Decreto cautelare 29 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/07/2025, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06714/2025REG.PROV.COLL.
N. 09740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9740 del 2024, proposto da
ZA LA AN, nella qualità di titolare della ditta individuale “Caffetteria ZA”, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio IO Caliendo in Roma, via del Trullo n.6;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 07396/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto da LA AN ZA, in qualità di titolare della ditta individuale “Caffetteria ZA”, contro il Comune di Casal di Principe per l’annullamento del provvedimento del 22 febbraio 2024, col quale l’ente locale ha vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale di proprietà del sig. VI SA TE, sito in corso Umberto I n. 422, per carenza dei requisiti di regolarità edilizia e urbanistica (in particolare, perché l’immobile risultava “ privo di titoli abilitativi in sanatoria, di certificato di collaudo statico, di certificato di agibilità ”).
1.1. Il ricorrente aveva premesso che:
- la Caffetteria ZA, sita in Casal di Principe al Corso Umberto I n. 422, era un’attività commerciale aperta da 56 anni che veniva svolta nell’immobile di proprietà del sig. TE VI SA;
- pur possedendo tutti i titoli commerciali, in data 16 ottobre 2023, il Comune gli aveva notificato avvio del procedimento teso al divieto di prosecuzione dell’attività per carenza dei “presupposti di legge”;
- successivamente era intervenuto il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività impugnato, nonostante per le opere aggiuntive realizzate dal sig. TE fosse stato rilasciato dal Comune di Casal di Principe, in data 13 gennaio 2022, permesso di costruire in sanatoria (seppur condizionato a taluni adempimenti tra cui il collaudo statico).
Il ricorrente aveva rappresentato, inoltre, che “ Lo stesso collaudo statico, poiché l’immobile era stato realizzato con permesso a costruire in sanatoria, veniva sostituito da idoneità statica attraverso un proprio tecnico di fiducia, in attesa del parere del competente genio civile di Caserta, come da istanza codice 96086 - Protocollo N° SSMC/2023/143494 in attesa di definizione amministrativa. […] Tutta la documentazione necessaria e propedeutica al rilascio del certificato di agibilità è già in possesso dell’Ente Comunale di Casal di Principe, salvo l’autorizzazione sismica che il Genio Civile di Caserta rilascia dopo lunghissimi tempi di attesa. […] ”.
1.2. Il T.a.r. – dato atto delle censure del ricorrente di violazione di legge ed eccesso di potere e della costituzione in resistenza del Comune di Casal di Principe – ha ritenuto che la premessa da cui muoveva il ricorso – cioè il fatto che per gli interventi edilizi abusivi realizzati presso l’immobile in questione il Comune di Casal di Principe avesse rilasciato in data 13 gennaio 2022 il permesso di costruire in sanatoria seppure condizionato a “taluni adempimenti tra cui il collaudo statico” e che, data la lentezza del Genio Civile di Caserta nel rilasciare il parere di competenza, sarebbe stato sufficiente il collaudo statico effettuato dal tecnico di parte – fosse smentita dalla documentazione in atti.
In particolare, accogliendo le deduzioni difensive del Comune, il tribunale ha escluso che l’atto del 13 giugno 2022, in risposta alla domanda di concessione del titolo in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, avesse effettivamente accordato tale sanatoria, dato che erano state richieste all’istante delle integrazioni documentali (mai fornite), chiarendo espressamente che << la … comunicazione [in questione] non costituisce rilascio di permesso a costruire >>.
Dato ciò, e ritenuto di conseguenza che “ l’immobile ove viene svolta l’attività non è in regola dal punto di vista edilizio e urbanistico ”, il T.a.r. ha esaminato analiticamente e ritenuto infondati i due motivi di ricorso (cioè il primo, col quale era dedotto che l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività avrebbe dovuto essere preceduta da un atto di secondo grado volto all’annullamento d’ufficio della precedente autorizzazione commerciale; il secondo, col quale era dedotta la sproporzione << del divieto di prosecuzione dell’attività commerciale per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità >>, atteso l’avvenuto, asserito rilascio del permesso di costruire in sanatoria).
1.2. Respinto perciò il ricorso, le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente.
2. Il signor AN LA ZA, nella qualità anzidetta, ha proposto appello con due motivi.
2.1. Il Comune di Casal di Principe si è costituito per resistere all’appello.
2.2. Con ordinanza cautelare del 24 marzo 2025, n. 348 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, “ invitando la parte appellante a chiarire se la richiesta di integrazione documentale di cui al provvedimento in data 13 gennaio 2022 sia stata evasa, in tutto o in parte, e, in caso negativo, a indicare le ragioni per le quali la parte interessata non vi abbia provveduto ”. Allo scopo era concesso termine fino al 30 maggio 2025 per il deposito di memoria istruttoria.
2.3. All’udienza del 10 luglio 2025, fissata con la detta ordinanza, il ricorso è stato assegnato a sentenza, previo deposito di memoria difensiva del Comune di Casal di Principe.
3. Va dato atto che con tale ultima memoria, depositata il 31 maggio 2025, il Comune appellato ha fatto presente che la regolarizzazione delle pratiche edilizie ed urbanistiche per il rilascio della concessione in sanatoria è stata effettuata dalla parte interessata solo in data 15 maggio 2025 “ con la conseguenza che l'istanza in sanatoria deve intendersi accolta ”.
3.1. Parte appellante non ha replicato a tale affermazione, e non ha depositato memorie né in adempimento di quanto disposto con l’ordinanza del 24 gennaio 2025 né successivamente.
3.2. Va premesso che il provvedimento impugnato, di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali, occupati dalla ditta individuale del ricorrente, ma di proprietà di terzi, è basato sulla mancanza, alla data della sua emissione (22 febbraio 2024), dei titoli abilitativi in sanatoria relativi all’immobile.
Dato ciò, e considerato il disposto dell'art 90 comma 3 della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (secondo cui “ l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro ”), è da ritenere che, a seguito della concessione in sanatoria conseguita in corso di causa, sia venuto meno l’interesse dell’appellante alla decisione dell’appello,.
3.2.1. In effetti, il Comune di Casal di Principe ha avanzato, con la memoria sopra detta, la richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, mentre, in senso contrario, non risulta alcuna manifestazione di permanenza dell’interesse da parte dell’appellante.
4. L’appello va perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4.1. Considerati il peculiare svolgimento della vicenda amministrativa e la produzione nel corso del giudizio di secondo grado della documentazione integrativa richiesta per il rilascio della concessione in sanatoria, si ritiene che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese del grado di appello, ferma restando la condanna di cui alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO