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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2022 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in corso Rosmini, 30 38068 Rovereto
ITALIA, presso il difensore.
ATTRICE contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. FEDRIGOTTI ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO NR. 15 38060 LEDRO, presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da reato (art. 185 c.p.)
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via principale nel merito: previa dichiarazione di responsabilità del sig. , così come statuita nella sentenza n. 274/2011 CP_1 del Tribunale di Rovereto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra e derivanti anche dalle condotte Parte_1 moleste e minacciose susseguenti a tali fatti, quantificati in Euro € 249.982,20, ovvero nell'importo diverso, maggiore o inferiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- Con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 1 di 6 Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza od eccezione: - in via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata;
- in subordine, determinare l'entità del danno effettivamente riconducibile al fatto del 21.7.2006. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ai reati commessi dal convenuto ai suoi danni oggetto di tre sentenze penali di condanna irrevocabili: la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto dd. 18.04.2008 per i reati di ingiuria e minaccia (artt. 81, 594
e 612 c.p.) commessi in Ala il 21.10.2006 (cfr. doc. 4); la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto dd.
05.11.2010 per i reati di ingiuria, minaccia e danneggiamento (artt. 594, 612 e 635 c.p.) commessi in Ala dal 13.06.2006 al 21.08.2006 (cfr. doc. 5) e la sentenza del Tribunale di Rovereto dd. 14.06.2011 per il reato di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) commesso in Ala il 21.07.2006 (cfr. doc. 7). Le prime due sentenze hanno già provveduto a liquidare interamente i danni conseguenti ai singoli episodi all'attrice, che si era in quella sede costituita parte civile, mentre l'ultima sentenza ha liquidato solo una provvisionale di € 5.000,00 rimettendo ad un successivo giudizio civile la liquidazione definitiva dei danni subiti.
Come chiarito con ordinanza dd. 24.05.2023 il presente giudizio non può avere ad oggetto i danni o le somme già liquidate in sede penale, non essendo ammissibile duplicare i titoli per le medesime ragioni di credito, ma solo i danni ulteriori, rispetto alla provvisionale già riconosciuta, per il reato di lesioni oggetto della sentenza del Tribunale di Rovereto oltre ai danni conseguenti non ai singoli episodi, in quanto tali, ma alla loro reiterazione nel corso del tempo che, secondo le allegazioni dell'attrice, hanno causato un danno di natura psichica. Non fanno parte del giudizio neppure le ulteriori condotte di vessazione che il convenuto avrebbe compiuto ai danni dell'attrice dopo i reati di cui sopra e sino ad aprile 2010, valorizzate nella consulenza psichiatrica di parte (cfr. doc. 9), perché non oggetto di specifiche allegazioni in atto di citazione e non potendosi, pertanto, ritenere che siano ricomprese nella domanda proposta.
Ciò precisato, in punto di an debeatur non resta che prendere atto, a norma dell'art. 651 c.p.p., dell'efficacia di giudicato nella presene sede di tutte e tre le sentenze penali irrevocabili sopra indicate essendo esse pronunziate a seguito di istruttoria dibattimentale ed avendo l'attrice partecipato ai relativi giudizi come parte civile. Solo si può aggiungere che dall'attenta lettura si evince che i reati commessi si innestano su un rapporto di vicinato assai problematico allorquando l'attrice, nel corso del 2015, ha acquistato insieme al proprio fratello e dal fratello del convenuto, un appartamento nel Persona_1 medesimo edificio in cui il convenuto abitava con la madre. Anche per effetto della “sindrome psicorganica con disabilità intellettiva, alterazioni della personalità, con pregressi episodi psicotici ed epilessia” di cui il convenuto soffre (cfr. provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trento dd. 21.09.2017 col quale è stata dichiarata la cessazione della sua pericolosità sociale, sub doc. 6 convenuto), in forza del quale gli fu riconosciuto in due dei tre giudizi penali la diminuente del vizio parziale di mente, ciò fu vissuto dal convenuto come una sorta di invasione del contesto in cui viveva da sempre portandolo a compiere tutta una serie di condotte di vessazione, oggetto inizialmente dell'esposto dd. 17.01.2006 (cfr. doc. 2) alla locale stazione dei Carabinieri da parte dell'attrice, per poi sfociare nei reati e, in particolare, nella brutale aggressione dd. 21.07.2006, quando, come emerge sia pagina 2 di 6 dalla sentenza penale di condanna che dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rovereto (cfr. doc. 6) l'attrice venne presa a pugni in faccia, fu gettata a terra ed il convenuto gli sbatteva la testa più volte sul pavimento procurandole la perdita di conoscenza per alcuni istanti.
