa, induca a ritenere congruo disporre che gli incontri con la madre o con il padre avvengano solo previo consenso della stessa e nel rispetto dei di lei impegni scolastici ed extrascolastici e, con riferimento ad che lo stesso incontri la madre e il padre secondo CP_3 calendario stabilito dai Servizi Sociali affidatari, sentito il servizio NPI, tenuto conto degli impegni e della volontà del minore ormai prossimo al compimento dei 15 anni di età.
Sul contributo di mantenimento dei figli minori Persiste, all'evidenza, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori. Nel caso di specie la resistente allega, in comparsa di costituzione, di non aver mai lavorato, non ha mai depositato le proprie dichiarazioni reddituali (del tutto analogamente a quanto accaduto in sede di giudizio di separazione, cfr. sentenza in atti), all'udienza del 26.8.2023 si dichiara disoccupata, nella relazione del 26.2.2024 i Servizi Sociali danno invece atto che la signora svolgerebbe lavori saltuari part-time, la figlia , in sede di audizione, riferisce che la madre svolgerebbe mansioni di Per_3 badante, la resistente risulta aver presentato nel 2022 domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma tale ammissione non risulta essere mai stata disposta, il resistente risulta invece aver sempre goduto di redditi da lavoro – era la fonte di sostentamento della famiglia -, dai documenti versati in atti consta peraltro un reddito da lavoro pari a circa 12000,00 euro annui nel 2019, 9000,00 nel 2020, 3000,00 nel 2022, al 31 marzo 2022 consta inoltre l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato.
In tale contesto, fermo restando che non consta una incapacità di lavoro della parti, quantomeno in termini generici, in difetto poi di segnalazione alcuna da parte dei Servizi affidatari o di domande sul punto, ritiene equo il Collegio confermare il regime in essere in forza della sentenza di separazione
(aggiornato in ragione della disposta rivalutazione), stabilendo dunque che le parti versino ai Servizi
Sociali affidatari, che trasferiranno alle famiglie affidatarie, le somme mensili di euro 156,00 – quanto alla madre – e 260,00 – quanto al padre - , oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenendo nell'interesse dei figli giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza rispetto alle domande poste si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ricorrente e resistente.
Le spese di lite sostenute dai minori in persona della curatrice speciale, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad entrambi i minori - e liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore, indeterminato, della lite, della media difficoltà della stessa e delle attività svolte –, devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrente e resistente in applicazione del principio di causalità, il pagamento dovrà inoltre essere disposto in favore dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico delle parti ricorrente e resistente, nel cui interesse è stata svolta, in ragione del 50% ciascuna (ciò previa revoca della ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a far data dall'annualità 2024 stante il superamento dei limiti reddituali come dichiarato con memoria 18.3.2025).
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, richiamata, in punto status, la sentenza parziale n. 185/2023 Tribunale di Asti,
conferma l'affido dei minori nata il [...] e nato il [...] ai Servizi Sociali e CP_2 CP_3 la loro collocazione presso le famiglie affidatarie (come già in atto), conferma la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI, conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali cui demanda anche l'attivazione di interventi di educativa territoriale a favore di , CP_2 stabilisce il diritto dei genitori di frequentare solo previo consenso della stessa e nel rispetto CP_2 dei di lei impegni scolastici ed extrascolastici, stabilisce il diritto dei genitori di frequentare secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali CP_3 affidatari, sentito il servizio NPI, nel rispetto degli impegni e della volontà del minore,
pone a carico del padre un contributo di mantenimento dei figli minori pari ad euro 260,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi ai Servizi Sociali entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, pone a carico della madre un contributo di mantenimento dei figli minori pari ad euro 156,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi ai Servizi Sociali entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale,
compensa interamente le spese di lite tra le parti ricorrente e resistente, pone le spese di lite sostenute dai minori ed e per essi dalla curatrice speciale – CP_2 Per_4 liquidate complessivamente in euro 7616,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali
Iva e CPA – a carico solidale delle parti ricorrente e resistente e dispone che il pagamento avvenga a favore dello Stato,
visto l'art 136 DPR 115/2002, revoca la ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024, Parte_1
e pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice rel. (Elga Bulgarelli) Il Presidente (Gian Andrea Morbelli)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 867/2022 RG
promossa da nato in [...] il [...], res.te in Savigliano, elettivamente domiciliata in Savigliano Parte_1 piazza Santarosa 8 presso lo studio dell'Avv. Maria Genovese che lo rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata in [...] l'[...] residente in [...]
