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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5977/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco La Valle che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sebastian Romeo, per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 28 novembre 2020, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 6130/2021 r.g.).
Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva l'invalidità totale e la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 22 novembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla indicata prestazione e nella condanna dell' al pagamento CP_2 dell'indennità di accompagnamento. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_1
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Cod. 9323 K TIROIDE OPERATO 70 % Cod. 6442 MIOCARDIOPATIA
(I CLASSE NYHA) 50% Cod. 5008 DEFICIT DEL VISUS = OD spento – OS 1/20 100% Cod 7010
POLIARTROSI 40% Cod 2206 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIO-GRAVE
31%” precisando che “Soggetto di 59 anni all'epoca della visita affetta da grave deficit del visus, operata per cheratocono e trapianto di cornea OO circa 20 anni fa, soffre di depressione dell'umore, sindrome ansiosa, insonnia, lamenta astenia, dolori articolari diffusi, compatibili con
l'età. All'esame clinico si obiettivava: “Vigile e discretamente orientata nel tempo e nello spazio con alcune lacune mnesiche. Umore depresso. Ansia. Artrosi diffusa con ipotono-trofia muscolare.
Rachide dorso lombare. Movimenti di flesso-estensione anteriore e laterale del tronco ridotti di oltre 1/3 e dolenti. Ridotte le escursioni delle grandi articolazioni. Deambulazione possibile, cauta. Passaggi posturali compiuti in autonomia ma con impaccio. Stazione eretta possibile”.
Nel suo ricorso in opposizione il procuratore legale di parte ricorrente afferma che lo stato di “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % (art. 2 e 12 L. 118/71)” strida con quello di “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.
104/92”. Inoltre ribadisce che la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 346 del 1989, può costituire un fattore concorrente per attribuire il diritto all'indennità di accompagnamento.
La Legge 104/92, è finalizzata a promuovere e garantire il diritto della persona handicappata all'autonomia e alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
2 nella società e che si configura come condizione patologica quella che incide in maniera rilevante sull'autonomia del paziente stesso arrecandogli un grave svantaggio sia nello svolgimento di attività extralavorativa correlate alla sua età (attività scolastiche, ludiche, ricreazionali e relazionali in genere) sia nello svolgimento di attività lavorative produttive di reddito trovandosi nella impossibilità di garantire quella “continuità prestazionale” che qualsiasi attività lavorativa presuppone.
Il riconoscimento dell'art.3 comma 3 consente alla persona portatrice di handicap in situazione di gravità ed alle persone conviventi che la assistono, di usufruire delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla stessa norma.
La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno 1989 n. 346, è intervenuta dichiarando
l'illegittimità delle norme nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di inabilità totale con diritto alla indennità di accompagnamento, possa concorrere, insieme ad altre minorazioni, la cecità parziale. Quello contemplato dalla Corte Costituzionale, e recepito dall' è un CP_1
principio che si applica per accertare la sussistenza requisito sanitario. A seguito di tale sentenza
è pertanto ora possibile cumulare la cecità parziale con altre affezioni invalidanti, al fine di integrare lo stato di inabilità totale, che può dar diritto alla indennità di accompagnamento.
Quando la cecità parziale è determinante ai fini del raggiungimento dell'inidoneità a svolgere autonomamente gli atti della vita, competerà l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
Nel caso in esame la cecità parziale costituisce un fattore concorrente che consente di raggiungere lo stato di totale inabilità lavorativa, ma non determina l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua. ….” E conclude sostenendo che
“Per quanto sopra esposto e rispondendo al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice Unico del
Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, dott.ssa Valeria Totaro, dopo aver vagliato i risultati della indagine tecnica espletata, posso affermare che la Sig.ra è affetta dalle infermità Parte_1
descritte in diagnosi.
Per le suddette infermità confermo che la sig.ra debba essere considerata: • Parte_1
“Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % (art. 2 e 12 L. 118/71)” nonché •
“Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/92”. In atto:
• NON vi sono affezioni che determinano difficoltà deambulatoria. • NON si ravvisano gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva per cui il soggetto pur con limitazione E' in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. • Alla stessa NON SPETTA il diritto all'indennità di accompagnamento. • Decorrenza di quanto riconosciuto a far data dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa il 28/11/2020.”.
3 Ha quindi confermato che dette infermità determinano fin dal 28 novembre 2020 la totale invalidità e la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge
104/1992, escludendo invece la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) fin dall'istanza.
Considerato che
non è stata espressamente avanzata alcuna pretesa connessa all'accertamento della pensione di invalidità si deve ritenere che l'accertamento della totale invalidità fosse finalizzato solo a integrare una frazione del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (invalidità al 100% e incapacità di deambulare o di compiere gli atti della vista quotidiana senza accompagnatore).
Ogni ulteriore domanda va respinta.
4.- Tenuto conto dell'esito della lite, è giusto compensare per 2/3 le spese di entrambe le fasi processuali che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (389,5 prima fase + 898,5 seconda fase) 1.288 euro, applicando i minimi per la serialità, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno quindi poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici in favore Parte_1
delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dal 28 novembre 2020;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente un terzo delle altre CP_1
spese processuali, liquidato in complessivi 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati, compensandole per il resto.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
4 Valeria Totaro
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