Ciò precisato ed illustrato il contesto relazionale in cui i fatti di reati si sono verificati, la CTU, con indagine immune da vizi logici e di motivazione e perfettamente aderente alla documentazione clinica in atti e che, pertanto, deve trovare piena adesione nella presente sede, ha accertato che a seguito in particolare della violenta aggressione del 21.07.2006 l'attrice ha riportato “un trauma cranico con fugace stato commotivo, un trauma contusivo dorsale e delle contusioni multiple”, lesioni che provocavano sin da subito emicranie e scotomi all'occhio sinistro nonché successivamente esiti invalidanti permanenti consistenti in “cefalea, saltuaria cervicalgia con parestesie delle ultime 3 dita della mano sx”. Dal punto di vista psichico, a seguito di una valutazione eseguita da un ausiliario esperto in psichiatria (cfr. relazione allegata alla CTU a firma della dott.ssa ), il quale Persona_2 ha evidenziato la difficoltà rappresentata dall'assenza di una documentazione clinica di supporto, con la conseguente necessità di limitarsi ad una ricostruzione dell'andamento della sintomatologia, sono emersi sintomi quali l'ansia, il disturbo del sonno, l'iporessia, l'irritabilità, il timore per la propria incolumità e, alla fine, una sensazione soggettiva di continuo allarme e tendenza a rimuginare, che possono essere ricondotti ad un “disturbo d'ansia generalizzato (F41.1) che è gradualmente cresciuto di intensità e disfunzionalità fino a raggiungere l'acme dopo l'aggressione fisica del luglio 2006”. L'esperta psichiatra ha evidenziato come questo disturbo può sicuramente configurare un danno biologico permanente essendo inquadrabile in disturbo dell'adattamento persistente (cronico) con sintomatologia mista (ansioso-depressiva), “non complicato di lieve entità”, con incidenza sia sulla sofferenza personale, relazionale e in parte anche lavorativa dell'attrice. Il CTU ha stimato l'insieme dei postumi, sia sul piano fisico come su quello psichico, nella misura complessiva dell'8% oltre ad una inabilità temporanea totale di 1 gg.,, parziale al 75% di 10 gg., parziale al 50% di 15 gg. e parziale al 25% di gg. 210 gg. Questa valutazione è stata condivisa dal CTP di parte attrice dott. Persona_3
E' stata, invece, contestata dal difensore del convenuto, che non ha nominato un proprio CTP sia sul piano dei danni fisici che su quello dei danni psichici.
Sotto il primo profilo evidenzia il difensore che non si è tenuto conto, soprattutto con riferimento al colpo di frusta, dei possibili esiti di un sinistro stradale di cui l'attrice è stata pacificamente coinvolta nel 2015. Ma corretta e condivisibile appare sul punto la risposta del CTU il quale ha evidenziato di aver consultato, in adempimento dell'incarico ricevuto da questo Giudice, il sistema informativo ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera e di non aver rinvenuta traccia alcuna, neppure a livello di accesso al pronto soccorso del sinistro in parola, perché gli unici interventi ortopedici subiti dall'attrice nel 2015 sono relativi ad una patologia degenerativa alle ginocchia. Considerando che la documentazione clinica redatta nell'immediatezza dell'aggressione evidenziava “collare rigido in sede lamenta dolenzia cervicale dolente rachide mediodorsale alla digitopressione” e diagnosticato un colpo di frusta (cfr. certificato pronto soccorso dd. 21.07.2006 sub doc. 6), si deve ritenere del tutto corretta la conclusione del CTU che ha posto in correlazione causale i postumi invalidanti di natura fisica riscontrati all'illecito oggetto del giudizio.