Alberto 41, presso lo studio dell'Avv. Ursula Viggiano che la rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] Controparte_2 nato a [...] il [...] CP_3 in persona della curatrice speciale Avv.to , costituita in proprio ex art 86 c.p.c. Controparte_4
- PARTE INTERVENUTA-
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti
pagina 1 di 9 -PARTE INTERVENUTA EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Confermare l'affidamento dei minori al con prosecuzione della loro Controparte_5 collocazione presso le attuali famiglie affidatarie,
disporre che i minori possano trascorrere con il padre almeno un week end al mese, una settimana durante le vacanze estive e tre giorni nel periodo natalizio, prevedendo tuttavia che, su richiesta dei minori e in accordo con i servizi, possano essere previsti tempi aggiuntivi,
disporre che i minori possano incontrare la madre in conformità a quanto previsto dalla CTU,
disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi,
disporre la prosecuzione della presa in carico psicologica dei minori con l'attivazione di un'educativa territoriale per , CP_2
disporre la presa in carico degli affidatari di da parte dei servizi e della NPI. CP_2
Spese compensate Con rinuncia ai termini per memoria conclusionale e replica
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: in difetto di deposito di conclusioni nel termine stabilito si intendono richiamate quelle di cui alla memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.: Voglia il Tribunale Ill.mo
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE CONFERMARE la presa in carico dei Servizi Sociali e di N.P.I. disposta da
Codesto Ill.mo Tribunale per il nucleo familiare con la sentenza di separazione prescrivendo il deposito di relazioni di aggiornamento;
NEL MERITO DARE ATTO dell'intervenuta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 28.12.2001 dai Sigg.ri e come da sentenza n. 185/2023 CP_1 Parte_1 pubblicata il 21.03.2023, R.G. 867/2022, notificata tra le parti in data 22.03.2023
DISPORRE affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
DISPORRE CP_2 CP_3 la collocazione dei minori e anche sotto il profilo anagrafico, presso la residenza CP_2 CP_3 materna;
DISPORRE che il padre possa continuare a vedere i figli con i tempi e le modalità stabilite dal Servizio
Sociale;
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
DISPORRE che la madre contribuisca al mantenimento diretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
DISPORRE che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e relative istanze istruttorie.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite
CONCLUSIONI PER LA PARTE INTERVENUTA CURATRICE SPECIALE DEI MINORI:
- Confermare la presa in carico del nucleo da parte dei servizi già incaricati;
- Confermare la collocazione dei minori presso le attuali famiglie collocatarie;
pagina 2 di 9 - Ampliare il diritto di visita della madre, come indicato dalla CTU, con calendario predisposto dai servizi sociali che tenga conto delle esigenze dei minori. Con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di essersi sposato con la resistente in data 28.12.2001, unione dalla quale nascevano, rispettivamente in data 27.12.2007 e 9.7.2010, i figli e di essere cessata la CP_2 CP_3 convivenza nel 2014 allorchè la resistente e i minori, all'esito di una situazione di gravissima conflittualità e delle violenze perpetrate dal padre, erano collocati in una comunità madre- bambino, di essere legalmente separato dalla moglie come da Sentenza del Tribunale di Cuneo 1090/2021 (con la quale si stabiliva l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, la loro collocazione presso famiglie affidatarie, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI, incontri liberi, sempre secondo determinazione dei Servizi Sociali, con il padre e vigilati con la madre, la posizione a carico dei genitori di contributo di mantenimento dei minori, da versarsi al Servizio Sociale, pari ad euro 250,00 per il padre e 150,00 per la madre, oltre 50% ciascuno delle spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver svolto un percorso di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali,
[...] citava in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'affido Pt_1 CP_1 esclusivo a sé dei figli minori. All'esito della udienza presidenziale, svoltasi nell'assenza della resistente, si disponeva in conformità alla sentenza di separazione.
Costituitasi successivamente in giudizio, concordava con le conclusioni del ricorrente in CP_1 punto status, rilevava di aver anch'essa intrapreso un percorso psicologico, chiedeva dunque disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso di sé e posizione di contributo di mantenimento a carico del padre. Seguiva la concessione dei termini di trattazione, la nomina di curatore speciale dei minori, l'emissione di sentenza in punto status (sentenza 185/23 del 23.2.2023), la audizione dei minori (udienza 11.5.2024), l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali, il licenziamento di CTU psicologica, sulle cui conclusioni le parti dichiaravano di concordare all'udienza del 18.2.2025, indi la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe (parte resistente ometteva il deposito delle conclusioni) senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia effettuata da tutte le parti private all'udienza del 18.2.2025, ribadita come in epigrafe, ed effettuata dal PM con nota del 19.2.2025.