Sotto il profilo dei danni psichici il difensore del convenuto critica il fatto che l'ausiliaria psichiatra del
CTU abbia assunto come per vero e certo il fatto che il convenuto abbia compiuto una devastazione pagina 3 di 6 dell'ufficio dell'attrice nel corso del 2010, come da questa riferito in sede di colloquio, quando in realtà quel fatto fu oggetto di querela dell'attrice contro il fratello (cfr. doc. 32) e quando questo Giudice aveva precisato che pretese condotte vessatorie, successive ai reati oggetto di sentenza di condanna penali, erano estranee al giudizio. Il rilievo difensivo coglie nel segno sotto entrambi i punti di vista ma non consente di modificare le valutazioni peritali del danno psichico essendosi limitata l'ausiliaria a ricondurre all'episodio del 2010 una semplice riacutizzazione della sintomatologia ansiosa che non modifica il quadro complessivo della patologia.
Alla luce dei rilievi che precedono ed in applicazione delle usuali tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione (quella del 2024), il danno non patrimoniale può essere liquidato nel seguente modo:
• per l'invalidità permanente all'8%, considerata l'età dell'attrice al momento degli illeciti (37 anni) € 18.565,00, di cui € 14.852 a titolo di danno biologico ed € 3.713,00 a titolo di danno morale;
• per l'inabilità temporanea € 10.750,00 applicando € 150,00 ogni giorno di inabilità totale, con aumento personalizzato giustificato dalla particolare intensità del turbamento d'animo che l'illecito, rappresentato dalla brutale aggressione sopra descritta ha verosimilmente procurato, in misura certamente maggiore rispetto ad un turbamento che può procurare un ordinario illecito di natura colposa. Si è ritenuto di dover concedere la personalizzazione limitatamente all'inabilità temporanea e non anche all'invalidità permanente, perché questo maggiore pregiudizio è stato subito con riferimento al periodo immediatamente successivo all'aggressione e, pertanto, durante la fase acuta della malattia. Non sussistono invece i presupposti per poter concedere la personalizzazione, pur richiesta, sull'invalidità permanente, perché il grado di sofferenza conseguente all'ansia e al timore per la propria incolumità è già stato, come si è visto, considerato quale danno alla salute psichica, con le sue usuali componenti biologico/relazionale e morale (sofferenza soggettiva), avendo condizionato in misura non marginale il riconoscimento dell'invalidità all''8%. Rispetto a questo valore “tabellare” non si giustifica alcun aumento a titolo di personalizzazione, pena la violazione del divieto di duplicazioni risarcitorie, non avendo la parte neppure allegato pregiudizi maggiori di quanto non si verifichino normalmente per analoghi disturbi di adattamento post-traumatici. Il danno non patrimoniale è pertanto pari a complessivi € 29.315,00 (€ 18.565,00 +10.750,00).
Venendo al danno patrimoniale l'attrice ha chiesto un danno emergente per spese di cura, ivi comprese anche le spese per le CTP svolte nella fase stragiudiziale, per € 9.016,00 (cfr. doc.ti 4 a e 4 b), producendo ticket sanitari e scontrini di farmacia, spesso senza indicazione di causale alcuna dal 27.07.2006 al 17.03.2021, che non possono essere tutti riconosciuti perché non è stata fornita prova della loro riconducibilità all'illecito, come correttamente eccepito dalla difesa del convenuto. D'altra parte, la circostanza che le spese in questione coprono un arco temporale di quasi 15 anni porta a ragionevolmente ad escludere che si tratti di spese tutte riconducibili alle conseguenze fisiche e psichiche dell'aggressione subita nel luglio 2006, non essendo ipotizzabile che l'attrice, in un così ampio arco temporale, non abbia subito ulteriori patologie con necessità di cure (ad es. la patologia degenerativa alle ginocchia di cui ha fatto cenno il CTU rispondendo ai rilievi critici della difesa del convenuto). Dovendo d'altra parte considerare che le patologie, sia fisiche che psichiche, hanno pagina 4 di 6 sicuramente reso necessarie delle cure, con le relative spese, si può liquidare a questo titolo, in via equitativa, la somma complessiva di € 4.000,00.
La parte ha poi allegato un danno patrimoniale da lucro cessante di oltre € 160 mila assumendo che la notevole contrazione del reddito di libera professionista (consulente amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale) sia stato causato dalle lesioni conseguenti all'illecito, osservando che da un reddito prodotto nel 2005 pari ad € 20.876,00 (cfr. doc. 17) si è passati ad un reddito di € 12.860,00 nel 2006, di € 1.639 nel 2007, di € 6.336,900 nel 2008 e pari a 0 dal 2009 al 2014 (cfr. doc. 17) e ha chiesto un danno pari alle relative differenze, rispetto al reddito base del 2005.
Anche su questo punto coglie nel segno la difesa del convenuto secondo la quale non vi è alcuna prova di correlazione causale di queste differenze redittuali rispetto agli illeciti oggetto del giudizio ed anzi la circostanza che il reddito sia progressivamente ridotto sino ad annullarsi del tutto nel corso del tempo, induce a ritenere che le cause siano del tutto diverse, essendo lecito attendersi che le maggiori conseguenze di natura psichica si siano prodotte nel periodo immediatamente successivo all'aggressione subita. D'altra parte, non è verosimile che un danno alla persona che andrebbe comunque classificato come micropermanente produca un danno patrimoniale da perdita del reddito tanto rilevante.
Poiché tuttavia la CTU ha ammesso che soprattutto il danno psichico può avere avuto una qualcheincidenza sull'efficienza lavorativa, sia pure parziale, ritiene equo questo Giudice liquidare a questo titolo la somma complessiva di € 5.000,00, considerando che il reddito di partenza non era comunque particolarmente rilevante.
Il danno complessivo può essere dunque stimato in € 38.315,00. A tale somma va detratta la somma di € 5.000,00 riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Rovereto sub doc. 7 come provvisionale, non essendo lecito duplicare i titoli esecutivi per una unica ragione di credito, mentre non si ritiene di dover detrarre le somme riconosciute dalle sentenze penali del Giudice di Pace (cfr. doc.ti 4 e 5) perché nella presente sede non si sono considerati i danni procurati dai singoli episodi di ingiuria, minaccia o danneggiamento, liquidati in quella sede. In questo Giudizio i fatti di cui alle predette sentenze sono stati considerati non in quanto tali ma solo per illuminare il contesto di forte contrasto relazionale e per giustificare l'insorgenza di un danno alla salute di natura psichica che trova comunque la sua fonte più prossima ed immediata nell'aggressione del luglio 2006.
In conclusione, pertanto, il convenuto, in parziale accoglimento della domanda, va condannato al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 33.315,00, oltre al 3% annuo a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria. Quanto alla relativa decorrenza appare congruo fissarla la 01.01.2007, quale data convenzionalmente fissata di insorgenza di tutti i danni, dovendosi ritenere che per il danno non patrimoniale occorre considerare il consolidamento della malattia, mentre per il danno patrimoniale i vari momenti delle spese sostenute per le cure o dei mancati guadagni.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi previsti per lo pagina 5 di 6 scaglione del danno riconosciuto e non del danno domandato, manifestamento eccessivo rispetto a quello effettivamente subito, oltre alle spese vive comprensive di spese per CTU e CTP. Essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. decreto del COA di Rovereto dd. 16.06.2022) la liquidazione delle spese legali va ridotta della metà a norma dell'art. 130 t.u. spese di giustizia e la condanna va pronunziata in favore dello Stato a norma dell'art. 133 medesimo t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda condanna a pagare in favore di CP_1 [...] la somma di € 33.315,00 oltre al 3% annuo dal 01.01.2007 sino al saldo Parte_1 effettivo;
2. Condanna a rimborsare le spese di lite dell'attrice che liquida nella complessiva CP_1 somma di € 4.808,00 di cui € 1.000,00 per spese vive ed € 3.808,00 per competenze, oltre 15% spese generali, IVA e CNA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Rovereto, 2 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2022 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in corso Rosmini, 30 38068 Rovereto
ITALIA, presso il difensore.