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Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio Sul punto deve richiamarsi la già citata sentenza 185/2023 del 23.2.2023.
Sull'affido dei figli, la loro collocazione, il diritto di visita dei genitori non collocatari Come riferito dai Servizi Sociali affidatari i minori si trovano collocati presso famiglie affidatarie domiciliate in Cuneo e CA ON (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 26.2024). Deve dunque ritenersi sussistente la giurisdizione italiana ex art. 8 Reg CE 2201/2003 che stabilisce la competenza dello Stato membro di residenza abituale del minore alla data di adizione della autorità giudiziaria.
pagina 3 di 9 Quanto alla legge applicabile trova applicazione la legge 18 giugno 2015 n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 19.10.1996. Gli artt. 16 e 17, in particolare, stabiliscono che l'attribuzione, l'estinzione e l'esercizio della responsabilità genitoriale sono regolati dalla legge di residenza abituale del minore.
I minori risultano affidati ai Servizi Sociali e collocati presso famiglie affidatarie in forza di sentenza di separazione del 21.12.2021 (nella quale peraltro si dà atto della preesistenza di tale regime;
dalla ricostruzione operata dalla CTU emerge che i bambini erano stati alcuni anni con la madre in una comunità madre-bambino, indi allontanati anche dalla madre ed inseriti in comunità per soli minori, infine collocati presso le attuali famiglie affidatarie, che inoltre in un primo periodo vedevano il padre solo in luogo neutro;
dalla sentenza di separazione emerge inoltre che il padre si era reso autore di gravissime condotte di violenza nei confronti della madre anche alla presenza dei figli minori, tanto che era stata formulata nei suoi confronti domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, domanda poi rigettata dal Tribunale in ragione della ravvisata prognosi favorevole circa il recupero delle competenze genitoriali).
I Servizi Sociali danno atto del sostanziale benessere dei minori in tale collocazione (si veda in particolare la relazione 26.2.2024). La consulente del Tribunale, all'esito di compiuta analisi di tutti i soggetti coinvolti e con argomentazioni condivisibili e scevre da vizi logici, ha sottolineato la necessità, per il benessere psicofisico dei minori, di mantenere il regime di affido e collocazione in essere, stanti le molteplici, perduranti, fragilità dei genitori e la loro incapacità di garantire ai figli, già provati da percorsi in varie comunità, un adeguato contesto di accudimento.
In particolare la CTU ha rilevato quanto a Parte_1
Il signor pur non presentando franche problematiche psicologiche é autocentrato e Parte_1 autoriferito, non ha in mente i bisogni dei figli poiché li percepisce come la sua estensione e non come individui che possono esprimere sentimenti ed emozioni diverse dalle sue. Egli proietta in loro il suo bisogno di essere padre ma non riconosce quelle che sono le sue criticità e difficoltà nella relazione con loro, non è in grado di sintonizzarsi sui loro bisogni emotivi e di cogliere quelli che sono i loro bisogni fondamentali;
è inoltre caratterizzato da un'importante rigidità psicologica e un'incapacità di entrare in contatto con il proprio e l'altrui mondo emotivo che gli rende impossibile sintonizzarsi con i ragazzi. Se infatti da un punto di vista materiale egli cerca di accontentare i desideri i ragazzi e però poco capace di occuparsi poi di quella che è la loro quotidianità e dei loro bisogni emotivi e psicologici. Egli punta ai bisogni fisici e materiali, li porta in vacanza, al ristorante, in discoteca, ma da nessuna parte emerge una sua attenzione e un suo pensiero sullo stato emotivo profondo di questi ragazzi. Per il periziando i ragazzi avrebbero dovuto fare tabula rasa del passato e ripartire da zero.
Nel complesso le funzioni genitoriali risultano essere profondamente deficitarie e non recuperabili in tempi consoni ai bisogni di crescita dei minori. La fatica attuale che i ragazzi manifestano nel relazionarsi con lui è dovuta alla sua estrema rigidità e al suo essere fermo sulle sue posizioni, senza essere capace di giungere a dei punti di compromesso. Sebbene trascorrano del tempo insieme, egli è poco presente nella relazione e questo viene percepito dai ragazzi. Per quanto riguarda i bisogni di crescita il signore fatica a proiettarsi in quelli che sono i bisogni attuali e futuri dei ragazzi;
quanto a CP_1
La signora mostra una fragilità psicologica importante, al momento la donna è in fase di CP_1 compenso psichico e ha una buona compliance terapeutica, ha però alle spalle una storia psichiatrica importante ed è evidente come eventi destabilizzanti o di difficile gestione possano mettere a rischio questo equilibrio precario che la donna si è riuscita a costruire. Per quanto riguarda le funzioni
pagina 4 di 9 genitoriali della signora risultano essere molto carenti a causa della sua importante fragilità CP_1 personologica e psicologica. La signora è sicuramente un riferimento affettivo per i figli ma non è in grado di svolgere adeguatamente tutte le restanti funzioni genitoriali che sono necessarie a due ragazzi nella crescita e nel superare e rielaborare il loro percorso di vita così carico di eventi traumatici. Allo stato attuale risulta evidente come fra madre e figli vi sia una inversione di ruoli, in particolare in che è molto protettiva con la madre, i ragazzi percepiscono le fragilità materne CP_2
e conseguentemente sono accudenti con lei; quanto poi alla minore Controparte_2
presenta un mondo interno caratterizzato da emozioni dirompenti che si manifestano con i CP_2 suoi comportamenti esplosivi e rabbiosi. La stima di sé risulta essere bassa sebbene mascherata da un atteggiamento spavaldo a tratti strafottente, ella vive fortemente il senso di abbandono provato a causa delle vicissitudini che l'l'hanno vista sua malgrado protagonista. I genitori affidatari che la ragazza mette fortemente alla prova, sono per lei una base sicura con cui sente di poter esternare il suo malessere anche se non sempre in maniera funzionale e idonea. All'interno della famiglia affidataria
ha potuto sperimentare un contesto di crescita affettivo e accogliente a cui e riuscita ad CP_2 affidarsi. è una ragazza molto sofferente che ancora non ha avuto modo di rielaborare la CP_2 propria storia e i propri vissuti e che in questa fase della sua vita sta mostrando il suo malessere attraverso comportamenti ribelli, antisociali che rischiano di porla in una condizione di rischio.
Rispetto al legame con le figure genitoriali, appare autenticamente affezionata alla figura CP_2 materna che da una parte idealizza, immaginandola capace di occuparsi di loro nella quotidianità e dall'altra percepisce come fragile e bisognosa di sostegno assumendo nei suoi confronti un ruolo accudente e protettivo, in una inversione di ruoli. Per quanto riguarda il legame con il padre emerge in una profonda rabbia verso il padre che percepisce come autocentrato, incapace di leggere CP_2
i loro bisogni autentici e del tutto negante rispetto ai loro vissuti durante il periodo in famiglia. La costante negazione paterna ha portato la ragazza a una chiusura totale nei confronti del padre poiché non lo ritiene capace di cambiare e in grado di assumersi le proprie responsabilità; quanto infine al minore CP_3 ha nella famiglia affidataria un punto di riferimento importante ed indispensabile, vi è nei CP_3 confronti dei genitori affidatari un legame di attaccamento autentico e per lui, e sono Per_1 Per_2 una base sicura che gli fornisce la serenità necessaria ad affrontare la crescita. Egli ha costruito negli anni un legame solido e strutturato con la famiglia affidataria che non può essere scisso. Anche
come , porta dentro di sé i profondi traumi di quanto vissuto nella sua giovane vita. CP_3 CP_2
Egli in questo momento vive il presente e non torna mai sul passato che per lui è un argomento non affrontabile e non verbalizzabile. Pur non verbalizzandolo, emerge la profonda sofferenza e il profondo trauma che quel periodo di vita ha generato nel ragazzo che, contrariamente a che CP_2
è esplosiva nell'esternare la sua sofferenza, trattiene dentro di sé senza riuscire a esprimerla e conseguentemente rielaborarla. tende a chiudersi in se stesso a non esprimere il suo sentire e
CP_3 ciò rischia di condurlo se non aiutato, verso un versante depressivo. Per quanto riguarda le figure genitoriali emerge come sia autenticamente affezionato alla madre, ne parla in maniera
CP_3 disinvolta e affettiva, racconta delle cose semplici che fanno insieme mostrandosi sereno, autentico e CP_ spontaneo. Egli non ha del tutto compreso le fragilità materne, ma emerge con la signora una relazione affettiva ed il piacere del ragazzo di trascorrere del tempo con lei. Maggiormente difficile è la relazione con il padre che percepisce autocentrato, non capace di sintonizzarsi con i loro
CP_3 Part bisogni e le loro esigenze. Nella relazione con il signor appare teso con un sorriso
CP_3 stereotipato e rigido, non fa trapelare il suo disagio ma ad un occhio attento è evidente la sua tensione
e la sua difficoltà a relazionarsi con lui.