ATTRICE contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. FEDRIGOTTI ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO NR. 15 38060 LEDRO, presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da reato (art. 185 c.p.)
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via principale nel merito: previa dichiarazione di responsabilità del sig. , così come statuita nella sentenza n. 274/2011 CP_1 del Tribunale di Rovereto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra e derivanti anche dalle condotte Parte_1 moleste e minacciose susseguenti a tali fatti, quantificati in Euro € 249.982,20, ovvero nell'importo diverso, maggiore o inferiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- Con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 1 di 6 Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza od eccezione: - in via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata;
- in subordine, determinare l'entità del danno effettivamente riconducibile al fatto del 21.7.2006. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ai reati commessi dal convenuto ai suoi danni oggetto di tre sentenze penali di condanna irrevocabili: la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto dd. 18.04.2008 per i reati di ingiuria e minaccia (artt. 81, 594
e 612 c.p.) commessi in Ala il 21.10.2006 (cfr. doc. 4); la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto dd.
05.11.2010 per i reati di ingiuria, minaccia e danneggiamento (artt. 594, 612 e 635 c.p.) commessi in Ala dal 13.06.2006 al 21.08.2006 (cfr. doc. 5) e la sentenza del Tribunale di Rovereto dd. 14.06.2011 per il reato di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) commesso in Ala il 21.07.2006 (cfr. doc. 7). Le prime due sentenze hanno già provveduto a liquidare interamente i danni conseguenti ai singoli episodi all'attrice, che si era in quella sede costituita parte civile, mentre l'ultima sentenza ha liquidato solo una provvisionale di € 5.000,00 rimettendo ad un successivo giudizio civile la liquidazione definitiva dei danni subiti.
Come chiarito con ordinanza dd. 24.05.2023 il presente giudizio non può avere ad oggetto i danni o le somme già liquidate in sede penale, non essendo ammissibile duplicare i titoli per le medesime ragioni di credito, ma solo i danni ulteriori, rispetto alla provvisionale già riconosciuta, per il reato di lesioni oggetto della sentenza del Tribunale di Rovereto oltre ai danni conseguenti non ai singoli episodi, in quanto tali, ma alla loro reiterazione nel corso del tempo che, secondo le allegazioni dell'attrice, hanno causato un danno di natura psichica. Non fanno parte del giudizio neppure le ulteriori condotte di vessazione che il convenuto avrebbe compiuto ai danni dell'attrice dopo i reati di cui sopra e sino ad aprile 2010, valorizzate nella consulenza psichiatrica di parte (cfr. doc. 9), perché non oggetto di specifiche allegazioni in atto di citazione e non potendosi, pertanto, ritenere che siano ricomprese nella domanda proposta.
Ciò precisato, in punto di an debeatur non resta che prendere atto, a norma dell'art. 651 c.p.p., dell'efficacia di giudicato nella presene sede di tutte e tre le sentenze penali irrevocabili sopra indicate essendo esse pronunziate a seguito di istruttoria dibattimentale ed avendo l'attrice partecipato ai relativi giudizi come parte civile. Solo si può aggiungere che dall'attenta lettura si evince che i reati commessi si innestano su un rapporto di vicinato assai problematico allorquando l'attrice, nel corso del 2015, ha acquistato insieme al proprio fratello e dal fratello del convenuto, un appartamento nel Persona_1 medesimo edificio in cui il convenuto abitava con la madre. Anche per effetto della “sindrome psicorganica con disabilità intellettiva, alterazioni della personalità, con pregressi episodi psicotici ed epilessia” di cui il convenuto soffre (cfr. provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trento dd. 21.09.2017 col quale è stata dichiarata la cessazione della sua pericolosità sociale, sub doc. 6 convenuto), in forza del quale gli fu riconosciuto in due dei tre giudizi penali la diminuente del vizio parziale di mente, ciò fu vissuto dal convenuto come una sorta di invasione del contesto in cui viveva da sempre portandolo a compiere tutta una serie di condotte di vessazione, oggetto inizialmente dell'esposto dd. 17.01.2006 (cfr. doc. 2) alla locale stazione dei Carabinieri da parte dell'attrice, per poi sfociare nei reati e, in particolare, nella brutale aggressione dd. 21.07.2006, quando, come emerge sia pagina 2 di 6 dalla sentenza penale di condanna che dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rovereto (cfr. doc. 6) l'attrice venne presa a pugni in faccia, fu gettata a terra ed il convenuto gli sbatteva la testa più volte sul pavimento procurandole la perdita di conoscenza per alcuni istanti.