pagina 5 di 9 Sulle base di queste premesse la consulente ha dunque concluso nei seguenti termini:
Debba proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei servizi. e continuino ad essere collocati presso le attuali famiglie affidatarie che CP_3 CP_2 rappresentano per loro dei riferimenti solidi e delle basi sicure.
Per quanto riguarda la frequentazione della madre si ritiene che possa essere positivo che i minori nell'estate possa trascorrere due periodi di 4 giorni ciascuno con la madre per poter condividere con lei una maggior quotidianità, si ritiene altresì importante che ne periodo natalizio i minori possano trascorrere con la madre tre giorni, non necessariamente nei giorni festivi.
Durante il corso dell'anno i minori potranno continuare a frequentare la madre come stanno facendo attualmente (un weekend al mese) e in accordo con i servizi potranno accordarsi per stare con la madre alcune giornate aggiuntive nell'arco del mese se lo stato di salute della madre lo consentirà.
Rispetto alla frequentazione con il padre non si ritiene vi possano essere degli ampliamenti rispetto alla frequentazione attuale poiché entrambi i minori riportano la fatica e la difficoltà a relazionarsi con lui.
Si ritiene importante che entrambi i ragazzi possano effettuare un percorso psicologico volto a rielaborare i vissuti traumatici che hanno caratterizzato la loro infanzia.
Si ritiene altresì importante che le coppie affidatarie, in particolare i genitori affidatari di , CP_2 possano essere supportati dal servizio al fine di essere affiancati laddove s presentassero difficoltà nella gestione dei minori. Si ritiene altresì che possa essere utile che possa essere attivata un'educativa territoriale con CP_2 che possa aiutarla sia nell'affrontare la scuola che nel riuscire a relazionarsi n maniera maggiormente adeguata con i pari. Le parti concordavano sulle suddette conclusioni come da dichiarazioni rese all'udienza del 18.2.2025. E' ben vero che la parte resistente ometteva di depositare le note sostitutive d'udienza, contenenti la precisazione delle conclusioni, nei termini previsti, onde devono intendersi richiamate le conclusioni già in atti, ma, alla luce delle emergenze in atti e della valutazioni esposte dalla CTU, e non contestate dalle parti (in particolare, si osserva, neppure dalla CTP di parte resistente che si è associata alle conclusioni della CTU), deve concludersi nel senso che le gravi fragilità della madre, caratterizzata da una condizione psichica compromessa, oltre che le gravi carenze dal lato paterno, in uno con la necessità di garantire ai minori la prosecuzione della collocazione presso le famiglie affidatarie che garantiscono un contesto di accudimento, escludono l'accoglimento delle domande di affido condiviso e collocazione dei minori presso la madre. Si aggiunga che gli stessi minori, sentiti dal Giudice all'udienza dell'11.5.2024, hanno dichiarato di trovarsi bene presso le famiglie affidatarie, e che l'assistente sociale sentita alla stessa Testimone_1 udienza, ha riferito che aveva manifestato la paura di essere allontanato dalla famiglia CP_3 affidataria (anche nelle relazione dei Servizi Sociali del 26.2.2024 si dà atto che ha bisogno CP_3 di essere rassicurato circa il fatto che non tornerà in comunità né con il padre).
Ritiene dunque il Collegio, a fronte delle più volte rilevate carenze genitoriali di entrambe le parti, di confermare l'affido dei minori al Servizio Sociale, e, dato atto del buon inserimento dei minori e della necessità di preservarne il relativo benessere raggiunto, la collocazione degli stessi presso le attuali famiglie affidatarie.
Stante la sofferenza dei minori e la loro necessità di rielaborare i traumi patiti deve altresì confermarsi la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI. Deve poi proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali anche con interventi di educativa territoriale a favore di . CP_2
pagina 6 di 9 Quanto ai rapporti con i genitori ritiene il Collegio che, con riferimento a , la prossima CP_2 maggiore età della stessa, induca a ritenere congruo disporre che gli incontri con la madre o con il padre avvengano solo previo consenso della stessa e nel rispetto dei di lei impegni scolastici ed extrascolastici e, con riferimento ad che lo stesso incontri la madre e il padre secondo CP_3 calendario stabilito dai Servizi Sociali affidatari, sentito il servizio NPI, tenuto conto degli impegni e della volontà del minore ormai prossimo al compimento dei 15 anni di età.
Sul contributo di mantenimento dei figli minori Persiste, all'evidenza, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori. Nel caso di specie la resistente allega, in comparsa di costituzione, di non aver mai lavorato, non ha mai depositato le proprie dichiarazioni reddituali (del tutto analogamente a quanto accaduto in sede di giudizio di separazione, cfr. sentenza in atti), all'udienza del 26.8.2023 si dichiara disoccupata, nella relazione del 26.2.2024 i Servizi Sociali danno invece atto che la signora svolgerebbe lavori saltuari part-time, la figlia , in sede di audizione, riferisce che la madre svolgerebbe mansioni di Per_3 badante, la resistente risulta aver presentato nel 2022 domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma tale ammissione non risulta essere mai stata disposta, il resistente risulta invece aver sempre goduto di redditi da lavoro – era la fonte di sostentamento della famiglia -, dai documenti versati in atti consta peraltro un reddito da lavoro pari a circa 12000,00 euro annui nel 2019, 9000,00 nel 2020, 3000,00 nel 2022, al 31 marzo 2022 consta inoltre l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato.
In tale contesto, fermo restando che non consta una incapacità di lavoro della parti, quantomeno in termini generici, in difetto poi di segnalazione alcuna da parte dei Servizi affidatari o di domande sul punto, ritiene equo il Collegio confermare il regime in essere in forza della sentenza di separazione
(aggiornato in ragione della disposta rivalutazione), stabilendo dunque che le parti versino ai Servizi
Sociali affidatari, che trasferiranno alle famiglie affidatarie, le somme mensili di euro 156,00 – quanto alla madre – e 260,00 – quanto al padre - , oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenendo nell'interesse dei figli giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza rispetto alle domande poste si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ricorrente e resistente.
Le spese di lite sostenute dai minori in persona della curatrice speciale, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad entrambi i minori - e liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore, indeterminato, della lite, della media difficoltà della stessa e delle attività svolte –, devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrente e resistente in applicazione del principio di causalità, il pagamento dovrà inoltre essere disposto in favore dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico delle parti ricorrente e resistente, nel cui interesse è stata svolta, in ragione del 50% ciascuna (ciò previa revoca della ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a far data dall'annualità 2024 stante il superamento dei limiti reddituali come dichiarato con memoria 18.3.2025).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, richiamata, in punto status, la sentenza parziale n. 185/2023 Tribunale di Asti,
conferma l'affido dei minori nata il [...] e nato il [...] ai Servizi Sociali e CP_2 CP_3 la loro collocazione presso le famiglie affidatarie (come già in atto), conferma la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI, conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali cui demanda anche l'attivazione di interventi di educativa territoriale a favore di , CP_2 stabilisce il diritto dei genitori di frequentare solo previo consenso della stessa e nel rispetto CP_2 dei di lei impegni scolastici ed extrascolastici, stabilisce il diritto dei genitori di frequentare secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali CP_3 affidatari, sentito il servizio NPI, nel rispetto degli impegni e della volontà del minore,
pone a carico del padre un contributo di mantenimento dei figli minori pari ad euro 260,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi ai Servizi Sociali entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, pone a carico della madre un contributo di mantenimento dei figli minori pari ad euro 156,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi ai Servizi Sociali entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale,
compensa interamente le spese di lite tra le parti ricorrente e resistente, pone le spese di lite sostenute dai minori ed e per essi dalla curatrice speciale – CP_2 Per_4 liquidate complessivamente in euro 7616,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali
Iva e CPA – a carico solidale delle parti ricorrente e resistente e dispone che il pagamento avvenga a favore dello Stato,
visto l'art 136 DPR 115/2002, revoca la ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno 2024, Parte_1
e pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice rel. (Elga Bulgarelli) Il Presidente (Gian Andrea Morbelli)
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