Ciò precisato ed illustrato il contesto relazionale in cui i fatti di reati si sono verificati, la CTU, con indagine immune da vizi logici e di motivazione e perfettamente aderente alla documentazione clinica in atti e che, pertanto, deve trovare piena adesione nella presente sede, ha accertato che a seguito in particolare della violenta aggressione del 21.07.2006 l'attrice ha riportato “un trauma cranico con fugace stato commotivo, un trauma contusivo dorsale e delle contusioni multiple”, lesioni che provocavano sin da subito emicranie e scotomi all'occhio sinistro nonché successivamente esiti invalidanti permanenti consistenti in “cefalea, saltuaria cervicalgia con parestesie delle ultime 3 dita della mano sx”. Dal punto di vista psichico, a seguito di una valutazione eseguita da un ausiliario esperto in psichiatria (cfr. relazione allegata alla CTU a firma della dott.ssa ), il quale Persona_2 ha evidenziato la difficoltà rappresentata dall'assenza di una documentazione clinica di supporto, con la conseguente necessità di limitarsi ad una ricostruzione dell'andamento della sintomatologia, sono emersi sintomi quali l'ansia, il disturbo del sonno, l'iporessia, l'irritabilità, il timore per la propria incolumità e, alla fine, una sensazione soggettiva di continuo allarme e tendenza a rimuginare, che possono essere ricondotti ad un “disturbo d'ansia generalizzato (F41.1) che è gradualmente cresciuto di intensità e disfunzionalità fino a raggiungere l'acme dopo l'aggressione fisica del luglio 2006”. L'esperta psichiatra ha evidenziato come questo disturbo può sicuramente configurare un danno biologico permanente essendo inquadrabile in disturbo dell'adattamento persistente (cronico) con sintomatologia mista (ansioso-depressiva), “non complicato di lieve entità”, con incidenza sia sulla sofferenza personale, relazionale e in parte anche lavorativa dell'attrice. Il CTU ha stimato l'insieme dei postumi, sia sul piano fisico come su quello psichico, nella misura complessiva dell'8% oltre ad una inabilità temporanea totale di 1 gg.,, parziale al 75% di 10 gg., parziale al 50% di 15 gg. e parziale al 25% di gg. 210 gg. Questa valutazione è stata condivisa dal CTP di parte attrice dott. Persona_3
E' stata, invece, contestata dal difensore del convenuto, che non ha nominato un proprio CTP sia sul piano dei danni fisici che su quello dei danni psichici.
Sotto il primo profilo evidenzia il difensore che non si è tenuto conto, soprattutto con riferimento al colpo di frusta, dei possibili esiti di un sinistro stradale di cui l'attrice è stata pacificamente coinvolta nel 2015. Ma corretta e condivisibile appare sul punto la risposta del CTU il quale ha evidenziato di aver consultato, in adempimento dell'incarico ricevuto da questo Giudice, il sistema informativo ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera e di non aver rinvenuta traccia alcuna, neppure a livello di accesso al pronto soccorso del sinistro in parola, perché gli unici interventi ortopedici subiti dall'attrice nel 2015 sono relativi ad una patologia degenerativa alle ginocchia. Considerando che la documentazione clinica redatta nell'immediatezza dell'aggressione evidenziava “collare rigido in sede lamenta dolenzia cervicale dolente rachide mediodorsale alla digitopressione” e diagnosticato un colpo di frusta (cfr. certificato pronto soccorso dd. 21.07.2006 sub doc. 6), si deve ritenere del tutto corretta la conclusione del CTU che ha posto in correlazione causale i postumi invalidanti di natura fisica riscontrati all'illecito oggetto del giudizio.
Sotto il profilo dei danni psichici il difensore del convenuto critica il fatto che l'ausiliaria psichiatra del
CTU abbia assunto come per vero e certo il fatto che il convenuto abbia compiuto una devastazione pagina 3 di 6 dell'ufficio dell'attrice nel corso del 2010, come da questa riferito in sede di colloquio, quando in realtà quel fatto fu oggetto di querela dell'attrice contro il fratello (cfr. doc. 32) e quando questo Giudice aveva precisato che pretese condotte vessatorie, successive ai reati oggetto di sentenza di condanna penali, erano estranee al giudizio. Il rilievo difensivo coglie nel segno sotto entrambi i punti di vista ma non consente di modificare le valutazioni peritali del danno psichico essendosi limitata l'ausiliaria a ricondurre all'episodio del 2010 una semplice riacutizzazione della sintomatologia ansiosa che non modifica il quadro complessivo della patologia.
Alla luce dei rilievi che precedono ed in applicazione delle usuali tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione (quella del 2024), il danno non patrimoniale può essere liquidato nel seguente modo:
• per l'invalidità permanente all'8%, considerata l'età dell'attrice al momento degli illeciti (37 anni) € 18.565,00, di cui € 14.852 a titolo di danno biologico ed € 3.713,00 a titolo di danno morale;
• per l'inabilità temporanea € 10.750,00 applicando € 150,00 ogni giorno di inabilità totale, con aumento personalizzato giustificato dalla particolare intensità del turbamento d'animo che l'illecito, rappresentato dalla brutale aggressione sopra descritta ha verosimilmente procurato, in misura certamente maggiore rispetto ad un turbamento che può procurare un ordinario illecito di natura colposa. Si è ritenuto di dover concedere la personalizzazione limitatamente all'inabilità temporanea e non anche all'invalidità permanente, perché questo maggiore pregiudizio è stato subito con riferimento al periodo immediatamente successivo all'aggressione e, pertanto, durante la fase acuta della malattia. Non sussistono invece i presupposti per poter concedere la personalizzazione, pur richiesta, sull'invalidità permanente, perché il grado di sofferenza conseguente all'ansia e al timore per la propria incolumità è già stato, come si è visto, considerato quale danno alla salute psichica, con le sue usuali componenti biologico/relazionale e morale (sofferenza soggettiva), avendo condizionato in misura non marginale il riconoscimento dell'invalidità all''8%. Rispetto a questo valore “tabellare” non si giustifica alcun aumento a titolo di personalizzazione, pena la violazione del divieto di duplicazioni risarcitorie, non avendo la parte neppure allegato pregiudizi maggiori di quanto non si verifichino normalmente per analoghi disturbi di adattamento post-traumatici. Il danno non patrimoniale è pertanto pari a complessivi € 29.315,00 (€ 18.565,00 +10.750,00).
Venendo al danno patrimoniale l'attrice ha chiesto un danno emergente per spese di cura, ivi comprese anche le spese per le CTP svolte nella fase stragiudiziale, per € 9.016,00 (cfr. doc.ti 4 a e 4 b), producendo ticket sanitari e scontrini di farmacia, spesso senza indicazione di causale alcuna dal 27.07.2006 al 17.03.2021, che non possono essere tutti riconosciuti perché non è stata fornita prova della loro riconducibilità all'illecito, come correttamente eccepito dalla difesa del convenuto. D'altra parte, la circostanza che le spese in questione coprono un arco temporale di quasi 15 anni porta a ragionevolmente ad escludere che si tratti di spese tutte riconducibili alle conseguenze fisiche e psichiche dell'aggressione subita nel luglio 2006, non essendo ipotizzabile che l'attrice, in un così ampio arco temporale, non abbia subito ulteriori patologie con necessità di cure (ad es. la patologia degenerativa alle ginocchia di cui ha fatto cenno il CTU rispondendo ai rilievi critici della difesa del convenuto). Dovendo d'altra parte considerare che le patologie, sia fisiche che psichiche, hanno pagina 4 di 6 sicuramente reso necessarie delle cure, con le relative spese, si può liquidare a questo titolo, in via equitativa, la somma complessiva di € 4.000,00.
La parte ha poi allegato un danno patrimoniale da lucro cessante di oltre € 160 mila assumendo che la notevole contrazione del reddito di libera professionista (consulente amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale) sia stato causato dalle lesioni conseguenti all'illecito, osservando che da un reddito prodotto nel 2005 pari ad € 20.876,00 (cfr. doc. 17) si è passati ad un reddito di € 12.860,00 nel 2006, di € 1.639 nel 2007, di € 6.336,900 nel 2008 e pari a 0 dal 2009 al 2014 (cfr. doc. 17) e ha chiesto un danno pari alle relative differenze, rispetto al reddito base del 2005.
Anche su questo punto coglie nel segno la difesa del convenuto secondo la quale non vi è alcuna prova di correlazione causale di queste differenze redittuali rispetto agli illeciti oggetto del giudizio ed anzi la circostanza che il reddito sia progressivamente ridotto sino ad annullarsi del tutto nel corso del tempo, induce a ritenere che le cause siano del tutto diverse, essendo lecito attendersi che le maggiori conseguenze di natura psichica si siano prodotte nel periodo immediatamente successivo all'aggressione subita. D'altra parte, non è verosimile che un danno alla persona che andrebbe comunque classificato come micropermanente produca un danno patrimoniale da perdita del reddito tanto rilevante.
Poiché tuttavia la CTU ha ammesso che soprattutto il danno psichico può avere avuto una qualcheincidenza sull'efficienza lavorativa, sia pure parziale, ritiene equo questo Giudice liquidare a questo titolo la somma complessiva di € 5.000,00, considerando che il reddito di partenza non era comunque particolarmente rilevante.
Il danno complessivo può essere dunque stimato in € 38.315,00. A tale somma va detratta la somma di € 5.000,00 riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Rovereto sub doc. 7 come provvisionale, non essendo lecito duplicare i titoli esecutivi per una unica ragione di credito, mentre non si ritiene di dover detrarre le somme riconosciute dalle sentenze penali del Giudice di Pace (cfr. doc.ti 4 e 5) perché nella presente sede non si sono considerati i danni procurati dai singoli episodi di ingiuria, minaccia o danneggiamento, liquidati in quella sede. In questo Giudizio i fatti di cui alle predette sentenze sono stati considerati non in quanto tali ma solo per illuminare il contesto di forte contrasto relazionale e per giustificare l'insorgenza di un danno alla salute di natura psichica che trova comunque la sua fonte più prossima ed immediata nell'aggressione del luglio 2006.
In conclusione, pertanto, il convenuto, in parziale accoglimento della domanda, va condannato al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 33.315,00, oltre al 3% annuo a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria. Quanto alla relativa decorrenza appare congruo fissarla la 01.01.2007, quale data convenzionalmente fissata di insorgenza di tutti i danni, dovendosi ritenere che per il danno non patrimoniale occorre considerare il consolidamento della malattia, mentre per il danno patrimoniale i vari momenti delle spese sostenute per le cure o dei mancati guadagni.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi previsti per lo pagina 5 di 6 scaglione del danno riconosciuto e non del danno domandato, manifestamento eccessivo rispetto a quello effettivamente subito, oltre alle spese vive comprensive di spese per CTU e CTP. Essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. decreto del COA di Rovereto dd. 16.06.2022) la liquidazione delle spese legali va ridotta della metà a norma dell'art. 130 t.u. spese di giustizia e la condanna va pronunziata in favore dello Stato a norma dell'art. 133 medesimo t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda condanna a pagare in favore di CP_1 [...] la somma di € 33.315,00 oltre al 3% annuo dal 01.01.2007 sino al saldo Parte_1 effettivo;
2. Condanna a rimborsare le spese di lite dell'attrice che liquida nella complessiva CP_1 somma di € 4.808,00 di cui € 1.000,00 per spese vive ed € 3.808,00 per competenze, oltre 15% spese generali, IVA e CNA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Rovereto, 2 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
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